CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 novembre 2023
Cassazione n. 33464/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9695/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA n. 285/2018depositata il 22/01/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La soc. PortopalPesca di [OSCURATO:PERSONA] e C s.d.f. era attinta da avviso di accertamento per l’anno di imposta 1998, in ragione di prelevamenti e versamenti di contante di circa un miliardo e mezzo del vecchio conio. Gli inviti al legale rappresentante per fornire chiarimenti non si traducevano apporto istruttorio significativo, non venendo compilati i questionari inviati, né rese le informazioni richieste. Avverso l’atto impositivo era proposto ricorso al giudice di prossimità, che lo accoglieva. Donde l’Ufficio spiccava appello, apprezzato dal collegio del gravame, a sua volta ricorso per cassazione, ove questa Corte - con ordinanza n. 19838/2017 - rilevava la violazione del litisconsorzio necessario fra soci e società di persone nel giudizio tributario, annullando integralmente il giudizio e rinviando al collegio di primo grado. Tuttavia, dopo la pubblicazione dell’originaria sentenza di primo grado, ma nella pendenza del termine per appellare, l’Ufficio notificava al contribuente [OSCURATO:PERSONA] l’atto di contestazione per cuiè qui causa, con ripresa a tassazione e irrogazione di sanzioni. Anche questo atto era avversato avanti la CTP, lamentando doppia imposizione e nullità dell’atto impositivo per essere stato annullato quello presupposto a carico della società. Le ragioni del contribuente erano apprezzate dal collegio di prossimità, donde appellava l’Ufficio che però sortiva nella conferma della sentenza di primo grado, sull’assunto che il giudizio sia stato annullato integralmente. Ricorre per cassazione l’Ufficio con unico motivo, mentre resta intimata la parte contribuente. CONSIDERATO Viene proposto unico motivo di ricorso. Con l’unico motivo viene proposta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione degli articoli n. 2909 c.c., nonché 324, 112, e 295 c.p.c., nella sostanza lamentando che il collegio dell’appello abbia ritenuto estinto il giudizio, mentre si è trattato di cassazione con rinvio al primo giudice per violazione del litisconsorzio necessario fra società di persone (in questo caso, società di fatto) ed i suoi soci, secondo i principi elaborati da questa Corte (cfr. ex plurimis, Cass. S.U., n. 10145/2012). Pertanto, essendo stato riassunto avanti il giudice di primo grado, la CTP di Siracusa, il giudizio iscritto r.g.n. 760/2018, lamentando non essere stata disposta la sospensione di cui all’art. 295 c.p.c., in attesa dell’esito del giudizio principale a carico della soc. di fatto [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., s.d.f.. Infatti, al proposito, la Corte rammenta che, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n.14815 del 4 giugno 2008, è stato statuito come "In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino que stioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio" (conforme, tra le molte, Cass. 20 aprile 2016 n.7789). Tale principio è stato affinato ritenendo non necessario il rinvio al primo giudice, disponendo le riunione per economia processuale e rispetto della ragionevole durata del processo quando: a) vi sia identità di causa petendi dei ricorsi; b) simultanea proposizione degli stessi avverso sostanziale avviso unitario di accertamento da cui scaturiscono le rettifiche reddituali per società e soci; c) simultanea trattazione degli afferenti processi in entrambi i gradi di merito; d) identità sostanziale delle decisioni ivi adottate (cfr. Cass. V, n. 3830/2010, Cass. V, n. 3789/2018). Nel caso che occupa non è possibile ricostituire qui l’originario litisconsorzio necessario originario, donde si impone la cassazione della sentenza con rinvio al giudice di primo grado. P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado per la Sicilia –Siracusa, in diversa composizione,