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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 settembre 2021

Cassazione n. 18915/2022

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/02/1.982, avverso la sentenza del 20/09/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 12 dicembre del 2018 che aveva condannato il ricorrente alle pene di giustizia in relazione ai reati di ricettazione di biglietti gratta e vinci, sigarette e denaro (capo C), di ricettazione di una autovettura provento di furto (capo D), di resistenza a pubblico ufficiale (capo E), di lesioni personali (capo F) e di porto illegale in luogo pubblico di un coltello ed altri oggetti alli ad offendere (capo H), fatti accertati in unico contesto spazio temporale a seguito di una operazione di polizia che aveva portato all'arresto di altri tre soggetti separatamente giudicati, tutti occupanti l'autovettura di cui al capo D oggetto di controllo, mentre un quarto uomo identificato nell'imputato era riuscito a darsi alla fuga.

La sentenza impugnata è stata resa in sede di rinvio della Corte di Cassazione che aveva annullato la prima sentenza di appello per motivi solo formali inerenti alla regolarità delle notifiche.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello.

La notifica era stata effettuata al difensore di fiducia, sia in proprio che quale difensore domiciliatario sebbene l'imputato non avesse mai eletto domicilio.

Secondo il ricorrente, la Corte sarebbe incorsa in errore poiché l'imputato era stato dichiarato latitante nel giudizio di primo grado ma venne arrestato in Macedonia il 16 febbraio del 2020 per poi essere ammesso al regime di arresti domiciliari in Italia presso l'abitazione della di lui moglie sita in Orta di Atella, ove avrebbe dovuto essere effettuata la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello.

Da ciò il difensore fa discendere la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

Il ricorrente censura la circostanza che la Corte abbia ritenuto che l'operazione di polizia del 21 marzo 2018, che aveva condotto all'arresto di altri coimputati ed alla fuga di un quarto uomo identificato nell'imputato, fosse avvenuta alle prime luci dell'alba e non in piena notte, evenienza che avrebbe reso impossibile, in relazione alla dinamica del fatto, il riconoscimento dell'uomo datosi alla fuga e la attendibilità della individuazione fotografica effettuata dagli agenti di polizia; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di ricettazione dell'autovettura cui al capo D, che la Corte avrebbe basato su mere supposizioni, quali quelle relative all'utilizzo dell'automobile in altre circostanze illecite non chiarite e l'esistenza di un gruppo criminale del quale l'imputato avrebbe fatto parte insieme ai soggetti arrestati.

Non sarebbe sufficiente a provare la responsabilità il fatto che il ricorrente fosse stato trasportato nell'automobile, così come era stato statuito dalla prima sentenza di appello oggetto di cassazione per motivi solo formali inerenti alla notifica e dalla sentenza relativa ai coimputati; k),1 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione di cui al capo C, avente ad oggetto i beni rinvenuti nell'automobile di provenienza furtiva descritta al capo D. Secondo il ricorrente, da nessun elemento emergerebbe la sua consapevolezza della presenza di tali beni all'interno della vettura.

La sentenza sarebbe viziata anche per non aver qualificato il fatto come furto, secondo quanto oggetto delle dichiarazioni confessorie dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con consequenziale mancata trasmissione degli atti al giudice competente per territorio in relazione al furto; 5) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali di cui ai capi E ed F. Il ricorrente non avrebbe fornito alcun contributo materiale e morale alla condotta del coimputato [OSCURATO:PERSONA], non essendo avvenuta alcuna colluttazione con gli agenti ed essendosi limitato "a risalire in auto dopo che il conducente vi era risalito e si accingeva a ripartire", non potendo valorizzarsi la fuga (fg. 11 del ricorso); 6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di porto in luogo pubblico di un coltello e di altri oggetti atti ad offendere di cui al capo H. La Corte avrebbe dato per scontata la circostanza che il ricorrente fosse consapevole ed avesse la disponibilità degli oggetti contenuti nel bagagliaio dell'auto nella quale si trovava insieme ai suoi coimputati, non utili alla commissione del reato di ricettazione; 7) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte escluso la sussistenza del vincolo della continuaizione tra i reati di ricettazione e di porto abusivo di oggetti atti ad offendere con quelli di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, non essendosi tenuto in conto che la determinazione di sottrarsi alle forze dell'ordine attraverso la fuga e con modalità violente "fosse stata programmata fin dall'inizio dai correi" (fg. 14 del ricorso).

Nel senso auspicato dal ricorrente avevano concluso sia la sentenza oggetto di cassazione che la sentenza resa in relazione alla posizione dei coimputati; 8) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.

La Corte avrebbe adottato delle formule di stile senza tenere conto degli elementi di valutazione indicati nei motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di seguito evidenziati.1.

Quanto al primo motivo, il decreto di citazione per il giudizio di appello, come precisa lo stesso ricorrente, è stato notificato al difensore di fiducia, in proprio e quale domiciliatario del ricorrente.

Anche a voler ammettere che l'imputato non avesse mai eletto domicilio presso il difensore - circostanza che, in effetti, non si evince dagli atti a disposizione di questa Corte, esaminati stante la natura processuale della questione - da ciò non potrebbe farsi discendere la mancanza di una effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, stante che egli non solo aveva nominato un difensore di fiducia che lo aveva assistito in tutti i gradi del giudizio, ma gli aveva anche conferito, sebbene in allora latitante, la procura speciale per definire il procedimento con il rito abbreviato.

L'imputato, inoltre, era stato arrestato in seguito a mandato di arresto europeo e sottoposto ad interrogatorio; ancora, il difensore di fiducia aveva chiesto ed ottenuto la sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, quando era già in atto il giudizio di appello conclusosi con la sentenza oggetto di annullamento da parte della Corte di cassazione.

Ne consegue che sono presenti più indici tra quelli previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen., per dedurne che egli avesse effettiva conoscenza del processo a suo carico (in tal senso, Sez.

U, n. 23948 del 2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione).

Per altro verso, nel ricorso non viene eccepita alcuna nullità della notificazione, che mai potrebbe rivestire carattere assoluto -- stante la corretta notificazione avvenuta nei confronti del difensore di fiducia e la notificazione effettuata a questi anche quale domiciliatario del ricorrente - in guisa da superare il fatto di non essere stata dedotta dal difensore di fiducia presente al processo di appello.

2. Quanto al secondo motivo, con il quale il ricorrente dubita della sua corretta identificazione, se ne deve rilevare l'infondatezza.

La Corte di appello, a fg. 5 della sentenza impugnata - al di là della generica indicazione dell'ora esatta della operazione di polizia ("nelle prime ore dell'alba") - ha sottolineato che gli agenti intervenuti avevano avuto una ravvicinata percezione dell'uomo che era riuscito a fuggire in quel frangente, con il quale due degli agenti avevano anche avuto una colluttazione.

Si tratta degli stessi agenti che, in seguito, avevano proceduto a positiva individuazione fotografica del ricorrente senza esitazioni.

Ne consegue che sulla attendibilità delle fonti di prova la Corte ha espresso un giudizio immune da vizi logico-giuridici e le diverse argomentazioni difensive rimangono relegate al merito e sono ininfluenti.

Si ricordi la pacifica e condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale, l'individuazione di un soggetto -- sia personale che fotografica - costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, soggetta, alla stregua della deposizione testimoniale, alle regole processuali che consentono l'utilizzabilità in dibattimento di dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini preliminari (Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Corcione, Rv. 257985; Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007, dep. 2008, Major, Rv. 239416).

L'individuazione fotografica, peraltro, recuperata attraverso le dichiarazioni del testimone od il cui verbale sia stato acquisito al dibattimento sull'accordo delle parti, è considerata una prova atipica, un accertamento di fatto che, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice (cfr. Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, Verde, Rv. 266023; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908).

3. Il terzo motivo è fondato.

Il ricorrente era stato assolto dal reato di ricettazione di cui al capo D nella prima sentenza di appello oggetto della pronuncia di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, che era stata investita dal ricorso dell'imputato solo in relazione ai punti devolutile ed inerenti alla sua condanna per gli altri reati contestati ma non, come era ovvio non avendovi interesse, per la pronuncia assolutoria relativa al reato di ricettazione di cui si discute Ne consegue che la pronuncia rescindente non era intervenuta sul segmento della decisione di secondo grado non oggetto di ricorso e sul quale si era formato il giudicato.

Di tanto avrebbe dovuto avvedersi la Corte di appello in sede di giudizio di rinvio.

Ne consegue la statuizione adottata in dispositivo di non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo D per ostacolo di precedente giudicato, alla quale consegue la trasmissione degli atti al giudice di merito per la nuova determinazione della pena, non effettuabile in questa sede stante che il reato di ricettazione di cui al capo D, coperto dal giudicato, era stato ritenuto il più grave.

4. E' infondato il quarto motivo.

Il contegno assunto dal ricorrente, con la resistenza e la fuga in occasione dell'operazione di polizia, rende ragione della sua consapevolezza della provenienza delittuosa degli altri beni ritrovati all'interno dell'autovettura rubata, siccome indicati al capo C e non tutti detenuti all'interno del bagagliaio dell'auto ma nell'abitacolo (cfr. fgg. 5 e 6 della sentenza del Tribunale).

Del possesso di tali beni, tenuto anche conto delle descritte circostanze di contesto, nessuno degli altri imputati e men che mai il ricorrente, avevano dato giustificazioni plausibili, posto che la Corte ed il Tribunale - come evidenziato a fg. 8 e 9 della sentenza impugnata avevano messo in luce la genericità delle indicazioni dei correi in ordine alla perpetrazione da parte loro del furto presupposto, del quale non sapevano indicare i particolari.

In tal senso, deve ricordarsi il pacifico principio di diritto secondo il quale ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265).

5. Il quinto motivo è infondato.

La Corte ha messo in luce, in senso conforme al Tribunale (cfr. fgg. 5 e 6 della sentenza di primo grado), che il ricorrente nel darsi alla fuga nonostante gli fosse stato intimato dagli agenti di fermarsi, aveva ingaggiato una colluttazione con due di essi, circostanza pacificamente idonea ad integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo E. Nel ricorso si sostiene un inesistente travisamento circa l'esistenza di tale dato probatorio, la cui intrinseca valenza ai fini della sussistenza del reato non è stata contestata.

Inoltre, è stato sottolineato dalla sentenza impugnata che il ricorrente aveva agito in combutta con i correi per sfuggire alla cattura, introducendosi in auto dopo aver finto la resa, circostanza che dimostra come tutti gli imputati avessero repentinamente deciso di fuggire attraverso la condotta posta in essere dal guidatore dell'auto, che aveva provocato le lesioni agli agenti di cui al capo F.

6. E' infondato il sesto motivo.

L'azione congiunta dei correi e la loro comune reazione all'operato della polizia, nonché il ritrovamento dei beni di provenienza illecita anche dentro l'abitacolo in uno con gli strumenti atti ad offendere di cui al capo H — alcuni ritrovati all'interno della vettura ed altri nel bagagliaio, cfr. fg. 5 della sentenza del Tribunale e fg. 11 della sentenza di appello - sono circostanze di fatto messe in luce dalle sentenze di merito del tutto idonee a giustificare la conclusione logica che anche il ricorrente avesse il compossesso tanto dei beni di provenienza illecita quanto degli arnesi atti allo scasso e del coltello indicati al capo H.

7. Anche il settimo motivo è infondato.

La Corte ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra i reati di ricettazione e di porto illegale di cui all'art. 4 [.110/75 ma non tra tali delitti e quelli di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, rilevando che il ricorrente ed i correi non potevano in alcun modo prevedere quanto verificatosi in esito all'operazione di polizia, che li aveva colti del tutto di sorpresa così come emerge dalla descrizione dei fatti non contestata.Nel che, l'inesistenza di quell'iniziale programma criminoso che sta alla base della applicazione del vincolo della continuazione.

Deve ricordarsi il risalente principio di diritto, qui condiviso, secondo cui, l'unicità del disegno criminoso di cui all'art. 81 cpv. cod.pen. postula che i singoli fatti reato, ai fini della esistenza del vincolo della continuazione, siano tutti previsti e deliberati sin dall'origine nelle loro linee essenziali non essendo sufficiente che i singoli episodi siano riconducibili, anziché ad un unico momento volitivo, ad un programma di attività delinquenziale; conseguentemente non può affermarsi la configurabilità della suddetta unicità per azioni determinate da eventi imprevisti in quanto l'imprevisione dello stimolo reattivo confligge con quella originaria predeterminazione delle condotte delittuose che la disciplina in materia postula come necessario. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha respinto il ricorso avverso un provvedimento emesso dal Giudice dell'esecuzione il quale aveva rigettato la richiesta di applicazione della continuazione con riferimento a condanne inflitte rispettivamente per furti di autovetture e per una rapina impropria di un autoveicolo, avendo il Giudice di merito rilevato l'occasionalità della violenza alle persone) (Sez. 1, n. 1240 del 14/03/1994, Vincenzi, Rv. 198390).

8. E' infondato l'ottavo motivo.

La Corte ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione delle gravi (perché violente) modalità della condotta; con espresso riferimento, quindi, ad uno dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768).

Il motivo sulla pena è assorbito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo D per precedente giudicato.

Rigetta il ricorso nel resto e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione della pena per i residui reati per i quali dichiara irrevocabile l'affermazione di re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/02/1.982, avverso la sentenza del 20/09/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 12 dicembre del 2018 che aveva condannato il ricorrente alle pene di giustizia in relazione ai reati di ricettazione di biglietti gratta e vinci, sigarette e denaro (capo C), di ricettazione di una autovettura provento di furto (capo D), di resistenza a pubblico ufficiale (capo E), di lesioni personali (capo F) e di porto illegale in luogo pubblico di un coltello ed altri oggetti alli ad offendere (capo H), fatti accertati in unico contesto spazio temporale a seguito di una operazione di polizia che aveva portato all'arresto di altri tre soggetti separatamente giudicati, tutti occupanti l'autovettura di cui al capo D oggetto di controllo, mentre un quarto uomo identificato nell'imputato era riuscito a darsi alla fuga. La sentenza impugnata è stata resa in sede di rinvio della Corte di Cassazione che aveva annullato la prima sentenza di appello per motivi solo formali inerenti alla regolarità delle notifiche. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello. La notifica era stata effettuata al difensore di fiducia, sia in proprio che quale difensore domiciliatario sebbene l'imputato non avesse mai eletto domicilio. Secondo il ricorrente, la Corte sarebbe incorsa in errore poiché l'imputato era stato dichiarato latitante nel giudizio di primo grado ma venne arrestato in Macedonia il 16 febbraio del 2020 per poi essere ammesso al regime di arresti domiciliari in Italia presso l'abitazione della di lui moglie sita in Orta di Atella, ove avrebbe dovuto essere effettuata la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Da ciò il difensore fa discendere la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Il ricorrente censura la circostanza che la Corte abbia ritenuto che l'operazione di polizia del 21 marzo 2018, che aveva condotto all'arresto di altri coimputati ed alla fuga di un quarto uomo identificato nell'imputato, fosse avvenuta alle prime luci dell'alba e non in piena notte, evenienza che avrebbe reso impossibile, in relazione alla dinamica del fatto, il riconoscimento dell'uomo datosi alla fuga e la attendibilità della individuazione fotografica effettuata dagli agenti di polizia; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di ricettazione dell'autovettura cui al capo D, che la Corte avrebbe basato su mere supposizioni, quali quelle relative all'utilizzo dell'automobile in altre circostanze illecite non chiarite e l'esistenza di un gruppo criminale del quale l'imputato avrebbe fatto parte insieme ai soggetti arrestati. Non sarebbe sufficiente a provare la responsabilità il fatto che il ricorrente fosse stato trasportato nell'automobile, così come era stato statuito dalla prima sentenza di appello oggetto di cassazione per motivi solo formali inerenti alla notifica e dalla sentenza relativa ai coimputati; k),1 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione di cui al capo C, avente ad oggetto i beni rinvenuti nell'automobile di provenienza furtiva descritta al capo D. Secondo il ricorrente, da nessun elemento emergerebbe la sua consapevolezza della presenza di tali beni all'interno della vettura. La sentenza sarebbe viziata anche per non aver qualificato il fatto come furto, secondo quanto oggetto delle dichiarazioni confessorie dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con consequenziale mancata trasmissione degli atti al giudice competente per territorio in relazione al furto; 5) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali di cui ai capi E ed F. Il ricorrente non avrebbe fornito alcun contributo materiale e morale alla condotta del coimputato [OSCURATO:PERSONA], non essendo avvenuta alcuna colluttazione con gli agenti ed essendosi limitato "a risalire in auto dopo che il conducente vi era risalito e si accingeva a ripartire", non potendo valorizzarsi la fuga (fg. 11 del ricorso); 6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di porto in luogo pubblico di un coltello e di altri oggetti atti ad offendere di cui al capo H. La Corte avrebbe dato per scontata la circostanza che il ricorrente fosse consapevole ed avesse la disponibilità degli oggetti contenuti nel bagagliaio dell'auto nella quale si trovava insieme ai suoi coimputati, non utili alla commissione del reato di ricettazione; 7) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte escluso la sussistenza del vincolo della continuaizione tra i reati di ricettazione e di porto abusivo di oggetti atti ad offendere con quelli di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, non essendosi tenuto in conto che la determinazione di sottrarsi alle forze dell'ordine attraverso la fuga e con modalità violente "fosse stata programmata fin dall'inizio dai correi" (fg. 14 del ricorso). Nel senso auspicato dal ricorrente avevano concluso sia la sentenza oggetto di cassazione che la sentenza resa in relazione alla posizione dei coimputati; 8) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. La Corte avrebbe adottato delle formule di stile senza tenere conto degli elementi di valutazione indicati nei motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di seguito evidenziati.1. Quanto al primo motivo, il decreto di citazione per il giudizio di appello, come precisa lo stesso ricorrente, è stato notificato al difensore di fiducia, in proprio e quale domiciliatario del ricorrente. Anche a voler ammettere che l'imputato non avesse mai eletto domicilio presso il difensore - circostanza che, in effetti, non si evince dagli atti a disposizione di questa Corte, esaminati stante la natura processuale della questione - da ciò non potrebbe farsi discendere la mancanza di una effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, stante che egli non solo aveva nominato un difensore di fiducia che lo aveva assistito in tutti i gradi del giudizio, ma gli aveva anche conferito, sebbene in allora latitante, la procura speciale per definire il procedimento con il rito abbreviato. L'imputato, inoltre, era stato arrestato in seguito a mandato di arresto europeo e sottoposto ad interrogatorio; ancora, il difensore di fiducia aveva chiesto ed ottenuto la sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, quando era già in atto il giudizio di appello conclusosi con la sentenza oggetto di annullamento da parte della Corte di cassazione. Ne consegue che sono presenti più indici tra quelli previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen., per dedurne che egli avesse effettiva conoscenza del processo a suo carico (in tal senso, Sez. U, n. 23948 del 2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione). Per altro verso, nel ricorso non viene eccepita alcuna nullità della notificazione, che mai potrebbe rivestire carattere assoluto -- stante la corretta notificazione avvenuta nei confronti del difensore di fiducia e la notificazione effettuata a questi anche quale domiciliatario del ricorrente - in guisa da superare il fatto di non essere stata dedotta dal difensore di fiducia presente al processo di appello. 2. Quanto al secondo motivo, con il quale il ricorrente dubita della sua corretta identificazione, se ne deve rilevare l'infondatezza. La Corte di appello, a fg. 5 della sentenza impugnata - al di là della generica indicazione dell'ora esatta della operazione di polizia ("nelle prime ore dell'alba") - ha sottolineato che gli agenti intervenuti avevano avuto una ravvicinata percezione dell'uomo che era riuscito a fuggire in quel frangente, con il quale due degli agenti avevano anche avuto una colluttazione. Si tratta degli stessi agenti che, in seguito, avevano proceduto a positiva individuazione fotografica del ricorrente senza esitazioni. Ne consegue che sulla attendibilità delle fonti di prova la Corte ha espresso un giudizio immune da vizi logico-giuridici e le diverse argomentazioni difensive rimangono relegate al merito e sono ininfluenti. Si ricordi la pacifica e condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale, l'individuazione di un soggetto -- sia personale che fotografica - costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, soggetta, alla stregua della deposizione testimoniale, alle regole processuali che consentono l'utilizzabilità in dibattimento di dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini preliminari (Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Corcione, Rv. 257985; Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007, dep. 2008, Major, Rv. 239416). L'individuazione fotografica, peraltro, recuperata attraverso le dichiarazioni del testimone od il cui verbale sia stato acquisito al dibattimento sull'accordo delle parti, è considerata una prova atipica, un accertamento di fatto che, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice (cfr. Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, Verde, Rv. 266023; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908). 3. Il terzo motivo è fondato. Il ricorrente era stato assolto dal reato di ricettazione di cui al capo D nella prima sentenza di appello oggetto della pronuncia di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, che era stata investita dal ricorso dell'imputato solo in relazione ai punti devolutile ed inerenti alla sua condanna per gli altri reati contestati ma non, come era ovvio non avendovi interesse, per la pronuncia assolutoria relativa al reato di ricettazione di cui si discute Ne consegue che la pronuncia rescindente non era intervenuta sul segmento della decisione di secondo grado non oggetto di ricorso e sul quale si era formato il giudicato. Di tanto avrebbe dovuto avvedersi la Corte di appello in sede di giudizio di rinvio. Ne consegue la statuizione adottata in dispositivo di non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo D per ostacolo di precedente giudicato, alla quale consegue la trasmissione degli atti al giudice di merito per la nuova determinazione della pena, non effettuabile in questa sede stante che il reato di ricettazione di cui al capo D, coperto dal giudicato, era stato ritenuto il più grave. 4. E' infondato il quarto motivo. Il contegno assunto dal ricorrente, con la resistenza e la fuga in occasione dell'operazione di polizia, rende ragione della sua consapevolezza della provenienza delittuosa degli altri beni ritrovati all'interno dell'autovettura rubata, siccome indicati al capo C e non tutti detenuti all'interno del bagagliaio dell'auto ma nell'abitacolo (cfr. fgg. 5 e 6 della sentenza del Tribunale). Del possesso di tali beni, tenuto anche conto delle descritte circostanze di contesto, nessuno degli altri imputati e men che mai il ricorrente, avevano dato giustificazioni plausibili, posto che la Corte ed il Tribunale - come evidenziato a fg. 8 e 9 della sentenza impugnata avevano messo in luce la genericità delle indicazioni dei correi in ordine alla perpetrazione da parte loro del furto presupposto, del quale non sapevano indicare i particolari. In tal senso, deve ricordarsi il pacifico principio di diritto secondo il quale ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265). 5. Il quinto motivo è infondato. La Corte ha messo in luce, in senso conforme al Tribunale (cfr. fgg. 5 e 6 della sentenza di primo grado), che il ricorrente nel darsi alla fuga nonostante gli fosse stato intimato dagli agenti di fermarsi, aveva ingaggiato una colluttazione con due di essi, circostanza pacificamente idonea ad integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo E. Nel ricorso si sostiene un inesistente travisamento circa l'esistenza di tale dato probatorio, la cui intrinseca valenza ai fini della sussistenza del reato non è stata contestata. Inoltre, è stato sottolineato dalla sentenza impugnata che il ricorrente aveva agito in combutta con i correi per sfuggire alla cattura, introducendosi in auto dopo aver finto la resa, circostanza che dimostra come tutti gli imputati avessero repentinamente deciso di fuggire attraverso la condotta posta in essere dal guidatore dell'auto, che aveva provocato le lesioni agli agenti di cui al capo F. 6. E' infondato il sesto motivo. L'azione congiunta dei correi e la loro comune reazione all'operato della polizia, nonché il ritrovamento dei beni di provenienza illecita anche dentro l'abitacolo in uno con gli strumenti atti ad offendere di cui al capo H — alcuni ritrovati all'interno della vettura ed altri nel bagagliaio, cfr. fg. 5 della sentenza del Tribunale e fg. 11 della sentenza di appello - sono circostanze di fatto messe in luce dalle sentenze di merito del tutto idonee a giustificare la conclusione logica che anche il ricorrente avesse il compossesso tanto dei beni di provenienza illecita quanto degli arnesi atti allo scasso e del coltello indicati al capo H. 7. Anche il settimo motivo è infondato. La Corte ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra i reati di ricettazione e di porto illegale di cui all'art. 4 [.110/75 ma non tra tali delitti e quelli di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, rilevando che il ricorrente ed i correi non potevano in alcun modo prevedere quanto verificatosi in esito all'operazione di polizia, che li aveva colti del tutto di sorpresa così come emerge dalla descrizione dei fatti non contestata.Nel che, l'inesistenza di quell'iniziale programma criminoso che sta alla base della applicazione del vincolo della continuazione. Deve ricordarsi il risalente principio di diritto, qui condiviso, secondo cui, l'unicità del disegno criminoso di cui all'art. 81 cpv. cod.pen. postula che i singoli fatti reato, ai fini della esistenza del vincolo della continuazione, siano tutti previsti e deliberati sin dall'origine nelle loro linee essenziali non essendo sufficiente che i singoli episodi siano riconducibili, anziché ad un unico momento volitivo, ad un programma di attività delinquenziale; conseguentemente non può affermarsi la configurabilità della suddetta unicità per azioni determinate da eventi imprevisti in quanto l'imprevisione dello stimolo reattivo confligge con quella originaria predeterminazione delle condotte delittuose che la disciplina in materia postula come necessario. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha respinto il ricorso avverso un provvedimento emesso dal Giudice dell'esecuzione il quale aveva rigettato la richiesta di applicazione della continuazione con riferimento a condanne inflitte rispettivamente per furti di autovetture e per una rapina impropria di un autoveicolo, avendo il Giudice di merito rilevato l'occasionalità della violenza alle persone) (Sez. 1, n. 1240 del 14/03/1994, Vincenzi, Rv. 198390). 8. E' infondato l'ottavo motivo. La Corte ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione delle gravi (perché violente) modalità della condotta; con espresso riferimento, quindi, ad uno dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). Il motivo sulla pena è assorbito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo D per precedente giudicato. Rigetta il ricorso nel resto e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione della pena per i residui reati per i quali dichiara irrevocabile l'affermazione di re
Sentenza Cassazione n. 18915/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris