CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11937/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la mancata applicazione dell'art. 2 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto, come affermato dal costante orientamento di legittimità, avallato dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 54 del 2024), l'abrogazione, a far data dall'i gennaio 2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, comma 2, cod. pen. (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964; in senso conforme, Sez. 3, n. 39155 del 24/09/2024, Manco, Rv. 286951 - 01); rilevato che il secondo motivo, che deduce l'omesso esame di un documento decisivo, è inammissibile perché meramente reiterativo di censure già correttamente già respinte dalla Corte di merito, la quale ha ritenuto irrilevante la mancata sottoscrizione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], della DSU allegata alla richiesta del beneficio, certamente a lui attribuito a seguito dell'inoltro, atteso che l'irrituale sottoscrizione, non determinando l'inesistenza della richiesta, non le preclude di produrre l'effetto costituito dall'erogazione del sussidio (cfr. Sez. 3, n. 32763 del 11/06/2024, Hamza, Rv. 286736 - 01), come avvenuto nella specie; rilevato che il terzo motivo e il quarto motivo, che censurano la violazione dell'art. 47 cod. pen. per la nebulosità e conseguente equivocità del dettato normativo e, comunque, l'assenza di dolo, sono inammissibili perché, anche in tal caso, non si confrontano con la motivazione, laddove ha rilevato che l'art. 2 della I. n. 26 del 2019 non solo richiama il d.p.c.m. n. 159 del 2013 quanto alla definizione di nucleo famigliare, ma ribadisce espressamente le regole che disciplinano la posizione dei figli infraventiseienni non conviventi, e che la asserita negligenza informativa del patronato, cui si era rivolto il [OSCURATO:PERSONA], è meramente dedotta, non trovando riscontro negli atti processuali; rilevato che il quinto motivo, che deduce la violazione dell'art. 175 cod. pen., è inammissibile, in quanto, del tutto correttamente, la Corte di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ha negato i presupposti per il riconoscimento del beneficio collegando la negativa valutazione alla reiterazione della falsità delle dichiarazioni e all'ammontare delle somme indebitamente percepite, elementi che certamente concorrono a delineare la gravità del fatto ex art. 133, comma 1, cod. pen.stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M