CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 02741/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~ le conclusioni del PG QidiOICt—T3-reTle [OSCURATO:PERSONA] 't 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Palermo, sezione Misure di prevenzione, ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la riabilitazione con riferimento alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, applicata al predetto con decreto del Tribunale in sede, del 27 giugno 2002, irrevocabile il 30 giugno 2004. 2. Avverso il provvedimento indicato, propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, il Vassallo, denunciando vizio di motivazione del provvedimento censurato, in relazione all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. e 70, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011. Si rileva che Vassallo : 1) è stato assolto con sentenza definitiva dal delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., elemento del tutto trascurato dalla Corte territoriale; 2) non può essere considerato soggetto a disposizione del clan, trattandosi di elemento di fatto, cui la Corte d'appello ha dato rilievo, ma del tutto insussistente; 3) con ordinanza del 8 aprile 2016 è stato scarcerato dal Tribunale del riesame per carenza di gravi indizi in relazione al reato di cui all'art. 416- bis cod. pen., nel proc n. 19347/11 r.g.n.r. pendente presso la Procura della Repubblica di Palermo, procedimento poi archiviato nel 2017; 4) quanto ai presunti legami con la famiglia mafiosa di Altofonte, che emergono nell'ambito di quell'ordinanza custodiale, non può essere destinatario del provvedimento reiettivo, tenuto conto del contenuto della ordinanza del Tribunale del riesame che tale argomento smentisce; 5) ha mantenuto una condotta di vita regolare e dedita al lavoro lecito (come affermerebbe anche il Tribunale del riesame rispetto all'aggiudicazione di lavoro di natura lecita da [OSCURATO:PERSONA]). 2. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e va, comunque, dichiarato inammissibile. 1.Va premesso che, in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge, in cui sono compresi i vizi di mancanza della motivazione e di motivazione apparente, sicché è inammissibile il ricorso con cui vengano denunciati i vizi di contraddittorietà o di illogicità manifesta della motivazione ovvero diretto a far valere vizi che non rendano la motivazione del tutto carente e priva dei requisiti minimi di coerenza e di logicità tale da risultare meramente apparente (Sez. 1, n. 5838 del 7/01/2011; Sez. 1, n. 5117 del 12/01/2011; Sez. 1, n. 580 del 10/12/2010). 1.1. In ogni caso, osserva il Collegio, al di là dei rilievi del Procuratore generale nella requisitoria scritta in tema di carente allegazione della documentazione che si assume trascurata dal parte del giudice a quo (provvedimento di archiviazione del procedimento ex art. 416-bis cod. pen., ordinanza del Tribunale del riesame, sentenza di assoluzione dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., atti, indicati come favorevoli, ai fini della richiesta riabilitazione, che alla stregua di quelli trasmessi non risultano allegati) che il ricorrente non rappresenta, specificamente, elementi non valutati, tali da giustificare la chiesta riabilitazione. 1.2. In tema di misure di prevenzione, il soggetto di cui sia stata ritenuta la pericolosità qualificata, in quanto appartenente ad una mafia cd. storica può ottenere la riabilitazione in presenza della prova positiva dell'avvenuta rescissione del vincolo associativo e dell'assenza di ulteriori condizioni ostative alla prova di effettiva e costante buona condotta (Sez. 6, n. 3494 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 278220: quali il mancato versamento da parte del soggetto della cauzione, lo stato di perdurante inoccupazione, la mancata denuncia di redditi leciti ed i rapporti con imprese dedite ad attività criminose). La prova di buona condotta, poi, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, non fonda solo sull'astensione dal compimento di fatti criminosi, ma su fatti e comportamenti sintomatici di un effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale, quale espressione del recupero dell'interessato ad un corretto modello di vita (Sez. 5, n. 43383 del 19/09/2013, Greco, Rv. 258662; Sez. 2, n. 35545 del 25/06/2008, Guicciardi, Rv. 240660). Sicché, pur non potendo considerarsi ostativo alla concessione della riabilitazione, un singolo episodio occasionale di intemperanza, non espressivo di una generale condotta di vita, è necessaria l'acquisizione di indici positivi dal significato univoco di recupero dell'istante ad un corretto, anche se non esemplare, modello di vita. 2.Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si osserva che la Corte territoriale ha motivato in modo non apparente e sufficiente e, comunque, non manifestamente illogico, in conformità al richiamato indirizzo interpretativo, richiamandosi alla necessità di un ravvedimento da porre a base del beneficio, processualmente certo e costante, accompagnato dall'astensione da condotte sintomatiche di pericolosità.i A ciò la Corte territoriale ha aggiunto che il ricorrente non ha fornito prova della buona condotta, intesa nel senso sopra precisato, né ha rappresentato elementi non valutati tali da giustificare la concessione della riabilitazione. Specificamente la Corte d'appello, con motivazione lineare e logica, non apparente, ha esposto che, al di là del dato anagrafico relativo alla formazione di una famiglia e dell'avvenuta iscrizione dei figli a scuola, non vi è documentazione relativa ad una stabile occupazione svolta dal predetto Vassallo, nella qualità di imprenditore agricolo, rispetto alla quale è rilevata come carente anche la durata dell'attività e del reddito percepito, tenuto conto altresì della esiguità del periodo coperto dalla documentazione prodotta (modulo SUAP di Altofonte sull'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi). Si osserva, poi, che, a fronte di una pericolosità qualificata, ritenuta in sede di giudizio di prevenzione sulla base della sua appartenenza all'associazione mafiosa denominata cosa nostra, con riferimento alla famiglia di Altofonte, con compiti relativi al trasporto delle armi e alla consegna di messaggi, risulta emesso a carico del ricorrente, provvedimento interdittivo antimafia, in data 19 aprile 2018 dal Prefetto di Palermo ex artt. 67 e 84 del d. Igs. n. 159 del 2011. Inoltre, ai fini di motivare circa la sopravvivenza di rapporti con l'ambiente criminale di riferimento, viene valorizzata dalla Corte territoriale la collaborazione del Vassallo con [OSCURATO:PERSONA], indicato come responsabile della famiglia mafiosa di Altofonte e con [OSCURATO:PERSONA]. Su tali punti, è appena il caso di osservare che è noto il costante indirizzo di questa Corte di legittimità secondo il quale, nel procedimento di prevenzione, il giudice è titolare di un autonomo potere di valutazione degli elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, che possono essere utilizzati nei confronti dei soggetti indicati nella lett. a) dell'art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011 persino qualora non siano stati ritenuti sufficienti ad integrare la prova della partecipazione ad associazione mafiosa, in ragione della diversità tra il concetto di appartenenza (evocato dalla disposizione citata) e quello di partecipazione, necessaria ai fini di integrare il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015, dep. 2016, Mannina, Rv. 265862). Sicché il mero riferimento all'intervenuta assoluzione dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. risulta generico, in quanto non accompagnato dalla specifica confutazione dei fatti, posti dal giudice della prevenzione, a base dell'operato giudizio di pericolosità qualificata. Sicché, da un lato, secondo il ragionamento non apparente e sufficiente, comunque, non manifestamente illogico della Corte territoriale, manca ogni prova della definitiva recisione degli ordinari rapporti con l'ambiente criminale di provenienza. Dall'altro, non sono documentati elementi sufficienti per reputare intervenuto uno stile di una vita improntato al rispetto delle norme di comportamento comunemente osservate dalla generalità dei consociati, espressione di buona condotta, intesa come manifestazione del recupero ad un modello di vita corretto. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000) al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]