CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 40779/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico dei medesimi; avverso la sentenza del 20/11/2023 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore degli imputati, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] per Giorgitto, che ha anche depositato memoria conclusiva, e [OSCURATO:PERSONA] per Lusso che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la sentenza del 20 febbraio 2018 del tribunale di Torino con cui, tra gli altri, gli attuali ricorrenti erano stati condannati in ordine ai reati di cui agli artt. 2 Dlgs. 74/2000 ( capo b per Lusso), 8 Digs. 74/2000 ( capo d) per Giorgitto) dichiarando non doversi procedere in ordine ai reati di cui al capo b) per le annualità dal 2009 al 2012, d) per le annualità dal 2011 al 2012, ed E) riguardante altro imputato, per intervenuta prescrizione, e riconosciute le attenuanti generiche rideterminava la pena nei confronti degli attuali ricorrenti riconfermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione mediante il rispettivo difensore, deducendo il primo sei motivi e il secondo due motivi di impugnazione. 3. Con il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nel primo motivo si deduce il vizio di motivazione con riferimento alla parte relativa alle fatture ritenute oggettivamente inesistenti e si riportano in ricorso gli argomenti spesi in ordine alle fatture ritenute oggettivamente inesistenti, osservando come la corte di appello abbia ignorato tali argomenti redigendo una motivazione solo apparente. Si aggiunge che la sentenza di primo grado sarebbe identica alla motivazione della sentenza di secondo grado e si sottolinea come la corte di appello rispetto alle prospettazioni difensive si sia limitata ad affermazioni apodittiche ed apparenti. 4. Con il secondo motivo, deduce il vizio di motivazione nella parte in cui si rigetta il quarto motivo di appello, quale la richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale per effettuare una perizia contabile sulle fatture oggetto di contestazione ovvero anche solo su un campione significativo delle stesse. Si rappresenta che la motivazione del rigetto sarebbe illogica ed apparente, siccome la domanda presentata era fondata su elementi e dati risultanti dalla consulenza tecnica di parte del Dott. [OSCURATO:PERSONA], mentre la corte non avrebbe fatto richiamo in alcun modo alla stessa. Sarebbe anche apodittica la tesi per cui la Guardia di Finanza avrebbe esaminato tutto il materiale contabile disponibile. 5. Con il terzo motivo deduce la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, laddove la corte di appello, in presenza di una ricostruzione difensiva alternativa, non avrebbe motivato sulla sua eventuale non VC plausibilità, non avendola assolutamente affrontata. Si illustrano quindi gli elementi a supporto dell'alternativa difensiva. 6. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione con riferimento alle parti inerenti le fatture soggettivamente false. Si riportano quindi le censure proposte con i motivi di appello, e si evidenzia che la corte d'appello non avrebbe affrontato i primi quattro argomenti critici rappresentati dalla difesa, redigendo una motivazione solo apparente. E si osserva come la prima sentenza e la seconda sarebbero identiche tra di loro. Si aggiunge che la corte di appello avrebbe poi affrontato gli argomenti difensivi solo con espressioni apodittiche e meramente apparenti.7. Con il quinto motivo deduce il vizio di motivazione nella parte in cui viene trattata la tematica delle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Ed il vizio di violazione di legge processuale con riferimento all'obbligo di correlazione tra imputazione e sentenza. In particolare, si affronta il tema delle censure di cui all'atto di appello, riguardanti la tematica di eventuali disposizioni date dal ricorrente ad autisti dipendenti delle società subvettrici e quindi si rappresenta che rispetto al capo b) la motivazione sarebbe manifestamente illogica - per mancanza di un elemento cardine della imputazione quali le disposizioni del Lusso agli autisti delle società subvettrici del Rotella - nel quadro di una contraddizione tra la ricostruzione dei fatti di cui al capo d) e al capo b). Rispetto al capo b) poi, vi sarebbe mancanza di correlazione tra accusa e sentenza. 8. Con il sesto motivo deduce la nullità della sentenza, per nullità del capo b) stante la sua indeterminatezza ovvero per la mancata indicazione delle fatture soggettivamente false distinte da quelle oggettivamente false. Ed in ogni caso si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente nella parte relativa alla eccessiva genericità del capo B). Preliminarmente si rinvia all'atto di appello laddove si era rappresentata la violazione del diritto di difesa, e si evidenzia che si lamentava la mancata indicazione delle fatture soggettivamente false distinte da quelle oggettivamente false. La risposta sul punto sarebbe meramente apparente, atteso che la censura riguardava non la specifica indicazione di tutte le fatture ma la distinzione tra quelle oggettivamente e soggettivamente false. 9. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce in ordine al capo d) il vizio di violazione di legge anche processuale rappresentando la mancanza di motivazione rispetto alla dedotta assenza di correlazione tra imputazione e la sentenza di primo grado, di cui si era anche rappresentata la mancata valutazione di prove a discarico, Vi sarebbe omessa motivazione anche rispetto alla dedotta violazione degli artt. 111 Cost e 6 della CEDU. Si rappresenta che a fronte di una attività di fatturazione soggettivamente inesistente su cui si sarebbe svolto il contraddittorio sarebbe emersa in primo grado una valutazione di attività oggettivamente inesistente. 10. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge anche processuale, la violazione dell'articolo 111 della costituzione e la viol.zione o dell'articolo ,Ati della convenzione EDU, nonché la violazione dell'articolo •leir* del decreto legislativo numero 74 del 2000, dell'articolo 192 del codice di rito, infine il vizio di motivazione. Si osserva che la corte di appello avrebbe anch'essa omesso di valutare le prove a discarico trascurando anche le argomentazioni difensive. Si precisa altresì, che in punto di fatture soggettivamente inesistenti mancherebbe ogni motivazione circa la valutazione delle prove integrative documentali prodotte dalla difesa e delle connesse argomentazioni; si sottolinea che con l'atto di appello si sarebbero rappresentati elementi per escludere l'ipotesi di fittizietà soggettiva, come anche con riguardo al profilo di fatture oggettivamente inesistenti, e si osserva che si contestava con l'atto d'appello anche il punto della decisione riguardante la perimetrazione di una fatturazione oggettivamente inesistente, e si riportano in ricorso gli argomenti sviluppati con l'atto di appello. Si sottolinea che la corte di appello non avrebbe così fornito risposta ripetendo l'iter logico argomentativo del primo giudice. Tra gli altri profili sottoposti all'esame della corte d'appello si sottolinea anche come si fosse chiesto di valutare un dato probatorio quale l'assoluta mancanza di retrocessione di denaro dallagkisso autotrasporti Sri alla [OSCURATO:PERSONA] sport coop quale elemento ritenuto di rilievo rispetto alla ipotizzata fatturazione oggettivamente inesistente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per ragioni di priorità logico giuridica deve esaminarsi il sesto motivo, relativo alla genericità del capo di imputazione, che appare manifestamente infondato. Si premette che in tema di reati tributari, la mancanza nel capo di imputazione di una specifica e analitica indicazione di tutte le fatture ritenute falsificate o contraffatte non comporta alcuna genericità o indeterminatezza della contestazione del reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 54 del 2000, allorché tali documenti siano agevolmente identificabili attraverso il richiamo ad una categoria omogenea che ne renda comunque possibile la individuazione (Sez. 3, n. 20858 del 07/11/2017 (dep. 11/05/2018) Rv. 272788 - 01). Va aggiunto che il primo giudice, nel rigettare l'eccezione in esame, oltre a richiamare il sopra riportato indirizzo giurisprudenziale ha anche evidenziato che dal compendio documentale presente nel fascicolo del PM si evincono chiaramente gli importi relativi alle fatture oggettivamente false, in quanto relative a viaggi non realmente effettuati dai sub vettori, o soggettivamente false, in quanto relative a viaggi effettuati ma non attribuibili in alcun modo ai soggetti indicati in fattura, e ha riportato uno schema degli investigatori in cui si distinguono per importi complessivi le fatture soggettivamente inesistenti e quelle oggettivamente inesistenti. Ha altresì precisato, congruamente, dopo avere evidenziato le fonti di prova e i criteri per cui, alla luce delle stesse prove, gli investigatori hanno distinto tra fatture soggettivamente e oggettivamente inesistenti, che le questioni sollevate dalle difese in termini di mancata specificazione delle fatturazioni soggettivamente od oggettivamente inesistenti, sono "superate dai dati analiticamente forniti dalla GDF". I giudici di appello hanno confermato il rigetto, aggiungendo come il capo di imputazione b) riporti altresì anche il rimando alla documentazione sequestrata di riferimento - invero distinta per singole società sub vettrici - attraverso cui si assicura l'individuazione dei documenti contestati anche "fornendo gli elementi sulla cui base il contestato carattere di falsità sia stato contestato". Emerge, in tal modo, una decisione di rigetto adeguata, corretta e coerente, in linea con i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, atteso che si evidenzia una strutturazione del capo di imputazione idonea a individuare le due tipologie di fatture false anche attraverso il rimando agli stessi elementi probatori 'posti a base dalla falsità; circostanza che del resto pare confermata dallo stesso atto di appello, ove si formulano critiche distinguendo tra fatture false oggettivamente e soggettivamente. Le riportate considerazioni escludono ogni vizio di correlazione, per vero accennato nel quinto motivo di impugnazione, tra contestazione e sentenza, posto che il capo b) di imputazione attiene ad una contestazione che per quanto sopra già evidenziato, riguarda fatture false sia soggettivamente che oggettivamente, come poi rilevato in sentenza. E' sufficiente aggiungere, poi, che, come anche risulta nel caso di specie -, in cui ad un capo di imputazione adeguato nella descrizione dei fatti, anche con rimando ad atti di indagine, corrisponde la sussistenza di un effettivo contraddittorio su tutti i profili, soggettivi e oggettivi, delle fatture (come di seguito evidenziato) -, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, come in questo caso, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 Ud. Rv. 248051 - 01). Inoltre, l'accertamento nel corso del processo, di una diversa forma di estrinsecazione della condotta che integri la medesima figura di reato contestata non determina alcuna violazione né del contraddittorio, né del principio di correlazione tra accusa e sentenza, quando l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato sia desumibile dal complessivo contenuto della motivazione della sentenza e dalla contestazione - riferibile al capo di imputazione in senso stretto e a tutti gli atti conosciuti e conoscibili dall'imputato - purché l'imputato sia stato messo nelle condizioni di conoscere l'accusa e di esercitare le proprie difese, ed il fatto accertato sia omogeneo rispetto a quello contestato, ovvero ne costituisca uno sviluppo prevedibile. (cfr. in tema, Sez. 2 - n. 6560 del 08/10/2020 (dep. 19/02/2021 ) Rv. 280654 - 01). 2. Siccome omogenei, in quanto afferiscono al tema della ricostruzione del reato di cui al capo b), devono esaminarsi congiuntamente il primo , il quarto e il quinto motivo. Con incidenza, come si vedrà, anche sulla censura di cui al secondo motivo. Si premette che ricorre un caso di cd. "doppia conforme" per cui «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (cfr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011 Rv.252615 Valeri; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri). Deve altresì aggiungersi che «in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relationem; quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte (cfr. Sez.6, n. 28411 del 13/11/2012 Rv. 256435 Santapaola e altri). Di rilievo, in tema di valutazione delle censure proposte in presenza di una cd. "doppia conforme", è anche il principio per cui «in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227 M e altri). Consegue che la motivazione in esame, come risultante dalle due sentenze, deve ritenersi fondata adeguatamente già sui seguenti rilievi, che risultano evidenziati in primo grado e che la corte di appello ha mostrato di condividere : anomalie nelle fatture emesse dai cd. sub vettori: le fatture erano riscontrate in percentuale minimale dai d.d.t. dei relativi trasporti mentre di regola sui documenti di trasporto o sulla documentazione ad essi allegata gli elementi presenti non hanno consentito di collegare con certezza i trasporti all'impresa prospettata come sub vettore che li ha documentati fiscalmente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]; in alcuni casi le targhe degli automezzi rilevati sui ddt abbinati alla fattura si riferiscono ad un veicolo di proprietà di una impresa di trasporto differente dall'emittente e dal destinatario; l'esame dei documenti prodotti dalla difesa LUSSO a giustificazione dei trasporti - d.d.t. e "quaderni dei viaggi" - ha confermato l'impossibilità di ricondurre numerose fatture al sub vettore a cui erano riferite, atteso che nessun elemento anche minimo sarebbe stato rilevato così da evidenziare l'esecuzione di un determinato trasporto ad opera del sub vettore emittente; in particolare i "quaderni dei viaggi", che secondo la difesa LUSSO smentirebbero le sopra riferite risultanze, sarebbero in realtà documenti autoprodotti, modificabili e manipolabili e in parte anche difformi rispetto ai documenti acquisiti dalla GdF in sede di verifica; parimenti i d.d.t. prodotti non indicano precise corrispondenze con le fatturazioni oggetto d'indagine e non appaiono coincidenti o in alcun modo confrontabili con i nominativi del sub vettore che avrebbe fatturato il trasporto. Risulta, quindi, per i giudici di merito, l'impossibilità oggettiva di ricondurre, attraverso l'esame del d.d.t., buona parte dei trasporti evidenziati sui "quaderni dei viaggi" al sub-vettore che li ha documentati ai fini fiscali. Sarebbero privi di rilievo anche i documenti prodotti dalle difese degli altri coimputati, articolati in sit e intercettazioni ovvero in prefatture e altra documentazione risultata inconferente rispetto alle fatture e agli importi oggetto di contestazione. Risulterebbero anche numerose incongruità relative ai conducenti che avrebbero effettuato i viaggi, ai mezzi effettivamente utilizzati ed anche all'acquisto del carburante (in tal senso deporrebbero accertamenti effettuati a carico della ditta individuale di PALMIERI) che non hanno trovato giustificazione. Quanto ai profili soggettivi delle imprese cd. sub - vettrici, i giudici pur non escludendo una reale strutturazione e operatività, hanno evidenziato come le stesse nei periodi in contestazione presentavano, altresì, una struttura effettiva ma non compatibile con servizi fatturati alla [OSCURATO:PERSONA], per mancanza di risorse e mezzi idonei a svolgere le attività descritte nelle fatture oltre che mancanza di documentazione atta a giustificare lo svolgimento delle prestazioni fatturate. Vengono congruamente valorizzate anche talune dichiarazioni per cui, in relazione alle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] si sono richiamate le sit di [OSCURATO:PERSONA] e sit di BOERO Idilia; quest'ultima ha tra l'altro dichiarato "[...] le fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. posso dirvi che erano di importi spropositati rispetto alla realtà dei viaggi e loro ([OSCURATO:PERSONA] e poi [OSCURATO:PERSONA]) mi dicevano di non annotarle nei registri IVA di Gervasio e io così facevo. Comunque penso che loro (la Lusso) quelle fatture se le siano annotate come costi in contabilità. [...J". Si valorizzano poi dati relativi a documentazione della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., alla quale la GdF ha contestato, per le annualità 2010 2013 € 1.200.000 più IVA di fatture per operazioni "oggettivamente" inesistenti utilizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per argomentare e concludere che si ha il 24% dei casi in cui il DDT non è in alcun modo riconducibile al sub-vettore che documenta fiscalmente il trasporto. Agli stessi risultati si arriva con riferimento ai documenti fiscali e relativi DDT associati alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e verificati nell'ambito dell'attività di polizia tributaria in relazione ai rimanenti trasporti. Significativamente si viene anche ad evidenziare che un numero rilevante di fatture riportano l'indicazione di nominativi risultati però poi diversi rispetto agli effettivi trasportatori. Tale dato è riscontrato dal raffronto effettuato dalla GDF tra le fatturazioni della [OSCURATO:PERSONA] e le fatturazioni delle società di sub vettori, da cui è emerso un quadro di non corrispondenza tra il soggetto emittente e quello che avrebbe svolto il lavoro. In base a tali dati già il primo giudice evidenzia che le fatture oggettivamente false sono reputate tali in quanto relative a viaggi non realmente effettuati dai sub vettori, o soggettivamente false, in quanto relative a viaggi effettuati ma non attribuibili in alcun modo ai soggetti indicati in fattura e precisa sul punto che in merito alla qualificazione oggettiva o soggettiva delle false fatturazioni, in base a quanto sopra esposto, appare parimenti evidente che le cifre collegate dagli inquirenti alla fatture rispettivamente oggettivamente o soggettivamente false si sono correlate ai distinti casi in cui le operazioni risultavano oggettivamente inesistenti alla luce delle risultanze contabili ovvero semplicemente impossibili da riferire ad un sub vettore determinato. Questa impostazione, come accennato, è stata ripresa dai giudici di appello, sottolineando anche elementi come la non corrispondenza delle fatture emesse dai sub vettori in favore della [OSCURATO:PERSONA] nei dati inseriti dalle stesse nelle rispettive dichiarazioni fiscali nonché la mancata produzione di documentazione utile in merito alle singole operazioni contestate. Non possono trascurarsi, atteso il principio per cui la motivazione deve essere esaminata complessivamente nella sua interezza, i rilievi puntuali elaborati in ordine specificamente alle false fatture emesse dalla società Dayly di cui al capo d) e i riferimenti ai contatti tra il Lusso e i sub vettori per la predisposizione della falsa contabilità che, seppur citati in un contesto di conferma della assoluzione dal capo a), confermano gli addebiti tributari residuati. Si tratta, invero, di dati che di per sé appaiono adeguati nel configurare un più che solido contesto probatorio d'accusa, così che la illustrazione di ulteriori elementi da parte dei giudici, come in tema di versamenti previdenziali ovvero di prelievi, pur corroborando il contesto degli elementi prima citati, assumono un rilievo marginale, tale per cui le relative censure appaiono di portata ridotta e comunque inidonee a scalfire il contesto degli elementi di prova validi. E quindi, nello specifico, non può che ribadirsi il principio sopra riportato secondo il quale «in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività (e tale è peraltro il caso di specie ove manca ogni specifica illustrazione, altresì, in tal senso, in presenza piuttosto di mere rivalutazioni alternative, ndr) , non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227 M e altri). Ancora, con specifico riguardo ai vizi di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, si ricorda che essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).In tale contesto non risulta neppure alcun vizio - invero citato, in proposito, al quinto motivo di ricorso - nel rilievo per cui parte delle prestazioni - rappresentate in fatture soggettivamente o oggettivamente false - sarebbero state svolte in realtà direttamente dalla società del Lusso: la circostanza in questione, invero, nulla toglie al dato, rilevante per il capo in questione, per cui la prestazione indicata in fattura talune volte sarebbe stata realizzata, ma da altro soggetto. Ancorché si trattasse dell'ente facente capo al Lusso medesimo. Da una tale prospettazione, appare congrua anche la motivazione con cui è stata rigettata la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di cui al secondo motivo di impugnazione, relativo alla respinta rinnovazione istruttoria, laddove si è evidenziata la raggiunta completezza dei dati utili. Si ricorda, in proposito, che avendo la rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento, carattere eccezionale rispetto al principio di presunzione di completezza dell'istruttoria già espletata, deriva che mentre la rinnovazione dev'essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dall'acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Cass. 15320/2009 riv 246859 - Cass.47095/2009 riv 245996). 3. Per quanto sinora rilevato è inammissibile il terzo motivo: da una parte emerge una congrua motivazione non scalfita dai motivi in esame. Dall'altra si dimentica che non è sufficiente ad intaccare la motivazione la semplice deduzione di una ricostruzione alternativa e si ricorda in proposito che l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Con specifico riferimento poi al principio invocato, si ribadisce l'insussistenza della dedotta violazione del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" osservandosi che, introdotto nell'art.533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, esso non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, giacché la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017 Rv. 270519 - 01 Cammarata). 4. Alla luce di quanto sinora sopra esposto appare del tutto infondato anche il quinto motivo con riguardo al tema delle censure di cui all'atto di appello riguardanti la tematica di eventuali disposizioni date dal ricorrente ad autisti dipendenti delle società subvettrici, posto, da una parte, che tale profilo non appare valorizzato dai giudici specificamente rispetto ai reati tributari in questione, atteso che tali vicende, come accennato, sono riportate, piuttosto, nella parte di motivazione della sentenza in cui si conferma l'assoluzione dal reato ex art. 416 bis cod. pen., pur confermando come il Lusso desse disposizioni ai sub vettori in un'ottica fondamentalmente di predisposizione di contabilità falsa, e, dall'altra, tale profilo così dedotto dalla difesa non incide comunque sul rappresentato quadro, granitico, di prova. 5. Con riferimento al primo motivo dedotto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce in ordine al capo d) il vizio di violazione di legge anche processuale, rappresentando la mancanza di motivazione rispetto alla dedotta assenza di correlazione tra imputazione e la sentenza di primo grado - atteso che a fronte di una attività di fatturazione soggettivamente inesistente su cui si sarebbe svolto il contraddittorio sarebbe emersa in primo grado una valutazione di attività oggettivamente inesistente -, da una parte si richiamano i principi sopra citati che governano il tema della correlazione tra accusa e sentenza. Dall'altra, va pure ricordato che il capo di imputazione, analogamente al capo b), pur citando formalmente fatture soggettivamente inesistenti rimanda altresì alle indagini di riferimento, e dall'altra ancora, quindi, va osservato che attraverso le due sentenze intervenute il rilievo della sussistenza di fatture oggettivamente inesistenti viene spiegato proprio alla luce di atti investigativi appositamente citati, tutti deponenti nel senso di una falsità oggettiva delle prestazioni. Emerge, quindi, che questo è il tema probatorio reale con cui si è confrontato l'imputato, come risulta anche dall'atto di appello ove si affronta il tema, che quindi porta questa Suprema Corte a fare ritenere sia che il riferimento a fatture inesistenti soggettivamente nel capo d) debba ritenersi un refuso, a fronte di fonti di prova pure ivi citate ma univocamente indirizzate, per quanto emerge in sentenz sul piano della falsità oggettiva delle fatture stesse, sia che sul punto si è potuto spiegare il diritto di difesa. Quindi, l'eccezione è infondata, ribadendosi che in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 Ud. Rv. 248051 - 01). Quanto alla lamentata mancata risposta sul punto, va evidenziato che viene in rilievo una questione di carattere giuridico, quale è appunto la correlazione tra imputazione e sentenza, per cui va richiamato il principio secondo il quale il vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infondate, come in questo caso, per quanto sopra rilevato, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele). 11. Quanto al secondo motivo per cui la corte di appello avrebbe anch'essa omesso di valutare le prove a discarico trascurando anche le argomentazioni difensive, va anche qui richiamata la sussistenza di un caso di cd. "doppia conforme" e va evidenziato che già secondo il primo giudice le verifiche contabili hanno evidenziato che la DAILY, società gestita di fatto dal ricorrente, ha emesso un elevato fatturato per l'[OSCURATO:PERSONA] per attività non altrimenti riscontrabili nei registri societari e nei documenti di trasporto e quindi per operazioni da ritenersi oggettivamente inesistenti. A conforto di tale ricostruzione si sono valorizzate anomalie tributarie, atteso che la DAILY avrebbe "risparmiato" sugli oneri contributivi e previdenziali dei propri dipendenti, non versati, e soprattutto si sono sottolineate le risultanze delle indagini finanziarie a carico della ATLUSSO che, con riferimento al capo B, hanno permesso di appurare come dalla documentazione analizzata non siano emersi elementi per attribuire le fatturazioni a viaggi effettivamente effettuati dalla DAILY come sub vettore. Inoltre, a fronte del flusso di denaro versato alla ATLUSSO è emersa una posizione debitoria della DAILY nei confronti della società AUTOTRASPORTI non compatibile con il fatturato. Si afferma altresì l'assenza di elementi evincibili dai DDT per riferire i viaggi agli autisti della DAILY e ciò conferma che le fatture emesse (elencate nell' allegato 241) in favore della ATLUSSO siano false. Rispetto a tale motivazione espressamente condivisa dalla corte di appello si oppone non la deduzione di vizi decisivi, in specifico contrasto con precisi passaggi motivazionali, ma la generica elencazione di elementi che dovrebbero inficiare, siccome trascurati, la motivazione di cui alle sentenze. Cosicchè alla luce delle considerazioni anche in precedenza svolte in ordine al ricorso dell'altro ricorrente, la proposizione di censure così generiche, aspecifiche in punto di decisività e al più meramente rivalutative del merito non può che reputarsi inammissibile anche il presente motivo. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nel