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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13177/2022

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la seguente ORDINANZA ricorso iscritto al nr. 1104-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .(2_, Pré-P:LO p i zzo ; - resistente - • regolamento di competenza avverso l'ordinanza n.

R.G. 3167/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 19/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; 'ette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. con ricorso ai sensi dell'art. 414 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dinanzi al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, affinché fosse condannata al pagamento di differenze retributive e al risarcimento dei danni per inadempimento all'obbligo di lavaggio della divisa aziendale;

2. la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, ritenendo competente il Tribunale di Napoli, sede legale della società,, ai sensi dell'art. 413 cod. proc. civ.;

3. il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 novembre 2020, ha 2ichiarato l'incompetenza territoriale del giudice adito, ritenendo -Jmpetente il Tribunale di Napoli, luogo in cui la società convenuta ha la sede legale ed in cui deve intendersi concluso il contratto, in seguito al ricevimento presso la direzione amministrativa della società dell'accettazione della proposta da parte della lavoratrice,

4. ha aggiunto che la ricorrente non aveva «dedotto la presenza a Milano di una struttura organizzativa di ordine economico-funzionale, deputata anche alla ricezione della lettera di assunzione»;

5. avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., al quale ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;

6. il Pubblico Ministero ha concluso, ai sensi dell'art. 380 ter cod. proc. civ., per il rigetto del ricorso;

7. entrambe le parti hanno depositato memoria .[OSCURATO:PERSONA]

1. la ricorrente censura l'ordinanza del Tribunale di Milano per violazione dell'art. 413 cod. proc. civ. e sostiene che la lettera di assunzione (prodotta come doc. 1 del fascicolo di primo grado e interamente trascritta nel ricorso in esame) dimostra l'avvenuta sottoscrizione contestuale del contratto di lavoro in Segrate il 17.11.2014 da parte della lavoratrice e del legale rappresentante della società, dott. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 01104 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -2-

1.1. rileva come non vi sia in atti alcuna prova dell'avvenuta spedizione a Napoli della lettera di assunzione e che quest'ultima prevedeva unicamente la "restitu(zione) firmata per accettazione" e non le modalità di tale restituzione attraverso la spedizione, anziché brevi manu tra persone presenti;

1.2. osserva che il contratto non subordinava l'inizio della esecuzione alla -icezione dell'accettazione presso la sede di Napoli ed aggiunge, a riprova . avvenuta conclusione già il 17.11.2014, che la prestazione lavorativa è iniziata il giorno successivo (18.11.2014) nel rispetto degli orari previsti nel regolamento contrattuale;

2. l'istanza di regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., è fondata per le ragioni già enunciate da questa Corte con le ordinanze nn. 33626 e 37987 del 2021, pronunciate in fattispecie esattamente sovrapponibili;

3. occorre premettere che, in base al disposto dell'art. 38, u.c., cod. proc. civ., le questioni sulla competenza per valore, materia e territorio sono decise in base a quello che risulta agli atti, con la conseguenza che il giudice del merito, chiamato a risolvere una questione di competenza, non può utilizzare prove costituende, ma soltanto prove precostituite, ossia entrate in causa senza un'apposita istruzione (v.

Cass. n. 7586 del 2007; n. 5125 del 2007; n. 6218 del 2003); -E.r quanto riguarda il criterio di individuazione della competenza per --io del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, questa Corte .ia chiarito che, in tema di controversie di lavoro, il meccanismo previsto dagli artt. 1326, comma 1, (secondo il quale il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte) e 1335 cod. civ. (in base al quale la proposta e l'accettazione, al pari della loro revoca, "si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia") opera solo se manchino elementi per ritenere che una conoscenza dell'intervenuta accettazione sia già avvenuta nel medesimo contesto di tempo e di luogo in cui è avvenuta la sottoscrizione della proposta per accettazione (v.

Cass. n. 25402 del 2017; n. 26842 del 2016);

5. il criterio di cui agli artt. 1326, comma 1, e 1:335 cod. civ. ha, insomma, re residuale ed è applicabile nei soli casi in cui difettino elementi per Ric. 2021 ti. 01104 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -3- ritenere concluso il contratto nel tempo e nel luogo in cui è avvenuta la firma della proposta per accettazione;

6. nella fattispecie la lavoratrice ha prodotto, come allegato n. 1 al ricorso introduttivo di primo grado (e riprodotto in allegato al ricorso per regolamento di competenza), la lettera di assunzione che reca la dicitura "Segrate (MI), 17.11.2014" nonchè la sottoscrizione dell' "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]", lettera che è stata pacificamente sottoscritta dalla Matraxia in pari data nel luogo indicato nel contratto;

7. il Tribunale di Milano, applicando il criterio concorrente, previsto dall'art.413 cod. proc. civ., del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di • ,^ro, ha individuato il giudice territorialmente competente nel Tribunale di .3o.i ritenendo che la lettera di assunzione, firmata per accettazione dalla lavoratrice in Segrate, dovesse essere restituita alla sede della società, ed ha quindi considerato il contratto perfezionato con la ricezione dell'accettazione della proposta di lavoro presso la sede della società in Napoli, in mancanza di specifiche allegazioni della lavoratrice "circa le modalità di sottoscrizione della lettera di assunzione";

8. il Tribunale di Milano non si è attenuto ai principi di diritto sopra richiamati, in quanto nell'escludere che il contratto fosse stato concluso tra persone presenti, in Segrate il 17.11.2014, ha del tutto trascurato il valore probatorio della scrittura privata, di cui all'art. 2702 cod. civ., ritualmente prodotta ed attestante la sottoscrizione della lettera di assunzione in Segrate, nella data sopra indicata, da parte del legale rappresentante della società e della lavoratrice; non solo, ha individuato il giudice --ritorialmente competente presupponendo una modalità di conclusione del atto, subordinata alla ricezione presso il preponente dell'accettazione, _.3e ha carattere residuale (v.

Cass. n. 25402 del 2017 cit.; n. 26842 del 2016 cit.) e che non ha alcun riscontro negli elementi probatori risultanti ex actis;

9. l'efficacia probatoria che deve riconoscersi alla scrittura privata, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., e l'assenza in atti di elementi di prova della trasmissione presso la sede di Napoli, con qualsiasi forma e strumento, della lettera sottoscritta per accettazione dalla lavoratrice, e della relativa ricezione nella stessa giornata, atteso che la medesima lettera indica come data di inizio della prestazione il giorno seguente, cioè il 18.11.2014, inducono a datare la conoscenza datoriale dell'accettazione della lavoratrice Ric. 2021 n. 01104 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -4- contestualmente alla sottoscrizione di quesirultima, con conseguente individuazione in Segrate del luogo di conclusione del contratto e nel Tribunale di Milano del giudice territorialmente competente a decidere la controversia; O. gli argomenti sviluppati dalla controricorrente nella memoria difensiva non sono idonei a far rimeditare le conclusioni alle quali la Corte è già -?rvenuta, condivise dal Collegio, nè può essere apprezzata la produzione documentale effettuata in allegato alla memoria, sia perchè relativa a deposizioni testimoniai rese in altri giudizi, sia per le ragioni già indicate al punto

3. P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata, e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale il procedimento deve proseguire.

Rimette la regolazione delle spese alla pronuncia definitiva.

Così deciso nell'adunanza camerale del 23 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA ricorso iscritto al nr. 1104-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .(2_, Pré-P:LO p i zzo ; - resistente - • regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. R.G. 3167/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 19/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; 'ette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. con ricorso ai sensi dell'art. 414 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dinanzi al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, affinché fosse condannata al pagamento di differenze retributive e al risarcimento dei danni per inadempimento all'obbligo di lavaggio della divisa aziendale; 2. la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, ritenendo competente il Tribunale di Napoli, sede legale della società,, ai sensi dell'art. 413 cod. proc. civ.; 3. il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 novembre 2020, ha 2ichiarato l'incompetenza territoriale del giudice adito, ritenendo -Jmpetente il Tribunale di Napoli, luogo in cui la società convenuta ha la sede legale ed in cui deve intendersi concluso il contratto, in seguito al ricevimento presso la direzione amministrativa della società dell'accettazione della proposta da parte della lavoratrice, 4. ha aggiunto che la ricorrente non aveva «dedotto la presenza a Milano di una struttura organizzativa di ordine economico-funzionale, deputata anche alla ricezione della lettera di assunzione»; 5. avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., al quale ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; 6. il Pubblico Ministero ha concluso, ai sensi dell'art. 380 ter cod. proc. civ., per il rigetto del ricorso; 7. entrambe le parti hanno depositato memoria .[OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente censura l'ordinanza del Tribunale di Milano per violazione dell'art. 413 cod. proc. civ. e sostiene che la lettera di assunzione (prodotta come doc. 1 del fascicolo di primo grado e interamente trascritta nel ricorso in esame) dimostra l'avvenuta sottoscrizione contestuale del contratto di lavoro in Segrate il 17.11.2014 da parte della lavoratrice e del legale rappresentante della società, dott. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 01104 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- 1.1. rileva come non vi sia in atti alcuna prova dell'avvenuta spedizione a Napoli della lettera di assunzione e che quest'ultima prevedeva unicamente la "restitu(zione) firmata per accettazione" e non le modalità di tale restituzione attraverso la spedizione, anziché brevi manu tra persone presenti; 1.2. osserva che il contratto non subordinava l'inizio della esecuzione alla -icezione dell'accettazione presso la sede di Napoli ed aggiunge, a riprova . avvenuta conclusione già il 17.11.2014, che la prestazione lavorativa è iniziata il giorno successivo (18.11.2014) nel rispetto degli orari previsti nel regolamento contrattuale; 2. l'istanza di regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., è fondata per le ragioni già enunciate da questa Corte con le ordinanze nn. 33626 e 37987 del 2021, pronunciate in fattispecie esattamente sovrapponibili; 3. occorre premettere che, in base al disposto dell'art. 38, u.c., cod. proc. civ., le questioni sulla competenza per valore, materia e territorio sono decise in base a quello che risulta agli atti, con la conseguenza che il giudice del merito, chiamato a risolvere una questione di competenza, non può utilizzare prove costituende, ma soltanto prove precostituite, ossia entrate in causa senza un'apposita istruzione (v. Cass. n. 7586 del 2007; n. 5125 del 2007; n. 6218 del 2003); -E.r quanto riguarda il criterio di individuazione della competenza per --io del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, questa Corte .ia chiarito che, in tema di controversie di lavoro, il meccanismo previsto dagli artt. 1326, comma 1, (secondo il quale il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte) e 1335 cod. civ. (in base al quale la proposta e l'accettazione, al pari della loro revoca, "si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia") opera solo se manchino elementi per ritenere che una conoscenza dell'intervenuta accettazione sia già avvenuta nel medesimo contesto di tempo e di luogo in cui è avvenuta la sottoscrizione della proposta per accettazione (v. Cass. n. 25402 del 2017; n. 26842 del 2016); 5. il criterio di cui agli artt. 1326, comma 1, e 1:335 cod. civ. ha, insomma, re residuale ed è applicabile nei soli casi in cui difettino elementi per Ric. 2021 ti. 01104 sez. ML - ud. 23-11-2021 -3- ritenere concluso il contratto nel tempo e nel luogo in cui è avvenuta la firma della proposta per accettazione; 6. nella fattispecie la lavoratrice ha prodotto, come allegato n. 1 al ricorso introduttivo di primo grado (e riprodotto in allegato al ricorso per regolamento di competenza), la lettera di assunzione che reca la dicitura "Segrate (MI), 17.11.2014" nonchè la sottoscrizione dell' "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]", lettera che è stata pacificamente sottoscritta dalla Matraxia in pari data nel luogo indicato nel contratto; 7. il Tribunale di Milano, applicando il criterio concorrente, previsto dall'art.413 cod. proc. civ., del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di • ,^ro, ha individuato il giudice territorialmente competente nel Tribunale di .3o.i ritenendo che la lettera di assunzione, firmata per accettazione dalla lavoratrice in Segrate, dovesse essere restituita alla sede della società, ed ha quindi considerato il contratto perfezionato con la ricezione dell'accettazione della proposta di lavoro presso la sede della società in Napoli, in mancanza di specifiche allegazioni della lavoratrice "circa le modalità di sottoscrizione della lettera di assunzione"; 8. il Tribunale di Milano non si è attenuto ai principi di diritto sopra richiamati, in quanto nell'escludere che il contratto fosse stato concluso tra persone presenti, in Segrate il 17.11.2014, ha del tutto trascurato il valore probatorio della scrittura privata, di cui all'art. 2702 cod. civ., ritualmente prodotta ed attestante la sottoscrizione della lettera di assunzione in Segrate, nella data sopra indicata, da parte del legale rappresentante della società e della lavoratrice; non solo, ha individuato il giudice --ritorialmente competente presupponendo una modalità di conclusione del atto, subordinata alla ricezione presso il preponente dell'accettazione, _.3e ha carattere residuale (v. Cass. n. 25402 del 2017 cit.; n. 26842 del 2016 cit.) e che non ha alcun riscontro negli elementi probatori risultanti ex actis; 9. l'efficacia probatoria che deve riconoscersi alla scrittura privata, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., e l'assenza in atti di elementi di prova della trasmissione presso la sede di Napoli, con qualsiasi forma e strumento, della lettera sottoscritta per accettazione dalla lavoratrice, e della relativa ricezione nella stessa giornata, atteso che la medesima lettera indica come data di inizio della prestazione il giorno seguente, cioè il 18.11.2014, inducono a datare la conoscenza datoriale dell'accettazione della lavoratrice Ric. 2021 n. 01104 sez. ML - ud. 23-11-2021 -4- contestualmente alla sottoscrizione di quesirultima, con conseguente individuazione in Segrate del luogo di conclusione del contratto e nel Tribunale di Milano del giudice territorialmente competente a decidere la controversia; O. gli argomenti sviluppati dalla controricorrente nella memoria difensiva non sono idonei a far rimeditare le conclusioni alle quali la Corte è già -?rvenuta, condivise dal Collegio, nè può essere apprezzata la produzione documentale effettuata in allegato alla memoria, sia perchè relativa a deposizioni testimoniai rese in altri giudizi, sia per le ragioni già indicate al punto 3. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata, e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale il procedimento deve proseguire. Rimette la regolazione delle spese alla pronuncia definitiva. Così deciso nell'adunanza camerale del 23 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] I
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