CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12259/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di L'aquilaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GIUSEPPESASSONE che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello dell’Aquila haparzialmente riformato, riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti, lasentenza con cui il Tribunale di Avezzano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] peril reato di minaccia aggravata.2. L’imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro lasentenza della Corte d’Appello enunciando i seguenti tre motivi.2.1 Con un primo motivo di ricorso si contesta erronea applicazione dellalegge penale e difetto di motivazione in relazione all’insussistenza della materialitàdel reato di minaccia per omessa identificazione della persona offesa. Errata, atale riguardo, è l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui il destinatario dellaminaccia era individuabile nel soggetto con cui il [OSCURATO:PERSONA] stava discutendo, inquanto la sua omessa, puntuale identificazione ha reso impossibile verificare laconcreta idoneità della condotta a incidere sulla libertà morale. Ciò è confermatodal fatto che nessuna delle due sentenze di merito ha chiarito se la persona offesaavesse effettivamente percepito la condotta contestata e in particolare dove sitrovasse quando questa è stata compiuta. Le due sentenze peraltro operano unadiversa ricostruzione anche in relazione al soggetto cui la minaccia era rivolta, inquanto il Tribunale l’ha ritenuta diretta a tutti i presenti mentre la Corte d’Appelloha, come si è visto, individuato come destinatario il solo soggetto con il quale ilMancini stava discutendo (peraltro senza motivare sulle ragioni di tale piùcircoscritta individuazione).2.2 Con il secondo motivo di ricorso si contesta assenza di motivazione conriguardo all’elemento soggettivo del reato. Ritiene infatti il ricorrente che l’omessaidentificazione della persona offesa si ripercuota anche su tale elemento dellafattispecie rendendo impossibile accertare se il [OSCURATO:PERSONA] intendesse realmenteintimorire il soggetto con il quale stava litigando.3.3 Il terzo e ultimo motivo di ricorso concerne violazione di legge e difettodi motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilitàex art. 131 bis c.p. Ritiene infatti il ricorrente che abbia innanzitutto errato ilTribunale nel negarla sulla base della “futilità” dei motivi della condotta, tenutoconto non solo dell’omessa contestazione dell’aggravante ex art. 61 n. 1) c.p. maanche della brevissima durata del gesto, del fatto che l’arma non era carica e chenon era stata puntata nei confronti di nessuno dei presenti, oltre che delcomportamento immediatamente successivo al fatto (non avendo il Manciniopposto resistenza al Carabinieri intervenuto per disarmarlo). La Corte d’Appelloha a sua volta valorizzato una serie di elementi per escludere l’applicabilità dell’art.131 bis c.p., ossia la commissione del fatto in un supermercato e in presenza dipiù persone, la sua dannosità e pericolosità (tenuto conto del “terrore generato frai clienti”) e, analogamente al Tribunale, le motivazioni della condotta (trattandosidi “discussione nata con riferimento all’acquisto dei prodotti in promozione”). LaCorte d’Appello non ha però motivato quanto alla pericolosità dell’azione,trascurando in particolare che l’arma era scarica (come emerge dal verbale disequestro), e che l’entità del danno o del pericolo deve essere valutata conesclusivo riguardo alla persona offesa (valutazione, come detto, resa impossibiledall’omessa identificazione di quest’ultima). Il mero riferimento all’origine delladiscussione, correlata all’acquisto di prodotti in offerta, non dà poi conto del perchétale circostanza esprima un disvalore tale da escludere la causa di non punibilità.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4. Il difensore ha in seguito depositato conclusioni scritte ribadendo leproprie argomentazioni e insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1 Quanto al primo motivo, si rileva che la Corte d’Appello hacongruamente e logicamente motivato in merito all’identificabilità del destinatariodella minaccia nel soggetto con cui il [OSCURATO:PERSONA] stava discutendo. Tale conclusione,in effetti, risulta tratta da una prova del tutto incontestata, ossia la dichiarazionedel teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che nel corso di un’accesa discussionecon un’altra persona il [OSCURATO:PERSONA] ha di colpo impugnato una pistola puntandola versol’alto. E’ irrilevante la circostanza che il soggetto che ha interloquito con il Mancininon sia stato identificato, in quanto, proprio sulla base della giurisprudenza citatain ricorso, è sufficiente l’individuabilità della persona offesa e questo aspetto,appunto, è adeguatamente chiarito nella motivazione della sentenza impugnata.L’omessa identificazione e audizione della persona offesa non indebolisce lasentenza impugnata nemmeno sotto il duplice profilo, evidenziato dal ricorrente,della percezione della condotta e della sua effettiva capacità minatoria: l’episodiodescritto e valorizzato dalla Corte d’Appello, ossia l’alterco improvvisamentesfociato nell’estrazione della pistola, appare infatti, di per sé, logicamente idoneoa sostenere l’affermazione sia della direzione della minaccia contro il soggetto concui il [OSCURATO:PERSONA] stava litigando sia dell’idoneità della condotta, caratterizzata dall’usodi un’arma da sparo, a produrre un concreto effetto intimidatorio. Quanto, poi, alfatto che la persona offesa abbia effettivamente percepito la minaccia, si aggiungache la Corte d’Appello cita le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza di primogrado valorizza anche quella del teste [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta ha riferito diaver sentito il [OSCURATO:PERSONA] dire “Ho la pistola”: anche tali elementi, dunque, concorronoa rafforzare la motivazione della sentenza impugnata in merito al fatto che lacondotta sia stata colta inequivocamente (e a maggior ragione) anche dal soggettocoinvolto nel diverbio con il [OSCURATO:PERSONA].1.2 Osservazioni sostanzialmente identiche devono essere riservate alsecondo motivo di ricorso: la descrizione dell’episodio posta a fondamento dellasentenza impugnata giustifica sul piano logico l’affermazione della sussistenzadell’elemento psicologico, che a sua volta deve essere identificato nel dolo generico(dunque nella consapevolezza della capacità intimidatoria della condotta) senzaalcun riguardo allo scopo perseguito dal [OSCURATO:PERSONA] (elemento, quest’ultimo, che ilricorrente tenta erroneamente di valorizzare nel momento in cui ritiene necessario“verificare se il [OSCURATO:PERSONA] avesse agito per provocare l’intimidazione del soggetto”:v. pagina 5 ricorso).1.3 La Corte d’Appello, per escludere i presupposti della causa di nonpunibilità ex art. 131 bis cod. pen., ha evidenziato fondamentalmente treelementi: la platealità del comportamento minaccioso, tenuto in un supermercatoe alla presenza di più persone; la banalità dei motivi della discussione, a sua voltasorta in relazione all’acquisto di prodotti in promozione, il forte spavento suscitatonegli avventori dall’estrazione dell’arma. Ritiene la Corte che gli elementivalorizzati dalla sentenza impugnata nell’analisi delle modalità della condottagiustifichino l’esclusione della particolare tenuità del fatto: è in effetti incontestatoche la condotta sia stata compiuta nelle circostanze di luogo, con i mezzi e con lemodalità puntualmente descritti dalla Corte d’Appello e non appare allora néillogico né contraddittorio affermare che una minaccia a mano armata compiuta inun supermercato davanti a più persone sia incompatibile con una particolaretenuità dell’offesa. E’ pur vero che il ricorrente ha prospettato vari elementi di fattoche a suo avviso avrebbero dovuto orientare diversamente la decisione; ma èaltrettanto vero che, ai fini del riconoscimento della particolare tenuità, la Corted’Appello ha correttamente evidenziato la necessità della sussistenza di tutti glielementi indicati dall’art. 131 bis, con la conseguenza che l’assenza anche di unosolo di questi (nel caso di specie, con riferimento alle modalità concrete dellacondotta) è sufficiente ad escludere l’applicabilità della norma. Ebbene, con lasuddetta motivazione la Corte d’Appello ha valorizzato e riconosciuto comeprevalenti una serie di indiscussi elementi di fatto basandosi, si ripete, suargomenti non irrazionali e non contraddittori ed escludendo implicitamente, così,la rilevanza delle altre circostanze segnalate dalla difesa. Per le stesse ragioni nonè ravvisabile alcuna violazione dell’art. 131 bis cod. pen., risultando all’oppostoche l’esclusione in concreto dell’applicabilità della norma non sia frutto di alcunerrore logico-giuridico ma poggi, viceversa, su un corretto esercizio dell’attivitàermeneutica e di valutazione della prova.2. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]