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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 dicembre 2025

Cassazione n. 00624/2026

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 17918/2024 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA],con sede in [OSCURATO:PERSONA] (MN), via Parigi n. 38, iscritta al Registro delle Imprese di Mantova alnumero [OSCURATO:REA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legalerappresentante e amministratore unico Rag. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta delega incalce al ricorso , dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Asola (MN), alla Piazza XX Settembre

18. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., unipersonale, con sede legale in Milano, [OSCURATO:PERSONA] II n. 24/28, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], società italiana per la cartolarizzazione costituita ai sensi della legge 30.04.1999 n. 130, e per essa, nella sua qualità di procuratrice speciale, [OSCURATO:SOCIETA]., società unipersonale, con sede legale in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 6/1, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, [OSCURATO:PERSONA] e Lodi e [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata, assistita e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alcontroricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pescara ed elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di posta certificata: [OSCURATO:EMAIL]. -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, codice fiscale, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma REA 15502861006, e per essa nella sua qualità di procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già CF [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), con sede legale in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], rappresentata, assistita e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’ Avv.

A ldo Bulgarelli, con domicilio eletto presso il medesimo con studio in Verona, [OSCURATO:PERSONA] n. 26/D. -controricorrente - avverso il provvedimento n. cron. 1730/2024 del 25/07/2024 , repertorio n. 775/2024 del 26/07/2024, emesso dalla Corte di Appello di Brescia - nel procedimento n. 55/2024 VG -e depositato il 26/07/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso; udito, per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico , per delega,che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto qui impugnat o la Corte di Appello di Milano ha acco lto i reclami riuniti e, per l’effetto, ha revocatoil decreto del Tribunale di Mantova del 14 dicembre 2023 di omologa del concordato semplificato proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.

2. La proposta di concordato semplificato prevedeva: (a) operazione di scissione parziale ex art. 2506 comma primo c.c.avente ad oggetto parte degli immobili di proprietà iscritti tra lerimanenze della [OSCURATO:SOCIETA]. (10 immobili su 17); (b) cessione della partecipazione del 100% detenuta da [OSCURATO:SOCIETA]. nella beneficiaria costituita in seguito alla scissione per scorporo,ai sensi dell’art. 2506 comma primo c.c.; (c) vendita diretta dei residui beni immobili di proprietà a terzi (7immobili su 17); ( d) incasso dei crediti contabilmente iscritti e relativi ai canoni di locazione in corso; (e) compensazione dei crediti fiscali.

3. Il Tribunale, dopo una prima integrazione della proposta concordataria volta al rafforzamento delle garanzie prestate, osservava , per quanto qui ancora rileva, che l’ausiliario aveva espresso l’opinione che la proposta presentata ai creditori sociali assicurava comunque una utilità economica ai creditori in prededuzione e privilegiati mentre per i creditori chirografari l’”utilità, non misurabile in termini economici” era“costituita dalla risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile”.

4. Avverso il predetto decretodel Tribunale proponevano reclamo, in data 21 febbraio2024, [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice speciale di Algos 4 e, in data 22 febbraio 2024, [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 4.1 Riuniti i reclami, la Corte di appello, nella resistenza della procedura concorsuale costituitasi in giudizio, ha accolto i mezzi di impugnazione, osservando, per quanto qui ancora di interesse, che:(i) ai sensi dell’’art. 25 sexies comma quinto CCII, il tribunale omologa il concordato quan d o, verificata la regolarità del contradittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura una utilità a ciascu n creditore; (ii) n on v i erano dubbi che il legislatore, nel prevedere che il Tribunale omologhi il concordato se rileva che la proposta assicura comunque un’utilità a ciascun creditore, richiede che ciascun creditore, anche chirografario, ricevaun’utilità e quindi un vantaggio apprezzabile; (iii) tale utilità tuttavia non poteva consistere nella “risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile” posto che non rappresentavaalcun vantaggio per i creditori chirografari, e ciò anche senza considerare che, alla luce delle contestazioni delle reclamate, eradel tutto incerto che, nel caso di specie, il concordato semplificato si sarebbe potuto conclu d ere prima di una liquidazione giudiziale; (iv) quest’ultimo rilievo era dunque sufficiente per escludere l’omogabilità della proposta di concordatoe dunque per accogliere i reclami; (v)nel caso di specie, difettava comunque anche il requisito della fattibilità, posto che, come riconosciuto dallo stesso Tribunale, il piano era solo parzialmente garantito; (vi) infatti , da un lato , l’impegno assunto da [OSCURATO:SOCIETA]. non garanti va affatto che quest ’ultima avesse potuto procedere effettivamente ad acquistare gli immobili eventualmente non venduti o pagati dalla società beneficiaria risultante dalla scissione con scorporo, nei termini definiti dalla proposta concordataria del 31/12/2027 e nell’importo massimo di € 740.000,00 e dall’altro, e con riguardo agli immobili che dovevano essere venduti direttamente dalla procedura, era stato lo stesso Tribunale a riconoscere che “l’incasso non (era) certo ma probabile”; (v)non vi era tuttavia alcun elemento per ritenere ragionevolmente cer to o probabile che i creditori ipotecari avessero potuto“in ipotesi, beneficiare di un eventuale prezzo di vendita superiore ad € 500.000,00”.

5. Il decreto , pubblicat o il 26/07/2024 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato adue motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.hanno resistito con controricorso.

La Procura generale ha fatto prevenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art 25,sexies comma 5, CCII , in quanto la Corte di Appello avrebbe erroneamente deciso il reclamo fornendo una erronea interpretazione della norma circa il concetto di “utilità” da assicurarsi a “ciascun creditore”.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.25 sexies, comma 5 , CCII , in quanto la Corte di Appello avrebbe fornito, nella motivazione impugnata, un’errata interpretazione della predetta norma circa il concetto di“fattibilità” del piano. 2.1 Il primo motivo è infondato ed il suo rigetto determina l’assorbimento anche della seconda doglianza. 2.2 Sostiene la ricorrente che l'art. 25-sexies, comma5, CCII dispone che, ai fini dell'omologa, la propostaconcordataria è soggetta a una duplice verifica da parte del Tribunale, per cui la stessa: non deve arrecare pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale; e, comunque, deve assicurare un'utilità a ciascun creditore.

Secondo la ricorrente, per quanto riguarda il primo requisito sopra ricordato, lo stesso sarebbeassolto quando la soddisfazione dei creditori nel concordato semplificato è quantomeno equivalente a quella dellaliquidazione giudiziale.

Ma su tale punto la Corte di Appello nulla aveva contesta to , affermando, implicitamente, quindi chetale requisito sussisteva.

Per quanto concerneva il secondo requisito, il termine “utilità” dovevaessere inveceinteso in senso ampio e comprensivo anche di vantaggi non economici che non creino danno ai creditori.

Il legislatore aveva , infatti , utilizzato il termine “utilità” senza aggiungere alcunacaratteristica a riguardo, mentre il medesimo legislatore si era preoccupato , diversamente, di specificare in materia di concordato preventivo all’articolo art. 84,comma tre, CCII , che l’utilità fosse“specificamente individuata ed economicamente valutabile". 2.3 A ciò la ricorrenteaggiunge che il menzionato articolo 84 non era mai richiamato nella normativa del concordato semplificato, mentre diversi altri articoli del concordato preventivo erano stati evocati dal legislatore nella normativa del concordato semplificato.Ciò significava in modo cristallino che il legislatore aveva inteso riferirsi al termine “utilità” nel concordato semplificato nella maniera più ampia possibile edunque eventualmente anche non economica.

Sempre secondo la ricorrente, i vantaggi - derivanti dall’utilità da assicurare ai creditori nel concordato semplificato - si potrebbero sostanziare anche nella maggiore rapidità della procedura e del riparto della stessa. 2.4 Le doglianze così proposte sono infondate.

Risulta infatti corretta l’esegesi fornita dalla Corte di appello dell’art. 25 sexies, quinto comma, CCII, in tema di definizione del presupposto della “utilità a ciascun creditore” necessario per l’omologabilità del concordato semplificato.

Ritiene la Corte che il predetto presupposto dell’utilità per i creditori della proposta di concordato semplificato - richiesto dalla norma in commento quale requisito necessario, unitamente all’assenza di pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, per l’omologazione del concordato - deve essere inteso nel senso che tale utilità , ancorché anche economicamente non apprezzabile, non può essere integrata dalla mera maggiore rapidità nella chiusura della procedura concordat aria rispetto a quella della liquidazione giudiziale.

Invero, l’esegesi perorata dalla ricorrente è illogica e in contrasto col senso letterale della norma, posto che non è dato comprendere in cosa possa consistere il vantaggio per i creditori chirografari - per i quali il piano di liquidazione non preveda alcuna soddisfazione monetaria dei loro crediti - nella semplice (e qui peraltro neanche dimostrata) circostanza della maggiore celerità della chiusura della procedura concordataria rispetto a quella garantita dalla liquidazione giudiziale.

Il concordato semplificato prevede necessariamente un piano di liquidazione del patrimonio aziendale e non già, come nel concordato preventivo, anche una possibile continuità aziendale, di talchénon è ipotizzabile - né in concreto risulta minimamente ipotizzato - un possibile interesse per il creditore insoddisfatto, nascente (quale beneficio futuro) dalla prosecuzione dell’attività aziendale.

Occorre pertanto affermare il seguente principio di diritto: “In tema di concordato semplificato, l’utilità della proposta per ciascun creditore, presupposto per l’omologazione del concordato, ancorché non misurabile in termini economici, non può essere costituita dalla semplice risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile, in quanto quest’ultima non integra alcun vantaggio per i creditori chirografari per i quali non è stata prevista alcuna forma di soddisfazione”.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo.

P.Q.M rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascunacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 17918/2024 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA],con sede in [OSCURATO:PERSONA] (MN), via Parigi n. 38, iscritta al Registro delle Imprese di Mantova alnumero [OSCURATO:REA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legalerappresentante e amministratore unico Rag. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta delega incalce al ricorso , dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Asola (MN), alla Piazza XX Settembre 18. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., unipersonale, con sede legale in Milano, [OSCURATO:PERSONA] II n. 24/28, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], società italiana per la cartolarizzazione costituita ai sensi della legge 30.04.1999 n. 130, e per essa, nella sua qualità di procuratrice speciale, [OSCURATO:SOCIETA]., società unipersonale, con sede legale in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 6/1, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, [OSCURATO:PERSONA] e Lodi e [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata, assistita e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alcontroricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pescara ed elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di posta certificata: [OSCURATO:EMAIL]. -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, codice fiscale, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma REA 15502861006, e per essa nella sua qualità di procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già CF [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), con sede legale in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], rappresentata, assistita e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’ Avv. A ldo Bulgarelli, con domicilio eletto presso il medesimo con studio in Verona, [OSCURATO:PERSONA] n. 26/D. -controricorrente - avverso il provvedimento n. cron. 1730/2024 del 25/07/2024 , repertorio n. 775/2024 del 26/07/2024, emesso dalla Corte di Appello di Brescia - nel procedimento n. 55/2024 VG -e depositato il 26/07/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso; udito, per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico , per delega,che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto qui impugnat o la Corte di Appello di Milano ha acco lto i reclami riuniti e, per l’effetto, ha revocatoil decreto del Tribunale di Mantova del 14 dicembre 2023 di omologa del concordato semplificato proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 2. La proposta di concordato semplificato prevedeva: (a) operazione di scissione parziale ex art. 2506 comma primo c.c.avente ad oggetto parte degli immobili di proprietà iscritti tra lerimanenze della [OSCURATO:SOCIETA]. (10 immobili su 17); (b) cessione della partecipazione del 100% detenuta da [OSCURATO:SOCIETA]. nella beneficiaria costituita in seguito alla scissione per scorporo,ai sensi dell’art. 2506 comma primo c.c.; (c) vendita diretta dei residui beni immobili di proprietà a terzi (7immobili su 17); ( d) incasso dei crediti contabilmente iscritti e relativi ai canoni di locazione in corso; (e) compensazione dei crediti fiscali. 3. Il Tribunale, dopo una prima integrazione della proposta concordataria volta al rafforzamento delle garanzie prestate, osservava , per quanto qui ancora rileva, che l’ausiliario aveva espresso l’opinione che la proposta presentata ai creditori sociali assicurava comunque una utilità economica ai creditori in prededuzione e privilegiati mentre per i creditori chirografari l’”utilità, non misurabile in termini economici” era“costituita dalla risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile”. 4. Avverso il predetto decretodel Tribunale proponevano reclamo, in data 21 febbraio2024, [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice speciale di Algos 4 e, in data 22 febbraio 2024, [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 4.1 Riuniti i reclami, la Corte di appello, nella resistenza della procedura concorsuale costituitasi in giudizio, ha accolto i mezzi di impugnazione, osservando, per quanto qui ancora di interesse, che:(i) ai sensi dell’’art. 25 sexies comma quinto CCII, il tribunale omologa il concordato quan d o, verificata la regolarità del contradittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura una utilità a ciascu n creditore; (ii) n on v i erano dubbi che il legislatore, nel prevedere che il Tribunale omologhi il concordato se rileva che la proposta assicura comunque un’utilità a ciascun creditore, richiede che ciascun creditore, anche chirografario, ricevaun’utilità e quindi un vantaggio apprezzabile; (iii) tale utilità tuttavia non poteva consistere nella “risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile” posto che non rappresentavaalcun vantaggio per i creditori chirografari, e ciò anche senza considerare che, alla luce delle contestazioni delle reclamate, eradel tutto incerto che, nel caso di specie, il concordato semplificato si sarebbe potuto conclu d ere prima di una liquidazione giudiziale; (iv) quest’ultimo rilievo era dunque sufficiente per escludere l’omogabilità della proposta di concordatoe dunque per accogliere i reclami; (v)nel caso di specie, difettava comunque anche il requisito della fattibilità, posto che, come riconosciuto dallo stesso Tribunale, il piano era solo parzialmente garantito; (vi) infatti , da un lato , l’impegno assunto da [OSCURATO:SOCIETA]. non garanti va affatto che quest ’ultima avesse potuto procedere effettivamente ad acquistare gli immobili eventualmente non venduti o pagati dalla società beneficiaria risultante dalla scissione con scorporo, nei termini definiti dalla proposta concordataria del 31/12/2027 e nell’importo massimo di € 740.000,00 e dall’altro, e con riguardo agli immobili che dovevano essere venduti direttamente dalla procedura, era stato lo stesso Tribunale a riconoscere che “l’incasso non (era) certo ma probabile”; (v)non vi era tuttavia alcun elemento per ritenere ragionevolmente cer to o probabile che i creditori ipotecari avessero potuto“in ipotesi, beneficiare di un eventuale prezzo di vendita superiore ad € 500.000,00”. 5. Il decreto , pubblicat o il 26/07/2024 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato adue motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.hanno resistito con controricorso. La Procura generale ha fatto prevenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art 25,sexies comma 5, CCII , in quanto la Corte di Appello avrebbe erroneamente deciso il reclamo fornendo una erronea interpretazione della norma circa il concetto di “utilità” da assicurarsi a “ciascun creditore”. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.25 sexies, comma 5 , CCII , in quanto la Corte di Appello avrebbe fornito, nella motivazione impugnata, un’errata interpretazione della predetta norma circa il concetto di“fattibilità” del piano. 2.1 Il primo motivo è infondato ed il suo rigetto determina l’assorbimento anche della seconda doglianza. 2.2 Sostiene la ricorrente che l'art. 25-sexies, comma5, CCII dispone che, ai fini dell'omologa, la propostaconcordataria è soggetta a una duplice verifica da parte del Tribunale, per cui la stessa: non deve arrecare pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale; e, comunque, deve assicurare un'utilità a ciascun creditore. Secondo la ricorrente, per quanto riguarda il primo requisito sopra ricordato, lo stesso sarebbeassolto quando la soddisfazione dei creditori nel concordato semplificato è quantomeno equivalente a quella dellaliquidazione giudiziale. Ma su tale punto la Corte di Appello nulla aveva contesta to , affermando, implicitamente, quindi chetale requisito sussisteva. Per quanto concerneva il secondo requisito, il termine “utilità” dovevaessere inveceinteso in senso ampio e comprensivo anche di vantaggi non economici che non creino danno ai creditori. Il legislatore aveva , infatti , utilizzato il termine “utilità” senza aggiungere alcunacaratteristica a riguardo, mentre il medesimo legislatore si era preoccupato , diversamente, di specificare in materia di concordato preventivo all’articolo art. 84,comma tre, CCII , che l’utilità fosse“specificamente individuata ed economicamente valutabile". 2.3 A ciò la ricorrenteaggiunge che il menzionato articolo 84 non era mai richiamato nella normativa del concordato semplificato, mentre diversi altri articoli del concordato preventivo erano stati evocati dal legislatore nella normativa del concordato semplificato.Ciò significava in modo cristallino che il legislatore aveva inteso riferirsi al termine “utilità” nel concordato semplificato nella maniera più ampia possibile edunque eventualmente anche non economica. Sempre secondo la ricorrente, i vantaggi - derivanti dall’utilità da assicurare ai creditori nel concordato semplificato - si potrebbero sostanziare anche nella maggiore rapidità della procedura e del riparto della stessa. 2.4 Le doglianze così proposte sono infondate. Risulta infatti corretta l’esegesi fornita dalla Corte di appello dell’art. 25 sexies, quinto comma, CCII, in tema di definizione del presupposto della “utilità a ciascun creditore” necessario per l’omologabilità del concordato semplificato. Ritiene la Corte che il predetto presupposto dell’utilità per i creditori della proposta di concordato semplificato - richiesto dalla norma in commento quale requisito necessario, unitamente all’assenza di pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, per l’omologazione del concordato - deve essere inteso nel senso che tale utilità , ancorché anche economicamente non apprezzabile, non può essere integrata dalla mera maggiore rapidità nella chiusura della procedura concordat aria rispetto a quella della liquidazione giudiziale. Invero, l’esegesi perorata dalla ricorrente è illogica e in contrasto col senso letterale della norma, posto che non è dato comprendere in cosa possa consistere il vantaggio per i creditori chirografari - per i quali il piano di liquidazione non preveda alcuna soddisfazione monetaria dei loro crediti - nella semplice (e qui peraltro neanche dimostrata) circostanza della maggiore celerità della chiusura della procedura concordataria rispetto a quella garantita dalla liquidazione giudiziale. Il concordato semplificato prevede necessariamente un piano di liquidazione del patrimonio aziendale e non già, come nel concordato preventivo, anche una possibile continuità aziendale, di talchénon è ipotizzabile - né in concreto risulta minimamente ipotizzato - un possibile interesse per il creditore insoddisfatto, nascente (quale beneficio futuro) dalla prosecuzione dell’attività aziendale. Occorre pertanto affermare il seguente principio di diritto: “In tema di concordato semplificato, l’utilità della proposta per ciascun creditore, presupposto per l’omologazione del concordato, ancorché non misurabile in termini economici, non può essere costituita dalla semplice risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile, in quanto quest’ultima non integra alcun vantaggio per i creditori chirografari per i quali non è stata prevista alcuna forma di soddisfazione”. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo. P.Q.M rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascunacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do
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