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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 06321/2022

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la seguente ORDINANZA su! ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \.. [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Catania, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riduceva le pene accessorie fallimentari e confermava nel resto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ascrittile. 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione del compendio probatorio ed alla mancata assunzione di un teste decisivo, l'amministratore di fatto della fallita; - alla ritenuta consapevolezza della prevenuta circa gli atti di gestione della società; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - I primi due motivi sono versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come, nonostante fosse stata acquisita la documentazione offerta dall'imputata, le affermazioni della stessa, rese in una confessione stragiudiziale, chiarivano come ella non avesse assunto il mero ruolo di testa di legno e dovesse conseguentemente ritenersi la sua consapevolezza in ordine alle distrazioni consumate e alla sottrazione dell'apparato contabile. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] palla DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA su! ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \.. [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Catania, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riduceva le pene accessorie fallimentari e confermava nel resto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ascrittile. 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione del compendio probatorio ed alla mancata assunzione di un teste decisivo, l'amministratore di fatto della fallita; - alla ritenuta consapevolezza della prevenuta circa gli atti di gestione della società; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - I primi due motivi sono versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come, nonostante fosse stata acquisita la documentazione offerta dall'imputata, le affermazioni della stessa, rese in una confessione stragiudiziale, chiarivano come ella non avesse assunto il mero ruolo di testa di legno e dovesse conseguentemente ritenersi la sua consapevolezza in ordine alle distrazioni consumate e alla sottrazione dell'apparato contabile. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] palla DE
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