CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 32979/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letti i motivi aggiunti proposti dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 322-bis cod. pen., avverso il provvedimento che aveva respinto la richiesta di dissequestro del conto corrente a lui intestato, sottoposto a cautela reale con il decreto emesso in data 23/11/2022, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva disposto - per quanto qui rileva - il sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle somme nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della MOVISERVICE s.coop., e - in caso di accertata insufficienza di disponibilità liquide delle predette società - alla confisca per equivalente dei beni nella disponibilità di SARDO Ciro (in qualità di amministratore di fatto della ARES), fino alla concorrenza di Euro 1.438.000 e Euro 60.32,37, costituenti rispettivamente il profitto dei reati di cui agli artt. 2 e 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, ascritti al SARDO in concorso ai capi 65) e 148) della rubrica. 2. Ricorre per cassazione il SARDO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione. Si osserva che la gran parte dell'impianto argomentativo del Tribunale aveva illustrato la ricostruzione dell'indagine ed il ruolo apicale e fattivo del coindagato OLIVA (anche quanto alla gestione della fatturazione della ARES), senza alcun rifermento alla posizione del SARDO, a proposito del quale si era segnalata, nell'istanza rigettata, l'assenza di prove idonee ad attribuirgli un ruolo gestorio (quantomeno a livello di fumus), e il mancato inserimento del suo nome nell'"organigramma fantasma" aziendale e nell'imputazione associativa contestata ad altri coindagati. Si evidenzia altresì che la motivazione del Tribunale risultava apparente, non avendo realmente risposto ad analoghe censure formulate con l'appello, ed essendosi in particolare limitata ad evidenziare l'esistenza di due mail inviate dal coindagato MARRONE, alle quali il ricorrente non aveva mai risposto né aveva assunto iniziative di sorta (si trattava del resto di mali inviate anche al dominus OLIVA). Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta l'assenza di motivazione in ordine all'eventuale incapienza delle società destinatarie del sequestro, e l'insufficienza della motivazione quanto al periculum. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che la motivazione del Tribunale doveva ritenersi adeguata a configurare il fumus a carico del SARDO, quale concorrente nel reato in qualità di amministratore di fatto della ARES, e che il provvedimento impugnato aveva fatto esplicito riferimento all'accertata incapienza delle società. 4. Con motivi nuovi tempestivamente trasmessi, la difesa ribadisce e sviluppa le doglianze proposte in ordine all'insussistenza di elementi idonei a sostenere, anche solo a livello di fumus, che il SARDO fosse l'amministratore di fatto della ARES, non potendo aversi riguardo - anche in ragione della più recente elaborazione giurisprudenziale sul tema - alle sole due mail ricevute dal MARRONE nell'arco di pochi giorni, alle quali non era stata risposta né seguito alcuno. Si evidenzia altresì l'intrinseca illogicità dell'ipotesi secondo cui, nella gestione di una società dedita ad attività illecite, sarebbe coinvolto un soggetto neppure inserito nell'"organigramma fantasma" della società, né preso in considerazione nell'imputazione associativa.2 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Assume invero rilievo assorbente la necessità di fare applicazione, nella fattispecie in esame, del consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di appello cautelare, stante la natura devolutiva del giudizio, la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dall'impugnante, ma anche dal decisum del provvedimento gravato, sicché con l'appello non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottoposta al giudice di primo grado, né al giudice ad quem è attribuito il potere di estendere d'ufficio la sua cognizione a questioni non prese in esame dal giudice a quo» (Sez. 3, n. 30483 del 28/05/2015, Loffredo, Rv. 264818 - 01. In senso conforme, cfr. da ultimo Sez. 3, n. 23971 del 23/03/2023, Marchese). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, ogni approfondimento in ordine alle censure prospettate dalla difesa con l'atto di appello, e poi con l'odierno ricorso, concernenti il fumus commissi delicti (contestato dalla difesa soprattutto quanto alla possibilità di ritenere il SARDO un amministratore di fatto) e al periculum in mora, risulta precluso dal fatto che tali questioni non sono state affatto sollevate con l'originaria richiesta, attraverso la quale il SARDO aveva sollecitato il dissequestro del proprio conto corrente prospettando criticità nella ricezione dello stipendio e nella gestione del mutuo: richiesta disattesa dal G.i.p., con l'ordinanza poi appellata, nella quale si era osservato che le esigenze private del ricorrente dovevano ritenersi recessive rispetto a quelle sottese al sequestro finalizzato alla confisca (cfr. all. 1 e 2 al ricorso per cassazione). Va altresì precisato che l'unica considerazione critica, contenuta nella originaria richiesta e riproposta con l'atto di appello (e con il ricorso), aveva ad oggetto la mancanza di indicazioni in ordine al sequestro a fini di confisca diretta nei confronti della società ARES, ovvero della società che nella prospettiva accusatoria era amministrata di fatto dal SARDO. Al riguardo, deve ritenersi esaustivo, ai fini specifici che qui interessano, quanto precisato dal Tribunale in ordine al fatto che sia la ARES, sia la MOVISERVICE - ovvero entrambe le società coinvolte nei due capi di imputazione ascritti all'odierno ricorrente - erano risultate incapienti (cfr. pag. 11 dell'ordinanza impugnata). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.3 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.