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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 ottobre 2022

Cassazione n. 36174/2022

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7759/2020, R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n.29, int.16/A, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente agli [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procurain calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza n. 447/2019 della CORTE di APPELLO di CAGLIARI, depositata il 6 ottobre 2019; P.U. 18.10.2022 N. R.G. 07759/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 ottobre 2022 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] Il 20 settembre 2014 [OSCURATO:PERSONA] notificò aMassimo [OSCURATO:PERSONA] un atto di precetto con cui, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n.1734 del 2013 del Tribunale di Sassari, passata in giudicato, gli intimava la demolizione dell’edicola funeraria da lui costruita in aderenza alla cappella di sua proprietà , nel cimitero di Castelsardo.

A tale precetto si oppose [OSCURATO:PERSONA], deducendo di avere già ottemperato al giudicato, avendo provveduto all’arretramento del manufatto, portandolo sino al limite esterno della facciata della cappella della creditrice.

Il Tribunale di Sassari, all’esito di CTU, accolse l’opposizione, sui rilievi: che il titolo esecutivo fondava un’obbligazione alter n ativa («rimozione» del manufatto o suo « arretramento » sino al limite esterno della facciata della cappella); che il debitore, nell’esercizio della sua facoltà di scelta, aveva adempiuto all’obbligazione, eseguendo la prestazione avente ad oggetto l’arretramento del fabbricato; e che tale adempimento era esatto, non essendo state violate le regole in tema di distanze legali, in quanto dalla CTU era risultata la conformità della distanza al regolamento di polizia mortuaria.

Con sentenza 6 ottobre 2019, n. 447, la Corte d’appello di Cagliari ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la Corte territoriale – premesso che nel giudizio di opposizione all’esecuzione il giudice può compiere, rispetto alla sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva , solo un’attività interpretativa, tenendo conto sia del dispositivo che della motivazione –nel caso di specie le do gl ianze formulate dall’appellante (con cui si deduceva la violazione del giudicato medesimo , che avrebbe imposto la totale demolizione del manufatto nel rispetto delledistanze legali tra P.U. 18.10.2022 N. R.G. 07759/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani costruzioni ai sensi dell’art.877 cod. civ. .) non erano fondate , avut o riguardo: a)al contenuto della domanda propost a dalla sig. ra Pisano dinanzi al Tribunale di Sassari, con la qualeella si era doluta della costruzione di un’edicola funeraria in aderenza alla sua cappella, della deturpazione dell’aspetto di questa (anche in ragione dell’ abbattimento di un cipresso che la ornava)e del fatto che in tal modo le era stato impedito l’accessoall’ossario; b)al contenuto della condanna emessa dal Tribunale di S assari con la sentenza costituente titolo ese cutivo , c on cui era stata ordinata al sig. [OSCURATO:PERSONA] la «rimozione»o l’«arretramento» del manufatto sino al limite esterno della facciatadella cappella : al riguardo, l’espressione « limite esterno della facciata» andava interpretata come rispristino del “prospetto” esterno della facciata della cappella (da realizzarsi mediante liberazione della facciata stessa dalla costruzione in cui era stata inglobata), e non già come “limite esterno verso il muro di confine del cimitero”, atteso che una simile interpretazione sarebbe stata incompatibilecon il mero arretramento del manufatto , pur contemplato dalla sentenza, implicandone necessariamente la demolizione; c)alla cir costanza che il ri chiamo ai « principi in materia di distanze legali», pur essendo presente nel corpo della motivazione della sentenza, era stato formulatosenza riferimenti normativi e senza mai citare l’art. 873 cod. civ . , mentre l’ insussistenza dell’ordine di arretramentoad una distanza di oltre tre metri era confermata dal fatto che l’edicola funeraria preesistente al manufatto del sig. [OSCURATO:PERSONA] si trovava ad una distanzainferiore.

Avverso la sentenza della Corte sarda ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Fissata la pubblica udienza, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 P.U. 18.10.2022 N. R.G. 07759/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

Laricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso denuncia « violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art.360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2909 cod. civ.e 324 cod. proc. civ., art. 872, 873 e segg. cod. civ., 905, 949 e 2058, 1362 e segg. cod. civ.».

La ricorrente deduce: a)che dinanzi al Tribunale di Sassari aveva proposto una negatoria servitutis, ai sensi dell’art. 949 c od. civ. , facendo valere un diritto soggettivo di natura realesu una cappella funeraria antica e di pregio architettonico, al fine di eliminare la situazione antigiuridica mediante la rimozione delle opere lesive del diritto stesso, così da ottenere l’effettivae piena liberazione del bene dal potere di fatto del terzo; b) che il T ribunale di Sassari, con la sentenza costituente titolo esecutivo, passata in giudicato, aveva integralmente accolto la predetta domanda , ordinando la riduzione in pristino s tato ai sensi dell’art.2058 cod. civ., implicante la totale rimozione del manufatto, atteso che nell’adempimento della negatoria servitu t is il diritto reale non può continuare a subire limitazioni, né turbative o molestie, in conformità al dispostodell’art. 949 cod. civ.; c) che la prestazione oggetto dell’obbligazione alternativa non poteva che consistere nell’arretramentooltre i tre metri, essendo stato evidenziato nel titolo esecutivo, per un verso, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva «violato i principiin materia di distanze legali tra costruzioni» e, per l’altro, che l’edicola funeraria, inglobando parte della facciata, P.U. 18.10.2022 N. R.G. 07759/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani aveva deturpato l’assetto architettonico della cappella , ne aveva alterato il prospetto principalee ne aveva ostruito la vista .

Avuto riguardo a questo contenuto del titolo esecutivo passato in giudicato, la Corte territoriale–e prima di essa il giudice di primo grado –non si sarebbe limitata ad interpretarlo ma lo avrebbe palesemente violato, ritenendosufficiente l’arretramento sino ad un solo metro del manufatto, mediante rimozione soltanto di uno dei due filari di loculi che lo costituivano.

La Corte territoriale avrebbe altresì violato le regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e ss. c od. civ., p oiché l’evidente intenzione del giudice sassarese, ricavabile dall’interpretazione letteraledel titolo, era quella di farle conseguirela domandata rimessione in pristino.

1.1. Il motivo è inammissibile sia nella p arte in cui deduce violazione del giudicato (unitamentea quella degli artt. 872, 873, 905, 949, e 2058 cod. civ.), sia nella parte in cui deduce violazione della regole ermeneutiche di cui agli artt.1362 e ss. cod. civ.. 1.1.a.

Sotto il primo profilo, il motivo in esame d ifetta di autosufficienza.

Secondo il tradizionale orientamento di questa Corte , l’interpretazione del titolo esecutivo, compiuta dal giudice dell’esecuzione o daquello chiamato a sindacarne l’operato nell’ ambito delle opposizioni esecutive, si risolve nell’apprezzamento di un “fatto”, come tale incensurabile in Cassazione se esente da vizi logici o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità, atteso che, in sede di esecuzione, il provvedimento passato in giudicato, pur ponendosi come “ giudicato esterno” (in quanto decisione assunta fuori dal processo esecutivo), non opera come decisione della controversia, bensì come titolo esecutivo e, pertanto, non va inteso come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, ma come presupposto fattuale P.U. 18.10.2022 N. R.G. 07759/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani dell'esecuzione, ossia come condizione necessaria e sufficiente per procedere ad essa ( ex multis , Cass. 21/11/2001, n. 14727; Cass.25/03/2003, n. 4382; Cass. 09/08/2007, n. 17482; Cass.06/07/2010, n. 15852;Cass. 13/06/2018, n. 15538; Cass. 19/11/2018 n. 29778; Cass.12/12/2018, n. 32196; Cass. 05/06/2020, n. 10806 ) .

Questo indirizzo, rimasto per lungo tempo pacifico e consolidato,è stato messo in discussione da un recente arresto delle Sezioni Unite, le quali hanno affermato che, in tema di giudizi di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, ove risulti denunciata la violazione dell’art. 2909 cod. civ., con riferimento alla cosa giudicata corrispondente al titolo esecutivo giudiziale, la Corte di cassazione ha il potere-dovere di interpretare il titolo esecutivo se il giudicato somministra il diritto sostanziale applicabile per l’accertamento del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata o per l’accertamento della legittimità degli atti esecutivi (Cass., Sez.

Un., 21/02/2022, n. 5633, Rv.664034 – 01 ).

A tal fine, i l ricorso per cassazione con cui venga denunciata la violazione, da parte del giudice dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, dell’art. 2909 cod. civ., riguardo al titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, deve contenere, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la specifica indicazione del precetto sostanziale violato, nei cui limiti deve svolgersi il sindacato di legittimità, e, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., quella della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l’errata interpretazione, nonché dell’eventuale elemento extratestuale, ritualmente acquisito nel giudizio di merito, che sia rilevante per l’interpretazione del giudicato (Cass., Sez.

U n., 21/02/2022, n. 5633, Rv.664034 – 02).

Il mutamento di indirizzo giurisprudenziale, indotto da lla concezione che astrae il giudicato dalla nozione di “fatto” per P.U. 18.10.2022 N. R.G. 07759/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani assimilarlo a quella degli “elementi n o r mativi ” , non assume tuttavia rilievo ai fini della delibazionedella doglianza ine same (tanto da potersi lasciare impregiudicata ogni questione sulle conseguenze di tale cospicuo revirement), che deve reputarsi inammissibile, per carenza di autosufficienza, dirimente in tal senso alla stregua sia della nuova concezione che di quella tradizionale.

Quand’anche si ritenesse di aderire al nuovo indirizzo, che inteoria dovrebbeconsentire – ed an z i imporre – a questa Corte di proceder e ad autonoma interpretazione del titoloesecutivo passato in giudicato , dovrebbe,infatti, pur sempre p rendersi atto che la ricorrente, sebbene abbia inserito nel ricorso alcuni passaggi della motivazione della sentenza costituente titolo esecutivo , estrapolati e riportati tra virgolette, non ha trascritto la parte complessiva della sentenza medesima contenente il precetto sostanziale asseritamente violato o male interpretato, di cui si annuncia in ricorso l’allegazione ma si omette la riproduzione.

Inoltre,essa, pur avendo indicato, quali dati fattuali rilevanti ai fini dell’interpretazione del giudicato, oltre alle circostanze testualmente riportate nella sentenza (il deturpamento dell’assetto architettonico, l’alterazione del prospetto e l’ostruzione della vista della cappella), anche gli elementi extratestuali rappresentati dal pregio architettonico di essa e dalle caratteristiche dell’edicola funeraria del sig. [OSCURATO:PERSONA] (costituita da due filari di loculi di cui solo quello aderente alla facciata sarebbe stato rimosso, mentre l’altro non lo sarebbe stato, pur trovandosi ad un solo metro dalla facciata medesi ma), ha omesso di trascrivere nel corpo del ricorso la p arte dell’atto processuale o dei documenti (ad es. le fotografie) da cui erano desumibili tali circostanze, e di dare conto del loro rituale ingresso nei gradi di merito.

Nella parte in cui denuncia la violazione del giudicato (unitamente a quella degli artt. 872, 873, 905, 949, e 2058 cod. civ.), il motivo in esame è, dunque, inammissibile.

P.U. 18.10.2022 N. R.G. 07759/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani È appena il caso di soggiungere che a non diversa conclusione si giungerebbe pure ad applicare ancora –ove fosse ritenuto possibile – l’impostazione di recente sconfessata dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, posto chel’interpretazione del titolo rimarrebbe relativa ad un fatto e, in quanto tale, insuscettibile di censura in sede di legittimità,a meno di macroscopici vizi logici, nella specie insussistenti. 1.1.b.

Identica declaratoria di inammissibilità deve formularsi in ordine alla parte in cuiil medesimo motivo denuncia la violazione dei criteriermeneutici contrattual i, che pretenderebbe di applicare al titolo esecutivo passato in giudicato.

Anche infunzione della delibazione di tale specifica doglianza , non rileva l’adesione o meno al nuovo o rientamento introdotto dal surrichiamato recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, dovendola stessa essere in ogni caso dichiarata inammissibile.

Invero, ove si aderisse al nuovo indirizzo, che assimila il giudicato, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, agli elementi normativi, la sua interpretazione andrebbe condotta alla stregua dell'interpretazione delle norme e non già a lla stregua dell’interpretazione dei negozi e degli atti giuridici: all’interpretazione del provvedimentogiurisdizionale, costituente titolo esecutivo passato in giudicato,si dovrebbero dunque applicare, in via analogica , i canoni ermeneutici prescritti dagli artt. 12 e ss. disp. prel. cod. civ.e non quelli di cui agli artt.1362 e ss. cod. civ..

Ove invece si ritenesse di mantenerefermo l’indirizzo tradizionale, che include il giudicato negli elementi di fatto ricadenti nel giudizio riservato al giudice di merito, quest’ultimo dovrebbe procedere all’interpretazionedel titolo sulla base dei criteri di valutazione e di apprezzamento dei fatti, individuandone contenuto e portata precettiva alla luce del dispositivo e della motivazione (nonché degli elementi extratestuali ritualmente acqu i siti se il contenuto è ambiguo e bisognoso di chiarimenti: Cass., Sez.

Un., 02/07/2012, n. 11066; P.U. 18.10.2022 N. R.G. 07759/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 26567; Cass.25/02/2020, n. 5049), e l’apprezzamento sarebbe censurabile solo pe r violazione deicriteri giuridici che regolano l ’ estensione ed i limiti della cosa giudicata(Cass. 27/11/2001, n. 14986; Cass. 31/05/2 013, n. 13811; Cass. 19/07/2018, n. 19252).

In ogni caso, dunque, i criteri di ermeneutica contrattuale non sarebberoapplicabili all’interpretazione del titolo esecutivo passato in giudicato, palesandosi l’inammissibilità della doglianza volta a censurarnela violazione. 2.Il secondo motivo denuncia « nullità della sentenza ex art. 360 co.1 n.4 cod. proc. civ.in relazione agli artt. 132 e 112 cod. proc. civ. e 132 cod. proc. civ.».

Secondo la ricorrente, in primo luogo la sentenza impugnata sarebbe affetta da omessa pronuncia pe r non avere pronunciato sui motivi di appellocon cui era stata censurata la sentenza di primo grado per l’erronea rilevanza attribuita alle norme regolamentari di poliz ia mortuaria a discapito delle norme di legge sulle distanz e tra gli edifici e per l’indebita attribuzione al CTU del compito di decidere circa l’ottemperanza del debitore al giudicato , nonché per aver fatto carico all’esecutante dell’improprio onere probatorio di dimostrare l’asserita conformità dell’arretramento dell’edicola alle previsioni del regolamento di polizia mortuaria e per aver travisato il contenuto della domanda originariamente proposta dalla creditrice e, conseguentemente,quello della pronuncia.

In secondo luogo, la sentenza impugnata sarebbe nulla per mancanza di motivazione.

2.1. Il motivo in esame è infondato . 2.1.a.

Quanto al dedotto difetto di motivazione è sufficiente ricordare che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili P.U. 18.10.2022 N. R.G. 07759/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n. 4 c od. proc. civ. , la cui violazione – deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.– sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass.,Sez.

Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090). 2.1.b.

Invece, con riferimento alla dedotta omessa pronuncia, è agevolerilevare che la sentenza di appello , non solo – a d ifferenza di quelladi primo grado – non ha attribuito alcun rilievo al le conclusioni del CTUe alle norme regolamentari di polizia mortuaria , ma neppure ha attribui to alcun onere probatorio improprio all’esecutante , limitandosi a rilevare, correttamente (in relazione ai principi generali in tema di insindacabilità in sede esecutiva del contenuto del titolo giudiziale), che la contestazione della legittimità di una del le facoltà alternative riconosciute al debitore – l’arretramento del manufa tto – avrebbe dovuto esser e formulata mediante l’ impugna zione del titolo medesimo.

3. In ragione dell’inammissibilità del primo motivo e dell’infondatezza del secondo , il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] va rigettato.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo per ogni rapporto processuale.

P.U. 18.10.2022 N. R.G. 07759/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani 5.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.

M. La Corte rigetta ilricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7759/2020, R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n.29, int.16/A, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente agli [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procurain calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza n. 447/2019 della CORTE di APPELLO di CAGLIARI, depositata il 6 ottobre 2019; P.U. 18.10.2022 N. R.G. 07759/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 ottobre 2022 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] Il 20 settembre 2014 [OSCURATO:PERSONA] notificò aMassimo [OSCURATO:PERSONA] un atto di precetto con cui, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n.1734 del 2013 del Tribunale di Sassari, passata in giudicato, gli intimava la demolizione dell’edicola funeraria da lui costruita in aderenza alla cappella di sua proprietà , nel cimitero di Castelsardo. A tale precetto si oppose [OSCURATO:PERSONA], deducendo di avere già ottemperato al giudicato, avendo provveduto all’arretramento del manufatto, portandolo sino al limite esterno della facciata della cappella della creditrice. Il Tribunale di Sassari, all’esito di CTU, accolse l’opposizione, sui rilievi: che il titolo esecutivo fondava un’obbligazione alter n ativa («rimozione» del manufatto o suo « arretramento » sino al limite esterno della facciata della cappella); che il debitore, nell’esercizio della sua facoltà di scelta, aveva adempiuto all’obbligazione, eseguendo la prestazione avente ad oggetto l’arretramento del fabbricato; e che tale adempimento era esatto, non essendo state violate le regole in tema di distanze legali, in quanto dalla CTU era risultata la conformità della distanza al regolamento di polizia mortuaria. Con sentenza 6 ottobre 2019, n. 447, la Corte d’appello di Cagliari ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la Corte territoriale – premesso che nel giudizio di opposizione all’esecuzione il giudice può compiere, rispetto alla sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva , solo un’attività interpretativa, tenendo conto sia del dispositivo che della motivazione –nel caso di specie le do gl ianze formulate dall’appellante (con cui si deduceva la violazione del giudicato medesimo , che avrebbe imposto la totale demolizione del manufatto nel rispetto delledistanze legali tra P.U. 18.10.2022 N. R.G. 07759/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani costruzioni ai sensi dell’art.877 cod. civ. .) non erano fondate , avut o riguardo: a)al contenuto della domanda propost a dalla sig. ra Pisano dinanzi al Tribunale di Sassari, con la qualeella si era doluta della costruzione di un’edicola funeraria in aderenza alla sua cappella, della deturpazione dell’aspetto di questa (anche in ragione dell’ abbattimento di un cipresso che la ornava)e del fatto che in tal modo le era stato impedito l’accessoall’ossario; b)al contenuto della condanna emessa dal Tribunale di S assari con la sentenza costituente titolo ese cutivo , c on cui era stata ordinata al sig. [OSCURATO:PERSONA] la «rimozione»o l’«arretramento» del manufatto sino al limite esterno della facciatadella cappella : al riguardo, l’espressione « limite esterno della facciata» andava interpretata come rispristino del “prospetto” esterno della facciata della cappella (da realizzarsi mediante liberazione della facciata stessa dalla costruzione in cui era stata inglobata), e non già come “limite esterno verso il muro di confine del cimitero”, atteso che una simile interpretazione sarebbe stata incompatibilecon il mero arretramento del manufatto , pur contemplato dalla sentenza, implicandone necessariamente la demolizione; c)alla cir costanza che il ri chiamo ai « principi in materia di distanze legali», pur essendo presente nel corpo della motivazione della sentenza, era stato formulatosenza riferimenti normativi e senza mai citare l’art. 873 cod. civ . , mentre l’ insussistenza dell’ordine di arretramentoad una distanza di oltre tre metri era confermata dal fatto che l’edicola funeraria preesistente al manufatto del sig. [OSCURATO:PERSONA] si trovava ad una distanzainferiore. Avverso la sentenza della Corte sarda ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Fissata la pubblica udienza, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 P.U. 18.10.2022 N. R.G. 07759/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Laricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia « violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art.360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2909 cod. civ.e 324 cod. proc. civ., art. 872, 873 e segg. cod. civ., 905, 949 e 2058, 1362 e segg. cod. civ.». La ricorrente deduce: a)che dinanzi al Tribunale di Sassari aveva proposto una negatoria servitutis, ai sensi dell’art. 949 c od. civ. , facendo valere un diritto soggettivo di natura realesu una cappella funeraria antica e di pregio architettonico, al fine di eliminare la situazione antigiuridica mediante la rimozione delle opere lesive del diritto stesso, così da ottenere l’effettivae piena liberazione del bene dal potere di fatto del terzo; b) che il T ribunale di Sassari, con la sentenza costituente titolo esecutivo, passata in giudicato, aveva integralmente accolto la predetta domanda , ordinando la riduzione in pristino s tato ai sensi dell’art.2058 cod. civ., implicante la totale rimozione del manufatto, atteso che nell’adempimento della negatoria servitu t is il diritto reale non può continuare a subire limitazioni, né turbative o molestie, in conformità al dispostodell’art. 949 cod. civ.; c) che la prestazione oggetto dell’obbligazione alternativa non poteva che consistere nell’arretramentooltre i tre metri, essendo stato evidenziato nel titolo esecutivo, per un verso, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva «violato i principiin materia di distanze legali tra costruzioni» e, per l’altro, che l’edicola funeraria, inglobando parte della facciata, P.U. 18.10.2022 N. R.G. 07759/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani aveva deturpato l’assetto architettonico della cappella , ne aveva alterato il prospetto principalee ne aveva ostruito la vista . Avuto riguardo a questo contenuto del titolo esecutivo passato in giudicato, la Corte territoriale–e prima di essa il giudice di primo grado –non si sarebbe limitata ad interpretarlo ma lo avrebbe palesemente violato, ritenendosufficiente l’arretramento sino ad un solo metro del manufatto, mediante rimozione soltanto di uno dei due filari di loculi che lo costituivano. La Corte territoriale avrebbe altresì violato le regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e ss. c od. civ., p oiché l’evidente intenzione del giudice sassarese, ricavabile dall’interpretazione letteraledel titolo, era quella di farle conseguirela domandata rimessione in pristino. 1.1. Il motivo è inammissibile sia nella p arte in cui deduce violazione del giudicato (unitamentea quella degli artt. 872, 873, 905, 949, e 2058 cod. civ.), sia nella parte in cui deduce violazione della regole ermeneutiche di cui agli artt.1362 e ss. cod. civ.. 1.1.a. Sotto il primo profilo, il motivo in esame d ifetta di autosufficienza. Secondo il tradizionale orientamento di questa Corte , l’interpretazione del titolo esecutivo, compiuta dal giudice dell’esecuzione o daquello chiamato a sindacarne l’operato nell’ ambito delle opposizioni esecutive, si risolve nell’apprezzamento di un “fatto”, come tale incensurabile in Cassazione se esente da vizi logici o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità, atteso che, in sede di esecuzione, il provvedimento passato in giudicato, pur ponendosi come “ giudicato esterno” (in quanto decisione assunta fuori dal processo esecutivo), non opera come decisione della controversia, bensì come titolo esecutivo e, pertanto, non va inteso come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, ma come presupposto fattuale P.U. 18.10.2022 N. R.G. 07759/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani dell'esecuzione, ossia come condizione necessaria e sufficiente per procedere ad essa ( ex multis , Cass. 21/11/2001, n. 14727; Cass.25/03/2003, n. 4382; Cass. 09/08/2007, n. 17482; Cass.06/07/2010, n. 15852;Cass. 13/06/2018, n. 15538; Cass. 19/11/2018 n. 29778; Cass.12/12/2018, n. 32196; Cass. 05/06/2020, n. 10806 ) . Questo indirizzo, rimasto per lungo tempo pacifico e consolidato,è stato messo in discussione da un recente arresto delle Sezioni Unite, le quali hanno affermato che, in tema di giudizi di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, ove risulti denunciata la violazione dell’art. 2909 cod. civ., con riferimento alla cosa giudicata corrispondente al titolo esecutivo giudiziale, la Corte di cassazione ha il potere-dovere di interpretare il titolo esecutivo se il giudicato somministra il diritto sostanziale applicabile per l’accertamento del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata o per l’accertamento della legittimità degli atti esecutivi (Cass., Sez. Un., 21/02/2022, n. 5633, Rv.664034 – 01 ). A tal fine, i l ricorso per cassazione con cui venga denunciata la violazione, da parte del giudice dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, dell’art. 2909 cod. civ., riguardo al titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, deve contenere, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la specifica indicazione del precetto sostanziale violato, nei cui limiti deve svolgersi il sindacato di legittimità, e, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., quella della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l’errata interpretazione, nonché dell’eventuale elemento extratestuale, ritualmente acquisito nel giudizio di merito, che sia rilevante per l’interpretazione del giudicato (Cass., Sez. U n., 21/02/2022, n. 5633, Rv.664034 – 02). Il mutamento di indirizzo giurisprudenziale, indotto da lla concezione che astrae il giudicato dalla nozione di “fatto” per P.U. 18.10.2022 N. R.G. 07759/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani assimilarlo a quella degli “elementi n o r mativi ” , non assume tuttavia rilievo ai fini della delibazionedella doglianza ine same (tanto da potersi lasciare impregiudicata ogni questione sulle conseguenze di tale cospicuo revirement), che deve reputarsi inammissibile, per carenza di autosufficienza, dirimente in tal senso alla stregua sia della nuova concezione che di quella tradizionale. Quand’anche si ritenesse di aderire al nuovo indirizzo, che inteoria dovrebbeconsentire – ed an z i imporre – a questa Corte di proceder e ad autonoma interpretazione del titoloesecutivo passato in giudicato , dovrebbe,infatti, pur sempre p rendersi atto che la ricorrente, sebbene abbia inserito nel ricorso alcuni passaggi della motivazione della sentenza costituente titolo esecutivo , estrapolati e riportati tra virgolette, non ha trascritto la parte complessiva della sentenza medesima contenente il precetto sostanziale asseritamente violato o male interpretato, di cui si annuncia in ricorso l’allegazione ma si omette la riproduzione. Inoltre,essa, pur avendo indicato, quali dati fattuali rilevanti ai fini dell’interpretazione del giudicato, oltre alle circostanze testualmente riportate nella sentenza (il deturpamento dell’assetto architettonico, l’alterazione del prospetto e l’ostruzione della vista della cappella), anche gli elementi extratestuali rappresentati dal pregio architettonico di essa e dalle caratteristiche dell’edicola funeraria del sig. [OSCURATO:PERSONA] (costituita da due filari di loculi di cui solo quello aderente alla facciata sarebbe stato rimosso, mentre l’altro non lo sarebbe stato, pur trovandosi ad un solo metro dalla facciata medesi ma), ha omesso di trascrivere nel corpo del ricorso la p arte dell’atto processuale o dei documenti (ad es. le fotografie) da cui erano desumibili tali circostanze, e di dare conto del loro rituale ingresso nei gradi di merito. Nella parte in cui denuncia la violazione del giudicato (unitamente a quella degli artt. 872, 873, 905, 949, e 2058 cod. civ.), il motivo in esame è, dunque, inammissibile. P.U. 18.10.2022 N. R.G. 07759/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani È appena il caso di soggiungere che a non diversa conclusione si giungerebbe pure ad applicare ancora –ove fosse ritenuto possibile – l’impostazione di recente sconfessata dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, posto chel’interpretazione del titolo rimarrebbe relativa ad un fatto e, in quanto tale, insuscettibile di censura in sede di legittimità,a meno di macroscopici vizi logici, nella specie insussistenti. 1.1.b. Identica declaratoria di inammissibilità deve formularsi in ordine alla parte in cuiil medesimo motivo denuncia la violazione dei criteriermeneutici contrattual i, che pretenderebbe di applicare al titolo esecutivo passato in giudicato. Anche infunzione della delibazione di tale specifica doglianza , non rileva l’adesione o meno al nuovo o rientamento introdotto dal surrichiamato recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, dovendola stessa essere in ogni caso dichiarata inammissibile. Invero, ove si aderisse al nuovo indirizzo, che assimila il giudicato, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, agli elementi normativi, la sua interpretazione andrebbe condotta alla stregua dell'interpretazione delle norme e non già a lla stregua dell’interpretazione dei negozi e degli atti giuridici: all’interpretazione del provvedimentogiurisdizionale, costituente titolo esecutivo passato in giudicato,si dovrebbero dunque applicare, in via analogica , i canoni ermeneutici prescritti dagli artt. 12 e ss. disp. prel. cod. civ.e non quelli di cui agli artt.1362 e ss. cod. civ.. Ove invece si ritenesse di mantenerefermo l’indirizzo tradizionale, che include il giudicato negli elementi di fatto ricadenti nel giudizio riservato al giudice di merito, quest’ultimo dovrebbe procedere all’interpretazionedel titolo sulla base dei criteri di valutazione e di apprezzamento dei fatti, individuandone contenuto e portata precettiva alla luce del dispositivo e della motivazione (nonché degli elementi extratestuali ritualmente acqu i siti se il contenuto è ambiguo e bisognoso di chiarimenti: Cass., Sez. Un., 02/07/2012, n. 11066; P.U. 18.10.2022 N. R.G. 07759/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 26567; Cass.25/02/2020, n. 5049), e l’apprezzamento sarebbe censurabile solo pe r violazione deicriteri giuridici che regolano l ’ estensione ed i limiti della cosa giudicata(Cass. 27/11/2001, n. 14986; Cass. 31/05/2 013, n. 13811; Cass. 19/07/2018, n. 19252). In ogni caso, dunque, i criteri di ermeneutica contrattuale non sarebberoapplicabili all’interpretazione del titolo esecutivo passato in giudicato, palesandosi l’inammissibilità della doglianza volta a censurarnela violazione. 2.Il secondo motivo denuncia « nullità della sentenza ex art. 360 co.1 n.4 cod. proc. civ.in relazione agli artt. 132 e 112 cod. proc. civ. e 132 cod. proc. civ.». Secondo la ricorrente, in primo luogo la sentenza impugnata sarebbe affetta da omessa pronuncia pe r non avere pronunciato sui motivi di appellocon cui era stata censurata la sentenza di primo grado per l’erronea rilevanza attribuita alle norme regolamentari di poliz ia mortuaria a discapito delle norme di legge sulle distanz e tra gli edifici e per l’indebita attribuzione al CTU del compito di decidere circa l’ottemperanza del debitore al giudicato , nonché per aver fatto carico all’esecutante dell’improprio onere probatorio di dimostrare l’asserita conformità dell’arretramento dell’edicola alle previsioni del regolamento di polizia mortuaria e per aver travisato il contenuto della domanda originariamente proposta dalla creditrice e, conseguentemente,quello della pronuncia. In secondo luogo, la sentenza impugnata sarebbe nulla per mancanza di motivazione. 2.1. Il motivo in esame è infondato . 2.1.a. Quanto al dedotto difetto di motivazione è sufficiente ricordare che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili P.U. 18.10.2022 N. R.G. 07759/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n. 4 c od. proc. civ. , la cui violazione – deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.– sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass.,Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090). 2.1.b. Invece, con riferimento alla dedotta omessa pronuncia, è agevolerilevare che la sentenza di appello , non solo – a d ifferenza di quelladi primo grado – non ha attribuito alcun rilievo al le conclusioni del CTUe alle norme regolamentari di polizia mortuaria , ma neppure ha attribui to alcun onere probatorio improprio all’esecutante , limitandosi a rilevare, correttamente (in relazione ai principi generali in tema di insindacabilità in sede esecutiva del contenuto del titolo giudiziale), che la contestazione della legittimità di una del le facoltà alternative riconosciute al debitore – l’arretramento del manufa tto – avrebbe dovuto esser e formulata mediante l’ impugna zione del titolo medesimo. 3. In ragione dell’inammissibilità del primo motivo e dell’infondatezza del secondo , il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] va rigettato. 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo per ogni rapporto processuale. P.U. 18.10.2022 N. R.G. 07759/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 5.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q. M. La Corte rigetta ilricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppo
Sentenza Cassazione n. 36174/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris