Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2020

Cassazione n. 38815/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 925/2021 la Corte di appello di Palermo ha riformato la condanna inflitta dal Tribunale di Trapani nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 385, 337, 582,585,cod. pen.

Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza per violazione e vizio di motivazione: a) in merito alla valutazione del dolo e dello stato di necessità Il ricorso è inammissibile.

La Corte di appello ha congruamente motivato in merito alla rilevanza penale del fatto non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale.

Con congrua motivazione la Corte di appello ha anche rilevato l'assenza di riscontri alla tesi difensiva (sarebbe uscito per la fame per procurarsi del cibo), contradetta dal tentativo di fuga, dalla violenta reazione opposta contro gli agenti e dalla mancata richiesta dei permessi di uscita motivati dalla necessità di provvedere al proprio sostentamento.

Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 09/09/2020 4 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 925/2021 la Corte di appello di Palermo ha riformato la condanna inflitta dal Tribunale di Trapani nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 385, 337, 582,585,cod. pen. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza per violazione e vizio di motivazione: a) in merito alla valutazione del dolo e dello stato di necessità Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha congruamente motivato in merito alla rilevanza penale del fatto non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale. Con congrua motivazione la Corte di appello ha anche rilevato l'assenza di riscontri alla tesi difensiva (sarebbe uscito per la fame per procurarsi del cibo), contradetta dal tentativo di fuga, dalla violenta reazione opposta contro gli agenti e dalla mancata richiesta dei permessi di uscita motivati dalla necessità di provvedere al proprio sostentamento. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2020 4 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 38815/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris