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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 1994

Cassazione n. 34504/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/03/1994 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 1° marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati ascrittigli di cui agli artt. 341-bis cod. pen. e 651 cod. pen.

Considerato che il motivo dedotto, a mezzo del difensore, avv.

S. Burgio (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 341-bis e 651 cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di censura perché — senza le dovute specificazioni — indicata tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (cfr. Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo, non massimata sul punto, che ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione).

Rilevato, in ogni caso, che il motivo ripropone le medesime censure svolte con l'appello, già valutate dalla Corte territoriale e da questa disattese con ragionamento corretto, in punto di diritto e che si tratta di critiche non specifiche rispetto alle argomentazioni del provvedimento di appello (vedi pag. 2 e 3).

Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

IDEPOSITATA Così deciso il 3 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA] Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/03/1994 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 1° marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati ascrittigli di cui agli artt. 341-bis cod. pen. e 651 cod. pen. Considerato che il motivo dedotto, a mezzo del difensore, avv. S. Burgio (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 341-bis e 651 cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di censura perché — senza le dovute specificazioni — indicata tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo, non massimata sul punto, che ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione). Rilevato, in ogni caso, che il motivo ripropone le medesime censure svolte con l'appello, già valutate dalla Corte territoriale e da questa disattese con ragionamento corretto, in punto di diritto e che si tratta di critiche non specifiche rispetto alle argomentazioni del provvedimento di appello (vedi pag. 2 e 3). Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. IDEPOSITATA Così deciso il 3 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA] Il Consigliere estensore
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