CNELVerbale IntegrativoSezione Istruzione, Sanita', Assistenza, Cultura, EntiDecisione del 12 febbraio 2024
CNEL n. T244/2024
Testo integrale del provvedimento
CNEL — Verbale Integrativo
Codice CCNL: T244
Titolo CCNL: Disciplina contrattuale nazionale di lavoro per i dipendenti del settore educazione, istruzione, formazione professionale, formazione, lavoro e certificazione - parte speciale CCNL istruzione e formazione professionale
Titolo accordo: Verbale di rettifica per errore materiale del CCNL istruzione e formazione professionale: dall'asilo nido all'università
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: ISTRUZIONE, SANITA', ASSISTENZA, CULTURA, ENTI
Sottosettori: formazione professionale; scuola non statale
Parti datoriali: FEDERTERZIARIO SCUOLA; FEDERTERZIARIO
Parti sindacali: UGL; UGL SCUOLA
Decorrenza: —
Scadenza: —
Stipula: 2024-02-12
Stato: Acquisito
Identificativo: 20254
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=183499
--- Testo contratto ---
• Federazione Nazionale
Scuola
VERBALE DI RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DEL
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE:
DALL'ASILO NIDO ALL'UNIVERSITA'
FEDERTERZIARIO SCUOLA - UGL SCUOLA
Triennio giuridico 1 ° settembre 2023 - 31 agosto 2026
FEDERTERZIARIO SCUOLA
Via Bianca di Savoia 2,20122, Milano (Ml)
FEDERAZIONE NAZIONALE UGL SCUOLA
Via Ancona 20, 00198, Roma
FEDERTERZIARIO
Via Cesare Beccaria 16, 00196, Roma
con l'assistenza tecnica di:
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
Via Cristoforo Colombo 456, 00145, Roma
Il giorno 12 febbraio in Roma si sono riunite:
FEDERTERZIARIO Scuola
Federterziario Scuola rappresentata dal Presidente Vito Andrea Agostino Vinci, assistito dal Segretario Luca
Peretti;
FEDERTERZIARIO - Federazione Italiana del Terziarlo, dei Servizi, del Lavoro Autonomo Professionale, della
Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana rappresentata dal Presidente Nicola Patrizi e dal
Segretario Generale Alessandro Franco, assistiti dall'Avv. Emanuela D'Aversa;
e
FEDERAZIONE NAZIONALE UGL SCUOLA rappresentata dal Segretario Nazionale Ornella Cuzzupi con l'intervento
della Confederazione UGL in persona del Segretario Confederale Vincenzo Abbrescla
e
con l'assistenza tecnica di:
ANCL - Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro,
In persona del Presidente Nazionale, Dott. Dario Montanaro
ERTERZIARIO SCUO - U.G.L. SCUOLA 01 09 2023 - 31 08 2026
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PREMESSO CHE
Federazione Nazionale
Scuola
- Le parti hanno sottoscritto, in data 27 luglio 2023, il Contratto Collettlvo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli anni
2023 - 2026 che disciplina il trattamento normativo e economico per il personale direttivo, docente, educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali, enti di formazione, scuole di
preparazione, scuole dell'infanzia, asili nido.
- Il contratto è stato depositato presso il Ministero del Lavoro e pressoil CNEL, come previsto della normativa
vigente.
Le parti prendono atto di aver depositato un testo differente rispetto a quello concordato in sede di
concertazione e, pertanto, segnalano i seguenti errori materiali negli articoli 49 - Preawiso e SO
Trattamento di fine rapporto
Nell'Art. 49 per mero errore materiale non è stata inserita la disciplina relativa ai tempi di preavviso per i
lavoratori con più di 10 anni di servizio, che le parti avevano concordato essere la seguente:
B} oltre i 10 anni di servizio compiuti:
VII e VIII livello
V e VI livello
lii e IV livello
I e Il livello
Pertanto, l'articolo 49 viene cosl sostituito:
49 Preavviso
180 giorni di calendario
150 giorni di calendario
120 giorni di calendario
60 giorni di calendario
Nel caso di licenziamento o dimissioni ciascuna delle parti è tenuta a dare un preavviso minimo secondo il
seguente schema
A) fino a 5 anni di servizio compiuti:
VII e VIII livello
V e VI livello
lii e IV livello
I e Il livello
B} oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:
VII e VIII livello
V e VI livello
lii e IV livello
I e li livello
C) oltre i 10 anni di servizio compiuti:
VII e VIII livello
V
e VI livello
lii e IV livello
I e li livello
4 mesi di calendario
90 giorni di calendario
90 giorni di calendario
30 giorni di calendario
150 giorni di calendario
120 giorni di calendario
90 giorni di calendario
45 giorni di calendario
180
giorni di calendario
150 giorni di calendario
120 giorni di calendario
60 giorni di calendario
• Federazione Nazlonale
Scuola
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso dovrà corrispondere
un'indennità pari all'importo della retribuzione lorda per il periodo di mancato preavviso, non computabile
ne/l'anzianità al fini del trattamento di fine rapporto.
I termini di preavviso di cui al precedenti commi sostituiscono l'indennità di cui al r comma dell'articolo 2118 del
codice civile.
li datore di lavoro trattiene tale indennità sulle spettanze dovute al lavoratore a qualsiasi titolo. Il datore di
lavoro può dispensare il lavoratore, in caso di licenziamento o dimissioni, dall'effettuazione dei periodi di
preavviso riconoscendo una indennità sostitutiva pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito
durante tale periodo.
Nell'art. SO per mero errore materiale è stato inserito il seguente comma:
"L'importo è determinato dall'accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle
relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio o frazione di anno. In quest'ultimo caso la quota è ridotta In
proporzione e si computa come mese Intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni"
Il testo concordato dalle parti era invece il seguente e, pertanto, nel testo contrattuale deve essere sostituito col
testo di seguito riportato:
"Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore
all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente
ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese Intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
La retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, escluse l'equivalente delle
prestazioni In natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione
di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese"
Il nuovo articolo SO sarà dunque il seguente:
SO -Trattamento di Fine Rapporto
Il trattamento di fine rapporto (Tfr) è una somma di denaro corrisposta al lavoratore dipendente al termine del
rapporto di lavoro.
Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore
all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente
ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese Intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
La retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, escluse l'equivalente delle
prestazioni In natura, corrisposte In dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione
di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.
Il pagamento del Tfr deve avvenire;
a) entro 30 giorni In caso di cessazione dal servizio per fnabflltà o per decesso (termine breve);
b) entro 60 giorni per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per tutte le restanti ragioni.
PER TUTTO QUANTO SIN QUI PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI STIPULANO QUANTO SEGUE
Il testo sottoscritto erroneamente Il 27 Luglio 2023 è da considerarsi inefficace;
Il testo effettivamente contrattato, e dunque vigente, è quello allegato al presente accordo pur conservando le
date di cui al precedente accordo (sottoscrizione 27 luglio 2023/ decorrenza 1 • settembre 2023 - 31 agosto 2026);
Il nuovo testo verrà depositato nelle sedi competenti In sostituzione del precedente.
DERTERZIARIO SCUOLA - U.G.l. SCUOLA 01 09 2023 - 31
LETTO; ACCETTATO E SOTTOSCRITTO:
Rom·a, 12 febbraio 2024.
"FEDERTERZIA.RIO �uola
(f.ta: VitòAn.'drèa Agostino Vinci, Nesldetite FederTerziario Scuola)
FEDERTE�IAQIO-tonfe.�eraztone N�zlonàl�
(f.to: Nlc.olii Pafrlzl Presidente Federièrzfario)
FEDERTERZIAR.IO'.Ctinfèderàzlone Nazionale
(f.-tot/J,/essandro Franco, Segretarfoi3�néro/� FederTerzlarli;i/
F.EPEAAZl()N� �AzlO�A�� \.IGL SCUQLA
(f.to; Ornella Ci.Jtzup/1 Seqretarlo Nazionale U<3l.-Scuola)
UNiON� ��NE�ALE DEL LAVORO ço.ri'fede.t.a.zione Nazlòn�te·
(f.to Vinc_ehz9.Abbrescia, Segretarlq Confederale}
ANél
(f.tQ Darlo Montanaro, p.residente Na;tc;n-ale-J
Foderazlono Na2ional11
Scuola
Il giorno 27 luglio 2023 presso la sede di Federterzlarlo, via Cesare Beccarla, 16 Roma
FEDERTERZIARIO Scuola
ANCL
�
Federterzlarlo Scuola rappresentata dal Presidente Vito Andrea Vinci, assistito dal Segretarlo Luca Peretti;
FEDERTERZIARIO - Confederazione Italiana del Terziarlo, del Servizi, del Lavoro Autonomo Professionale, della
Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana rappresentata dal Presidente Nicola Patrizi e dal
Segretario Generale Alessandro Franco, assistiti dall'Aw. Emanuela D'Aversa;
e
FEDERAZIONE NAZIONALE UGLSCUOLA rappresentata dal Segretarlo Nazionale Ornella Cuzzupl con l'intervento
della Confederazione UGL In persona del Segretario Confederale Vincenzo Abbrescia
e
con l'assistenza tecnica di:
ANCL -Associazione Nazionale del Consulenti del Lavoro,
In persona del Presidente Nazionale, Dott. Darlo Montanaro
hanno firmato li seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) da valere per gli anni 2023 - 2026 che
disciplina il trattamento normativo e economico per Il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo,
tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali, enti di formazione, scuole di preparazione, scuole
dell'Infanzia, asili nido.
CCNL FEDERTERZIARIO SCUOLA - U.G.L. SCUOLA (01 09 2023 - 31/08 2026)