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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 30200/2026

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rdinanza del 28/01/2026 del Magistrato di sorveglianza di Messina;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con ordinanza del 28 gennaio 2026 resa nel procedimento n. 727/26 R.S.I.U.S., il Magistrato di sorveglianza di Messina ha rigettato l’istanza presentatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], in atto sottoposto alla misura alternativa delladetenzione domiciliare ex art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354 (d’ora in avanti:ord. pen.), volta ad ottenere l’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio, sitonel comune di Torregrotta (Me), via XXI Ottobre n. 402, per svolgere attivitàlavorativa.A fondamento della decisione, il Giudice ha premesso che la chiestaautorizzazione può essere concessa in presenza di una serie di condizioni, qualila prova della oggettiva ed assoluta impossibilità per il condannato di provvederealtrimenti alle indispensabili esigenze di vita (o di una condizione di assolutaindigenza non altrimenti fronteggiabile), la sussistenza di una condizione nonpreordinata alla elusione delle prescrizioni della misura alternativa, lacompatibilità di detta autorizzazione con le esigenze special-preventive sottesealla misura e l’apprezzamento della natura dell’attività lavorativa («tale daconsentire un immediato e continuo controllo circa la presenza e l’attività svoltadal soggetto autorizzato; contesto ambientale tale da escludere contatti concontesti criminali»).

Ha evidenziato come, nel caso in esame, non ricorrano lecondizioni appena delineate («sicché non può trovare accoglimento la richiesta inquanto incompatibile con le caratteristiche, natura e funzione della misura»).2 [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorso per cassazione con il quale lamenta violazione dell’art. 125 n. 2 cod. proc.pen. in relazione all’art. 47-ter Ord. pen.Il difensore lamenta che il Giudice, dopo aver illustrato le condizioni cui laconcessione della chiesta autorizzazione è subordinata, ha omesso di operareverifica qualificata da necessaria concretezza ed ha, in specie, trascurato diconsiderare gli elementi già rassegnati nel corpo dell’istanza (il fatto cioè che ilLivoti espletasse attività lavorativa anche in epoca precedente alla suasottoposizione alla detenzione domiciliare e che sia unico percettore di redditonell’ambito del nucleo familiare che versa, in atti, in una condizione di assolutaindigenza).Contesta che il provvedimento di rigetto è stato emesso senza svolgerealcun accertamento su tali dati di fatti, pur se essi erano stati espressamentesollecitati.Evidenzia che il Giudice ha in tal modo omesso di considerare la funzionerieducativa cui è «necessariamente informata l’intera fase esecutiva».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2.

Ai sensi dell’art. 284, comma 3, cod. proc. pen. – disposizione applicabileanche nei riguardi di chi, come il ricorrente, è sottoposto alla misura alternativadella detenzione domiciliare, giusta la previsione di cui all’art. 47-ter, quartocomma, Ord. pen. - «se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sueindispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, ilgiudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo diarresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddetteesigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa».Costituisce espressione di un canone interpretativo ormai consolidato quelloper il quale, a fronte di richiesta con la quale si invochi l’autorizzazione adassentarsi dal luogo di detenzione per svolgere un'attività lavorativa, lavalutazione del giudice in ordine alla situazione di assoluta indigenza delrichiedente debba essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione, acriteri di particolare rigore, che, pur tuttavia, non possono, però, spingersi finoalla richiesta di dimostrazione di una totale impossidenza tale da non consentireneppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita, essendo sufficiente chele condizioni reddituali del soggetto non gli consentano, in assenza dei proventidell'attività lavorativa per il cui svolgimento è chiesta l'autorizzazione, diprovvedere agli oneri derivanti dalla educazione, istruzione e necessità di curapropria e dei soggetti della famiglia da lui eventualmente dipendenti (cfr., explurimis, Sez. 3, n. 24995 del 13/02/2018, Osmani, Rv. 273205 - 01).È del pari incontroverso che il giudice, in questa sede valutativa, disponga diampi poteri istruttori.

Di essi può avvalersi, a tal fine delegando le relativeverifiche al personale della Polizia giudiziaria, per apprezzare la rispondenza alvero di quanto allegato dal richiedente nel corpo dell’istanza ex art. 284, comma3, cod. proc. pen. e, più in generale, per acquisire tutte le informazioni chereputi necessarie - non ultime, quelle che concernano la serietà della propostalavorativa e le stesse modalità temporali e spaziali con le quali l’attività verrebbesvolta - al fine di poter operare un vaglio ponderato dell’istanza diautorizzazione.3.

Reputa questo Collegio che il Magistrato di sorveglianza di Messina abbiaofferto un apparato argomentativo che, seppur sintetico, risulta sostanzialmenterispettoso dei canoni ermeneutici sopra sinteticamente richiamati.

Come sopraevidenziatosi, il Giudice, a fondamento del decisum, ha esaltato, tra l’altro, lanecessità che l’attività per la quale l’autorizzazione è stata invocata non presenticonnotati tali da impedire o rendere, comunque, difficoltoso lo svolgimento, contratti di immediatezza e di continuità, dei controlli ad opera dell’Autorità di poliziaed ha fondato sulla carenza (anche) di detto presupposto il rigetto della richiesta.Trattasi di una valutazione che, avuto riguardo alle connotazioni oggettive dellavoro che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato chiamato a svolgere, è ben lontana dal potersidefinire manifestamente illogica.

Per quanto è dato apprezzare alla luce dellastessa rappresentazione offerta nel corpo della primigenia istanza difensiva, illuogo di svolgimento di detta attività è, infatti, collocato sull’isola di Lipari, asignificativa distanza dal comune della provincia messinese, sito sulla terraferma, nel quale il predetto fruisce della detenzione domiciliare.

A fronte disiffatto argomento le doglianze difensive veicolate a mezzo del ricorso, e con lequali si è censurato che il Giudice non abbia operato alcuna verifica circa lecondizioni economiche del [OSCURATO:PERSONA], perdono, a tacere della loro censurabilegenericità, comunque ogni connotato di decisività: l’esito cui avrebbe condottoun accertamento mirato di tal natura non avrebbe potuto che assumere valenzarecessiva rispetto all’apprezzata impossibilità di monitorare con la dovutacompletezza il condannato nei suoi spostamenti ove avesse beneficiato dellarichiesta autorizzazione.3.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rdinanza del 28/01/2026 del Magistrato di sorveglianza di Messina;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con ordinanza del 28 gennaio 2026 resa nel procedimento n. 727/26 R.S.I.U.S., il Magistrato di sorveglianza di Messina ha rigettato l’istanza presentatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], in atto sottoposto alla misura alternativa delladetenzione domiciliare ex art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354 (d’ora in avanti:ord. pen.), volta ad ottenere l’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio, sitonel comune di Torregrotta (Me), via XXI Ottobre n. 402, per svolgere attivitàlavorativa.A fondamento della decisione, il Giudice ha premesso che la chiestaautorizzazione può essere concessa in presenza di una serie di condizioni, qualila prova della oggettiva ed assoluta impossibilità per il condannato di provvederealtrimenti alle indispensabili esigenze di vita (o di una condizione di assolutaindigenza non altrimenti fronteggiabile), la sussistenza di una condizione nonpreordinata alla elusione delle prescrizioni della misura alternativa, lacompatibilità di detta autorizzazione con le esigenze special-preventive sottesealla misura e l’apprezzamento della natura dell’attività lavorativa («tale daconsentire un immediato e continuo controllo circa la presenza e l’attività svoltadal soggetto autorizzato; contesto ambientale tale da escludere contatti concontesti criminali»). Ha evidenziato come, nel caso in esame, non ricorrano lecondizioni appena delineate («sicché non può trovare accoglimento la richiesta inquanto incompatibile con le caratteristiche, natura e funzione della misura»).2 [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorso per cassazione con il quale lamenta violazione dell’art. 125 n. 2 cod. proc.pen. in relazione all’art. 47-ter Ord. pen.Il difensore lamenta che il Giudice, dopo aver illustrato le condizioni cui laconcessione della chiesta autorizzazione è subordinata, ha omesso di operareverifica qualificata da necessaria concretezza ed ha, in specie, trascurato diconsiderare gli elementi già rassegnati nel corpo dell’istanza (il fatto cioè che ilLivoti espletasse attività lavorativa anche in epoca precedente alla suasottoposizione alla detenzione domiciliare e che sia unico percettore di redditonell’ambito del nucleo familiare che versa, in atti, in una condizione di assolutaindigenza).Contesta che il provvedimento di rigetto è stato emesso senza svolgerealcun accertamento su tali dati di fatti, pur se essi erano stati espressamentesollecitati.Evidenzia che il Giudice ha in tal modo omesso di considerare la funzionerieducativa cui è «necessariamente informata l’intera fase esecutiva».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2. Ai sensi dell’art. 284, comma 3, cod. proc. pen. – disposizione applicabileanche nei riguardi di chi, come il ricorrente, è sottoposto alla misura alternativadella detenzione domiciliare, giusta la previsione di cui all’art. 47-ter, quartocomma, Ord. pen. - «se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sueindispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, ilgiudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo diarresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddetteesigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa».Costituisce espressione di un canone interpretativo ormai consolidato quelloper il quale, a fronte di richiesta con la quale si invochi l’autorizzazione adassentarsi dal luogo di detenzione per svolgere un'attività lavorativa, lavalutazione del giudice in ordine alla situazione di assoluta indigenza delrichiedente debba essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione, acriteri di particolare rigore, che, pur tuttavia, non possono, però, spingersi finoalla richiesta di dimostrazione di una totale impossidenza tale da non consentireneppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita, essendo sufficiente chele condizioni reddituali del soggetto non gli consentano, in assenza dei proventidell'attività lavorativa per il cui svolgimento è chiesta l'autorizzazione, diprovvedere agli oneri derivanti dalla educazione, istruzione e necessità di curapropria e dei soggetti della famiglia da lui eventualmente dipendenti (cfr., explurimis, Sez. 3, n. 24995 del 13/02/2018, Osmani, Rv. 273205 - 01).È del pari incontroverso che il giudice, in questa sede valutativa, disponga diampi poteri istruttori. Di essi può avvalersi, a tal fine delegando le relativeverifiche al personale della Polizia giudiziaria, per apprezzare la rispondenza alvero di quanto allegato dal richiedente nel corpo dell’istanza ex art. 284, comma3, cod. proc. pen. e, più in generale, per acquisire tutte le informazioni chereputi necessarie - non ultime, quelle che concernano la serietà della propostalavorativa e le stesse modalità temporali e spaziali con le quali l’attività verrebbesvolta - al fine di poter operare un vaglio ponderato dell’istanza diautorizzazione.3. Reputa questo Collegio che il Magistrato di sorveglianza di Messina abbiaofferto un apparato argomentativo che, seppur sintetico, risulta sostanzialmenterispettoso dei canoni ermeneutici sopra sinteticamente richiamati. Come sopraevidenziatosi, il Giudice, a fondamento del decisum, ha esaltato, tra l’altro, lanecessità che l’attività per la quale l’autorizzazione è stata invocata non presenticonnotati tali da impedire o rendere, comunque, difficoltoso lo svolgimento, contratti di immediatezza e di continuità, dei controlli ad opera dell’Autorità di poliziaed ha fondato sulla carenza (anche) di detto presupposto il rigetto della richiesta.Trattasi di una valutazione che, avuto riguardo alle connotazioni oggettive dellavoro che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato chiamato a svolgere, è ben lontana dal potersidefinire manifestamente illogica. Per quanto è dato apprezzare alla luce dellastessa rappresentazione offerta nel corpo della primigenia istanza difensiva, illuogo di svolgimento di detta attività è, infatti, collocato sull’isola di Lipari, asignificativa distanza dal comune della provincia messinese, sito sulla terraferma, nel quale il predetto fruisce della detenzione domiciliare. A fronte disiffatto argomento le doglianze difensive veicolate a mezzo del ricorso, e con lequali si è censurato che il Giudice non abbia operato alcuna verifica circa lecondizioni economiche del [OSCURATO:PERSONA], perdono, a tacere della loro censurabilegenericità, comunque ogni connotato di decisività: l’esito cui avrebbe condottoun accertamento mirato di tal natura non avrebbe potuto che assumere valenzarecessiva rispetto all’apprezzata impossibilità di monitorare con la dovutacompletezza il condannato nei suoi spostamenti ove avesse beneficiato dellarichiesta autorizzazione.3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]
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