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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36823/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori degli imputati, avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 settembre 2017 il Tribunale di Messina, per quanto qui interessa, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile di una serie di reati di falso ideologico in atto pubblico per induzione (artt. 48-479 cod. pen.) in relazione a provvedimenti giudiziari di riabilitazione da protesto ex art. .17 legge n. 108 del 1996 ottenuti attraverso la falsa rappresentazione dell'intervenuto adempimento delle obbligazioni derivanti da titoli di credito protestati.

Il Tribunale aveva escluso la sussistenza della circostanza aggravante dell'atto fidefacente (art. 476, comma secondo, cod. pen.) in origine contestata osservando che: «i provvedimenti di riabilitazione, pur emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge ad attribuire agli atti medesimi pubblica fede, non contengono l'attestazione di verità circa fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, limitandosi il pubblico ufficiale alla verifica delle condizioni normativamente previste per riconoscere il beneficio della riabilitazione in favore del soggetto richiedente che ha attestato, nelle relative dichiarazioni, di aver pagato gli importi oggetto di titoli, di non aver subito altri protesti in Italia, corredando la richiesta di una dichiarazione liberatoria dei finti creditori».

Con la medesima sentenza si dichiarava, tra l'altro, l'estinzione dei reati ascritti ai concorrenti di [OSCURATO:PERSONA] (i debitori protestati beneficiari del provvedimento di riabilitazione), tra i quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. La Corte di appello di Messina, investita delle impugnaz,oni del Procuratore generale distrettuale e dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] (oltre a quella di [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente), ha riconosciuto, in accoglimento del gravame della parte pubblica, la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., sul rilievo che il decreto di riabilitazione dei protesti comprova l'attività del pubblico ufficiale, costituita dall'esame dei documenti e dalla relativa valutazione tecnica in ordine alla sussistenza dei requisiti per la riabilitazione, e integra il presupposto per la cancellazione del protesto.

Quindi il giudice di secondo grado, in riforma della pronuncia di primo grado: - ha aumentato ad anni cinque e mesi dieci la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermandone la responsabilità per i reati di falso ideologico in atto pubblico di cui ai capi 2), 6), 8), 11), 15), 17), 19), 23), 25), 29), 31) e :33), con la recidiva infraquinquennale; - ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]:hizzi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati loro rispettivamente ascritti, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], ai capi 8), 15) e 33), applicando la pena ritenuta di giustizia.3.

Avverso l'indicata decisione ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori, proponendo le censure di seguito enunciate nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, cod. proc. pen..

4. [OSCURATO:PERSONA] sviluppa quattro motivi.

4.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza della aggravante della "fede privilegiata".

Si sostiene che affinché un documento pubblico possa ritenersi "fidefacente" occorre che la legge attribuisca al pubblico ufficiale una specifica funzione certificativa.

Nella specie tale derivazione normativa del potere di certificazione manca e comunque non risulta verificata in sentenza.

Peraltro la falsità cade su un elemento, la provenienza della dichiarazione di quietanza, che, a fronte di un debito effel:tivamente estinto, non consente di qualificare come non corrispondelit£, al vero il dato fattuale (l'intervenuto pagamento) posto a base del decreto di riablitazione.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di recidiva.

Il Tribunale ha valutato la recidiva infraquinquennale, contestata all'imputato, ai fini del computo del termine prescrizionale, ma non ne ha tenuto conto, in concreto, nella determinazione della pena, poiché non ha apportato alcun aumento a tale titolo.

La Corte di appello ha ritenuto sussistente la recidiva, così dando illegittimamente ingresso a un "effetto a doppio binario" non conforme ai consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite.

4.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti per cui si procede e quelli già giudicati con sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Messina il 20 dicembre 2017 e divenuta irrevocabile in data 11 giugno 2019.

4.4. Con il quarto lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

4.5. Il difensore ha trasmesso una memoria con la quale arricchisce di argomenti e citazioni giurisprudenziali il secondo e il terzo motivo del ricorso principale.

5. [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi.5.1.

Con il primo deduce l'erronea applicazione dell'art. 476 comma secondo cod. pen. in punto di ritenuta sussistenza della aggravante prevista dalla norma citata.

Il provvedimento di riabilitazione da protesto non sarebbe dotato di fede privilegiata poiché non corrisponderebbe alla nozione disegnata dalla Corte di cassazione (sentenza n. 2714 del 2017) quale atto contenente una attestazione da parte del pubblico ufficiale della verità dei fatti da lui compiLti o avvenuti in sua presenza, né costituirebbe espressione di un potere di pubblica certificazione.

La sentenza n. 47241 del 2019, citata dalla Corte di appello, si porrebbe in contrasto con la decisione sopra citata e imporrebbe la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

6. [OSCURATO:PERSONA] si affida a due motivi.

Con il primo (definito "unico motivo" ma tale non è) si contesta la configurabilità della circostanza aggravante dell'atto fidefacente sulla scorta di argomenti analoghi a quelli dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo si censura la totale carenza motivazionale sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

7. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi.

7.1. Con il primo deduce vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità dell'imputata.

Sostiene che la Corte di appello avrebbe dedicato al tema un unico sbrigativo passaggio, trattando in maniera generica le posizioni dei quattro imputati, senza fornire alcuna spiegazione del fatto storico e dei percorsi argomentativi che confortavano quella ricostruzione.

Aggiunge che: - il capo di imputazione contesta la falsità in relazione a un assegno specificamente indicato, la richiesta di riabilitazione riguarda 31 titoli protestati ma nessuno di essi è identificabile con quello oggetto di addebito; - la sentenza non ha accertato che l'assegno non sia stato pagato; dall'istruttoria svolta è emerso che il creditore, [OSCURATO:PERSONA], aveva confermato di aver rilasciato al traente ricevuta di pagamento in data 18 luglio 2005 (cfr. verbale di sommarie informazioni del 28 aprile 2009, acquisito al fascicolo del dibattimento a seguito di decesso del dichiarante, atto allegato al ricorso unitamente a copia del verbale dibattimentale del 12 giugno 2014);- l'istanza presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] era del tutto inidonea a trarre in inganno il Presidente del Tribunale di Messina, trattandosi di istanza pacificamente inammissibile per indeterminatezza.

7.2. Con il secondo motivo la ricorrente eccepisce la mancanza assoluta di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

7.3. I difensori hanno trasmesso una articolata memoria con la quale insistono sul primo motivo di ricorso, evidenziando le lacune motivazionali della sentenza impugnata nella ricostruzione del reato in contestazione e nella attribuzione di responsabilità all'imputata; rimarcano la mancata valutazione delle dichiarazioni, integralmente liberatorie, rese da [OSCURATO:PERSONA].

8. Si è proceduto a discussione orale su richiesta dei difensori degli imputati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato in punto di recidiva„ gli altri ricorsi non sono inammissibili; pertanto, va dichiarata l'estinzione dei reati per prescrizione.

2. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.1. I motivi di ricorso coltivati da detti imputati non sono inammissibili.

Invero: - a fronte del contrasto tra sentenza di primo e secondo grado sulla questione di diritto concernente la aggravante dell'atto fidefacente, il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non può dirsi manifestamente infondato; - non è manifestamente infondato il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avuto riguardo alla estrema genericità dell'unico passaggio argomentativo dedicato alla responsabilità della ricorrente, trattata unitariamente con gli altri debitori/beneficiari (pag. 14 sentenza impugnata); -colgono nel segno i motivi di ricorso, proposti da tutti i ric:orrenti, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, punto del tutto privo di motivazione (pag. 17)

2.2. Pertanto — in difetto di elementi che consentano di addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. nei termini delineati da Sez.

U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti (i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tendono alla esclusione di una circostanza aggravante; mentre la pretesa inesistenza del falso da parte di [OSCURATO:PERSONA] richiederebbe comunque una disarnina nel merito) — deve essere rilevato l'intervenuto decorso del termine prescrizionale dei reati ascritti ai citati ricorrenti, tenuto conto di 304 giorni di sospensione (60 giorni per rinvio udienza 1 febbraio 2012 per legittimo impedimento; 60 giorni per rinvio udienza 20 dicembre 2013 per legittimo impedimento; 60 giorr i per rinvio udienza del 18 dicembre 2019 al 25 marzo 2020 per legittimo impedimento; 64 giorni per sospensione c.d.

Covid in connessione con il rinvio dell'udienza del 25 marzo 2020 ricadente nel c.d. primo periodo emergenziale, cfr. Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432; 60 giorni per rinvio udienza 20 maggio 2020 per legittimo impedimento).

Si ottiene che il termine massimo di prescrizione (pari a dodici anni e sei mesi tenuto conto della aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen.) è spirato: - in data 14 marzo 2022 per il capo 8) commesso il 14 novembre 2008, ascritto a [OSCURATO:PERSONA]; - in data 20 marzo 2022 per il capo 15) commesso il 20 novembre 2008 ascritto a [OSCURATO:PERSONA]; - in data 2 giugno 2022 per il capo 33) commesso il 2 febbraio 2009 ascritto a [OSCURATO:PERSONA].

Il termine prescrizionale era già decorso quando, il 28 luglio 2022, il fascicolo processuale è pervenuto alla cancelleria centrale della Corte di cassazione.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Il secondo motivo di ricorso è fondato; pertanto, esclusa la recidiva, deve essere rilevato l'intervenuto decorso del termine prescrizionale.

3.1.1. Secondo il consolidato orientamento della corte di cassazione la recidiva è una "circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole", essa va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero però il giudice può escluderla; spetta al giudice il compito di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (così Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247839, nel medesimo senso Sez.

U, n. 5859 del 27/1.0/2011, Marcianò, Rv. 251690; Sez.

U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez.

U, n. 31669 del 23/06/2016 Filosofi, Rv. 267044).

«La lezione che deve trarsi da quanto sin qui esposto è che la contestazione della recidiva, onere dell'organo dell'accusa che intenda farne oggetto di decisione giurisdizionale, non consolida alcunché, dovendosi fare riferimento alle statuizioni adottate dal giudice.

La facoltatività della recidiva - ma l'utilizzo di una locuzione 'tradizionale' non deve far credere che si compia un giudizio ontologicamente differente da quello che attiene alle altre circostanze del reato - si traduce in un obbligo motivazionale che ove inadempiuto apre all'ipotesi d una violazione di legge o di un vizio di motivazione.

Di certo l'avvenuta contestazione non può prendere il posto di una statuizione mancante» (Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino).

Nel vigente quadro normativo — la pronuncia della Corte costituzionale n. 185 del 2015, sull'art. 99 quinto comma, cod. pen. — la recidiva è sempre facoltativa, in conformità alle funzioni che la Carta costituzionale assegra alla pena, tra le quali assume preminenza la finalità rieducativa, che implica «un costante "principio di proporzione" tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra» (Corte cost. n. 341/1994).

Tale finalità viene puntualmente evocata nelle decisioni del Giudice delle leggi che hanno colto profili di illegittimità costituzionale nella disciplina in tema di recidiva (cfr. tra le altre sentenze nn. 183 del 2011, n. 251 del 2012, n. 105 e 106 del 2014, n. 74 del 2016, n. 205 del 2017). [OSCURATO:PERSONA] hanno precisato che, nel caso di riconoscimento dei presupposti formali e sostanziali della recidiva, detta circostanza aggravante opera necessariamente e determina tutte le conseguenze di legge sul trattamento sanzionatorio e sugli ulteriori effetti commisurativi.

Si dovranno, allora, trarre dal giudizio tutti gli effetti, diretti ed indiretti, che la legge assegna alla recidiva.

In tale ipotesi la recidiva deve intendersi, oltre che "accertata" nei suoi presupposti (sulla base dell'esame del certificato del casellario), "ritenuta" dal giudice e "applicata".

Ne è derivato il definitivo superamento della tesi della "facoltatività bifasica" della recidiva, per la quale è consentito al giudice di elidere l'effetto primario dell'aggravamento della pena mentre sono obbligatori gli ulteriori effetti penali della circostanza (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247839; Sez.

U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664).

In definitiva «la laboriosa evoluzione della riflessione giurisprudenziale in tema di recidiva» ha condotto ad acquisire che «si tratta di una circostanza aggravante del reato, inerente alla persona del colpevole, che non differisce nei suoi meccanismi applicativi dalle ulteriori circostanze del reato, se non per quelli aspetti che risultano esplicitamente regolati in modo peculiare dal legislatore (tra i quali gli effetti indiretti).

Pertanto la recidiva risulta oggetto di un giudizio di riconoscimento, che mette radici nell'accertamento del presupposto formale e nella valutazione della relazione tra "precedente" e nuovo reato; a tale giudizio consegue ex se l'esplicazione di ogni effetto, diretto ed indiretto, che ad essa riconduce l'ordinamento, senza necessità di concettualizzare un particolare momento applicativo, così come non si dubita che una volta riconosciuta ad esempio una qualsiasi aggravante comune (ex art. 61 cod. peri.), questa produca i suoi effetti senza necessità di menzionarne l'applicazione come di una particolare operazione» (Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino).3.1.2.

In estrema sintesi la recidiva è una circostanza aggravante, che come tale si comporta nei suoi meccanismi applicativi.

L'aumento di pena — nei termini previsti per ciascuna tipologia (nella specie "sino alla metà" ex art. 99, comma secondo„ cod. pen. per la contestata recidiva infraquinquennale) costituisce l'effetto primario, diretto, immediato del riconoscimento della recidiva, ontologicamente connaturato alla stessa come a qualsiasi altra circostanza aggravante (salvo„ ovviamente, che venga in rilievo un giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza tra contrapposte circostanze — o di subvalenza delle aggravanti — ex art. 69 cod. pen. oppure salvo che non operi il meccanismo di contemperamento ex art. 63, comma quarto, cod. pen., in forza del quale, nel concorso tra più aggravanti ad effetto speciale — tali sono le varie tipologie di recidiva tranne quella semplice l'aumento per la circostanza "meno grave" è facoltativo).

3.1.3. Nella specie il Tribunale ha ritenuto la fattispecie di falso, esclusa l'aggravante dell'atto fidefacente, e, al momento del computo della pena, in difetto di attenuanti e/o di altre aggravanti, non ha applicato alcun aumento per la recidiva, determinando il trattamento sanzionatorio come segue: pena base per il reato più grave di cui al capo 2), anni due :li reclusione, aumentata di un mese per gli altri 18 capi fino alla misura di anni tre e mesi sei di reclusione (cfr. pag. 25 sentenza di primo grado).

Il medesimo giudice — sulla base dei meri precedenti penali, senza valutare il requisito della più accentuata colpevolezza o pericolosità sociale — ha considerato la recidiva infraquinquennale solo per escludere l'intervenuto decorso del termine prescrizionale (pag. 24).

La Corte di appello ha osservato che: «il Tribunale, pur non avendo tenuto conto, in concreto, della recidiva ai fini del calcolo della pena, ha espressamente ritenuto sussistente la recidiva contestata all'imputato ai fini del calcolo del termine per il decorso della prescrizione».

L'affermazione non è condivisibile.

La recidiva non è stata "ritenuta" né "applicata" dal giudice di primo grado e non può considerarsi sussistente ai soli "effetti indiretti" del calcolo del termine di prescrizione, proprio perché, come ricordato, non è consentito al giudice di elidere l'effetto primario dell'aggravamento della pena conservando gli ulteriori effetti penali della circostanza.

Il mancato riconoscimento della recidiva non ha formato oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero, sicché, in forza del principio devolutivo, la Corte distrettuale non avrebbe potuto riconoscere, come invece ha fatto, la sussistenza di una circostanza aggravante non ritenuta dal giudice di primo grado.3.2.

Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in punto di riconoscimento della recidiva.

L'esclusione della recidiva conduce a rilevare l'intervenuto decorso del termine massimo di prescrizione per tutti i reati.

Precisato che, alla luce della "doppia condanna" e dei residui motivi di ricorso che si appuntano sulla sussistenza della fidefacenza e sul trattamento sanzionatorio, difettano le condizioni per una pronuncia interamente liberatoria ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., risulta che: - i fatti addebitati all'imputato sono stati commessi il 14 novembre 2008 (capi 6, 8, 17, 19, 25), il 20 novembre 2008 (capi 2, 15, 23), il 28 novembre 2008 (capo 11), il 23 gennaio 2009 (capo 31) e il 2 febbraio 2009 (capi 29, 33); - tenuto conto di 304 giorni di sospensione (cfr. sopra paragrafo 2.2.), si ottiene che il termine prescrizionale per gli ultimi episodi (in ordine temporale) è decorso il 2 giugno 2022.

4. In conclusione deriva che, esclusa per [OSCURATO:PERSONA] la contestata recidiva, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, nei confronti di tutti i ricorrenti, perché

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori degli imputati, avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 settembre 2017 il Tribunale di Messina, per quanto qui interessa, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile di una serie di reati di falso ideologico in atto pubblico per induzione (artt. 48-479 cod. pen.) in relazione a provvedimenti giudiziari di riabilitazione da protesto ex art. .17 legge n. 108 del 1996 ottenuti attraverso la falsa rappresentazione dell'intervenuto adempimento delle obbligazioni derivanti da titoli di credito protestati. Il Tribunale aveva escluso la sussistenza della circostanza aggravante dell'atto fidefacente (art. 476, comma secondo, cod. pen.) in origine contestata osservando che: «i provvedimenti di riabilitazione, pur emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge ad attribuire agli atti medesimi pubblica fede, non contengono l'attestazione di verità circa fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, limitandosi il pubblico ufficiale alla verifica delle condizioni normativamente previste per riconoscere il beneficio della riabilitazione in favore del soggetto richiedente che ha attestato, nelle relative dichiarazioni, di aver pagato gli importi oggetto di titoli, di non aver subito altri protesti in Italia, corredando la richiesta di una dichiarazione liberatoria dei finti creditori». Con la medesima sentenza si dichiarava, tra l'altro, l'estinzione dei reati ascritti ai concorrenti di [OSCURATO:PERSONA] (i debitori protestati beneficiari del provvedimento di riabilitazione), tra i quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte di appello di Messina, investita delle impugnaz,oni del Procuratore generale distrettuale e dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] (oltre a quella di [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente), ha riconosciuto, in accoglimento del gravame della parte pubblica, la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., sul rilievo che il decreto di riabilitazione dei protesti comprova l'attività del pubblico ufficiale, costituita dall'esame dei documenti e dalla relativa valutazione tecnica in ordine alla sussistenza dei requisiti per la riabilitazione, e integra il presupposto per la cancellazione del protesto. Quindi il giudice di secondo grado, in riforma della pronuncia di primo grado: - ha aumentato ad anni cinque e mesi dieci la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermandone la responsabilità per i reati di falso ideologico in atto pubblico di cui ai capi 2), 6), 8), 11), 15), 17), 19), 23), 25), 29), 31) e :33), con la recidiva infraquinquennale; - ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]:hizzi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati loro rispettivamente ascritti, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], ai capi 8), 15) e 33), applicando la pena ritenuta di giustizia.3. Avverso l'indicata decisione ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori, proponendo le censure di seguito enunciate nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, cod. proc. pen.. 4. [OSCURATO:PERSONA] sviluppa quattro motivi. 4.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza della aggravante della "fede privilegiata". Si sostiene che affinché un documento pubblico possa ritenersi "fidefacente" occorre che la legge attribuisca al pubblico ufficiale una specifica funzione certificativa. Nella specie tale derivazione normativa del potere di certificazione manca e comunque non risulta verificata in sentenza. Peraltro la falsità cade su un elemento, la provenienza della dichiarazione di quietanza, che, a fronte di un debito effel:tivamente estinto, non consente di qualificare come non corrispondelit£, al vero il dato fattuale (l'intervenuto pagamento) posto a base del decreto di riablitazione. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di recidiva. Il Tribunale ha valutato la recidiva infraquinquennale, contestata all'imputato, ai fini del computo del termine prescrizionale, ma non ne ha tenuto conto, in concreto, nella determinazione della pena, poiché non ha apportato alcun aumento a tale titolo. La Corte di appello ha ritenuto sussistente la recidiva, così dando illegittimamente ingresso a un "effetto a doppio binario" non conforme ai consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite. 4.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti per cui si procede e quelli già giudicati con sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Messina il 20 dicembre 2017 e divenuta irrevocabile in data 11 giugno 2019. 4.4. Con il quarto lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4.5. Il difensore ha trasmesso una memoria con la quale arricchisce di argomenti e citazioni giurisprudenziali il secondo e il terzo motivo del ricorso principale. 5. [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi.5.1. Con il primo deduce l'erronea applicazione dell'art. 476 comma secondo cod. pen. in punto di ritenuta sussistenza della aggravante prevista dalla norma citata. Il provvedimento di riabilitazione da protesto non sarebbe dotato di fede privilegiata poiché non corrisponderebbe alla nozione disegnata dalla Corte di cassazione (sentenza n. 2714 del 2017) quale atto contenente una attestazione da parte del pubblico ufficiale della verità dei fatti da lui compiLti o avvenuti in sua presenza, né costituirebbe espressione di un potere di pubblica certificazione. La sentenza n. 47241 del 2019, citata dalla Corte di appello, si porrebbe in contrasto con la decisione sopra citata e imporrebbe la rimessione della questione alle Sezioni Unite. 5.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. 6. [OSCURATO:PERSONA] si affida a due motivi. Con il primo (definito "unico motivo" ma tale non è) si contesta la configurabilità della circostanza aggravante dell'atto fidefacente sulla scorta di argomenti analoghi a quelli dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo si censura la totale carenza motivazionale sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 7. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi. 7.1. Con il primo deduce vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità dell'imputata. Sostiene che la Corte di appello avrebbe dedicato al tema un unico sbrigativo passaggio, trattando in maniera generica le posizioni dei quattro imputati, senza fornire alcuna spiegazione del fatto storico e dei percorsi argomentativi che confortavano quella ricostruzione. Aggiunge che: - il capo di imputazione contesta la falsità in relazione a un assegno specificamente indicato, la richiesta di riabilitazione riguarda 31 titoli protestati ma nessuno di essi è identificabile con quello oggetto di addebito; - la sentenza non ha accertato che l'assegno non sia stato pagato; dall'istruttoria svolta è emerso che il creditore, [OSCURATO:PERSONA], aveva confermato di aver rilasciato al traente ricevuta di pagamento in data 18 luglio 2005 (cfr. verbale di sommarie informazioni del 28 aprile 2009, acquisito al fascicolo del dibattimento a seguito di decesso del dichiarante, atto allegato al ricorso unitamente a copia del verbale dibattimentale del 12 giugno 2014);- l'istanza presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] era del tutto inidonea a trarre in inganno il Presidente del Tribunale di Messina, trattandosi di istanza pacificamente inammissibile per indeterminatezza. 7.2. Con il secondo motivo la ricorrente eccepisce la mancanza assoluta di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. 7.3. I difensori hanno trasmesso una articolata memoria con la quale insistono sul primo motivo di ricorso, evidenziando le lacune motivazionali della sentenza impugnata nella ricostruzione del reato in contestazione e nella attribuzione di responsabilità all'imputata; rimarcano la mancata valutazione delle dichiarazioni, integralmente liberatorie, rese da [OSCURATO:PERSONA]. 8. Si è proceduto a discussione orale su richiesta dei difensori degli imputati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato in punto di recidiva„ gli altri ricorsi non sono inammissibili; pertanto, va dichiarata l'estinzione dei reati per prescrizione. 2. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. I motivi di ricorso coltivati da detti imputati non sono inammissibili. Invero: - a fronte del contrasto tra sentenza di primo e secondo grado sulla questione di diritto concernente la aggravante dell'atto fidefacente, il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non può dirsi manifestamente infondato; - non è manifestamente infondato il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avuto riguardo alla estrema genericità dell'unico passaggio argomentativo dedicato alla responsabilità della ricorrente, trattata unitariamente con gli altri debitori/beneficiari (pag. 14 sentenza impugnata); -colgono nel segno i motivi di ricorso, proposti da tutti i ric:orrenti, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, punto del tutto privo di motivazione (pag. 17) 2.2. Pertanto — in difetto di elementi che consentano di addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. nei termini delineati da Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti (i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tendono alla esclusione di una circostanza aggravante; mentre la pretesa inesistenza del falso da parte di [OSCURATO:PERSONA] richiederebbe comunque una disarnina nel merito) — deve essere rilevato l'intervenuto decorso del termine prescrizionale dei reati ascritti ai citati ricorrenti, tenuto conto di 304 giorni di sospensione (60 giorni per rinvio udienza 1 febbraio 2012 per legittimo impedimento; 60 giorni per rinvio udienza 20 dicembre 2013 per legittimo impedimento; 60 giorr i per rinvio udienza del 18 dicembre 2019 al 25 marzo 2020 per legittimo impedimento; 64 giorni per sospensione c.d. Covid in connessione con il rinvio dell'udienza del 25 marzo 2020 ricadente nel c.d. primo periodo emergenziale, cfr. Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432; 60 giorni per rinvio udienza 20 maggio 2020 per legittimo impedimento). Si ottiene che il termine massimo di prescrizione (pari a dodici anni e sei mesi tenuto conto della aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen.) è spirato: - in data 14 marzo 2022 per il capo 8) commesso il 14 novembre 2008, ascritto a [OSCURATO:PERSONA]; - in data 20 marzo 2022 per il capo 15) commesso il 20 novembre 2008 ascritto a [OSCURATO:PERSONA]; - in data 2 giugno 2022 per il capo 33) commesso il 2 febbraio 2009 ascritto a [OSCURATO:PERSONA]. Il termine prescrizionale era già decorso quando, il 28 luglio 2022, il fascicolo processuale è pervenuto alla cancelleria centrale della Corte di cassazione. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il secondo motivo di ricorso è fondato; pertanto, esclusa la recidiva, deve essere rilevato l'intervenuto decorso del termine prescrizionale. 3.1.1. Secondo il consolidato orientamento della corte di cassazione la recidiva è una "circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole", essa va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero però il giudice può escluderla; spetta al giudice il compito di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (così Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247839, nel medesimo senso Sez. U, n. 5859 del 27/1.0/2011, Marcianò, Rv. 251690; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016 Filosofi, Rv. 267044). «La lezione che deve trarsi da quanto sin qui esposto è che la contestazione della recidiva, onere dell'organo dell'accusa che intenda farne oggetto di decisione giurisdizionale, non consolida alcunché, dovendosi fare riferimento alle statuizioni adottate dal giudice. La facoltatività della recidiva - ma l'utilizzo di una locuzione 'tradizionale' non deve far credere che si compia un giudizio ontologicamente differente da quello che attiene alle altre circostanze del reato - si traduce in un obbligo motivazionale che ove inadempiuto apre all'ipotesi d una violazione di legge o di un vizio di motivazione. Di certo l'avvenuta contestazione non può prendere il posto di una statuizione mancante» (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino). Nel vigente quadro normativo — la pronuncia della Corte costituzionale n. 185 del 2015, sull'art. 99 quinto comma, cod. pen. — la recidiva è sempre facoltativa, in conformità alle funzioni che la Carta costituzionale assegra alla pena, tra le quali assume preminenza la finalità rieducativa, che implica «un costante "principio di proporzione" tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra» (Corte cost. n. 341/1994). Tale finalità viene puntualmente evocata nelle decisioni del Giudice delle leggi che hanno colto profili di illegittimità costituzionale nella disciplina in tema di recidiva (cfr. tra le altre sentenze nn. 183 del 2011, n. 251 del 2012, n. 105 e 106 del 2014, n. 74 del 2016, n. 205 del 2017). [OSCURATO:PERSONA] hanno precisato che, nel caso di riconoscimento dei presupposti formali e sostanziali della recidiva, detta circostanza aggravante opera necessariamente e determina tutte le conseguenze di legge sul trattamento sanzionatorio e sugli ulteriori effetti commisurativi. Si dovranno, allora, trarre dal giudizio tutti gli effetti, diretti ed indiretti, che la legge assegna alla recidiva. In tale ipotesi la recidiva deve intendersi, oltre che "accertata" nei suoi presupposti (sulla base dell'esame del certificato del casellario), "ritenuta" dal giudice e "applicata". Ne è derivato il definitivo superamento della tesi della "facoltatività bifasica" della recidiva, per la quale è consentito al giudice di elidere l'effetto primario dell'aggravamento della pena mentre sono obbligatori gli ulteriori effetti penali della circostanza (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247839; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664). In definitiva «la laboriosa evoluzione della riflessione giurisprudenziale in tema di recidiva» ha condotto ad acquisire che «si tratta di una circostanza aggravante del reato, inerente alla persona del colpevole, che non differisce nei suoi meccanismi applicativi dalle ulteriori circostanze del reato, se non per quelli aspetti che risultano esplicitamente regolati in modo peculiare dal legislatore (tra i quali gli effetti indiretti). Pertanto la recidiva risulta oggetto di un giudizio di riconoscimento, che mette radici nell'accertamento del presupposto formale e nella valutazione della relazione tra "precedente" e nuovo reato; a tale giudizio consegue ex se l'esplicazione di ogni effetto, diretto ed indiretto, che ad essa riconduce l'ordinamento, senza necessità di concettualizzare un particolare momento applicativo, così come non si dubita che una volta riconosciuta ad esempio una qualsiasi aggravante comune (ex art. 61 cod. peri.), questa produca i suoi effetti senza necessità di menzionarne l'applicazione come di una particolare operazione» (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino).3.1.2. In estrema sintesi la recidiva è una circostanza aggravante, che come tale si comporta nei suoi meccanismi applicativi. L'aumento di pena — nei termini previsti per ciascuna tipologia (nella specie "sino alla metà" ex art. 99, comma secondo„ cod. pen. per la contestata recidiva infraquinquennale) costituisce l'effetto primario, diretto, immediato del riconoscimento della recidiva, ontologicamente connaturato alla stessa come a qualsiasi altra circostanza aggravante (salvo„ ovviamente, che venga in rilievo un giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza tra contrapposte circostanze — o di subvalenza delle aggravanti — ex art. 69 cod. pen. oppure salvo che non operi il meccanismo di contemperamento ex art. 63, comma quarto, cod. pen., in forza del quale, nel concorso tra più aggravanti ad effetto speciale — tali sono le varie tipologie di recidiva tranne quella semplice l'aumento per la circostanza "meno grave" è facoltativo). 3.1.3. Nella specie il Tribunale ha ritenuto la fattispecie di falso, esclusa l'aggravante dell'atto fidefacente, e, al momento del computo della pena, in difetto di attenuanti e/o di altre aggravanti, non ha applicato alcun aumento per la recidiva, determinando il trattamento sanzionatorio come segue: pena base per il reato più grave di cui al capo 2), anni due :li reclusione, aumentata di un mese per gli altri 18 capi fino alla misura di anni tre e mesi sei di reclusione (cfr. pag. 25 sentenza di primo grado). Il medesimo giudice — sulla base dei meri precedenti penali, senza valutare il requisito della più accentuata colpevolezza o pericolosità sociale — ha considerato la recidiva infraquinquennale solo per escludere l'intervenuto decorso del termine prescrizionale (pag. 24). La Corte di appello ha osservato che: «il Tribunale, pur non avendo tenuto conto, in concreto, della recidiva ai fini del calcolo della pena, ha espressamente ritenuto sussistente la recidiva contestata all'imputato ai fini del calcolo del termine per il decorso della prescrizione». L'affermazione non è condivisibile. La recidiva non è stata "ritenuta" né "applicata" dal giudice di primo grado e non può considerarsi sussistente ai soli "effetti indiretti" del calcolo del termine di prescrizione, proprio perché, come ricordato, non è consentito al giudice di elidere l'effetto primario dell'aggravamento della pena conservando gli ulteriori effetti penali della circostanza. Il mancato riconoscimento della recidiva non ha formato oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero, sicché, in forza del principio devolutivo, la Corte distrettuale non avrebbe potuto riconoscere, come invece ha fatto, la sussistenza di una circostanza aggravante non ritenuta dal giudice di primo grado.3.2. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in punto di riconoscimento della recidiva. L'esclusione della recidiva conduce a rilevare l'intervenuto decorso del termine massimo di prescrizione per tutti i reati. Precisato che, alla luce della "doppia condanna" e dei residui motivi di ricorso che si appuntano sulla sussistenza della fidefacenza e sul trattamento sanzionatorio, difettano le condizioni per una pronuncia interamente liberatoria ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., risulta che: - i fatti addebitati all'imputato sono stati commessi il 14 novembre 2008 (capi 6, 8, 17, 19, 25), il 20 novembre 2008 (capi 2, 15, 23), il 28 novembre 2008 (capo 11), il 23 gennaio 2009 (capo 31) e il 2 febbraio 2009 (capi 29, 33); - tenuto conto di 304 giorni di sospensione (cfr. sopra paragrafo 2.2.), si ottiene che il termine prescrizionale per gli ultimi episodi (in ordine temporale) è decorso il 2 giugno 2022. 4. In conclusione deriva che, esclusa per [OSCURATO:PERSONA] la contestata recidiva, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, nei confronti di tutti i ricorrenti, perché
Sentenza Cassazione n. 36823/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris