CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 30835/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dell’anno 2020,proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore, r appresentato e difeso , giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Roma, alla via XX Settembre, n. 3, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coi quali elettivamente si domicilia in Roma, al Viale delle Milizie, n. 34, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- per la cassazione del decreto del T ribunale di Asti depositato in data 29 aprile 2020; Oggetto: Fallimento - Risoluzione contratto preliminare- Domande di rivendicazione e di ammissione di credito risarcitorio.RG n. 14621/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 10 ottobre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Fatti di causa Il G.D. al Fallimento di [OSCURATO:PERSONA], in sede di verifica dello stato passivo, rigettò le domande di [OSCURATO:SOCIETA]. di restituzione dell’ immobile sito in Bordighera, complesso “[OSCURATO:PERSONA] della Principessa” (o, in alternativa, in caso di mancata acquisizione del bene all’attivo fallimentare, di ammissione della somma corrispondente al prezzo pattuito), e di ammissione de i crediti vantati a titolo di caparra confirmatoria e acconto sul prezzo, nonché del credito risarcitorio maturato per effetto della mancata restituzione dell’immobile. L’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto di esecutività dello stato passivo è stata accolta dal Tribunale di Asti con decreto del 20 aprile 2020. Emerge al riguardo daldecreto impugnato , per i profili ancora d’interesse, che nel 2011 [OSCURATO:SOCIETA] aveva stipulato in relazione a quell’immobile, quale promittente venditrice, due contratti preliminari di compravendita rispettivamente con [OSCURATO:PERSONA] e con la [OSCURATO:SOCIETA], della quale [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante. Ai contratti aveva fatto seguito una scrittura, sempre del 2011, con la quale si era verificata la consistenza dell’immobile e si era dato atto della consegna di esso al promittente acquirente [OSCURATO:PERSONA]; la scrittura, ha evidenziato il tribunale, aveva data certa antecedente al fallimento di [OSCURATO:PERSONA], poiché era allegata a denuncia/querela recante l’attestazione di deposito del funzionario della Procura della Repubblica addetto alla ricezione. Era poi pacifico tra le parti, ha prosegu ito il t ribunale, che i contratti preliminari erano stati risolti,di modo che, si sottolinea nel decreto, [OSCURATO:PERSONA], al quale l’immobile era stato consegnato,non vantava alcun titolo per trattenerlo: il bene andava RG n. 14621/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore dunque restituito ad Arcas, la cui qualità di proprietaria non era in contestazione. Il tribunale ha accolto anche la domanda risarcitoria, rilevando che, nonostante la risoluzione , [OSCURATO:PERSONA] non aveva restituito l’immobile, limitandosi a opporre un’eccezione d’inadempimento rimasta priva di sostegno probatorio, ed ha quantificato il danno in euro 30.000,00, tenendo conto delle dimensioni dell’immobile, della sua natura, e del valore ricavato dai contratti. Contro questo decreto il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a sei motivi, cui la [OSCURATO:SOCIETA] replica con controricorso. Motivi della decisione 1.- Coi primi cinque motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché connessi, il Fallimento lamenta: - la violazione dell’art. 112 c.p.c. perché il tribunale fallimentare non avrebbe pronunciato sull’ eccezione da esso proposta concernente l’omesso inserimento nell’inventario fallimentare dell’immobile in questione (primo motivo); -la violazione o falsa applicazione del principio della necessaria possibilità della prestazione ex artt. 1346 e 1418 c.c., nel caso in esame impossibile per la mancata acquisizione dell’immobile alla massa attiva (secondo motivo); -la violazione o falsa applicazione degli artt. 87, 88, 89 e 103 l.fall., perché il fallito, interpellato dal curatore ex art. 87 l.fall., non aveva neppure menzionato l’immobile (terzo motivo); -la violazione o falsa applicazione degli artt. 2914 e 2915 c.c., nonché dell’art. 72 l.fall., in quanto Arcas sarebbe priva di un titolo opponibile alla massa, non avendo provveduto ad alcuna utile trascrizione, in particolare della risoluzione stragiudiziale che si assume intervenuta (quarto motivo);RG n. 14621/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore -la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art.116 c.p.c., poiché Arcas, limitandosi a esibire la risalente dichiarazione di presa in consegna di cui si è riferito in narrativa, non avrebbe assolto l’onere della prova su di essa gravante (quinto motivo). La censura complessivamente proposta presenta al contempo profili d’inammissibilità e d’infondatezza. 1.1.- Anche di là dall e eccezion i di novità propost e in controricorso, le circostanz e indicate sono d ifatti inidonee a sorreggere le ragioni del ricorso. La dichiarazione di fallimento attua il pignoramento generale dei beni del fallito, che la redazione dell’inventario si limita a descrivere e a specificare (tra varie, Cass. n. 7078/97; n. 12684/04; n. 16158/07): l’inventario ha quindi funzione meramente dichiarativa e non già costitutiva dell’effetto di acquisizione all’attivo del fallimento, come, invece, si adombra con la formulazione del primo motivo. E rispetto al pignoramento generale determinato dalla dichiarazione di fallimento non è certo significativa l’omessa menzione da parte del fallito di uno dei beni della massa attiva, come, invece, ritiene il ricorrente formulando il terzo motivo. La stessa presa in consegna dei beni contemplata dall’art. 88, comma 1, l.fall. è conseguenza dello spossessamento del fallito per effetto della dichiarazione di fallimento (art. 42 l.fall.) e si coordina con l’art. 31 l.fall., che attribuisce al curatore l’amministrazione del patrimonio fallimentare. D’altronde, anche la notifica di un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici per la trascrizione nei pubblici registriprevista dall’art. 88, comma 2, l.fall. per il caso in cui il fallito possieda immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, risponde soltanto alla funzione di rendere conoscibile RG n. 14621/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore ai terzi la dichiarazione di fallimento, che è già loro opponibile dal momento della sua emissione(Cass. n. 23264/06). 2.- Che , poi, l’immobile per cui è causa rientrasse nella disponibilità materiale del fallito alla data del fallimento emerge dalla scrittura, che il t ribunale , con apprezzamento di fatto non contestato,ha ritenuto munita di data certa anteriore, concernente la consegna di esso a [OSCURATO:PERSONA]; e a quest’accertamento il Fallimento non ha opposto elementi di fatto contrari, se non considerazioni sulla data risalente della scrittura in questione, che risultano privi di qualsivoglia rilievo. 3.-Altrettanto irrilevanti sono le obiezioni confluite nel quarto e nel quinto motivodi ricorso in ordine alla sussistenza del titolo di Arcasa ottenere la restituzione dell’immobile: da un lato il Fallimento non contesta che la risoluzione dei contratti preliminari sia avvenuta antecedentemente al fallimento (circostanza, questa, ritenuta pacifica del tribunale fallimentare); dall’altro, richiama la normativa sulle trascrizioni, che è dettata a tutt’altro fine, ossia a regolare il conflitto tra la posizione del promissario acquirente(e non già quella del promittente venditore che rileva nel caso in esame) a vedersi prestare tutela processuale con il riconoscimento del proprio diritto, e quella della massa ad escludere, con l'esercizio della scelta da parte del curatore, che chiunque altro possa contrastare l'assoggettamento del bene al concorso fallimentare (Cass., sez. un., n. 18131/15). 3.1.- Significativamente, anche la pronuncia di questa Corte richiamata a sostegno della tesi proposta in ricorso (Cass. n. 4365/01) si riferisce all’ipotesi, tutt’affatto diversa, della proposizione di domanda di risoluzione del contratto successiva al fallimento, e non già alla risoluzioneantecedente. In definitiva, la risoluzione dei contratt i preliminar i implica ineluttabilmente che la proprietà dell’immobile sia rimasta in capo alla promittente venditrice, ossia ad Arcas, che legittimamente ne ha RG n. 14621/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore richiesto la restituzione al Fallimento, posto che il fallito, con accertamento rimasto incontrastato, ne aveva ricevuto la consegna. Lecensure sono respinte. 4.- Ne deriva l’assorbimento del sesto motivo di ricorso , col quale s’invoca, in relazione all’accoglimento della domanda risarcitoria, l’effetto espansivo interno derivante dalla pronuncia sulla domanda di rivendica auspicata, ma non ottenuta. 4.1.-Il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza. Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna il Fallimento a pagare le spese, che liquida in euro16.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Cos