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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16612/2026

Testo disponibile della fonte

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dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] DELLA LOMBARDIA n. 652/2023 depositata il 17febbraio 2023;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia dell’Agenzia delle Entrateemetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., due distinti avvisi di accertamento relativi all’anno 2014, unoai fini dell’IRES, l’altro ai fini dell’IRAP, mediante i quali disconosceva laNumero registro generale 18761/2024Numero sezionale 3789/2026Numero di raccolta generale 16612/2026Data pubblicazione 27/05/2026deducibilità della quota di ammortamento del valore di avviamento che lapredetta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva iscritto nell’attivo del bilancio 2000 asèguito dell’acquisizione del ramo d’azienda della consociata [OSCURATO:PERSONA].p.a. avene ad oggetto l’ipermercato sito all’interno del centrocommerciale ”[OSCURATO:PERSONA]“ di [OSCURATO:PERSONA]Angelo.1.1 Secondo la tesi sostenuta dall’Ufficio, la descritta operazione,perfezionatasi nel dicembre 2000, configurava abuso del diritto ai sensidell’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000, essendo stata conclusa, inassenza di valide ragioni economiche, allo scopo di realizzareessenzialmente vantaggi fiscali indebiti attraverso l’elusione delladisciplina in materia di riporto delle perdite pregresse contenuta nell’art.102 (corrispondente all’attuale art. 84) del t.u.i.r..In particolare, con lo strumento degli ammortamenti deducibili inerentiall’avviamento del ramo d’azienda ceduto, sarebbero state trasferite leperdite fiscali in scadenza ad un altro soggetto del gruppo.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava entrambi gli avvisi diaccertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) diMilano, la quale, in accoglimento dei ricorsi separatamente proposti dallacontribuente, riuniti in simultaneo processo, annullava gli atti impositivi,osservando che l’[OSCURATO:PERSONA] doveva considerarsidecaduta dall’esercizio del potere impositivo per essere ampiamentedecorso il termine all’uopo fissato dall’art. 43, primo comma, del d.P.R. n.600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis.3.

La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte digiustizia tributaria (CGT) di secondo grado della Lombardia, che consentenza n. 652/2023 del 17 febbraio 2023 rigettava l’appello erariale, sulrilievo che, «[...] in ipotesi di costi che danno luogo a diritto a deduzionefrazionata in più anni e di quote di ammortamento, la decadenza in dannodell’Agenzia deve ritenersi necessariamente maturare (prima [del]lemodifiche della L. 208/2015, operanti dalle dichiarazioni presentate nelNumero registro generale 18761/2024Numero sezionale 3789/2026Numero di raccolta generale 16612/2026Data pubblicazione 27/05/20262017) con il decorso del 31 dicembre del quarto anno successivo a quelloin cui è stata presentata la dichiarazione relativa ai periodi fiscali in cui icosti sono stati concretamente sostenuti e l’ammortamento è stato iscrittoa bilancio [...]».4.

Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a un unico motivo, al quale la [OSCURATO:PERSONA].p.a. ha resistito con controricorso, eccependo in via pregiudiziale latardività dell’avversa impugnazione.5.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In limine litis deve essere disattesa l’eccezione di tardività delricorso sollevata dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..1.1 Giova anzitutto rammentare che alle impugnazioni rivolte contro lesentenze delle [OSCURATO:PERSONA] (ora Corti di giustizia tributaria) siapplicano le disposizioni del Titolo III, Capo I, del Libro II del codice diprocedura civile, in forza del rinvio ad esse operato dall’art. 49 del d.lgs.n. 546 del 1992.1.2 Per quanto qui interessa, la norma di riferimento è quellacontenuta nell’art. 327, primo comma, c.p.c., in virtù della quale,indipendentemente dalla notificazione, il ricorso per cassazione non puòessere proposto dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.1.3 Nella presente fattispecie, essendo stata la sentenza d’appellopubblicata il 17 febbraio 2023 e non avendo alcuna delle parti provvedutoa notificarla agli effetti di cui all’art. 326, primo comma, c.p.c., il termineper l’esperimento del ricorso per cassazione sarebbe venuto a scadere il18 settembre 2023, tenuto conto della sospensione feriale dal 1° al 31agosto di ciascun anno disposta dall’art. 1, primo comma, della legge n.Numero registro generale 18761/2024Numero sezionale 3789/2026Numero di raccolta generale 16612/2026Data pubblicazione 27/05/2026742 del 1969, nel testo applicabile ratione temporis, e della proroga didiritto operante ex art. 155, quarto comma, c.p.c. per essere festivo ilgiorno finale (domenica 17 settembre 2023).1.4 Sennonchè, ai sensi dell’art. 1, comma 199, della legge n. 197 del2022, i termini di impugnazione in scadenza dal 1° gennaio al 31 ottobre2023 relativi alle controversie tributarie suscettibili di definizioneagevolata in base alla stessa legge erano automaticamente sospesi perundici mesi, a prescindere dalla presentazione della domanda di accessoalla procedura condonistica.Orbene, la presente vertenza rientrava fra quelle definibili e inoltre ladata del 18 settembre 2023 si collocava all’interno della finestra temporaleinnanzi indicata, con la conseguenza che la scadenza del termine perproporre ricorso per cassazione doveva ritenersi spostata al 2 settembre2024, primo giorno non festivo posteriore alla fine del periodo feriale diquello stesso anno (sabato 31 agosto 2024).1.5 Al riguardo, si rende necessario precisare quanto segue.1.6 È stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questaCorte che il periodo di sospensione feriale dei termini cadente nel piùampio arco temporale di sospensione contemplato dalla disciplinacondonistica rimane in esso assorbito, non ravvisandosi alcuna ragioneperché i due periodi debbano essere cumulati nel caso di coincidenza osovrapposizione dei rispettivi intervalli di durata, in mancanza diun’espressa previsione in tal senso (cfr. Cass. n. 10252/2020, Cass. n.28398/2021).Non si è, tuttavia, mancato di puntualizzare che, una volta esauritasila sospensione ”straordinaria“, riemerge quella ”ordinaria“ previstadall’art. 1, primo comma, della legge n. 742 del 1969.Ne discende che, ove il termine di impugnazione venga a scadere nelmese di agosto per effetto della sospensione disposta dalla legislazionespeciale in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie,Numero registro generale 18761/2024Numero sezionale 3789/2026Numero di raccolta generale 16612/2026Data pubblicazione 27/05/2026esso non può che rimanere ulteriormente sospeso fino all’ultimo giorno deldetto mese (cfr. Cass. n. 5761/2026), salva la proroga di diritto stabilitadai commi quarto e quinto dell’art. 155 c.p.c. nel caso in cui quel giornosia festivo o coincida con il sabato.1.7 Alla luce delle considerazioni che precedono, il presente ricorsodeve, quindi, ritenersi tempestivo.1.8 Non può accogliersi la diversa tesi interpretativa dellacontroricorrente, la quale sostiene che nel caso in esame il terminesemestrale di impugnazione, essendo rimasto sospeso dal 17 febbraio2023 al 17 gennaio 2024 ai sensi dell’art. 1, comma 199, della legge n.197 del 2022, sarebbe spirato il 17 luglio 2024.Dal chiaro tenore letterale della norma («Per le controversie definibilisono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione [...] che scadonofra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023»)si evince, infatti, che la prevista sospensione per undici mesi operarispetto alla scadenza del termine di impugnazione, che deve essere,pertanto, previamente calcolata in base alle regole ordinarie, computandoanche l’eventuale periodo di sospensione feriale dal 1° al 31 agosto (cfr.Cass. n. 31936/2024, Cass. n. 24500/2025, Cass. n. 30852/2025, Cass.n. 5761/2026).2.

Tanto premesso, con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973.2.1 Si rimprovera alla CGT di secondo grado di aver erroneamenteaffermato che il termine per la notifica degli avvisi di accertamento dovevafarsi decorrere dal perfezionamento dell’operazione ritenuta elusiva.Viene, in proposito, obiettato che:- gli artt. 43 del d.P.R. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. 633 del 1972 nonvietano all’Ufficio di esercitare il potere impositivo in relazione ad atti, fattie negozi riferibili a periodi d’imposta precedenti, le cui conseguenze fiscaliNumero registro generale 18761/2024Numero sezionale 3789/2026Numero di raccolta generale 16612/2026Data pubblicazione 27/05/2026si protraggono negli anni successivi;- conseguentemente, «[...] può essere oggetto di tempestivoaccertamento ogni elemento che abbia concorso a quantificare il redditoesposto nella dichiarazione, a prescindere dal fatto che tale elementopossa derivare da atti giuridici posti in essere in annualità precedenti enon più accertabili».2.2 Il motivo pone il problema della decadenza dal potere diaccertamento in relazione ad elementi economici e patrimoniali che,sebbene emersi e consolidatisi nella loro genesi causale sostanziale in undeterminato periodo d’imposta, sono dalla legge fiscale ammessi aprodurre effetti sulla formazione della base imponibile di annualitàsuccessive, eventualmente anche molto lontane da quella di origine.2.3 La cennata questione è stata affrontata e risolta dalle Sezioni Unitedi questa Corte con sentenza n. 8500/2021.2.4 Con il menzionato arresto il massimo organo nomofilattico hastatuito che, in caso di contestazione di un componente di reddito adefficacia pluriennale per ragioni diverse dall’errato computo del singolorateo dedotto e concernenti, invece, il fatto generatore e il presuppostocostitutivo di esso, ai fini della verifica della decadenzadell’[OSCURATO:PERSONA] dall’esercizio della potestà diaccertamento deve aversi riguardo, ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. n. 600del 1973, al termine per la rettifica della dichiarazione nella quale ilsingolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, e nongià al termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodod’imposta in cui quel componente sia maturato o iscritto per la prima voltain bilancio.Si è così chiarito che l’Erario non ha l’obbligo di contestare l’elementoeconomico o patrimoniale pluriennale fin dal suo momento genetico,potendo limitarsi all’accertamento del solo periodo d’imposta in cui ilfattore a fecondità ripetuta giunga ad avere manifestazione reddituale; eNumero registro generale 18761/2024Numero sezionale 3789/2026Numero di raccolta generale 16612/2026Data pubblicazione 27/05/2026ciò alla stregua del principio secondo cui il risultato di ciascun periodocostituisce l’oggetto di un’obbligazione tributaria autonoma.2.5 Dal riferito insegnamento giurisprudenziale si discosta la decisioneassunta dal collegio di secondo grado, la quale, a fronte della contestatadeduzione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale(ammortamento del valore di avviamento iscritto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.nell’attivo del bilancio 2000) per ragioni attinenti al fatto generatore dellostesso, fissa la scadenza del termine per la notifica degli avvisi diaccertamento oggetto di causa al 31 dicembre del quarto anno successivoa quello di presentazione della «[...] dichiarazione relativa ai periodi fiscaliin cui i costi sono stati concretamente sostenuti e l’ammortamento è statoiscritto a bilancio [...]».Deve, peraltro, escludersi che la regula iuris suenunciata non siainvocabile ove la ripresa fiscale si fondi, come nel caso che occupa, sullaprospettazione di una fattispecie elusiva o di abuso del diritto, nonessendo stati svolti nella citata sentenza n. 8500/2021 argomenti chepossano in qualche modo indurre a una simile conclusione (vedasi, inproposito, Cass. n. 28744/2024, in cui il principio affermato dalle SezioniUnite è stato ritenuto applicabile a un’operazione di conferimento di ramod’azienda asseritamente elusiva).Nè ai fini dell’odierna vertenza può attribuirsi rilievo all’eventualeinosservanza della speciale procedura in materia di abuso del dirittodettata dall’art. 10-bis, commi da 6 a 8, della legge n. 212 del 2000, nonrisultando che sul punto la contribuente avesse formulato uno specificomotivo di impugnazione con il ricorso introduttivo della lite, il qualedelimita l’oggetto del contenzioso tributario (cfr. Cass. n. 9832/2023,Cass. n. 31970/2024, Cass. n. 16595/2025).3.

Per le ragioni illustrate, in accoglimento del ricorso, va disposta lacassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla CGT di secondo gradodella Lombardia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovoNumero registro generale 18761/2024Numero sezionale 3789/2026Numero di raccolta generale 16612/2026Data pubblicazione 27/05/2026esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopraespressi.3.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 5 maggio 2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] DELLA LOMBARDIA n. 652/2023 depositata il 17febbraio 2023;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia dell’Agenzia delle Entrateemetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., due distinti avvisi di accertamento relativi all’anno 2014, unoai fini dell’IRES, l’altro ai fini dell’IRAP, mediante i quali disconosceva laNumero registro generale 18761/2024Numero sezionale 3789/2026Numero di raccolta generale 16612/2026Data pubblicazione 27/05/2026deducibilità della quota di ammortamento del valore di avviamento che lapredetta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva iscritto nell’attivo del bilancio 2000 asèguito dell’acquisizione del ramo d’azienda della consociata [OSCURATO:PERSONA].p.a. avene ad oggetto l’ipermercato sito all’interno del centrocommerciale ”[OSCURATO:PERSONA]“ di [OSCURATO:PERSONA]Angelo.1.1 Secondo la tesi sostenuta dall’Ufficio, la descritta operazione,perfezionatasi nel dicembre 2000, configurava abuso del diritto ai sensidell’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000, essendo stata conclusa, inassenza di valide ragioni economiche, allo scopo di realizzareessenzialmente vantaggi fiscali indebiti attraverso l’elusione delladisciplina in materia di riporto delle perdite pregresse contenuta nell’art.102 (corrispondente all’attuale art. 84) del t.u.i.r..In particolare, con lo strumento degli ammortamenti deducibili inerentiall’avviamento del ramo d’azienda ceduto, sarebbero state trasferite leperdite fiscali in scadenza ad un altro soggetto del gruppo.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava entrambi gli avvisi diaccertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) diMilano, la quale, in accoglimento dei ricorsi separatamente proposti dallacontribuente, riuniti in simultaneo processo, annullava gli atti impositivi,osservando che l’[OSCURATO:PERSONA] doveva considerarsidecaduta dall’esercizio del potere impositivo per essere ampiamentedecorso il termine all’uopo fissato dall’art. 43, primo comma, del d.P.R. n.600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis.3. La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte digiustizia tributaria (CGT) di secondo grado della Lombardia, che consentenza n. 652/2023 del 17 febbraio 2023 rigettava l’appello erariale, sulrilievo che, «[...] in ipotesi di costi che danno luogo a diritto a deduzionefrazionata in più anni e di quote di ammortamento, la decadenza in dannodell’Agenzia deve ritenersi necessariamente maturare (prima [del]lemodifiche della L. 208/2015, operanti dalle dichiarazioni presentate nelNumero registro generale 18761/2024Numero sezionale 3789/2026Numero di raccolta generale 16612/2026Data pubblicazione 27/05/20262017) con il decorso del 31 dicembre del quarto anno successivo a quelloin cui è stata presentata la dichiarazione relativa ai periodi fiscali in cui icosti sono stati concretamente sostenuti e l’ammortamento è stato iscrittoa bilancio [...]».4. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a un unico motivo, al quale la [OSCURATO:PERSONA].p.a. ha resistito con controricorso, eccependo in via pregiudiziale latardività dell’avversa impugnazione.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In limine litis deve essere disattesa l’eccezione di tardività delricorso sollevata dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..1.1 Giova anzitutto rammentare che alle impugnazioni rivolte contro lesentenze delle [OSCURATO:PERSONA] (ora Corti di giustizia tributaria) siapplicano le disposizioni del Titolo III, Capo I, del Libro II del codice diprocedura civile, in forza del rinvio ad esse operato dall’art. 49 del d.lgs.n. 546 del 1992.1.2 Per quanto qui interessa, la norma di riferimento è quellacontenuta nell’art. 327, primo comma, c.p.c., in virtù della quale,indipendentemente dalla notificazione, il ricorso per cassazione non puòessere proposto dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.1.3 Nella presente fattispecie, essendo stata la sentenza d’appellopubblicata il 17 febbraio 2023 e non avendo alcuna delle parti provvedutoa notificarla agli effetti di cui all’art. 326, primo comma, c.p.c., il termineper l’esperimento del ricorso per cassazione sarebbe venuto a scadere il18 settembre 2023, tenuto conto della sospensione feriale dal 1° al 31agosto di ciascun anno disposta dall’art. 1, primo comma, della legge n.Numero registro generale 18761/2024Numero sezionale 3789/2026Numero di raccolta generale 16612/2026Data pubblicazione 27/05/2026742 del 1969, nel testo applicabile ratione temporis, e della proroga didiritto operante ex art. 155, quarto comma, c.p.c. per essere festivo ilgiorno finale (domenica 17 settembre 2023).1.4 Sennonchè, ai sensi dell’art. 1, comma 199, della legge n. 197 del2022, i termini di impugnazione in scadenza dal 1° gennaio al 31 ottobre2023 relativi alle controversie tributarie suscettibili di definizioneagevolata in base alla stessa legge erano automaticamente sospesi perundici mesi, a prescindere dalla presentazione della domanda di accessoalla procedura condonistica.Orbene, la presente vertenza rientrava fra quelle definibili e inoltre ladata del 18 settembre 2023 si collocava all’interno della finestra temporaleinnanzi indicata, con la conseguenza che la scadenza del termine perproporre ricorso per cassazione doveva ritenersi spostata al 2 settembre2024, primo giorno non festivo posteriore alla fine del periodo feriale diquello stesso anno (sabato 31 agosto 2024).1.5 Al riguardo, si rende necessario precisare quanto segue.1.6 È stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questaCorte che il periodo di sospensione feriale dei termini cadente nel piùampio arco temporale di sospensione contemplato dalla disciplinacondonistica rimane in esso assorbito, non ravvisandosi alcuna ragioneperché i due periodi debbano essere cumulati nel caso di coincidenza osovrapposizione dei rispettivi intervalli di durata, in mancanza diun’espressa previsione in tal senso (cfr. Cass. n. 10252/2020, Cass. n.28398/2021).Non si è, tuttavia, mancato di puntualizzare che, una volta esauritasila sospensione ”straordinaria“, riemerge quella ”ordinaria“ previstadall’art. 1, primo comma, della legge n. 742 del 1969.Ne discende che, ove il termine di impugnazione venga a scadere nelmese di agosto per effetto della sospensione disposta dalla legislazionespeciale in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie,Numero registro generale 18761/2024Numero sezionale 3789/2026Numero di raccolta generale 16612/2026Data pubblicazione 27/05/2026esso non può che rimanere ulteriormente sospeso fino all’ultimo giorno deldetto mese (cfr. Cass. n. 5761/2026), salva la proroga di diritto stabilitadai commi quarto e quinto dell’art. 155 c.p.c. nel caso in cui quel giornosia festivo o coincida con il sabato.1.7 Alla luce delle considerazioni che precedono, il presente ricorsodeve, quindi, ritenersi tempestivo.1.8 Non può accogliersi la diversa tesi interpretativa dellacontroricorrente, la quale sostiene che nel caso in esame il terminesemestrale di impugnazione, essendo rimasto sospeso dal 17 febbraio2023 al 17 gennaio 2024 ai sensi dell’art. 1, comma 199, della legge n.197 del 2022, sarebbe spirato il 17 luglio 2024.Dal chiaro tenore letterale della norma («Per le controversie definibilisono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione [...] che scadonofra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023»)si evince, infatti, che la prevista sospensione per undici mesi operarispetto alla scadenza del termine di impugnazione, che deve essere,pertanto, previamente calcolata in base alle regole ordinarie, computandoanche l’eventuale periodo di sospensione feriale dal 1° al 31 agosto (cfr.Cass. n. 31936/2024, Cass. n. 24500/2025, Cass. n. 30852/2025, Cass.n. 5761/2026).2. Tanto premesso, con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973.2.1 Si rimprovera alla CGT di secondo grado di aver erroneamenteaffermato che il termine per la notifica degli avvisi di accertamento dovevafarsi decorrere dal perfezionamento dell’operazione ritenuta elusiva.Viene, in proposito, obiettato che:- gli artt. 43 del d.P.R. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. 633 del 1972 nonvietano all’Ufficio di esercitare il potere impositivo in relazione ad atti, fattie negozi riferibili a periodi d’imposta precedenti, le cui conseguenze fiscaliNumero registro generale 18761/2024Numero sezionale 3789/2026Numero di raccolta generale 16612/2026Data pubblicazione 27/05/2026si protraggono negli anni successivi;- conseguentemente, «[...] può essere oggetto di tempestivoaccertamento ogni elemento che abbia concorso a quantificare il redditoesposto nella dichiarazione, a prescindere dal fatto che tale elementopossa derivare da atti giuridici posti in essere in annualità precedenti enon più accertabili».2.2 Il motivo pone il problema della decadenza dal potere diaccertamento in relazione ad elementi economici e patrimoniali che,sebbene emersi e consolidatisi nella loro genesi causale sostanziale in undeterminato periodo d’imposta, sono dalla legge fiscale ammessi aprodurre effetti sulla formazione della base imponibile di annualitàsuccessive, eventualmente anche molto lontane da quella di origine.2.3 La cennata questione è stata affrontata e risolta dalle Sezioni Unitedi questa Corte con sentenza n. 8500/2021.2.4 Con il menzionato arresto il massimo organo nomofilattico hastatuito che, in caso di contestazione di un componente di reddito adefficacia pluriennale per ragioni diverse dall’errato computo del singolorateo dedotto e concernenti, invece, il fatto generatore e il presuppostocostitutivo di esso, ai fini della verifica della decadenzadell’[OSCURATO:PERSONA] dall’esercizio della potestà diaccertamento deve aversi riguardo, ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. n. 600del 1973, al termine per la rettifica della dichiarazione nella quale ilsingolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, e nongià al termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodod’imposta in cui quel componente sia maturato o iscritto per la prima voltain bilancio.Si è così chiarito che l’Erario non ha l’obbligo di contestare l’elementoeconomico o patrimoniale pluriennale fin dal suo momento genetico,potendo limitarsi all’accertamento del solo periodo d’imposta in cui ilfattore a fecondità ripetuta giunga ad avere manifestazione reddituale; eNumero registro generale 18761/2024Numero sezionale 3789/2026Numero di raccolta generale 16612/2026Data pubblicazione 27/05/2026ciò alla stregua del principio secondo cui il risultato di ciascun periodocostituisce l’oggetto di un’obbligazione tributaria autonoma.2.5 Dal riferito insegnamento giurisprudenziale si discosta la decisioneassunta dal collegio di secondo grado, la quale, a fronte della contestatadeduzione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale(ammortamento del valore di avviamento iscritto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.nell’attivo del bilancio 2000) per ragioni attinenti al fatto generatore dellostesso, fissa la scadenza del termine per la notifica degli avvisi diaccertamento oggetto di causa al 31 dicembre del quarto anno successivoa quello di presentazione della «[...] dichiarazione relativa ai periodi fiscaliin cui i costi sono stati concretamente sostenuti e l’ammortamento è statoiscritto a bilancio [...]».Deve, peraltro, escludersi che la regula iuris suenunciata non siainvocabile ove la ripresa fiscale si fondi, come nel caso che occupa, sullaprospettazione di una fattispecie elusiva o di abuso del diritto, nonessendo stati svolti nella citata sentenza n. 8500/2021 argomenti chepossano in qualche modo indurre a una simile conclusione (vedasi, inproposito, Cass. n. 28744/2024, in cui il principio affermato dalle SezioniUnite è stato ritenuto applicabile a un’operazione di conferimento di ramod’azienda asseritamente elusiva).Nè ai fini dell’odierna vertenza può attribuirsi rilievo all’eventualeinosservanza della speciale procedura in materia di abuso del dirittodettata dall’art. 10-bis, commi da 6 a 8, della legge n. 212 del 2000, nonrisultando che sul punto la contribuente avesse formulato uno specificomotivo di impugnazione con il ricorso introduttivo della lite, il qualedelimita l’oggetto del contenzioso tributario (cfr. Cass. n. 9832/2023,Cass. n. 31970/2024, Cass. n. 16595/2025).3. Per le ragioni illustrate, in accoglimento del ricorso, va disposta lacassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla CGT di secondo gradodella Lombardia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovoNumero registro generale 18761/2024Numero sezionale 3789/2026Numero di raccolta generale 16612/2026Data pubblicazione 27/05/2026esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopraespressi.3.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 5 maggio 2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]