Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 101/1976
ECLI:IT:COST:1976:101
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
[OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, con ricorso notificato il 18 maggio 1973,
ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.
7 del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 (norme di attuazione dello Statuto
speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA] in materia di ordinamento
scolastico in provincia di Bolzano), per contrasto con gli artt. 19, 2,
4 e 98 dello Statuto speciale del Trentino-[OSCURATO:PERSONA] nel testo
risultante dal d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (testo unificato delle
leggi costituzionali sullo Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA])
Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo la reiezione del ricorso.
:
1. - L'art. 19 dello Statuto per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA], dopo aver
enunciato, nel primo comma, il principio di portata generale per cui
nella Provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne,
elementari e secondarie, è impartito nella lingua materna italiana e
tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente
quella materna e che nelle scuole elementari (con inizio dalla seconda
o dalla terza) , in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento
della seconda lingua, nel secondo comma così dispone: "La lingua
ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole
elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale
strumento d'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle
località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito, su base
paritetica di ore e di esito finale, in italiano e in tedesco".
L'art. 7 del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 (norme di attuazione
dello Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA] in materia di
ordinamento scolastico nella Provincia di Bolzano), premesso nel primo
comma che nelle scuole elementari e secondarie delle località ladine
della Provincia di Bolzano l'insegnamento è impartito, su basi
paritetiche di orario e di esito finale, in lingua italiana e in lingua
tedesca, reca il seguente terzo comma: "Nelle scuole elementari e
secondarie di cui al precedente primo comma la lingua ladina è usata
quale strumento d'insegnamento. Nelle scuole materne e nella prima
classe delle scuole elementari delle località ladine, per avviare
gradualmente gli alunni alla conoscenza della terza lingua gli
insegnanti usano il ladino e la lingua parlata dagli alunni stessi in
famiglia. Dalla seconda sino alla quinta classe delle scuole elementari
è insegnata anche la lingua ladina. Nelle scuole secondarie il
collegio dei docenti adotta le determinazioni necessarie per l'uso
della lingua ladina quale strumento d'insegnamento".
[OSCURATO:PERSONA] di Bolzano ha impugnato col ricorso in epigrafe il
detto art. 7 del d.P.R. n. 216 del 1973 per violazione, oltre che dei
principi stabiliti negli artt. 19, sopra ricordato, e 2 dello Statuto
speciale (che riconosce parità di diritti ai cittadini, qualunque sia
il gruppo linguistico al quale appartengono), anche di quelli inerenti
alla tutela delle minoranze linguistiche, sanciti negli artt. 4 e 98
dello stesso Statuto.
Secondo la ricorrente, l'illegittimità della disposizione
impugnata deriverebbe dal fatto che essa prevede la istituzione, nelle
località ladine, di un solo tipo di scuola nel quale "sia usato come
strumento d'insegnamento il ladino e nella quale, pertanto,
l'insegnamento dell'italiano e del tedesco assumano un carattere
secondario". L'art. 19 dello Statuto, secondo il principio enunciato
nel primo comma e applicabile in tutto il territorio della provincia,
non escluderebbe invece la possibilità di istituire nelle località
ladine, accanto alle scuole nelle quali il ladino è usato come
strumento d'insegnamento, scuole italiane o tedesche cui possano
accedere gli appartenenti a tali gruppi linguistici per ricevere
l'insegnamento nella propria lingua materna. Con tale disposizione,
infatti, il legislatore costituzionale si sarebbe limitato ad accordare
alla popolazione ladina delle località ladine un beneficio
corrispondente a quello degli appartenenti ai gruppi linguistici
tedesco e italiano, senza minimamente attentare alle prerogative di
questi ultimi.
Del resto, sempre secondo la provincia ricorrente, la tesi accolta
dall'art. 7 delle norme di attuazione che nelle località ladine
possono essere istituite unicamente scuole che si conformino al
precetto del secondo comma dell'art. 19 cit. sarebbe non solo
contraria a quanto disposto nel predetto articolo, ma anche
confliggente con i fondamentali principi introdotti dallo Statuto
speciale a tutela delle minoranze linguistiche tedesca e italiana, ed,
in particolare, con il principio fondamentale posto nell'art. 100,
secondo cui i cittadini di lingua tedesca hanno facoltà di usarla in
tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni site nella provincia
di Bolzano, e, quindi, anche nelle scuole.
2. - Il ricorso non è fondato.
È agevole osservare, infatti, che la norma impugnata disponendo
che nelle scuole elementari e secondarie delle località ladine
l'insegnamento è impartito su base paritetica in italiano e in tedesco
e che la lingua ladina è usata quale strumento di insegnamento, si
limita a riprodurre il contenuto dell'art. 19, secondo comma, dello
Statuto.
È certo esatto che la previsione di un solo tipo di scuola deroga
al principio dell'insegnamento nella lingua materna degli alunni,
espressamente sancito nel primo comma dell'art. 19 dello Statuto, ma
tale deroga non costituisce un'innovazione della norma impugnata, nel
quale caso sarebbe sicuramente illegittima, in quanto è contenuta nel
secondo comma del medesimo art. 19.
Con tale disposizione, per vero, come emerge dai lavori
preparatori, si volle inserire nello Statuto il particolare ordinamento
già esistente, in linea di fatto, per le scuole di ogni ordine e grado
delle località ladine della provincia di Bolzano, il quale appunto
prevedeva (in ciò differenziandosi da quello vigente per le altre
scuole esistenti nella provincia) che l'insegnamento dovesse essere
impartito su base paritetica in italiano e in tedesco, con l'ausilio
della lingua ladina quale strumento d'insegnamento.
Né si vede come possa sostenersi che pur prevedendo l'istituzione
di tale particolare tipo di scuola il legislatore costituzionale
avrebbe fatto salva la possibilità di istituire scuole italiane o
tedesche per gli appartenenti a tali gruppi linguistici che vivono
nelle località ladine. Infatti il testo della disposizione parla
sempre e soltanto di scuole delle località ladine mostrando con ciò
di ricorrere ad un criterio territoriale (quello delle località
ladine, appunto) anziché ad uno personale per la sua applicazione.
D'altro canto, adottando il ladino quale "strumento di
insegnamento" il legislatore non ha voluto certo significare, come
sostiene la provincia di Bolzano, che l'insegnamento debba essere
impartito in tale lingua, dal momento che in conformità del precetto
costituzionale ha prescritto, invece, che esso deve essere effettuato
in italiano e in tedesco su basi paritetiche di orario e di esito
finale; il che comporta che metà all'incirca delle materie sia
insegnata in italiano e l'altra metà in tedesco. Significa invece che
il ladino dovrà essere utilizzato quale strumento per facilitare il
contatto tra docenti e discenti e l'apprendimento da parte di questi
ultimi delle tradizioni e della cultura ladina.
La particolare disciplina relativa alle scuole materne e alla prima
elementare ha poi riscontro nel secondo periodo del primo comma
dell'art. 19 e la sua giustificazione nella tenera età degli alunni.
Oltre tutto, per quanto riguarda la prima elementare, la circolare del
provveditore di Bolzano in data 10 ottobre 1974, prodotta dalla
provincia ricorrente, prevede l'istituzione di classi parallele ove
l'insegnamento viene impartito distintamente in italiano-ladino o in
tedesco-ladino a seconda che la lingua parlata dagli alunni in famiglia
(o comunque prescelta dagli esercenti la patria potestà sui medesimi)
sia l'italiano o il tedesco.
Appare chiaro, in definitiva, che il sistema prescelto dalla norma
impugnata non si discosta da quello adottato dall'art. 19 dello
Statuto, cui doveva dare attuazione.
La denunziata violazione del predetto art. 19 è quindi
insussistente. E ciò porta ad escludere anche qualsiasi contrasto con
i principi di cui agli artt. 2, 4 e 98 dello Statuto.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7 d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 (norme di attuazione dello
Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA] in materia di ordinamento
scolastico in provincia di Bolzano), sollevata, in riferimento agli
artt. 19, 2, 4 e 98 dello Statuto speciale della Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] (nel testo risultante dal d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - Testo
unificato delle leggi costituzionali sullo Statuto speciale per il
Trentino-[OSCURATO:PERSONA]), dalla provincia di Bolzano con il ricorso in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere