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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15079/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] F.

I. risulta inammissibile e generico e non si confronta con le motivazioni della sentenza; peraltro, il motivo di un uso personale della sostanza non risulta proposto in appello, e nell'interrogatorio di garanzia lo stesso imputato ammetteva di cedere la sostanza stupefacente per arrotondare il suo reddito.

Sul trattamento sanzionatorio (il secondo motivo) la Corte adeguatamente motiva rilevando la gravità del fatto, in considerazione delle modalità e dell'intensità del dolo; inoltre, il ricorrente è gravato da precedenti.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3000, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] F. I. risulta inammissibile e generico e non si confronta con le motivazioni della sentenza; peraltro, il motivo di un uso personale della sostanza non risulta proposto in appello, e nell'interrogatorio di garanzia lo stesso imputato ammetteva di cedere la sostanza stupefacente per arrotondare il suo reddito. Sul trattamento sanzionatorio (il secondo motivo) la Corte adeguatamente motiva rilevando la gravità del fatto, in considerazione delle modalità e dell'intensità del dolo; inoltre, il ricorrente è gravato da precedenti. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3000, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 15079/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris