CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 19995/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoiconfronti dalla Corte di appello di Milano, in accoglimento della richiesta diconcordato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., per reati fallimentari e altro.2. L’unico motivo proposto ─ che deduce vizio di motivazione in punto diritenuta insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ─ èinammissibile sotto un duplice profilo.Anzitutto la censura non è consentita alla luce della modalità definitoriaprescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni,anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzionedell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto allaparte dall’art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice disecondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivicompreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinunciaall'impugnazione (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.273194; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).In secondo luogo il motivo è privo di specificità, poiché neppure indica quale,tra le plurime cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ricorrerebbenella specie.3. Consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senzaformalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che ilricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e dellasomma, che si stima equa, di euro quattromila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassadelle ammende.Così deciso il 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA] Miccoli