CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12883/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 30/06/2020 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli emessa il 21 febbraio 2019, confermava la responsabilità dei ricorrenti per i reati di detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo e ricettazione di cui al capo A) aggravati ex art. 416-bis.1. cod.pen. e la responsabilità del solo [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di estorsione di cui al capo B), aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan camorristico denominato Verde, commessa, in concorso con altri correi non ricorrenti, nei confronti dei titolari di una società di noleggio di autovetture che costringevano con minaccia a consegnare loro diverse automobili senza versare alcuna cauzione, senza pagare il prezzo del noleggio ed il risarcimento dei danni provocati ai veicoli. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte lo abbia condannato per tutte le ipotesi delittuose in materia di armi di cui al capo A), quando, al contrario, la sua responsabilità era da riconnettere, secondo quanto indicato dalla sentenza di primo grado, solo ad una delle armi descritte in rubrica, la pistola calibro 9 parabellum M88, in relazione alla quale il ricorrente aveva ammesso la sua responsabilità per i relativi addebiti. Pertanto, la Corte ne avrebbe fatto erroneamente discendere anche la sussistenza dell'aggravante della finalità di agevolare il clan Verde ricavandola da fatti relativi esclusivamente ai coimputati del ricorrente; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte esplicitato i passaggi relativi all'aumento per la recidiva e per l'art. 416-bis.1. cod.pen. e la loro conformità alla regola di cui all'art. 63, comma quarto, cod.pen.. Inoltre, sarebbe eccessivo l'aumento di pena in continuazione. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con unico motivo, vizio di motivazione con riferimento alla aggravante di cui all'art. 416-bis.l. cod.pen., che il ricorrente assume non essere stata congruamente motivata rispetto alle doglianze difensive, avuto riguardo alla dinamica del fatto così come sintetizzata a fg 3 del ricorso, dove si sottolinea la mancanza di prova dell'utilizzo del metodo mafioso e del collegamento del ricorrente con il clan Verde (in particolare con il latitante [OSCURATO:PERSONA]), sicché mancherebbe anche la componente soggettiva della finalità di agevolazione del sodalizio indicato. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili.Deve premettersi che, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, entrambi i ricorrenti avevano rinunciato ai motivi di appello inerenti alla loro responsabilità per i reati ascritti. 1.1.Quanto al ricorso del [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato il primo motivo. Deve precisarsi che la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado in punto di responsabilità del ricorrente per i reati di detenzione, porto di una pistola calibro 9 parabellum di origine clandestina e ricettazione della medesima arma. Tanto era stato statuito dal GUP del Tribunale di Napoli, che aveva assolto il ricorrente dai reati di detenzione, porto e ricettazione relativi ad altre armi, del pari indicate nel capo A), in relazione alle quali è stata affermata la responsabilità dei coimputati. Non vi è stata, pertanto, alcuna rivisitazione della posizione del ricorrente sotto il profilo della sua responsabilità, già perimetrata nei termini detti dal giudice di primo grado e non oggetto di approfondita disamina da parte della Corte di appello tenuto conto della rinuncia da parte dell'imputato ai motivi ad essa responsabilità inerenti. Quanto all'aggravante della finalità di agevolare il clan camorristico denominato Verde, il ricorrente non tiene in considerazione il fatto che la Corte di appello, confermando la sentenza del Tribunale, ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante in parola in quanto, come sottolineato ai fgg. 6 e 7 del provvedimento impugnato, il ricorrente, al di là del singolo episodio di detenzione e porto di un'arma clandestina, è stato ritenuto appartenere al gruppo di fiancheggiatori che curavano la latitanza di un esponente del clan camorristico di cui si è detto. A tale conclusione era arrivato il Tribunale, secondo quanto precisato ai fgg. 28, 39 e 66 della motivazione della sentenza di primo grado, richiamata da quella della Corte territoriale, i cui contenuti si fondono stante l'uniformità del giudizio di condanna. In particolare, il Tribunale aveva sottolineato che il ricorrente era in rapporti diretti con il latitante (fg. 28) e faceva parte di organizzazioni camorristiche del territorio campano di riferimento (fgg. 39 e 66). Tanto assorbe ogni diversa argomentazione difensiva, anche con riferimento al contenuto della memoria. 1.2. Quanto al secondo motivo, la Corte di appello ha mantenuto fermo il calcolo della pena operato dal Tribunale quanto al reato base, all'aumento per la recidiva ed a quello per la circostanza aggravante ex art. 416-bis.1. cod.pen., limitandosi a diminuire l'aumento di pena per la continuazione tra i reati indicati al capo A).Non è stato indicato il reato più grave, ma esso può essere implicitamente ritenuto quello di porto in luogo pubblico di arma clandestina come si desume dalla indicazione dell'aumento di pena in continuazione per il reato di ricettazione. Il porto in luogo pubblico di arma clandestina è punito con la pena da anni due ad anni otto di reclusione e da euro 2000 ad euro 20.000. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte non abbia motivato in ordine alle istanze difensive contenute nell'atto di appello ma la Corte ha ampiamente giustificato la sanzione in ragione delle gravi modalità dei fatti e del contesto di riferimento, peraltro determinando la pena base in misura di poco superiore al minimo edittale, nonché gli aumenti per le circostanze aggravanti, laddove non si rinviene alcuna violazione di legge. 2. E' manifestamente infondato anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha sottolineato che l'utilizzo del metodo mafioso era stato ritenuto in relazione alle specifiche dichiarazioni delle persone offese dal reato di estorsione di cui al capo B) dalle quali emergeva come l'imputato avesse esternato alle vittime la sua appartenenza alla criminalità organizzata di Sant'Antimo (fg. 9 della sentenza impugnata), evenienza ritenuta effettivamente veritiera per il fatto che il ricorrente era stato indicato, anche da collaboratori di giustizia, come componente di un gruppo di fiancheggiatori della latitanza di uno degli esponenti del clan camorristico Verde e per questo in azione nel territorio di riferimento, anche con l'uso di armi. Tali circostanze, non richiamate in ricorso, danno ragione delle conclusioni della Corte anche in punto di sussistenza dell'aggravante del fine di agevolazione del sodalizio criminoso in parola. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 10.02.202