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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06909/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi con cui si censura l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131- bis e la mancata concessione delle attenuanti generiche sono riproduttivi di identiche questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, dopo aver escluso la riduttiva lettura fornita dalla imputata (la donna veniva trovata alla distanza di 900 metri dall'abitazione ove era ristretta ed è stata esclusa la necessità di doversi recare dalla madre per ipotizzati motivi di salute), ha messo in evidenza la non scarsa offensività anche in ragione del reato che era alla base del titolo custodiale non rispettato (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990) e dei precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi con cui si censura l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131- bis e la mancata concessione delle attenuanti generiche sono riproduttivi di identiche questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, dopo aver escluso la riduttiva lettura fornita dalla imputata (la donna veniva trovata alla distanza di 900 metri dall'abitazione ove era ristretta ed è stata esclusa la necessità di doversi recare dalla madre per ipotizzati motivi di salute), ha messo in evidenza la non scarsa offensività anche in ragione del reato che era alla base del titolo custodiale non rispettato (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990) e dei precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0
Sentenza Cassazione n. 06909/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris