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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 22808/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 20-11-2020 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 novembre 2020, la Corte di appello di Napoli confermava la decisione resa il 29 aprile 2014, con la quale il G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 1 bis del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver illecitamente detenuto, con altro indagato, [OSCURATO:PERSONA], per il quale si è proceduto separatamente, 92,70 grammi di cocaina contenuti in un involucro di cellophane contenuto in una borsa; in Boscoreale il 12 marzo 2013.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, evidenziando che la Corte territoriale avrebbe omesso di affrontare la problematica principale della vicenda, riguardante la corretta perimetrazione del concorso di persona nella detenzione della sostanza stupefacente.

Si osserva al riguardo che il Tribunale del Riesame di Napoli, in accoglimento del ricorso della difesa, aveva annullato l'ordinanza cautelare per difetto dei gravi indizi di colpevolezza, essendosi in presenza di un fatto di non univoca lettura, posto che gli indizi raccolti dalla P.G. erano tutt'altro che gravi, precisi e concordanti: gli operanti sono infatti intervenuti con anticipo rispetto alla naturale evoluzione della vicenda, accertando unicamente che [OSCURATO:PERSONA] era in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], che deteneva in un borsone, accanto a indumenti personali, lo stupefacente sottoposto a sequestro, il che tuttavia non consente l'attribuzione di alcuna responsabilità a titolo concorsuale, avendo il ricorrente giustificato la presenza di [OSCURATO:PERSONA] presso la sua abitazione in ragione del suo allontanamento dalla sua casa coniugale per un litigio con la moglie, mentre [OSCURATO:PERSONA] si era trasferito a casa dalla sua compagna, per cui alcun coinvolgimento a carico del ricorrente era ipotizzabile, tanto più che [OSCURATO:PERSONA] si era assunto l'esclusiva responsabilità del fatto.

Né dai colloqui intrattenuti in carcere da [OSCURATO:PERSONA] con la madre e la compagna potevano trarsi elementi a carico del ricorrente, essendo dagli stessi emerso che il ricorrente si è trovato quella sera per puro caso al posto di un altro soggetto, tale Antonio, egli sì vero concorrente del reato commesso da [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa del diniego delle attenuanti generiche e dell'eccessività della pena, non essendo stati adeguatamente considerati in tal senso la condizione di incensurato di [OSCURATO:PERSONA], il suo ottimo comportamento processuale, diretto solo a chiarire la vicenda, e la marginalità della condotta di cui è stato ritenuto autore.A ciò si aggiunge, peraltro, il rilievo della sperequazione di trattamento di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto meritevole di una pena di gran lunga inferiore, nonostante fosse il vero dominus della vicenda, oltre che recidivo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la conferma dei giudizio di colpevolezza dell'imputato da parte della Corte di appello non presenta vizi di legittimità.

Occorre premettere in proposito che la sentenza impugnata, lungi dal limitarsi a richiamare le pur condivise considerazioni del primo giudice, non ha mancato di confrontarsi con le deduzioni difensive sollevate nell'atto di appello, superandole con argomentazioni autonome e non manifestamente illogiche.

La ricostruzione del fatto del resto non risulta controversa, essendone censurata solo la qualificazione giuridica nella prospettiva della condotta di [OSCURATO:PERSONA].

È dunque pacifico che, nella tarda serata del 12 marzo 2013, [OSCURATO:PERSONA] veniva sorpreso da personale della Polizia di Stato di [OSCURATO:PERSONA] mentre faceva rientro nella sua abitazione sita in Boscoreale guidando un'autovettura Fiat 600, a bordo della quale, sul lato passeggeri, sedeva [OSCURATO:PERSONA].

Aperto il cancello esterno con l'uso di un telecomando, il conducente dell'auto parcheggiava la macchina accanto alle scale che conducevano in casa; i due scendevano dall'auto mentre [OSCURATO:PERSONA] teneva in mano una borsa in pelle bianca e, a quel punto, gli operanti decidevano di intervenire, rinvenendo nella borsa, oltre a due bilancini di precisione, un involucro di cellophane contenente 93 grammi di cocaina, mentre nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] veniva trovata, oltre alla somma di 2.615 euro, una carta di identità recante la foto di [OSCURATO:PERSONA], ma le generalità di tale [OSCURATO:PERSONA], fratello della fidanzata di [OSCURATO:PERSONA].

Veniva quindi eseguita una perquisizione presso l'abitazione dell'imputato, che consentiva di rinvenire, nascosto dietro alcuni libri, un portafogli contenente altri 5.550 euro; dalle analisi risultava che dalla cocaina erano ricavabili oltre 200 dosi medie singole.

In sede di convalida dell'arresto, [OSCURATO:PERSONA] si assumeva la responsabilità esclusiva del reato, riferendo che [OSCURATO:PERSONA] era all'oscuro della detenzione della droga e precisava che abitava a casa del ricorrente da alcuni giorni perché aveva litigato con la moglie, la quale aveva scoperto che egli usava i risparmi di lei per comprare droga; aggiungeva inoltre di aver portato la droga nella borsa perché temeva che la suocera di [OSCURATO:PERSONA], che provvedeva a lavargli indumenti, potesse trovare lo stupefacente in casa aprendo la borsa.

Dal canto suo, [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di non abitare in casa sua da circa un anno, vivendo nell'abitazione della sua fidanzata [OSCURATO:PERSONA] sita in Terzigno, accanto al suo bar.1.2.

Alla luce di tali risultanze investigative, i giudici di merito sono pervenuti alla conclusione della colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui ascritto, evidenziando che anche al ricorrente doveva essere ascritta la detenzione illecita dello stupefacente rinvenuto nella borsa di [OSCURATO:PERSONA], chiaramente destinato allo spaccio, essendosi sostanziato il contributo causale di [OSCURATO:PERSONA] nel portare insieme al correo la droga presso l'abitazione di sua proprietà, dove peraltro venivano conservati i frutti dei traffici illeciti, per cui la condotta dell'imputato si è posta ben oltre il limite della connivenza non punibile, dovendosi richiamare in proposito l'affermazione costante di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258186, Sez. 6, n. 47562 del 29/10/2013, Rv. 257465 e Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Rv. 264454), secondo cui la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo causale alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un consapevole contributo positivo, morale o materiale, all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente.

Nel confrontarsi con le deduzionì difensive, le due sentenze di merito hanno osservato come la ricostruzione fornita dai soggetti fermati sia risultata del tutto inverosimile, non essendo stato chiarito perché la suocera di [OSCURATO:PERSONA] dovesse recarsi la sera presso la casa del genero per prelevare gli indumenti da lavare a [OSCURATO:PERSONA], come pure è poco credibile che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe uscito di casa con [OSCURATO:PERSONA] per andare al bar e prendere un caffè portando con sé una borsa con quasi 100 grammi di cocaina e due bilancini di precisione, mentre è ben più significativo, nell'ottica della ritenuta sinergia tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il fatto che il secondo portasse con sé una carta di identità falsificata riconducibile al cognato del primo.

Del resto, non è stato spiegato perché [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dovuto solo accompagnare [OSCURATO:PERSONA] nella casa che gli aveva prestato, non si sia limitato a lasciare [OSCURATO:PERSONA] sotto casa, ma sia sceso anch'egli dall'auto dopo aver parcheggiato.

Né elementi favorevoli alla tesi difensiva dell'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti ravvisabili nelle conversazione avvenuta il 19 marzo 2013 presso la casa circondariale di Poggioreale tra [OSCURATO:PERSONA], la madre e la fidanzata, risultando generica la frase della fidanzata dell'imputato che, parlando alla suocera, aveva detto che un tale Antonio "doveva stare al posto di Anello", potendosi piuttosto da tale frase desumersi, in sintonia con la ricostruzione accusatoria, che nella vicenda fosse coinvolto anche un terzo soggetto non in alternativa ma in aggiunta di [OSCURATO:PERSONA], presso la cui casa era destinata la droga portata da [OSCURATO:PERSONA], non potendosi sottacere che, al momento dell'intervento della P.G., non è stata riscontrata alcuna reazione di costernazione o di stupore da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale peraltro in sede di convalida non ha parlato di tale fantomatico "Antonio".1.3.

In definitiva, in quanto sorretta da considerazioni razionali, la valutazione del materiale probatorio operata prima dal G.U.P. e poi dalla Corte territoriale resiste alle obiezioni difensive, che invero si sostanziano nella proposta di una lettura alternativa delle fonti probatorie, che tuttavia non può trovare ingresso in questa sede, avendo questa Corte (cfr. ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) più volte affermato il principio secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

A ciò deve solo aggiungersi che la diversa valutazione sul ruolo di [OSCURATO:PERSONA] compiuta dal Tribunale del Riesame di Napoli con l'ordinanza del 2 aprile 2013 non assume valenza dirimente nella vicenda in esame, posto che il giudizio (invero molto sintetico) reso nella fase dell'impugnazione cautelare non può ritenersi vincolante nelle successive fasi di merito, soprattutto qualora, come nel caso di specie, gli elementi indiziari disponibili siano stati sottoposti a un approfondito scrutinio, rivelatosi scevro da profili di manifesta irrazionalità.

2. Anche rispetto al trattamento sanzionatorio non si ravvisano criticità.

Sul punto deve premettersi che il primo giudice aveva applicato una pena corrispondente quasi al minimo edittale (anni 6 di reclusione e 27.000 di multa), tenendo conto in tal senso della condizione di incensurato dell'imputato, nei cui confronti non sono state riconosciute le attenuanti generiche, non essendo stati ravvisati in tal senso profili suscettibili di positiva considerazione.

Tale impostazione è stata confermata dalla Corte territoriale, che ha rimarcato la gravità della condotta dell'imputato, con valutazione di merito che, in quanto non illogica, non appare censurabile in questa sede, non potendosi sottacere in tal senso la rilevanza del dato ponderale e qualitativo della droga (92 gr. dì cocaina con oltre 200 dosi ricavabili), alla cui illecita detenzione [OSCURATO:PERSONA] ha concorso.

Rimane solo da precisare che l'asserita disparità di trattamento rispetto alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] non era stata dedotta dell'atto di appello, sebbene la sentenza relativa a [OSCURATO:PERSONA] sia stata depositata nel luglio 2013, ovvero prima del deposito dell'atto di appello (giugno 2014), fermo restando che la posizione del coimputato è stata definita con sentenza di patteggiamento, nell'ambito della quale sono state ampiamente valorizzate le dichiarazioni confessorie di [OSCURATO:PERSONA], per cui le posizioni dei due imputati non appaiono del loro del tutto sovrapponibili.

3. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 20-11-2020 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 novembre 2020, la Corte di appello di Napoli confermava la decisione resa il 29 aprile 2014, con la quale il G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 1 bis del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver illecitamente detenuto, con altro indagato, [OSCURATO:PERSONA], per il quale si è proceduto separatamente, 92,70 grammi di cocaina contenuti in un involucro di cellophane contenuto in una borsa; in Boscoreale il 12 marzo 2013. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, evidenziando che la Corte territoriale avrebbe omesso di affrontare la problematica principale della vicenda, riguardante la corretta perimetrazione del concorso di persona nella detenzione della sostanza stupefacente. Si osserva al riguardo che il Tribunale del Riesame di Napoli, in accoglimento del ricorso della difesa, aveva annullato l'ordinanza cautelare per difetto dei gravi indizi di colpevolezza, essendosi in presenza di un fatto di non univoca lettura, posto che gli indizi raccolti dalla P.G. erano tutt'altro che gravi, precisi e concordanti: gli operanti sono infatti intervenuti con anticipo rispetto alla naturale evoluzione della vicenda, accertando unicamente che [OSCURATO:PERSONA] era in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], che deteneva in un borsone, accanto a indumenti personali, lo stupefacente sottoposto a sequestro, il che tuttavia non consente l'attribuzione di alcuna responsabilità a titolo concorsuale, avendo il ricorrente giustificato la presenza di [OSCURATO:PERSONA] presso la sua abitazione in ragione del suo allontanamento dalla sua casa coniugale per un litigio con la moglie, mentre [OSCURATO:PERSONA] si era trasferito a casa dalla sua compagna, per cui alcun coinvolgimento a carico del ricorrente era ipotizzabile, tanto più che [OSCURATO:PERSONA] si era assunto l'esclusiva responsabilità del fatto. Né dai colloqui intrattenuti in carcere da [OSCURATO:PERSONA] con la madre e la compagna potevano trarsi elementi a carico del ricorrente, essendo dagli stessi emerso che il ricorrente si è trovato quella sera per puro caso al posto di un altro soggetto, tale Antonio, egli sì vero concorrente del reato commesso da [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa del diniego delle attenuanti generiche e dell'eccessività della pena, non essendo stati adeguatamente considerati in tal senso la condizione di incensurato di [OSCURATO:PERSONA], il suo ottimo comportamento processuale, diretto solo a chiarire la vicenda, e la marginalità della condotta di cui è stato ritenuto autore.A ciò si aggiunge, peraltro, il rilievo della sperequazione di trattamento di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto meritevole di una pena di gran lunga inferiore, nonostante fosse il vero dominus della vicenda, oltre che recidivo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la conferma dei giudizio di colpevolezza dell'imputato da parte della Corte di appello non presenta vizi di legittimità. Occorre premettere in proposito che la sentenza impugnata, lungi dal limitarsi a richiamare le pur condivise considerazioni del primo giudice, non ha mancato di confrontarsi con le deduzioni difensive sollevate nell'atto di appello, superandole con argomentazioni autonome e non manifestamente illogiche. La ricostruzione del fatto del resto non risulta controversa, essendone censurata solo la qualificazione giuridica nella prospettiva della condotta di [OSCURATO:PERSONA]. È dunque pacifico che, nella tarda serata del 12 marzo 2013, [OSCURATO:PERSONA] veniva sorpreso da personale della Polizia di Stato di [OSCURATO:PERSONA] mentre faceva rientro nella sua abitazione sita in Boscoreale guidando un'autovettura Fiat 600, a bordo della quale, sul lato passeggeri, sedeva [OSCURATO:PERSONA]. Aperto il cancello esterno con l'uso di un telecomando, il conducente dell'auto parcheggiava la macchina accanto alle scale che conducevano in casa; i due scendevano dall'auto mentre [OSCURATO:PERSONA] teneva in mano una borsa in pelle bianca e, a quel punto, gli operanti decidevano di intervenire, rinvenendo nella borsa, oltre a due bilancini di precisione, un involucro di cellophane contenente 93 grammi di cocaina, mentre nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] veniva trovata, oltre alla somma di 2.615 euro, una carta di identità recante la foto di [OSCURATO:PERSONA], ma le generalità di tale [OSCURATO:PERSONA], fratello della fidanzata di [OSCURATO:PERSONA]. Veniva quindi eseguita una perquisizione presso l'abitazione dell'imputato, che consentiva di rinvenire, nascosto dietro alcuni libri, un portafogli contenente altri 5.550 euro; dalle analisi risultava che dalla cocaina erano ricavabili oltre 200 dosi medie singole. In sede di convalida dell'arresto, [OSCURATO:PERSONA] si assumeva la responsabilità esclusiva del reato, riferendo che [OSCURATO:PERSONA] era all'oscuro della detenzione della droga e precisava che abitava a casa del ricorrente da alcuni giorni perché aveva litigato con la moglie, la quale aveva scoperto che egli usava i risparmi di lei per comprare droga; aggiungeva inoltre di aver portato la droga nella borsa perché temeva che la suocera di [OSCURATO:PERSONA], che provvedeva a lavargli indumenti, potesse trovare lo stupefacente in casa aprendo la borsa. Dal canto suo, [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di non abitare in casa sua da circa un anno, vivendo nell'abitazione della sua fidanzata [OSCURATO:PERSONA] sita in Terzigno, accanto al suo bar.1.2. Alla luce di tali risultanze investigative, i giudici di merito sono pervenuti alla conclusione della colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui ascritto, evidenziando che anche al ricorrente doveva essere ascritta la detenzione illecita dello stupefacente rinvenuto nella borsa di [OSCURATO:PERSONA], chiaramente destinato allo spaccio, essendosi sostanziato il contributo causale di [OSCURATO:PERSONA] nel portare insieme al correo la droga presso l'abitazione di sua proprietà, dove peraltro venivano conservati i frutti dei traffici illeciti, per cui la condotta dell'imputato si è posta ben oltre il limite della connivenza non punibile, dovendosi richiamare in proposito l'affermazione costante di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258186, Sez. 6, n. 47562 del 29/10/2013, Rv. 257465 e Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Rv. 264454), secondo cui la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo causale alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un consapevole contributo positivo, morale o materiale, all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente. Nel confrontarsi con le deduzionì difensive, le due sentenze di merito hanno osservato come la ricostruzione fornita dai soggetti fermati sia risultata del tutto inverosimile, non essendo stato chiarito perché la suocera di [OSCURATO:PERSONA] dovesse recarsi la sera presso la casa del genero per prelevare gli indumenti da lavare a [OSCURATO:PERSONA], come pure è poco credibile che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe uscito di casa con [OSCURATO:PERSONA] per andare al bar e prendere un caffè portando con sé una borsa con quasi 100 grammi di cocaina e due bilancini di precisione, mentre è ben più significativo, nell'ottica della ritenuta sinergia tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il fatto che il secondo portasse con sé una carta di identità falsificata riconducibile al cognato del primo. Del resto, non è stato spiegato perché [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dovuto solo accompagnare [OSCURATO:PERSONA] nella casa che gli aveva prestato, non si sia limitato a lasciare [OSCURATO:PERSONA] sotto casa, ma sia sceso anch'egli dall'auto dopo aver parcheggiato. Né elementi favorevoli alla tesi difensiva dell'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti ravvisabili nelle conversazione avvenuta il 19 marzo 2013 presso la casa circondariale di Poggioreale tra [OSCURATO:PERSONA], la madre e la fidanzata, risultando generica la frase della fidanzata dell'imputato che, parlando alla suocera, aveva detto che un tale Antonio "doveva stare al posto di Anello", potendosi piuttosto da tale frase desumersi, in sintonia con la ricostruzione accusatoria, che nella vicenda fosse coinvolto anche un terzo soggetto non in alternativa ma in aggiunta di [OSCURATO:PERSONA], presso la cui casa era destinata la droga portata da [OSCURATO:PERSONA], non potendosi sottacere che, al momento dell'intervento della P.G., non è stata riscontrata alcuna reazione di costernazione o di stupore da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale peraltro in sede di convalida non ha parlato di tale fantomatico "Antonio".1.3. In definitiva, in quanto sorretta da considerazioni razionali, la valutazione del materiale probatorio operata prima dal G.U.P. e poi dalla Corte territoriale resiste alle obiezioni difensive, che invero si sostanziano nella proposta di una lettura alternativa delle fonti probatorie, che tuttavia non può trovare ingresso in questa sede, avendo questa Corte (cfr. ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) più volte affermato il principio secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. A ciò deve solo aggiungersi che la diversa valutazione sul ruolo di [OSCURATO:PERSONA] compiuta dal Tribunale del Riesame di Napoli con l'ordinanza del 2 aprile 2013 non assume valenza dirimente nella vicenda in esame, posto che il giudizio (invero molto sintetico) reso nella fase dell'impugnazione cautelare non può ritenersi vincolante nelle successive fasi di merito, soprattutto qualora, come nel caso di specie, gli elementi indiziari disponibili siano stati sottoposti a un approfondito scrutinio, rivelatosi scevro da profili di manifesta irrazionalità. 2. Anche rispetto al trattamento sanzionatorio non si ravvisano criticità. Sul punto deve premettersi che il primo giudice aveva applicato una pena corrispondente quasi al minimo edittale (anni 6 di reclusione e 27.000 di multa), tenendo conto in tal senso della condizione di incensurato dell'imputato, nei cui confronti non sono state riconosciute le attenuanti generiche, non essendo stati ravvisati in tal senso profili suscettibili di positiva considerazione. Tale impostazione è stata confermata dalla Corte territoriale, che ha rimarcato la gravità della condotta dell'imputato, con valutazione di merito che, in quanto non illogica, non appare censurabile in questa sede, non potendosi sottacere in tal senso la rilevanza del dato ponderale e qualitativo della droga (92 gr. dì cocaina con oltre 200 dosi ricavabili), alla cui illecita detenzione [OSCURATO:PERSONA] ha concorso. Rimane solo da precisare che l'asserita disparità di trattamento rispetto alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] non era stata dedotta dell'atto di appello, sebbene la sentenza relativa a [OSCURATO:PERSONA] sia stata depositata nel luglio 2013, ovvero prima del deposito dell'atto di appello (giugno 2014), fermo restando che la posizione del coimputato è stata definita con sentenza di patteggiamento, nell'ambito della quale sono state ampiamente valorizzate le dichiarazioni confessorie di [OSCURATO:PERSONA], per cui le posizioni dei due imputati non appaiono del loro del tutto sovrapponibili. 3. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e c
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