CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14836/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdella CAMPANIA n. 5785/2024 depositata il 10/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].All’esito d’un giudizio per riduzione delle disposizioni testamentarie lesivedella quota di legittima e divisione ereditaria, tenutosi avanti il TribunaleNumero registro generale 8930/2025Numero sezionale 4106/2026Numero di raccolta generale 14836/2026Data pubblicazione 18/05/2026di Napoli (sent. 8379/19), il 28/7/2022 l’Agenzia delle Entrate notificòall’odierna ricorrente un avviso di liquidazione dell’imposta di registro eirrogazione delle sanzioni.La contribuente impugnò l’avviso avanti alla Corte di Giustizia Tributaria diI grado di Napoli che, con sentenza n. 12452/23, accolse il ricorsoritenendo che, in caso di scioglimento di comunione ereditaria e ove icoeredi abbiano ricevuto il valore delle rispettive quote, in ossequio all’art.34 t.u. registro si applichi l’aliquota degli atti di divisione e non degli attitraslativi.Su appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, la Corte di GiustiziaTributaria di II grado della Campania, con la sentenza indicata in epigrafee nel contraddittorio con la contribuente, ha respinto l’appello.Secondo il giudice d’appello, il primo giudice aveva correttamenteapplicato i principi sanciti da questa Corte secondo cui l’aliquota previstaper gli atti di vendita era applicabile solo ai beni che fossero attribuiti auno o più condividenti, limitatamente alla parte in eccesso rispetto aquella specificamente spettante, dovendosi accertare pertanto se vi siastato un arricchimento di uno o più coeredi che superi il valore dellaquota. Secondo la Corte di merito non vi era stato alcun arricchimentoavendo quei conguagli, come stabiliti dal Tribunale, evitato sperequazioninell’attribuzione ai condividenti sicché doveva ritenersi corretta l’aliquotadell’1%, prevista per le divisioni, anziché quella maggiore prevista per levendite, restando assorbite le altre questioni.Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unicomotivo.Resiste la contribuente con controricorso integrato da successivamemoria.Il Consigliere delegato, con atto del 14/12/2025, ha formulato proposta didefinizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. ritenendo il ricorsoinammissibile in quanto, nonostante la formale censura di violazioneNumero registro generale 8930/2025Numero sezionale 4106/2026Numero di raccolta generale 14836/2026Data pubblicazione 18/05/2026dell’art. 34 del t.u. registro, lo stesso contesta in sostanzal’interpretazione che i [OSCURATO:PERSONA] di merito hanno dato alla sentenzadel Tribunale Ordinario. La Corte di merito ha infatti ritenuto che l’importodei c.d. conguagli in denaro abbia avuto quale specifica funzione quellad’evitare attribuzioni difformi rispetto alla quota di diritto, perequando lequote dei coeredi, sicché la censura non veicolerebbe alcuna violazione dilegge ma criticherebbe la ricostruzione in fatto da essa operata. Il ricorsocensurerebbe in sostanza un errore che la Corte di Giustizia Tributariaavrebbe commesso ritenendo non vi fosse stato, da parte di uno deicondividenti, il trasferimento di quote immobiliari eccedenti il valore dellequote di diritto e sollecitando, in sostanza, una rivalutazione delle prove.L’accertamento del contenuto di un provvedimento sottoposto aregistrazione si traduce in un’indagine di fatto del giudice di merito chepuò essere censurata in sede di legittimità solo nei casi di motivazioneinadeguata o di violazione dei canoni d’interpretazione ex artt. 1362 e ss.c.c., come non avvenuto nel caso specifico.Con atto depositato il 26/1/2026 la ricorrente ha formulato istanza didecisione ex art. 380-bis, comma terzo, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente ricordato come, secondo costante orientamento diquesta Corte, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsiinammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bisc.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente dellasezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta didefinizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore -del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degliartt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivelauna funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore diNumero registro generale 8930/2025Numero sezionale 4106/2026Numero di raccolta generale 14836/2026Data pubblicazione 18/05/2026pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguentealla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si susseguenel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e concontenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass.Sez. U., 10/04/2024, n. 9611, Rv. 670667 – 01).2. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta laviolazione dell’art. 34 del t.u. registro, in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 3 c.p.c. Sostiene che la disposizione, secondo cui la divisione,con la quale a un condividente sono assegnati beni per un valorecomplessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, èconsiderata vendita limitatamente alla parte eccedente, sarebbe statamale interpretata dalla Corte di merito. Ove il condividente ricevaconguaglio ovvero la quota assegnata sia superiore a quella spettante,sull’eccedenza andrebbe applicata l’aliquota prevista per la vendita. Ilcapoverso della stessa disposizione prevede poi, per i conguagli superiorial 5% della quota, come avverrebbe nel caso specifico, l’applicazionedell’aliquota:- per trasferimenti mobiliari sino a concorrenza del valore complessivo deibeni mobili e dei crediti compresi nella quota;- per trasferimenti immobiliari per l’eccedenza;con la conseguenza che il conguaglio eccedente il cinque per cento dellaquota andrebbe considerato vendita di beni altrimenti spettanti agli altricondividenti.Richiama a tal fine, come già l’atto impugnato, la Circolare 18/E del 2013ove si afferma che la quota eccedente il 5% della quota di diritto, quantoal conguaglio, è soggetta all’imposta proporzionale per gli atti traslativiindipendentemente al suo concreto versamento atteso che si tratterebbedi una presunzione assoluta prevista per legge. Evidenzia come, nel casospecifico, i conguagli disposti dal Tribunale per € 755.500,00, superino il5% della quota quantificata in € 2.266.500,00 (circa 33,33%) sicchéNumero registro generale 8930/2025Numero sezionale 4106/2026Numero di raccolta generale 14836/2026Data pubblicazione 18/05/2026l’interpretazione adottata dalla Corte di merito finirebbe per abrogare lanorma di legge, richiamando il dettato di Cass. Sez. 5, nn. 4858/2024 e4878/24.Ribadisce la correttezza, in relazione al disposto del citato art. 34 t.u.registro e 720 c.c., con riferimento a una divisione, dell’operazione ditassare, alla stregua di una vendita, le somme previste a titolo diconguaglio dell’eccedenza di quanto attribuito in natura al condividenterispetto alla quota a questo spettante.2.1 Il motivo è fondato.2.2 Deve infatti ritenersi che l’operazione censurata dall’Agenzia ricorrentenon investa l’interpretazione in fatto della sentenza del tribunale ordinarioma quella dell’art. 34 del t.u. registro secondo cui “1. La divisione, con laquale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivoeccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è consideratavendita limitatamente alla parte eccedente”. Non può condividersi la tesisecondo cui la tassazione a titolo di vendita sarebbe applicabile solo alleassegnazioni eccedenti la quota di eredità, atteso che scopo della divisionee dei conguagli è proprio quella di perequare le quote in caso di immobilinon divisibili (art. 720 c.c.) con l’attribuzione di conguagli in danaro (art.728 c.c.). Una divisione che attribuisse quote eccedenti quelle spettanti inbase alle norme sulla successione legittima o testamentaria, ove noncompensata dai conguagli, sarebbe semplicemente illegittima. Lo scopodell’art. 34 t.u. registro appare invece quello di tassare a titolo di venditaquello che, in fatto e in diritto, è l’alienazione della proprietà d’unaporzione d’immobile che avviene per ragioni meramente pratiche, indicatenell’art. 720 cc, e non iure hereditario.In relazione a tale argomentazione, è del tutto fuorviante il richiamo alconcetto di “arricchimento”, quando la procedura divisionale è finalizzata aconseguire il risultato opposto.Numero registro generale 8930/2025Numero sezionale 4106/2026Numero di raccolta generale 14836/2026Data pubblicazione 18/05/20262.3 Analogamente non appare dirimente il pagamento effettivo di sommea titolo di conguaglio. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte(Cass. Sez. 5, 23/02/2024, n. 4858, Rv. 670417 - 01 e 4878/24 stessadata), la previsione di cui all’art. 34, comma 1, del t.u. registro ponequindi quella che si palesa come una presunzione assoluta. La disposizionein esame sottopone, infatti, la divisione con conguagli ad un trattamentofiscale specifico, indipendentemente dalla volontà delle parti (cioè dal fattoche l’assegnazione ad un condividente di una quota maggiore rispetto aquella a lui spettante comporti per l’interessato il pagamento di uncorrispettivo o meno). Per completezza, si vedano anche Cassazione, n.16220/2021, n. 34487/2021, n. 2378/2022 e n. 11836/2022. La mutevolefunzione delle pattuizioni intercorse al riguardo tra i condividenti èneutralizzata dalla predeterminazione normativa dell’unicità di trattamentotributario; ne deriva la "neutralità" del conguaglio ai fini dell'imposta diregistro, essendone invariabilmente predeterminata la rilevanza tributaria,senza alcuna derogabilità in relazione alla peculiarità civilistica della causa(causa obligandi, causa donandi, causa solvendi, ecc.) che connotal'accordo tra i condividenti (v. Cass. 27/01/2022, n.2378, Cass.31364/2023, entrambe in motiv.). Se la quota attribuita è superiore aquella di diritto, si applica l’imposta sulla vendita essendo irrilevante che lealtre parti rinuncino o meno al conguaglio.2.4 Anche la giurisprudenza più recente è in questo senso (vv. Cass. n.21234, 21226/25 e 21222/25 che richiama le pronunce 27409/20 e4858/24 succitate), evidenziando che l’assegnazione di beni oltre quotadetermina presunzione assoluta di vendita e quindi l’applicazionedell’aliquota relativa, a prescindere dal conguaglio. L’orientamento oggiprevalente evidenzia infatti come il meccanismo dei conguagli costituiscerimedio volto a neutralizzare l’eccedenza di valore della quota di fattoassegnata a un condividente rispetto alla sua quota di diritto, che l’art. 34Numero registro generale 8930/2025Numero sezionale 4106/2026Numero di raccolta generale 14836/2026Data pubblicazione 18/05/2026T.U. registro considera essere un trasferimento parziale (ovvero della solaeccedenza), sottoponendolo all’aliquota degli atti traslativi.3. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza cassata e, non essendonecessaria l’effettuazione d’ulteriori accertamenti in fatto, deve decidersinel merito con la reiezione dell’originario ricorso della contribuente.Quest’ultima, infatti, aveva in I grado sollevato in via preliminare censurain ordine al difetto di sottoscrizione dell’avviso impugnato, respinta dalprimo giudice che aveva invece accolto il ricorso sulla base dell’ulterioremotivo qui riproposto, come si evince dal controricorso stesso. Nonessendo stato proposto appello incidentale sul punto, l’unica questionerilevante appare quella qui trattata.4. Ai sensi dell’art. 385, comma secondo c.p.c., occorre provvedere sullespese di tutti i precedenti giudizi. Poiché la giurisprudenza in materia èstata sul punto oscillante sino a tempi non remoti, sussistono i presuppostiper compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito. Lacontroricorrente va pertanto condannata alla rifusione, a favoredell’Agenzia, delle spese della mera fase di legittimità che vanno liquidatecome da dispositivo. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,respinge l’originario ricorso della contribuente.Compensa integralmente tra le parti le spese delle fasi di merito.Condanna la controricorrente al pagamento, a favore dell’Agenziaricorrente, delle spese della fase di legittimità che liquida in € 7.655,00per compensi oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il PresidenteMilena Balsamo