CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 04740/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2488/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona della titolare, -intimata- avverso la SENTENZA n. 4154/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO di NAPOLI2 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che alla luce della intervenuta conciliazione sussistono norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma,il 2