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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 marzo 2023

Cassazione n. 39726/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'ett avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rin'<iio.41ell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 28 marzo 2023 la Corte di ,appello di Milano ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta a ingiusta sottoposizione a misura cautelare privativa della libertà personale sofferta dal 27 gennaio 2012 al 6 febbraio 2013 (custodia cautelare in carcere dal 27 gennaio al 19 ottobre 2012; arresti domiciliari dal 19 ottobre 2012 al 6 febbraio 2013).

1.1. Dalla lettura del capo di imputazione cautelare (trascritto dalla Corte di appello per la parte di interesse) risulta che [OSCURATO:PERSONA] - pubblico ufficiale in servizio presso il secondo [OSCURATO:PERSONA] della Guarda di Finanza di Milano - fu attinto da misura cautelare perché gravemente indiziato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] dei seguenti reati. - Artt. 110, 81, comma 2, 319 cod. pen. per aver ricevuto la promessa ed essersi fatto consegnare somme di denaro (che Mongelli riceveva e divideva con gli altri) da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (componenti della associazione mafiosa Valle - Lampada) al fine di compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio, consistiti: nell'avvertire preventivamente dei controlli che sarebbero stati eseguiti negli esercizi commerciali nei quali erano installate slot nnachines di proprietà delle società facenti capo ai Valle e ai Lampada; nel trascurare queste società nella scelta di quelle da sottoporre a controllo così consentendo loro di mantenere le proprie slot machines scollegate dalla rete telematica della [OSCURATO:PERSONA] e di appropriarsi della quota delle giocate destinate all'Erario; nel comunicare ai componenti della associazione che la Sezione criminalità organizzata della Questura di Milano aveva in corso indagini nei confronti della famiglia Valle-Lampada e delle società a loro riconducibili (in Milano dal 2008 alla fine del 2009). - Artt. 110, 81, comma 2, cod. pen. e art. 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383 per aver colluso tra loro al fine di eludere l'accertamento di violazioni finanziarie commesse dalle società sopra indicate (in Milano dal 2008 alla fine del 2009).

L'ordinanza cautelare fu emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma sulla base del contenuto di intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA].

Tali dichiarazioni furono valutate attendibili dal G.i.p., perché intrinsecamente coerenti e corroborate da adeguati riscontri estrinseci.

Con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], tali riscontri furono ritenuti individualizzanti - anche se Lampada risultava aver sempre consegnato il denaro al solo Mongelli - perché, più volte, questi aveva detto che doveva dividere la somma percepita con i colleghi incaricati dei controlli; perché l'entità delle somme era tale da far ritenere che fosse desl:inata a più persone (non meno di 720.000 euro nell'arco di un anno e mezzo); perché tutti i controlli sulle slot machines venivano effettuati da [OSCURATO:PERSONA], Noto e Russo (che erano liberi di scegliere gli esercizi commerciali ove li avrebbero svolti) sicché era coerente col fine corruttivo che le somme versate fossero consegnate anche a loro e «il pagamento del solo Mongelli - che operava in altro settore non avrebbe avuto alcun significato»; perché [OSCURATO:PERSONA] era informato delle indagini avviate dalla Polizia di Stato sulla famiglia Lampada, e Mongelli che riferì di tali indagini a Lampada) poteva aver avuto questa informazione soltanto da [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello riferisce che, dopo l'applicazione della misura cautelare, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] furono confermate da [OSCURATO:PERSONA] il quale rese piena confessione nel corso del giudizio e dichiarò che [OSCURATO:PERSONA] era coinvolto nell'accordo corruttivo insieme agli altri due componenti della squadra, Noto e Russo. [OSCURATO:PERSONA] fu assolto dal Tribunale di Milano con sentenza del 6 febbraio 2013 per non aver commesso il fatto.

La sentenza di assoluzione, impugnata dal Procuratore della Repubblica, fu riformata dalla Corte di appello con sentenza del 17 giugno 2014 che affermò la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per tutti i reati a lui ascritti.

Questa sentenza fu annullata dalla Corte di cassazione il 20 ottobre 2015, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

In sede di rinvio, il 10 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] fu assolto da ogni accusa.

La decisione fu nuovamente impugnata e fu annullata dalla Corte di cassazione con sentenza del 19 gennaio 2018.

Il secondo giudizio di rinvio si chiuse, in data 21 dicembre 2020, con una condanna contro la quale l'imputato propose nuovo ricorso per cassazione.

Il 4 maggio 2021 la Corte di cassazione annullò senza rinvio la sentenza impugnata e [OSCURATO:PERSONA] fu definitivamente assolto per non aver commesso il fatto.

Come emerge dalla lettura di quest'ultima sentenza, poiché Lampada aveva avuto contatti diretti solo con Mongelli, le dichiarazioni accusatorie di Mongelli furono ritenute decisive ai fini dell'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e valutate insufficienti per l'assenza dei necessari riscontri.

2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., osservando: - che «le dichiarazioni rese dal chiamante in correità risultano pienamente utilizzabili per dimostrare l'esistenza del dolo o della colpa dell'istante - ostativi alla riparazione - anche nell'ipotesi in cui le stesse non siano state poi ritenute sufficientemente riscontrate per fondare un giudizio di condanna»; - che «integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto la condotta di chi, nei reati contestati in concDrso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamend percepibili come indicativi di una sua contiguità»; - che, ai fini della riparazione, la condotta dell'indagato deve essere vagliata «tenendo conto degli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela»; - che, nel caso in esame, tali elementi dimostrano comportamenti «quanto meno percepibili come indicativi della vicinanza ad altri soggetti in contatto con l'organizzazione criminale capeggiata dai Lampada» e quindi gravemente imprudenti perché suscettibili di essere interpretati come condotte illecite meritevoli di un intervento cautelare.

L'ordinanza individua quali comportamenti gravemente colposi nel senso indicato: - l'aver avuto contatti telefonici numerosi e quotidiani con Mongelli, anche in concomitanza con i controlli eseguiti sulle società riconducibili ai Lampada (messaggi cui seguirono, in alcuni casi, incontri con lo stesso Mongelli); - l'aver fornito a [OSCURATO:PERSONA], che per questo ne era in possesso (come era in possesso dei recapiti di Noto e di Russo), il proprio recapito telefonico; - l'aver avuto contatti (documentati da intercettazioni telefoniche) con [OSCURATO:PERSONA] tra il 17 e il 19 giugno 2009 quando questi chiamò gli uffici della Guardia di Finanza al fine di fissare un incontro per «chiarimenti sulle slot machines» (l'incontro si svolse il 19 giugno 2009 negli uffici di [OSCURATO:PERSONA] e ne fu informato anche [OSCURATO:PERSONA], cui, il 17 settembre 2009, fu notificato un verbale di contestazione per il sequestro di slot machines operato il giorno precedente).

La Corte territoriale sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver saputo da Mongelli che erano in corso indagini sulla società "[OSCURATO:PERSONA]", amministrata da [OSCURATO:PERSONA] (ritenuta riconducibile al sodalizio Valle-Lampada) e sostiene che fu proprio [OSCURATO:PERSONA] a passare questa informazione a Mongelli.

Per giustificare tale conclusione, riferisce che [OSCURATO:PERSONA] era stato informato dell'esistenza di tale indagine dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Squadra mobile di Milano.

L'ordinanza impugnata evidenzia, infine, che il 14 ottobre 2009 Mongelli si incontrò con [OSCURATO:PERSONA] in un bar posto nelle adiacenze della caserma di [OSCURATO:PERSONA] e, poco dopo quell'incontro, al termine del quale era rientrato in caserma, ne uscì insieme a [OSCURATO:PERSONA], Noto e Russo, con i quali si intrattenne a conversare per circa venti minuti prima di rientrare nella caserma insieme a loro.

Secondo la Corte di appello, l'insieme di queste emergenze dimostra la «contiguità» di [OSCURATO:PERSONA] «con [OSCURATO:PERSONA] e con gli stessi Lampada» e tale comportamento, gravemente colposo, determinò l'adozione del provvedimento cautelare e il protrarsi della privazione della libertà personale fino alla prima sentenza assolutoria, pronunciata il 6 ottobre 2013.

3. Contro l'ordinanza della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore.

Col ricorso - che consta di un unico motivo, articolato in più paragrafi - la difesa deduce vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della colpa grave ostativa.

Osserva a tal fine che l'ordinanza impugnata ha potuto individuare come gravemente colposi alcuni comportamenti solo perché li ha esaminati ex ante, nella prospettiva del giudice della cautela, senza tenere conto - come sarebbe stato doveroso - delle evidenze probatorie processuali.

Secondo la difesa, la Corte territoriale ha ritenuto che i rapporti intrattenuti con Mongelli fossero gravemente colposi sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole dell'attività criminale tenuta da quest'ultimo, ma non ha chiarito sulla base di quali elementi, accertati o non negati nel corso del giudizio di merito, tale consapevolezza possa essere affermata.

La difesa sottolinea che, in assenza di una tale consapevolezza, non può essere ritenuto gravemente colposo il comportamento consistente nel mantenere rapporti con un comandante di squadra della stessa sezione nella quale [OSCURATO:PERSONA] operava (e tale era, appunto, Mongelli) e ricorda che, in assenza di una tale consapevolezza, non si può parlare neppure di una colpevole connivenza, per integrare la quale è comunque necessario che l'attività criminosa altrui sia nota e tollerata.

Nel censurare la carenza di ogni motivazione sul punto, la difesa ricorda che, al fine di escludere il diritto all'indennizzo, il giudice della riparazione può tenere conto degli elementi acquisiti nel corso delle indagini e posti a fondamento della misura cautelare purché nel giudizio di cognizione non siano stati esclusi o neutralizzati nel loro valore indiziante; sicc:hé, nel valutare le condotte che ha evidenziato (e ha ritenuto gravemente colpose) la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto (e non lo ha fatto) di quanto emerso nel corso del giudizio.

3.1. La difesa sottolinea che i contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA], Russo e [OSCURATO:PERSONA] che si svolsero tra il 17 e il 19 giugno 2009 (ai quali l'ordinanza impugnata fa riferimento) sono ampiamente compatibili con le attività di accertamento che [OSCURATO:PERSONA] e i suoi colleghi erano chiamati a compiere sugli apparecchi per video gioco che Lampada gestiva.

Si duole che la Corte territoriale non abbia chiarito per quali ragioni dovrebbe essere ritenuto gravemente colposo un comportamento consistito nell'incontrare soggetti interessati da accertamenti di polizia amministrativa ed avere poi (il 17 settembre 2009) notificato loro un verbale di contestazione relativo al sequestro di alcune slot machines.

Riferisce, inoltre, c:he, come precisato nelle sentenze di assoluzione, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver saputo da Mongelli già nel 2008 che la Sezione Criminalità organizzata della Questura di Milano aveva in corso indagini nei confronti della famiglia Valle-Lampada e delle società a loro riconducibili, ma solo nell'aprile 2009 [OSCURATO:PERSONA] fu contattato dai colleghi della Questura per avere informazioni su sequestri eseguiti a carico di [OSCURATO:PERSONA] (titolare della "Euro slot") sicché, nel corso del giudizio, il comportamento gravemente negligente e imprudente che l'ordinanza impugnata ha ascritto al ricorrente sarebbe stato ritenuto non provato.

3.2. Con specifico riguardo ai contatti telefonici tra NIongelli e [OSCURATO:PERSONA], la difesa rileva che Mongelli e [OSCURATO:PERSONA] all'epoca erano «amici e vicini di casa» e i contatti tra loro erano costanti e spesso in numero molto elevato, ma - come scritto nella sentenza definitiva di assoluzione (Sez. 6, n. 34526 del 04/05/2021, pag. 12 della motivazione) - si tratta «di numeri coerenti con la comune frequentazione amicale, coinvolgente anche le rispettive fidanzate».

Secondo la sentenza di assoluzione, inoltre, per collegare quei contatti alle illecite attività realizzate da Mongelli, sarebbe stato necessario conoscere il contenuto dei messaggi e delle telefonate che, invece, emerge solo dalle dichiarazioni di Mongelli.

La sentenza di assoluzione osserva che la frequenza dei contatti avrebbe potuto costituire riscontro alle dichiarazioni accusatorie di Mongelli se, per le loro peculiarità, quei contatti avessero confermato che Mongelli e [OSCURATO:PERSONA] discutevano di controlli in esercizi pubblici o dei rapporti con Lampada, ma tali circostanze non sono emerse in giudizio.

Poiché queste sono le motivazioni della sentenza di assoluzione, la difesa sostiene che, nel respingere l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, la Corte territoriale le avrebbe completamente ignorate e, attribuendo rilevanza ai frequenti contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e Mongelli, avrebbe ritenuto provato un dato che era stato escluso in giudizio: vale a dire che questi contatti, per la loro frequenza o per i tempi o per altre circostanze obiettive, fossero tali da dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] era complice di Mongelli o almeno consapevole della sua illecita condotta.

Solo a tali condizioni, infatti, l'aver mantenuto tali contatti può integrare un comportamento gravemente colposo.k

3.3. Anche per quanto riguarda l'incontro che ebbe luogo il 14 ottobre 2009 tra Mongelli e [OSCURATO:PERSONA] e fu seguito da un colloquio, svoltosi all'esterno dalla caserma, tra Mongelli, [OSCURATO:PERSONA], Noto e Russo, la difesa richiama il contenuto della sentenza con la quale la Cassazione ha definitivamente annullato la condanna pronunciata a carico di [OSCURATO:PERSONA].

A pagina 11 della sentenza si legge, infatti, che il contenuto dell'incontro non è noto e può essere desunto solo dalle dichiarazioni accusatorie di Mongelli (secondo il quale si parlò di temi rilevanti per il lavoro - rimborsi spese - e anche, in aggiunta, del fatto che stavano per arrivare somme da Lampada), sicché la circostanza che esso sia avvenuto non le riscontra, ma avrebbe richiesto riscontri che non sono stati acquisiti.

La sentenza di annullamento rileva in particolare che,, pur essendo avvenuto fuori dalla caserma, quell'incontro non era di per sé clandestino o riservato, e poteva trattarsi di un normale «incontro tra conoscenti/colleghi in sé del tutto giustificato».

Nel giudizio di cognizione si è ritenuto, dunque, che questo incontro fosse inidoneo a confermare il contenuto delle accuse, ma i giudici della riparazione non hanno tenuto conto di tali conclusioni e lo hanno considerato come manifestazione della colposa contiguità di [OSCURATO:PERSONA] con un collega corrotto.

3.3. Il ricorrente osserva che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti che siano stati accertati o non negati nel giudizio di cognizione.

Sottolinea che, nel caso di specie, il carattere ambiguo dei comportamenti elencati nell'ordinanza impugnata ha potuto essere affermato sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese da Mongelli: dunque, attribuendo rilievo a dati di fatto la cui sussistenza è stata negata nel giudizio di cognizione.

La difesa osserva che l'ordinanza impugnata ha attribuito carattere di ambiguità o ha considerato espressivi di un atteggiamento connivente comportamenti che potrebbero essere tali (ed essere quindi gravemente colpos) soltanto se [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto consapevolezza dei comportamenti illeciti di Mongelli, ma la Corte territoriale non ha motivato sul punto.

4. Con memoria scritta del 15 agosto 2023, ritenendo fondati i motivi di ricorso, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono fondati.2.

Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare.

Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria l'unzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez.

U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606).

La sentenza delle Sezioni unite n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663 ha precisato che la valutazione in parola deve essere effettuata ex ante, quindi deve ricalcare quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: da un lato, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della caiutela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; dall'altro, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente.

Muovendo da queste premesse, la sentenza in parola ha chiarito c:he una condotta, già ritenuta idonea a integrare il grave quadro indiziario, può essere considerata gravemente colposa ai fini del diniego del diritto alla riparazione, quando l'assenza delle condizioni di applicabilità della misura venga accertata sulla base di elementi emersi in un momento successivo a quello della sua adozione; ma quella stessa condotta non può essere considerata gravemente colposa ai fini del diniego del diritto alla riparazione ove si accerti che tali condizioni difettavano ab origine e a tale accertamento il giudice della cognizione pervenga «sulla base degli stessi precisi elementi» che erano a disposizione del giudice della cautela «e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione».

In questi casi - sottolinea la sentenza - «la possibilità del diniego del diritto alla riparazione per effetto della condizione ostativa della condotta sinergica del soggetto rimane effettivamente preclusa [...] in forza dello stesso meccanismo "causale" che governa l'operatività della condizione in parola».

La rilevanza della condotta ostativa «si misura, infatti, non sulla influenzabilità della persona del singolo giudice, bensì sulla idoneità a indurre in errore la struttura giudiziaria preposta alla trattazione del caso, complessivamente e oggettivamente intesa» (pagg. 31 e 32 della motivazione).

2.1. L'autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate.

Si è affermato in proposito: - che «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764); - che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA]„ Rv. 268952); - che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, e non rileva che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859).

Si è tuttavia ribadito anche - e l'affermazione è coerente con i principi sopra enunciati - che nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez.

U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636).

Si è sottolineato in proposito che l'autonomia tra i due giudizi non implica che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491).

3. L'ordinanza impugnata non fa buon governo dei principi di diritto sopra enunciati.

Non si confronta, infatti, con le motivazioni poste a fondamento della sentenza di assoluzione.

La Corte territoriale non ha spiegato per quale ragione mantenendo contatti costanti e frequenti con Mongelli - che, secondo i giudici della cognizione, all'epoca era non solo un collega di lavoro, ma anche un amico - [OSCURATO:PERSONA] abbia tenuto un comportamento gravemente imprudente.

Tale affermazione, infatti, presuppone la consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle attività corruttive che Mongelli ha confessato, ma sul punto l'ordinanza impugnata non ha motivato.

Una analoga carenza di motivazione si riscontra con riferimento all'incontro concordato negli uffici di via Valtellina nel giugno 2009 con Giulio e [OSCURATO:PERSONA].

Questo incontro, infatti, può avere spiegazione nel fatto che i fratelli Lampada erano oggetto delle attività di controllo svolte da [OSCURATO:PERSONA].

L'ordinanza impugnata non indica perché, nello svolgimento dei prop -i compiti di polizia amministrativa, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto consentire ad un appuntamento in ufficio con i fratelli Lampada, soggetti a quei controlli e non :spiega le ragioni per cui un tale incontro è stato valutato gravemente colposo.

Ancora una volta, la Corte territoriale sembra ritenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole dell'accordo corruttivo intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma non spiega da quali elementi tale consapevolezza sia stata desunta né chiarisce se, nel giudizio di cognizione, pur essendo stata esclusa la partecipazione diretta ad attività corruttive, tale consapevolezza si stata ritenuta sussistente o, comunque, non esclusa.

La Corte territoriale non ha chiarito neppure perché, al di là del mero dato cronologico (in sé non decisivo), l'incontro verificatosi il 14 ottobre 2009 tra Mongelli, [OSCURATO:PERSONA], Russo e Noto debba essere posto in relazione con l'incontro immediatamente precedente tra Mongelli e [OSCURATO:PERSONA].

Nell'attribuire a questo incontro carattere di grave imprudenza, infatti, l'ordinanza impugnata non si confronta con le motivazioni della sentenza di assoluzione e dà per presupposto un dato di fatto che è stato negato nel giudizio di merito, secondo il quale non v'era prova che, nel corso di quell'incontro, Mongelli avesse informato [OSCURATO:PERSONA] dell'imminente arrivo delle somme promesse da Lampada.

La circostanza che Mongelli, [OSCURATO:PERSONA], Noto e Russo si siano trattenuti a parlare all'esterno della caserma al riparo da orecchie indiscrete (circostanza alla quale l'ordinanza impugnata fa riferimento), non è dirimente in tal senso perché, da sé sola, non è sufficiente ad attribuire carattere gravemente colposo ad un incontro tra colleghi di lavoro.

Infine, l'ordinanza impugnata sostiene che Mongelli poté informare [OSCURATO:PERSONA] del fatto che la Sezione criminalità organizzata della Questura di Milano stava indagando su di lui e sulla società "[OSCURATO:PERSONA]", amministrata da [OSCURATO:PERSONA] perché lo apprese da [OSCURATO:PERSONA], ma non spiega perché questo dato possa ritenersi accertato nel giudizio di cognizione.

4. In conclusione: l'ordinanza impugnata espone dettagliatamente il quadro indiziario sulla base del quale la privazione della libertà personale è stata disposta, ma solo sommariamente il contenuto della sentenza di assoluzione, con la quale omette di confrontarsi.

Trascura, dunque, che il giudice della riparazione non ha il compito di accertare se il quadro indiziario fosse grave e sussistessero i presupposti per l'applicazione della misura (ciò che nel caso di specie non è revocabile in dubbio essendovi stato un giudicato cautelare), ma se l'imputato abbia dato causa, o concorso a dar causa, con dolo o colpa grave alla privazione della libertà personale, la cui «ingiustizia» discende dalla irrevocabilità della sentenza di proscioglimento quando la stessa è pronunciata perché il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.

Non rileva in contrario - come l'ordinanza impugnata sembra voler sostenere - che le regole di giudizio applicabili nella fase cautelare siano diverse da quelle applicabili nel giudizio sulla riparazione.

Come noto, quando il quadro indiziario esaminato nella fase cautelare non coincide col quadro probatorio posto alla base del giudizio assolutorio, il giudice della riparazione può tenere conto di atti che siano risultati fisiologicamente inutilizzabili in dibattimento (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; Sez. 4, n. 40281 del 23/05/2019, Bonsignore, Rv. 278284).

Nel caso di specie, però, la pronuncia assolutoria non è dipesa dalla inutilizzabilità processuale di atti di indagine bensì dalla valutazione secondo la quale la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] riguardava direttamente solo Luigi lì Mongelli, le dichiarazioni di Lampada non fornivano riscontri individualizzanti sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], e anche la chiamata in corre tà successivamente eseguita da Mongelli avrebbe richiesto riscontri che non erano stati acquisiti.

In questo caso, dunque, il principio secondo il quale, ai fini della riparazione, la condotta dell'indagato deve essere vagliata tenendo conto degli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela, trova un limite nell'altro principio secondo il quale l'autonomia tra i due giudizi non implica che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate e il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez.

U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491).

5. La Corte territoriale sembra ritenere che, pur essendo risultato estraneo all'accordo corruttivo, [OSCURATO:PERSONA] potesse esserne stato consapevole oppure non esserlo stato, ma per grave negligenza imprudenza o imperizia.

Non chiarisce però le ragioni di un tale convincimento e non considera che, quale pubblico ufficiale, se consapevole dell'accordo corruttivo, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto l'obbligo giuridico di impedirlo e, comunque, quello di denunciare il reato.

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità: «in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività» (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019; Diotallevi, Rv. 275970; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139).

Com'è evidente, il caso oggetto del presente ricorso non può rientrare tra quelli esaminati dalla giurisprudenza citata.

Ed invero, come è stato opportunamente sottolineato nella sentenza Sez. 4, n. 33999 del 14/06/2022, Gangi, (non massimata), la «posizione di garanzia» cui si deve fare riferimento per definire l'area di rilevanza della connivenza ai fini del riconoscimento dell'equa riparazione, non può coincidere con quella di chi, per la qualità delle funzioni assunte, abbia il dovere di intervenire per impedire l'azione altrui.

Se quel dovere giuridico fosse stato violato, infatti, troverebbe applicazione l'art. 40, comma 2, cod. pen., ed è evidente invece che «se vi è stata assoluzione - requisito indispensabile per accedere all'indennizzo riparatorio - non può esservi stato concorso, né equiparazione fra la condotta omissiva tenuta e la commissione del reato ai sensi dell'art. 40, comma 2 cod. pen.» (così testualmente, pag. 5 della motivazione).

Nel caso in esame, poiché [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto per non aver commesso il fatto dalle imputazioni ascrittegli, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, non può essere ravvisata in un atteggiamento di connivenza passiva concretizzatosi nel tollerare la consumazione del reato avendone avuto consapevolezza.

Dovrebbe essere dunque ravvisata o in una omessa denuncia ex art. 361 cod. pen. (ma non è noto - perché sul punto l'ordinanza è silente - se tale omissione sia stata accertata o esclusa nel giudizio di cognizione), oppure in una grave negligenza imprudenza o imperizia nella valutazione delle altrui condotte, tale da impedire a [OSCURATO:PERSONA] di acquisire consapevolezza dell'accordo corruttivo, ma idonea a far sorgere nell'autorità giudiziaria l'erroneo convincimento della sua partecipazione a quell'accordo.

6. Per quanto esposto, l'ordin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'ett avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rin'<iio.41ell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28 marzo 2023 la Corte di ,appello di Milano ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta a ingiusta sottoposizione a misura cautelare privativa della libertà personale sofferta dal 27 gennaio 2012 al 6 febbraio 2013 (custodia cautelare in carcere dal 27 gennaio al 19 ottobre 2012; arresti domiciliari dal 19 ottobre 2012 al 6 febbraio 2013). 1.1. Dalla lettura del capo di imputazione cautelare (trascritto dalla Corte di appello per la parte di interesse) risulta che [OSCURATO:PERSONA] - pubblico ufficiale in servizio presso il secondo [OSCURATO:PERSONA] della Guarda di Finanza di Milano - fu attinto da misura cautelare perché gravemente indiziato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] dei seguenti reati. - Artt. 110, 81, comma 2, 319 cod. pen. per aver ricevuto la promessa ed essersi fatto consegnare somme di denaro (che Mongelli riceveva e divideva con gli altri) da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (componenti della associazione mafiosa Valle - Lampada) al fine di compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio, consistiti: nell'avvertire preventivamente dei controlli che sarebbero stati eseguiti negli esercizi commerciali nei quali erano installate slot nnachines di proprietà delle società facenti capo ai Valle e ai Lampada; nel trascurare queste società nella scelta di quelle da sottoporre a controllo così consentendo loro di mantenere le proprie slot machines scollegate dalla rete telematica della [OSCURATO:PERSONA] e di appropriarsi della quota delle giocate destinate all'Erario; nel comunicare ai componenti della associazione che la Sezione criminalità organizzata della Questura di Milano aveva in corso indagini nei confronti della famiglia Valle-Lampada e delle società a loro riconducibili (in Milano dal 2008 alla fine del 2009). - Artt. 110, 81, comma 2, cod. pen. e art. 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383 per aver colluso tra loro al fine di eludere l'accertamento di violazioni finanziarie commesse dalle società sopra indicate (in Milano dal 2008 alla fine del 2009). L'ordinanza cautelare fu emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma sulla base del contenuto di intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA]. Tali dichiarazioni furono valutate attendibili dal G.i.p., perché intrinsecamente coerenti e corroborate da adeguati riscontri estrinseci. Con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], tali riscontri furono ritenuti individualizzanti - anche se Lampada risultava aver sempre consegnato il denaro al solo Mongelli - perché, più volte, questi aveva detto che doveva dividere la somma percepita con i colleghi incaricati dei controlli; perché l'entità delle somme era tale da far ritenere che fosse desl:inata a più persone (non meno di 720.000 euro nell'arco di un anno e mezzo); perché tutti i controlli sulle slot machines venivano effettuati da [OSCURATO:PERSONA], Noto e Russo (che erano liberi di scegliere gli esercizi commerciali ove li avrebbero svolti) sicché era coerente col fine corruttivo che le somme versate fossero consegnate anche a loro e «il pagamento del solo Mongelli - che operava in altro settore non avrebbe avuto alcun significato»; perché [OSCURATO:PERSONA] era informato delle indagini avviate dalla Polizia di Stato sulla famiglia Lampada, e Mongelli che riferì di tali indagini a Lampada) poteva aver avuto questa informazione soltanto da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello riferisce che, dopo l'applicazione della misura cautelare, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] furono confermate da [OSCURATO:PERSONA] il quale rese piena confessione nel corso del giudizio e dichiarò che [OSCURATO:PERSONA] era coinvolto nell'accordo corruttivo insieme agli altri due componenti della squadra, Noto e Russo. [OSCURATO:PERSONA] fu assolto dal Tribunale di Milano con sentenza del 6 febbraio 2013 per non aver commesso il fatto. La sentenza di assoluzione, impugnata dal Procuratore della Repubblica, fu riformata dalla Corte di appello con sentenza del 17 giugno 2014 che affermò la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per tutti i reati a lui ascritti. Questa sentenza fu annullata dalla Corte di cassazione il 20 ottobre 2015, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. In sede di rinvio, il 10 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] fu assolto da ogni accusa. La decisione fu nuovamente impugnata e fu annullata dalla Corte di cassazione con sentenza del 19 gennaio 2018. Il secondo giudizio di rinvio si chiuse, in data 21 dicembre 2020, con una condanna contro la quale l'imputato propose nuovo ricorso per cassazione. Il 4 maggio 2021 la Corte di cassazione annullò senza rinvio la sentenza impugnata e [OSCURATO:PERSONA] fu definitivamente assolto per non aver commesso il fatto. Come emerge dalla lettura di quest'ultima sentenza, poiché Lampada aveva avuto contatti diretti solo con Mongelli, le dichiarazioni accusatorie di Mongelli furono ritenute decisive ai fini dell'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e valutate insufficienti per l'assenza dei necessari riscontri. 2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., osservando: - che «le dichiarazioni rese dal chiamante in correità risultano pienamente utilizzabili per dimostrare l'esistenza del dolo o della colpa dell'istante - ostativi alla riparazione - anche nell'ipotesi in cui le stesse non siano state poi ritenute sufficientemente riscontrate per fondare un giudizio di condanna»; - che «integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto la condotta di chi, nei reati contestati in concDrso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamend percepibili come indicativi di una sua contiguità»; - che, ai fini della riparazione, la condotta dell'indagato deve essere vagliata «tenendo conto degli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela»; - che, nel caso in esame, tali elementi dimostrano comportamenti «quanto meno percepibili come indicativi della vicinanza ad altri soggetti in contatto con l'organizzazione criminale capeggiata dai Lampada» e quindi gravemente imprudenti perché suscettibili di essere interpretati come condotte illecite meritevoli di un intervento cautelare. L'ordinanza individua quali comportamenti gravemente colposi nel senso indicato: - l'aver avuto contatti telefonici numerosi e quotidiani con Mongelli, anche in concomitanza con i controlli eseguiti sulle società riconducibili ai Lampada (messaggi cui seguirono, in alcuni casi, incontri con lo stesso Mongelli); - l'aver fornito a [OSCURATO:PERSONA], che per questo ne era in possesso (come era in possesso dei recapiti di Noto e di Russo), il proprio recapito telefonico; - l'aver avuto contatti (documentati da intercettazioni telefoniche) con [OSCURATO:PERSONA] tra il 17 e il 19 giugno 2009 quando questi chiamò gli uffici della Guardia di Finanza al fine di fissare un incontro per «chiarimenti sulle slot machines» (l'incontro si svolse il 19 giugno 2009 negli uffici di [OSCURATO:PERSONA] e ne fu informato anche [OSCURATO:PERSONA], cui, il 17 settembre 2009, fu notificato un verbale di contestazione per il sequestro di slot machines operato il giorno precedente). La Corte territoriale sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver saputo da Mongelli che erano in corso indagini sulla società "[OSCURATO:PERSONA]", amministrata da [OSCURATO:PERSONA] (ritenuta riconducibile al sodalizio Valle-Lampada) e sostiene che fu proprio [OSCURATO:PERSONA] a passare questa informazione a Mongelli. Per giustificare tale conclusione, riferisce che [OSCURATO:PERSONA] era stato informato dell'esistenza di tale indagine dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Squadra mobile di Milano. L'ordinanza impugnata evidenzia, infine, che il 14 ottobre 2009 Mongelli si incontrò con [OSCURATO:PERSONA] in un bar posto nelle adiacenze della caserma di [OSCURATO:PERSONA] e, poco dopo quell'incontro, al termine del quale era rientrato in caserma, ne uscì insieme a [OSCURATO:PERSONA], Noto e Russo, con i quali si intrattenne a conversare per circa venti minuti prima di rientrare nella caserma insieme a loro. Secondo la Corte di appello, l'insieme di queste emergenze dimostra la «contiguità» di [OSCURATO:PERSONA] «con [OSCURATO:PERSONA] e con gli stessi Lampada» e tale comportamento, gravemente colposo, determinò l'adozione del provvedimento cautelare e il protrarsi della privazione della libertà personale fino alla prima sentenza assolutoria, pronunciata il 6 ottobre 2013. 3. Contro l'ordinanza della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore. Col ricorso - che consta di un unico motivo, articolato in più paragrafi - la difesa deduce vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della colpa grave ostativa. Osserva a tal fine che l'ordinanza impugnata ha potuto individuare come gravemente colposi alcuni comportamenti solo perché li ha esaminati ex ante, nella prospettiva del giudice della cautela, senza tenere conto - come sarebbe stato doveroso - delle evidenze probatorie processuali. Secondo la difesa, la Corte territoriale ha ritenuto che i rapporti intrattenuti con Mongelli fossero gravemente colposi sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole dell'attività criminale tenuta da quest'ultimo, ma non ha chiarito sulla base di quali elementi, accertati o non negati nel corso del giudizio di merito, tale consapevolezza possa essere affermata. La difesa sottolinea che, in assenza di una tale consapevolezza, non può essere ritenuto gravemente colposo il comportamento consistente nel mantenere rapporti con un comandante di squadra della stessa sezione nella quale [OSCURATO:PERSONA] operava (e tale era, appunto, Mongelli) e ricorda che, in assenza di una tale consapevolezza, non si può parlare neppure di una colpevole connivenza, per integrare la quale è comunque necessario che l'attività criminosa altrui sia nota e tollerata. Nel censurare la carenza di ogni motivazione sul punto, la difesa ricorda che, al fine di escludere il diritto all'indennizzo, il giudice della riparazione può tenere conto degli elementi acquisiti nel corso delle indagini e posti a fondamento della misura cautelare purché nel giudizio di cognizione non siano stati esclusi o neutralizzati nel loro valore indiziante; sicc:hé, nel valutare le condotte che ha evidenziato (e ha ritenuto gravemente colpose) la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto (e non lo ha fatto) di quanto emerso nel corso del giudizio. 3.1. La difesa sottolinea che i contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA], Russo e [OSCURATO:PERSONA] che si svolsero tra il 17 e il 19 giugno 2009 (ai quali l'ordinanza impugnata fa riferimento) sono ampiamente compatibili con le attività di accertamento che [OSCURATO:PERSONA] e i suoi colleghi erano chiamati a compiere sugli apparecchi per video gioco che Lampada gestiva. Si duole che la Corte territoriale non abbia chiarito per quali ragioni dovrebbe essere ritenuto gravemente colposo un comportamento consistito nell'incontrare soggetti interessati da accertamenti di polizia amministrativa ed avere poi (il 17 settembre 2009) notificato loro un verbale di contestazione relativo al sequestro di alcune slot machines. Riferisce, inoltre, c:he, come precisato nelle sentenze di assoluzione, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver saputo da Mongelli già nel 2008 che la Sezione Criminalità organizzata della Questura di Milano aveva in corso indagini nei confronti della famiglia Valle-Lampada e delle società a loro riconducibili, ma solo nell'aprile 2009 [OSCURATO:PERSONA] fu contattato dai colleghi della Questura per avere informazioni su sequestri eseguiti a carico di [OSCURATO:PERSONA] (titolare della "Euro slot") sicché, nel corso del giudizio, il comportamento gravemente negligente e imprudente che l'ordinanza impugnata ha ascritto al ricorrente sarebbe stato ritenuto non provato. 3.2. Con specifico riguardo ai contatti telefonici tra NIongelli e [OSCURATO:PERSONA], la difesa rileva che Mongelli e [OSCURATO:PERSONA] all'epoca erano «amici e vicini di casa» e i contatti tra loro erano costanti e spesso in numero molto elevato, ma - come scritto nella sentenza definitiva di assoluzione (Sez. 6, n. 34526 del 04/05/2021, pag. 12 della motivazione) - si tratta «di numeri coerenti con la comune frequentazione amicale, coinvolgente anche le rispettive fidanzate». Secondo la sentenza di assoluzione, inoltre, per collegare quei contatti alle illecite attività realizzate da Mongelli, sarebbe stato necessario conoscere il contenuto dei messaggi e delle telefonate che, invece, emerge solo dalle dichiarazioni di Mongelli. La sentenza di assoluzione osserva che la frequenza dei contatti avrebbe potuto costituire riscontro alle dichiarazioni accusatorie di Mongelli se, per le loro peculiarità, quei contatti avessero confermato che Mongelli e [OSCURATO:PERSONA] discutevano di controlli in esercizi pubblici o dei rapporti con Lampada, ma tali circostanze non sono emerse in giudizio. Poiché queste sono le motivazioni della sentenza di assoluzione, la difesa sostiene che, nel respingere l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, la Corte territoriale le avrebbe completamente ignorate e, attribuendo rilevanza ai frequenti contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e Mongelli, avrebbe ritenuto provato un dato che era stato escluso in giudizio: vale a dire che questi contatti, per la loro frequenza o per i tempi o per altre circostanze obiettive, fossero tali da dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] era complice di Mongelli o almeno consapevole della sua illecita condotta. Solo a tali condizioni, infatti, l'aver mantenuto tali contatti può integrare un comportamento gravemente colposo.k 3.3. Anche per quanto riguarda l'incontro che ebbe luogo il 14 ottobre 2009 tra Mongelli e [OSCURATO:PERSONA] e fu seguito da un colloquio, svoltosi all'esterno dalla caserma, tra Mongelli, [OSCURATO:PERSONA], Noto e Russo, la difesa richiama il contenuto della sentenza con la quale la Cassazione ha definitivamente annullato la condanna pronunciata a carico di [OSCURATO:PERSONA]. A pagina 11 della sentenza si legge, infatti, che il contenuto dell'incontro non è noto e può essere desunto solo dalle dichiarazioni accusatorie di Mongelli (secondo il quale si parlò di temi rilevanti per il lavoro - rimborsi spese - e anche, in aggiunta, del fatto che stavano per arrivare somme da Lampada), sicché la circostanza che esso sia avvenuto non le riscontra, ma avrebbe richiesto riscontri che non sono stati acquisiti. La sentenza di annullamento rileva in particolare che,, pur essendo avvenuto fuori dalla caserma, quell'incontro non era di per sé clandestino o riservato, e poteva trattarsi di un normale «incontro tra conoscenti/colleghi in sé del tutto giustificato». Nel giudizio di cognizione si è ritenuto, dunque, che questo incontro fosse inidoneo a confermare il contenuto delle accuse, ma i giudici della riparazione non hanno tenuto conto di tali conclusioni e lo hanno considerato come manifestazione della colposa contiguità di [OSCURATO:PERSONA] con un collega corrotto. 3.3. Il ricorrente osserva che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti che siano stati accertati o non negati nel giudizio di cognizione. Sottolinea che, nel caso di specie, il carattere ambiguo dei comportamenti elencati nell'ordinanza impugnata ha potuto essere affermato sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese da Mongelli: dunque, attribuendo rilievo a dati di fatto la cui sussistenza è stata negata nel giudizio di cognizione. La difesa osserva che l'ordinanza impugnata ha attribuito carattere di ambiguità o ha considerato espressivi di un atteggiamento connivente comportamenti che potrebbero essere tali (ed essere quindi gravemente colpos) soltanto se [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto consapevolezza dei comportamenti illeciti di Mongelli, ma la Corte territoriale non ha motivato sul punto. 4. Con memoria scritta del 15 agosto 2023, ritenendo fondati i motivi di ricorso, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono fondati.2. Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria l'unzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). La sentenza delle Sezioni unite n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663 ha precisato che la valutazione in parola deve essere effettuata ex ante, quindi deve ricalcare quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: da un lato, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della caiutela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; dall'altro, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente. Muovendo da queste premesse, la sentenza in parola ha chiarito c:he una condotta, già ritenuta idonea a integrare il grave quadro indiziario, può essere considerata gravemente colposa ai fini del diniego del diritto alla riparazione, quando l'assenza delle condizioni di applicabilità della misura venga accertata sulla base di elementi emersi in un momento successivo a quello della sua adozione; ma quella stessa condotta non può essere considerata gravemente colposa ai fini del diniego del diritto alla riparazione ove si accerti che tali condizioni difettavano ab origine e a tale accertamento il giudice della cognizione pervenga «sulla base degli stessi precisi elementi» che erano a disposizione del giudice della cautela «e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione». In questi casi - sottolinea la sentenza - «la possibilità del diniego del diritto alla riparazione per effetto della condizione ostativa della condotta sinergica del soggetto rimane effettivamente preclusa [...] in forza dello stesso meccanismo "causale" che governa l'operatività della condizione in parola». La rilevanza della condotta ostativa «si misura, infatti, non sulla influenzabilità della persona del singolo giudice, bensì sulla idoneità a indurre in errore la struttura giudiziaria preposta alla trattazione del caso, complessivamente e oggettivamente intesa» (pagg. 31 e 32 della motivazione). 2.1. L'autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate. Si è affermato in proposito: - che «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764); - che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA]„ Rv. 268952); - che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, e non rileva che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). Si è tuttavia ribadito anche - e l'affermazione è coerente con i principi sopra enunciati - che nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). Si è sottolineato in proposito che l'autonomia tra i due giudizi non implica che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). 3. L'ordinanza impugnata non fa buon governo dei principi di diritto sopra enunciati. Non si confronta, infatti, con le motivazioni poste a fondamento della sentenza di assoluzione. La Corte territoriale non ha spiegato per quale ragione mantenendo contatti costanti e frequenti con Mongelli - che, secondo i giudici della cognizione, all'epoca era non solo un collega di lavoro, ma anche un amico - [OSCURATO:PERSONA] abbia tenuto un comportamento gravemente imprudente. Tale affermazione, infatti, presuppone la consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle attività corruttive che Mongelli ha confessato, ma sul punto l'ordinanza impugnata non ha motivato. Una analoga carenza di motivazione si riscontra con riferimento all'incontro concordato negli uffici di via Valtellina nel giugno 2009 con Giulio e [OSCURATO:PERSONA]. Questo incontro, infatti, può avere spiegazione nel fatto che i fratelli Lampada erano oggetto delle attività di controllo svolte da [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza impugnata non indica perché, nello svolgimento dei prop -i compiti di polizia amministrativa, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto consentire ad un appuntamento in ufficio con i fratelli Lampada, soggetti a quei controlli e non :spiega le ragioni per cui un tale incontro è stato valutato gravemente colposo. Ancora una volta, la Corte territoriale sembra ritenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole dell'accordo corruttivo intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma non spiega da quali elementi tale consapevolezza sia stata desunta né chiarisce se, nel giudizio di cognizione, pur essendo stata esclusa la partecipazione diretta ad attività corruttive, tale consapevolezza si stata ritenuta sussistente o, comunque, non esclusa. La Corte territoriale non ha chiarito neppure perché, al di là del mero dato cronologico (in sé non decisivo), l'incontro verificatosi il 14 ottobre 2009 tra Mongelli, [OSCURATO:PERSONA], Russo e Noto debba essere posto in relazione con l'incontro immediatamente precedente tra Mongelli e [OSCURATO:PERSONA]. Nell'attribuire a questo incontro carattere di grave imprudenza, infatti, l'ordinanza impugnata non si confronta con le motivazioni della sentenza di assoluzione e dà per presupposto un dato di fatto che è stato negato nel giudizio di merito, secondo il quale non v'era prova che, nel corso di quell'incontro, Mongelli avesse informato [OSCURATO:PERSONA] dell'imminente arrivo delle somme promesse da Lampada. La circostanza che Mongelli, [OSCURATO:PERSONA], Noto e Russo si siano trattenuti a parlare all'esterno della caserma al riparo da orecchie indiscrete (circostanza alla quale l'ordinanza impugnata fa riferimento), non è dirimente in tal senso perché, da sé sola, non è sufficiente ad attribuire carattere gravemente colposo ad un incontro tra colleghi di lavoro. Infine, l'ordinanza impugnata sostiene che Mongelli poté informare [OSCURATO:PERSONA] del fatto che la Sezione criminalità organizzata della Questura di Milano stava indagando su di lui e sulla società "[OSCURATO:PERSONA]", amministrata da [OSCURATO:PERSONA] perché lo apprese da [OSCURATO:PERSONA], ma non spiega perché questo dato possa ritenersi accertato nel giudizio di cognizione. 4. In conclusione: l'ordinanza impugnata espone dettagliatamente il quadro indiziario sulla base del quale la privazione della libertà personale è stata disposta, ma solo sommariamente il contenuto della sentenza di assoluzione, con la quale omette di confrontarsi. Trascura, dunque, che il giudice della riparazione non ha il compito di accertare se il quadro indiziario fosse grave e sussistessero i presupposti per l'applicazione della misura (ciò che nel caso di specie non è revocabile in dubbio essendovi stato un giudicato cautelare), ma se l'imputato abbia dato causa, o concorso a dar causa, con dolo o colpa grave alla privazione della libertà personale, la cui «ingiustizia» discende dalla irrevocabilità della sentenza di proscioglimento quando la stessa è pronunciata perché il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Non rileva in contrario - come l'ordinanza impugnata sembra voler sostenere - che le regole di giudizio applicabili nella fase cautelare siano diverse da quelle applicabili nel giudizio sulla riparazione. Come noto, quando il quadro indiziario esaminato nella fase cautelare non coincide col quadro probatorio posto alla base del giudizio assolutorio, il giudice della riparazione può tenere conto di atti che siano risultati fisiologicamente inutilizzabili in dibattimento (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; Sez. 4, n. 40281 del 23/05/2019, Bonsignore, Rv. 278284). Nel caso di specie, però, la pronuncia assolutoria non è dipesa dalla inutilizzabilità processuale di atti di indagine bensì dalla valutazione secondo la quale la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] riguardava direttamente solo Luigi lì Mongelli, le dichiarazioni di Lampada non fornivano riscontri individualizzanti sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], e anche la chiamata in corre tà successivamente eseguita da Mongelli avrebbe richiesto riscontri che non erano stati acquisiti. In questo caso, dunque, il principio secondo il quale, ai fini della riparazione, la condotta dell'indagato deve essere vagliata tenendo conto degli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela, trova un limite nell'altro principio secondo il quale l'autonomia tra i due giudizi non implica che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate e il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). 5. La Corte territoriale sembra ritenere che, pur essendo risultato estraneo all'accordo corruttivo, [OSCURATO:PERSONA] potesse esserne stato consapevole oppure non esserlo stato, ma per grave negligenza imprudenza o imperizia. Non chiarisce però le ragioni di un tale convincimento e non considera che, quale pubblico ufficiale, se consapevole dell'accordo corruttivo, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto l'obbligo giuridico di impedirlo e, comunque, quello di denunciare il reato. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità: «in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività» (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019; Diotallevi, Rv. 275970; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139). Com'è evidente, il caso oggetto del presente ricorso non può rientrare tra quelli esaminati dalla giurisprudenza citata. Ed invero, come è stato opportunamente sottolineato nella sentenza Sez. 4, n. 33999 del 14/06/2022, Gangi, (non massimata), la «posizione di garanzia» cui si deve fare riferimento per definire l'area di rilevanza della connivenza ai fini del riconoscimento dell'equa riparazione, non può coincidere con quella di chi, per la qualità delle funzioni assunte, abbia il dovere di intervenire per impedire l'azione altrui. Se quel dovere giuridico fosse stato violato, infatti, troverebbe applicazione l'art. 40, comma 2, cod. pen., ed è evidente invece che «se vi è stata assoluzione - requisito indispensabile per accedere all'indennizzo riparatorio - non può esservi stato concorso, né equiparazione fra la condotta omissiva tenuta e la commissione del reato ai sensi dell'art. 40, comma 2 cod. pen.» (così testualmente, pag. 5 della motivazione). Nel caso in esame, poiché [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto per non aver commesso il fatto dalle imputazioni ascrittegli, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, non può essere ravvisata in un atteggiamento di connivenza passiva concretizzatosi nel tollerare la consumazione del reato avendone avuto consapevolezza. Dovrebbe essere dunque ravvisata o in una omessa denuncia ex art. 361 cod. pen. (ma non è noto - perché sul punto l'ordinanza è silente - se tale omissione sia stata accertata o esclusa nel giudizio di cognizione), oppure in una grave negligenza imprudenza o imperizia nella valutazione delle altrui condotte, tale da impedire a [OSCURATO:PERSONA] di acquisire consapevolezza dell'accordo corruttivo, ma idonea a far sorgere nell'autorità giudiziaria l'erroneo convincimento della sua partecipazione a quell'accordo. 6. Per quanto esposto, l'ordin
Sentenza Cassazione n. 39726/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris