CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 settembre 2022
Cassazione n. 12345/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Andres, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella Repubblica Dominicana, avverso: 1) l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; 2) la sentenza del 15-09-2022 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso due provvedimenti, ovvero l'ordinanza del 15 settembre 2022, con la quale il Tribunale di Roma ha convalidato il suo arresto operato il giorno prima in relazione al reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Roma il 14 settembre 2022, nonché la successiva sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale lo stesso 15 settembre 2022, con cui al ricorrente è stata applicata la pena concordata di 11 mesi di reclusione e 3.000 euro di multa, con confisca del denaro in sequestro. 2. Il ricorso è affidato a tre motivi. Con il primo, la difesa lamenta l'erronea applicazione dell'art. 444 cod. proc. pen., osservando che sia l'ordinanza che la sentenza hanno compiuto una ricostruzione carente degli elementi emersi nel corso delle indagini, a ciò aggiungendosi che la modifica del capo di imputazione da parte del P.M. aveva dato luogo a una nullità assoluta del patteggiannento e a una illegalità della pena. Con il secondo motivo, la difesa deduce la violazione dell'art. 108 cod. proc. pen., evidenziando che, all'esito della convalida dell'arresto, il difensore aveva chiesto un termine per la preparazione tecnica del processo, ma il giudice ha disatteso tale richiesta senza alcuna motivazione, concedendo solo 30 minuti per la visualizzazione degli atti, termine assolutamente non congruo, tanto più che non vi era l'imminenza di termini di prescrizione o altre ragioni impeditive. Con il terzo motivo, è stata infine eccepita la nullità della confisca della somma sequestrata, pari a 810 euro, rilevandosi in proposito che, a fronte della derubricazione del reato, la confisca obbligatoria non era consentita, non essendovi una contestazione specifica di episodi di spaccio di stupefacenti, per cui la relativa statuizione è stata adottata in maniera del tutto immotivata [OSCURATO:PERSONA] È fondato unicamente il terzo motivo di ricorso, mentre nel resto l'impugnazione è inammissibile. 1. Iniziando dalle censure proposte avverso la convalida dell'arresto, occorre evidenziare che le stesse, riguardando essenzialmente asserite carenze motivazionali in punto di ricostruzione del fatto e di qualificazione giuridica, non sono consentite in questa sede, dovendosi richiamare l'affermazione costante di questa Corte (Sez. 6, n. 21771 del 18/05/2016, Rv. 267071 e Sez. 6, n. 38180 del 14/10/2010, Rv. 248519), secondo cui, in sede di ricorso per cassazione contro il provvedimento di convalida dell'arresto, possono dedursi soltanto vizi di illegittimità, con riferimento, in particolare, al titolo del reato, all'esistenza o meno della flagranza e all'osservanza dei termini, rimanendo invece escluse le questioni relative ai vizi di motivazione che attengono, in punto di fatto, al giudizio di merito inerente appunto l'affermazione della responsabilità penale. 2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi rispetto alle doglianze riguardanti la sentenza di patteggiamento, dovendosi in proposito rilevare che l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, ha previsto che la sentenza di "patteggiamento" sia ricorribile per cassazione soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena, profili questi evocati nel caso di specie in termini assertivi e non adeguatamente specifici, restando solo da aggiungere che la questione sulla brevità del termine a difesa concesso nel giudizio direttissimo risulta superata dalla sopravvenuta opzione dell'imputato per il rito premiale, per cui la relativa deduzione è destinare a rimanere priva di ripercussioni pratiche. 3. E' invece fondato il terzo motivo di ricorso sulla confisca. Al riguardo deve infatti richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Rv. 267900 e Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, Rv. 265247), secondo cui, in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 12 sexies del decreto legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992. È dunque consentita, rispetto al fatto di lieve entità, la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, che è rappresentato dal lucro, cioè dal vantaggio economico, per cui è certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti. Tanto premesso, deve osservarsi che, nella vicenda in esame, la confisca è stata disposta per sproporzione, il che non è consentito per il reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990; a ciò deve aggiungersi che non è emerso comunque alcun collegamento tra denaro sequestrato ed episodio illecito ascritto al ricorrente, non potendosi sottacere in proposito che si procede per detenzione illecita e non per cessione di sostanze stupefacenti, il che induce ulteriormente a ritenere che la somma sequestrata non possa qualificarsi come profitto del reato. Ne consegue che, in difetto di una plausibile ratio giustificatrice della misura ablatoria, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla statuizione sulla confisca, statuizione che deve essere pertanto eliminata. Nel resto il ricorso va invece dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, statuizione che elimina. Dic