CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 agosto 2022
Cassazione n. 07739/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14967/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 65, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore; [OSCURATO:SOCIETA], quale socio accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 6361/2014depositata il 03/12/2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. d i [OSCURATO:PERSONA], ed ancora nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale ex legale rappresentante pro-tempore dell’anzidetta società, della [OSCURATO:SOCIETA] quale socia accomandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., dellaS.a.s. [OSCURATO:SOCIETA]. Ce di [OSCURATO:PERSONA], quale socio accomandante della [OSCURATO:SOCIETA]., per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardiadi cui in epigrafe, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale), esercente attività di commercio in pelletteria, di avviso di accertamento per Ires, Iva, Irap anni 2003 e 2004, emesso a seguito di verifica fiscale della società [OSCURATO:SOCIETA], collocata insieme con altre società all’interno di un meccanismo di frode IVA comunitaria, ha accolto l’appello della contribuente. La CTP aveva respinto il ricorso della società, rilevando la ricorrenza del raddoppio dei termini per l’accertamento in relazione all’art. 331 c.p.p. e nel merito la fondatezza dell’accertamento in relazione alle fatture riconducibili a operazioni inesistenti, considerata la struttura della società inidonea a fatturare milioni di euro e la descrizione generica delle fatture in contestazione. La CTR ha invece ritenuto che non ricorressero i presupposti per il cd. raddoppio dei termini per l’accertamento, per violazione dell’art. 43 dpr 600/73, in quanto la segnalazione di irregolarità da parte dell’Agenzia delle entrate è intervenuta, come emerge dall’atto allegato all’accertamento, nelsettembre del 2007, e cioè sette anni prima rispetto alla notifica degli avvisi di accertamento in contestazione. Statuisce pertanto la decadenza del potere impositivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimaste intimate [OSCURATO:SOCIETA] quale socia accomandataria della [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA]; [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 43 c. 3 dpr 600/73 e art. 57 dpr 633/72, inseriti dall’art. 37 comma 24 dl 223/2006,conv. in l. 248/2006, ex art. 360 n. 3 c.p.c.. 2. Il motivo è fondato nei termini di cui in motivazione, con assorbimento del secondo motivo col quale si deduce omesso esame di punti decisivi discussi fra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c.. 2.1.Va premesso (cfr. ex multis Sez. 5 n. 24576 del 09/08/2022) che in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone l'insorgenza dell'obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 247 del 2011. 2.2. Va ancora premesso che in tema di accertamento tributario, i termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, come modificati dall'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati, incidano le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati (Cass. n. 11620 del 14/05/2018). 2.3. Costituisce altresì principio consolidato quello secondo cu i in tema di decadenza dalla potestà impositiva, in presenza di un'eccezione del contribuente di decadenza per il mancato rispetto del termine per l'esercizio della potestà impositiva previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, grava sull'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare di avere rispettato tale termine ovvero di allegare e dimostrare la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione di un diverso termine decadenziale (Cass. n. 1291 del 22/01/2020). 3. La statuizione contenuta nella se ntenza impugnata si pone pertanto in insanabile contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11620/2018; Cass. n. 16728 del 2016; conf. Cass.n. 26037 del 2016) che ha avuto cura di precisare: a) che «non di raddoppio dei termini in senso proprio si tratta, bensì di un nuovo termine di decadenza», applicabile in ipotesi di sussistenza di seri indizi di reità, che è un dato obiettivo non lasciato alla discrezionalità del funzionario dell'ufficio tributario ma che deve essere accertato dal giudice; b) che tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né dalla intervenuta archiviazione della denuncia, non rilevando «né l'esercizio dell'azione penale da parte del p.m., ai sensi dell'articolo 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del doppio binario tra giudizio penale e procedimento e processo tributario (in termini, Cass. 15 maggio 2015, n. 9974)» (Cass. n. 16728/16, cit.); c) che su tale assetto nessun effetto spiega la sequenza di modifiche che hanno riguardato la disciplina dei termini prescritti per l'accertamento (legge n. 208 del 2015, art. 1, commi da 130 a 132, nonché d.lgs. n. 128 del 2015, art. 2) in quanto, qualora gli avvisi di accertamento relativi a periodo d'imposta precedenti a quello in corso alla data 31 dicembre 2016 siano stati già notificati -come nel caso in esame, in cui gli atti impositivi risultano notificati in data 23/05/2011 - si applica la disciplina dettata dall'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015 (che non è stato modificato dalla successiva legge n. 208 del 2015), che fa espressamente salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore del predetto decreto; 3.1.Pertanto, con riferimento ad avviso di accertamento emesso e notificato nel febbraio del 2012, come nella fattispecie qui vagliata, è del tutto indifferente la data in cui viene effettuata la comunicazione di notizia di reato e persino l'omissione di quella comunicazione, perché quello che invece assume rilevanza ai predetti fini è la circostanza che le violazioni tributarie accertate integrino fatti anche penalmente rilevanti. 4. Va tuttavia rilevato che per tale ragione il raddoppio dei termini di accertamento non opera con riferimento all'IRAP posto che, «non essendo l'IRAP un'imposta per la quale siano previste sanzioni penali è evidente che in relazione alla stessa non può operare la disciplina del "raddoppio dei termini" di accertamento quale applicabile ratione temporis (cfr. Cass. n. 11620/2018 cit.; n. 20435/2017; n. 4775/2016 n. 26311 del 2017, n. 23629 del 2017). 5. Nella fattispecie la CTR non si è adeguata agli indic ati principi, avendo erroneamente ritenuto che il raddoppio dei termini può verificarsi solo se l’Ufficio abbia inviato il rapporto all’Autorità giudiziaria entro la scadenza del termine ordinario e abbia poi notificato l’avviso di accertamento entro il termine raddoppiato, avendo l’Ufficio dimostrato in giudizio che la segnalazione prodotta era idonea ad attivare indagini tributarie ma non ad inoltrare una denuncia penale e conseguentemente a notificare l’accertamento. 6. Conclusivamente va accolto il prim o motivo del ricorso nei termini di cui in motivazione(limitatamente alla ripresa a tassazione ai fini IVA e IRES e rigettato quanto alla ripresa a fini IRAP), con assorbimento del secondo motivo; la sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte