Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:T:2024:669
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0669_RES
[OSCURATO:PERSONA]669/22
(pubblicazione per estratto)
IP
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 2 ottobre 2024
«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare – Risoluzione del contratto senza preavviso – Indagine dell’OLAF – Rimborso di spese mediche – Articolo 266 TFUE – Decisione adottata in esecuzione di una sentenza del Tribunale – Misure che l'esecuzione di una sentenza di annullamento comporta – Autorità della cosa giudicata – Vizio di procedura – Articolo 12 dell'allegato IX dello Statuto – Consultazione della commissione di disciplina – Diritti della difesa – Responsabilità – Danno materiale e morale»
Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Produzione di documenti redatti in una lingua diversa dalla lingua processuale – Obbligo di fornire una traduzione nella lingua processuale – Violazione – Conseguenze – Assenza di domanda di regolarizzazione proposta dalla controparte – Ricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 46, § 2)
(v. punti 33, 34, 36, 37)
Funzionari – Decisione lesiva – Sanzione disciplinare – Obbligo di motivazione – Portata
(Art. 296 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 25 e allegato IX, art. 22)
(v. punti 43-45)
Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento di una decisione che irroga una sanzione disciplinare – Annullamento fondato sulla presa in considerazione, a titolo di recidiva, di taluni fatti – Adozione di una nuova decisione senza tenere conto di tali fatti – Violazione dell'autorità di cosa giudicata – Insussistenza
(Art. 266 TFUE; Statuto dei funzionari, allegato IX, art. 10)
(v. punti 63, 66-69)
Funzionari – Regime disciplinare – Sanzione – Principio del ne bis in idem – Applicazione di una sanzione per gli stessi fatti che sono stati oggetto di una precedente sanzione annullata dal giudice dell'Unione – Violazione – Insussistenza
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 50; Statuto dei funzionari, allegato IX, art. 9, § 3)
(v. punti 76, 77, 79, 82, 83)
Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d'esecuzione – Sentenza che annulla un atto che conclude un procedimento amministrativo composto da più fasi – Ripresa del procedimento a partire dal punto in cui ha avuto luogo l'illegittimità – Ammissibilità
(Art. 266 TFUE)
(v. punti 106, 114)
Funzionari – Regime disciplinare – Procedura – [OSCURATO:PERSONA] di disciplina – Parere – Natura cogente – Insussistenza – Obbligo di consultazione della commissione di disciplina da parte dell'autorità che ha il potere di nomina – Portata – Inosservanza nell'ambito del procedimento di adozione di una sanzione a seguito dell'annullamento di una decisione precedente da parte del giudice dell'Unione – Inammissibilità – Vizio procedurale sostanziale tale da giustificare l'annullamento della sanzione
(Art. 266 TFUE; Statuto dei funzionari, allegato IX, artt. 6, § 1, 12, § 2, 13, 16, § 1, 18, 22 e 25)
(v. punti 121-131, 135, 139, 140)
[OSCURATO:PERSONA], investito di un ricorso da parte di IP, ex agente contrattuale della [OSCURATO:PERSONA] europea, annulla la decisione di tale istituzione che ha inflitto a quest’ultimo la sanzione disciplinare della risoluzione senza preavviso del suo contratto di assunzione (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
In tale contesto, il Tribunale si pronuncia sulla questione se, quando riavvia un procedimento disciplinare che segue l'annullamento di una precedente decisione sanzionatoria adottata dall'amministrazione, quest'ultima sia tenuta a consultare nuovamente la commissione di disciplina nell'ipotesi in cui, nel suo parere, tale commissione raccomandasse l'adozione di una sanzione sulla base di motivi inficiati dall'errore di diritto che ha giustificato l'annullamento di detta decisione. Inoltre, nella sua sentenza, il Tribunale fornisce un chiarimento, nel settore del diritto della funzione pubblica, quanto alla possibilità per il giudice di neutralizzare un'irregolarità procedurale qualificata come vizio di «forma sostanziale».
Nel caso di specie, il 21 agosto 2019, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, nei confronti di IP, una decisione che gli infliggeva la sanzione disciplinare della risoluzione senza preavviso del suo contratto di assunzione, contestandogli di aver presentato due domande di rimborso di spese mediche non corrispondenti alle somme effettivamente pagate o alle cure realmente ricevute (in prosieguo: la «decisione del 21 agosto 2019»). Per stabilire tale sanzione disciplinare, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata, a titolo di recidiva, sull’esistenza di una sanzione anteriore, una nota di biasimo, inflitta al ricorrente nel 2010. Al riguardo, dopo aver constatato che egli aveva commesso fatti simili a quelli che avevano giustificato tale sanzione, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che il ricorrente aveva in tal modo dimostrato di non averne tratto insegnamenti e di aver continuato a privilegiare i propri interessi personali rispetto a quelli dell’istituzione.
Adito una prima volta da IP, il Tribunale, con sentenza del 6 ottobre 2021 (
1
) (in prosieguo: la «sentenza iniziale»), ha annullato la decisione del 21 agosto 2019, precisando che l’autorità disciplinare basatasi, a titolo di recidiva, su una sanzione disciplinare di cui non risulta menzione nel fascicolo personale del funzionario interessato, in seguito all’accoglimento di una domanda in tal senso presentata da tale funzionario ai sensi dell’articolo 27 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), aveva violato i diritti che detto Statuto garantisce ai funzionari.
Dopo aver sentito IP in occasione di una nuova audizione, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata, con la quale gli ha inflitto nuovamente la sanzione disciplinare della risoluzione senza preavviso del suo contratto di assunzione, contestandogli di aver presentato le due domande di rimborso di spese mediche oggetto della decisione del 21 agosto 2019, che non corrispondevano alle somme effettivamente pagate o alle cure realmente ricevute, e qualificando tali fatti come tentativo di frode al bilancio dell'Unione europea, costituente, a suo avviso, una mancanza particolarmente grave.
IP ha quindi adito il Tribunale per l'annullamento della decisione impugnata.
Giudizio del Tribunale
In primo luogo il Tribunale ricorda che, per conformarsi all’obbligo impostole dall’articolo 266 TFUE, l’istituzione da cui promana un atto annullato dal giudice dell’Unione deve determinare i provvedimenti necessari all’esecuzione della sentenza d’annullamento, esercitando il potere discrezionale di cui dispone a tal fine nel rispetto delle disposizioni applicabili di diritto dell’Unione nonché del dispositivo e della motivazione della sentenza cui è tenuta a dare esecuzione. In particolare, l’istituzione è tenuta a rispettare non solo il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione da cui quest'ultimo discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. È infatti tale motivazione che evidenzia le ragioni esatte dell’illegittimità accertata nel dispositivo e che l’istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l’atto annullato.
Inoltre, l’articolo 266 TFUE vincola l’istituzione dalla quale promana l’atto annullato soltanto nei limiti di quanto è necessario per garantire l’esecuzione della sentenza di annullamento.
Nel caso di specie, la decisione del 21 agosto 2019 è stata annullata a causa di un errore di diritto derivante dalla presa in considerazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], a titolo di recidiva, di fatti anteriori ai fatti contestati la cui conoscenza risultava da un documento contenuto nel fascicolo personale del ricorrente, che però non avrebbe dovuto figurarvi. Nella sentenza iniziale, il Tribunale non si era pronunciato, per contro, sui fatti materiali contestati al ricorrente che erano stati oggetto delle due sanzioni disciplinari successive né sulla legittimità degli altri motivi di tale decisione.
Pertanto, il dispositivo della sentenza iniziale e la motivazione che ne costituisce il fondamento necessario, dotati dell'autorità di cosa giudicata, non ostano alla riapertura del procedimento disciplinare e all'irrogazione di una nuova sanzione sulla base dei fatti contestati, che non sono stati messi in discussione dalla medesima sentenza. [OSCURATO:PERSONA] non ha quindi violato l'autorità di cosa giudicata della sentenza iniziale, né procedendo alla riapertura del procedimento disciplinare né adottando una nuova decisione sanzionatoria che non è fondata sulla motivazione della decisione del 21 agosto 2019, la quale ha considerato il criterio della recidiva.
In secondo luogo, il Tribunale rileva che il procedimento diretto a sostituire l'atto annullato dev’essere riavviato dal punto preciso in cui l'illegittimità si è verificata. Nel caso di specie, poiché il rapporto di adizione della commissione di disciplina e il parere di quest'ultima erano inficiati dall'illegittimità che aveva giustificato l'annullamento della decisione del 21 agosto 2019, la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a riprendere il procedimento dalla fase di adizione della commissione di disciplina e non da una fase successiva.
A tal riguardo, benché il parere della commissione di disciplina, che è un organo a carattere consultivo, non vincoli l'autorità disciplinare quanto alla realtà dei fatti incriminati, la sua consultazione costituisce nondimeno un obbligo procedurale.
In primo luogo, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 3 e 11 dell'allegato IX dello Statuto, quando l'amministrazione avvia un procedimento disciplinare prevedendo che possa condurre all’irrogazione di una sanzione più severa dell'ammonimento scritto o della nota di biasimo, l’intervento di tale organo rappresenta un elemento essenziale del procedimento, in quanto, da un lato, costituisce il momento di un dibattito approfondito in contraddittorio accompagnato dall’eventuale svolgimento di un'indagine complementare a quelle già condotte in precedenza e, dall'altro, l'amministrazione si pronuncia in seguito tenendo conto dei lavori della commissione di disciplina, vale a dire tenendo conto del suo parere motivato adottato a maggioranza nonché di eventuali opinioni divergenti espresse da taluni dei suoi membri, come risulta dagli articoli da 12 a 18 dello stesso allegato. Pertanto, qualora l'amministrazione si discosti dal parere della commissione di disciplina, essa deve esporne i motivi in modo circostanziato. Pertanto, l’intervento della commissione di disciplina costituisce, nei casi in cui essa deve essere adita, come quello di specie, una forma sostanziale del procedimento e il funzionario sanzionato all’esito di detto procedimento deve, in linea di principio, poterne contestare il parere quando l’APN riprenda, dal canto suo, la valutazione dei fatti da essa compiuta.
In secondo luogo, il diritto di ciascun agente a che il suo fascicolo disciplinare sia esaminato dalla commissione di disciplina e quest'ultima venga a conoscenza dell'insieme dei fatti contestati e delle circostanze in cui essi sono stati commessi costituisce una garanzia essenziale del rispetto dei diritti della difesa.
Nel caso di specie, il Tribunale conclude che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato una forma sostanziale alla luce dell'articolo 12 dell'allegato IX dello Statuto non consultando nuovamente la commissione di disciplina a seguito dell'annullamento della decisione del 21 agosto 2019 e, così facendo, non ha garantito l'esecuzione della sentenza iniziale cui era obbligata in forza dell'articolo 266 TFUE.
Infatti, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] non ha consentito che il contraddittorio approfondito, cui dà diritto il procedimento dinanzi alla commissione di disciplina, si svolgesse con piena cognizione degli elementi a disposizione di quest'ultima ed ha privato il ricorrente del beneficio delle garanzie che gli consentivano di assicurare il rispetto dei suoi diritti della difesa.
Dall'altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] ha privato la commissione di disciplina della possibilità di raccomandare una sanzione sulla base di una valutazione delle esatte circostanze di fatto che giustificavano la sua adizione. Essa non ha potuto quindi vedersi raccomandare dalla commissione di disciplina una sanzione che tenesse conto della motivazione della sentenza iniziale e di dette circostanze.
La violazione di una forma sostanziale comporta l'annullamento dell'atto viziato, indipendentemente dalla questione se tale violazione abbia causato un danno a colui che l'invoca o se il procedimento amministrativo avrebbe potuto giungere ad un risultato diverso. Il ricorrente non era quindi tenuto a dimostrare che una nuova consultazione della commissione di disciplina avrebbe potuto modificare l'esito del procedimento disciplinare di cui trattasi.
(
1
) Sentenza del 6 ottobre 2021, IP/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑121/20
,
EU:T:2021:665
).