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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 29805/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile le istanze depositate il 1/6/2021 e il 19/7/2021 da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rilevava che analoga richiesta era già stata dichiarata inammissibile ed osservava che le istanze, ancorché corredate da posizione giuridica e stralci dei provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], erano estremamente lacunose in ordine all'esposizione della vicenda relativa all'estradizione dell'istante, di cui non era stato prodotto alcun atto; non erano stati prodotti i mandati di arresto europeo emesso a carico di [OSCURATO:PERSONA], cosicché non era possibile confrontarli con i titoli custodiali emessi dall'autorità nazionale.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], sottolineando che, dalla documentazione allegata con l'incidente di esecuzione, emergeva che [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato per un reato contravvenzionale precedente all'estradizione e non contenuto nella stessa.

Il ricorrente deduce mancanza di motivazione, osservando che il Giudice avrebbe potuto richiedere un'eventuale integrazione documentale alla difesa.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per genericità e per mancanza di autosufficienza.

1. Il ricorrente si limita a richiamare la documentazione allegata alla richiesta di incidente di esecuzione, senza produrre alcunché, e a richiamare genericamente la vicenda estradizionale in cui è stato coinvolto; ancora, fa riferimento a "diversi fascicoli pendenti in esecuzione presso lo stesso giudice", anche in questo caso senza specificare altro.

Soprattutto, il ricorso non contesta il passaggio motivazionale essenziale del provvedimento che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza: il richiamo ad altra istanza già in precedenza non accolta e la valutazione della nuova istanza come reiterazione di quella precedente.

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile le istanze depositate il 1/6/2021 e il 19/7/2021 da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rilevava che analoga richiesta era già stata dichiarata inammissibile ed osservava che le istanze, ancorché corredate da posizione giuridica e stralci dei provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], erano estremamente lacunose in ordine all'esposizione della vicenda relativa all'estradizione dell'istante, di cui non era stato prodotto alcun atto; non erano stati prodotti i mandati di arresto europeo emesso a carico di [OSCURATO:PERSONA], cosicché non era possibile confrontarli con i titoli custodiali emessi dall'autorità nazionale. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], sottolineando che, dalla documentazione allegata con l'incidente di esecuzione, emergeva che [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato per un reato contravvenzionale precedente all'estradizione e non contenuto nella stessa. Il ricorrente deduce mancanza di motivazione, osservando che il Giudice avrebbe potuto richiedere un'eventuale integrazione documentale alla difesa. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per genericità e per mancanza di autosufficienza. 1. Il ricorrente si limita a richiamare la documentazione allegata alla richiesta di incidente di esecuzione, senza produrre alcunché, e a richiamare genericamente la vicenda estradizionale in cui è stato coinvolto; ancora, fa riferimento a "diversi fascicoli pendenti in esecuzione presso lo stesso giudice", anche in questo caso senza specificare altro. Soprattutto, il ricorso non contesta il passaggio motivazionale essenziale del provvedimento che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza: il richiamo ad altra istanza già in precedenza non accolta e la valutazione della nuova istanza come reiterazione di quella precedente. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensor
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