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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 2024

Cassazione n. 13338/2024

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20028/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] erativa [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( PEC : [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro Comune di Castiglione del Lago; –intimato – avverso la sentenza n. 405/01/2019, depositata il 17 dicembre 2019, della Commissione tributaria regionale dell’Umbria; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] Accertamento

1. –sulla base di un solo motivo, il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 405/01/2019, depositata il 17 dicembre 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale dell’Umbria ha accolto l’appello proposto dal Comune di Castiglione del Lago, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure cheaveva diversamente accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione dell’IMU dovuta dal Consorzio, odierno ricorrente, per l’anno 2013, ed in relazione al possesso di un’unità immobiliare censita in catasto (nella categoria D/7, e) al fol. 89, p.lla 523; –il Comune di Castiglione del Lago non ha svolto attività difensiva .

Considerato che:

1. – in via pregiudiziale, deve rilevarsi che la ricorrente ha rinunciato al ricorso deducendo di aver fatto accesso alla definizione agevolata del carico iscritto a ruolo ed affidato all’agente della riscossione (l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 231 e ss.); - al la rinuncia , che è rituale , consegue, pertanto, l’estinzione del giudizio;

2. – le spese del giudizio di legittimità non vanno regolate tra le parti, in difetto di attività difensiva della parte rimasta intimata, e non sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale(d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 - quater ) , trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20028/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] erativa [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( PEC : [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro Comune di Castiglione del Lago; –intimato – avverso la sentenza n. 405/01/2019, depositata il 17 dicembre 2019, della Commissione tributaria regionale dell’Umbria; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] Accertamento 1. –sulla base di un solo motivo, il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 405/01/2019, depositata il 17 dicembre 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale dell’Umbria ha accolto l’appello proposto dal Comune di Castiglione del Lago, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure cheaveva diversamente accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione dell’IMU dovuta dal Consorzio, odierno ricorrente, per l’anno 2013, ed in relazione al possesso di un’unità immobiliare censita in catasto (nella categoria D/7, e) al fol. 89, p.lla 523; –il Comune di Castiglione del Lago non ha svolto attività difensiva . Considerato che: 1. – in via pregiudiziale, deve rilevarsi che la ricorrente ha rinunciato al ricorso deducendo di aver fatto accesso alla definizione agevolata del carico iscritto a ruolo ed affidato all’agente della riscossione (l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 231 e ss.); - al la rinuncia , che è rituale , consegue, pertanto, l’estinzione del giudizio; 2. – le spese del giudizio di legittimità non vanno regolate tra le parti, in difetto di attività difensiva della parte rimasta intimata, e non sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale(d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 - quater ) , trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Rom
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