CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 luglio 2026
Cassazione n. 23455/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1545/2023depositata il 02/03/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19322/2023Numero sezionale 1740/2026Numero di raccolta generale 23455/2026Data pubblicazione 17/07/20261. Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, dichiarava la nullità, persimulazione assoluta, dell’atto di compravendita immobiliarestipulato in data 10 marzo 2006 tra [OSCURATO:PERSONA], CarmelaMartello e [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale riteneva fondata la prospettazione attorea,valorizzando elementi presuntivi e reputando non necessaria laprova scritta della simulazione, sul presupposto che MartelloAntonio dovesse essere qualificato come terzo rispetto all’accordosimulatorio2. Avverso tale decisione proponeva appello EugeniaMandarino, mentre le altre parti appellate rimanevano contumacianche nel giudizio di secondo grado.3. La Corte riteneva assorbente l’esame del motivo di gravamecon cui l’appellante aveva contestato la qualificazione di AntonioMartello quale terzo, deducendo che il medesimo fosse, invece,parte dell’accordo negoziale.All’esito dell’istruttoria, il giudice di appello accertava cheAntonio Martello, all’epoca coniuge dell’appellante, era giàcomproprietario dell’immobile in questione, in ragione di una quotapari a un sesto, e che l’operazione negoziale oggetto di causa erafinalizzata a concentrare la proprietà tra i coniugi, mediante iltrasferimento delle ulteriori quote ad [OSCURATO:PERSONA].In tale contesto, la Corte riteneva che [OSCURATO:PERSONA] nonpotesse qualificarsi come terzo, dovendo invece considerarsi partedell’accordo simulatorio, se non addirittura ideatore dello stesso,come già evidenziato nel corso del giudizio di primo grado in sedeistruttoria.Numero registro generale 19322/2023Numero sezionale 1740/2026Numero di raccolta generale 23455/2026Data pubblicazione 17/07/2026Da ciò la conseguenza che, difettando una controdichiarazionescritta, la domanda di simulazione non poteva essere accolta, nonessendo sufficiente il ricorso a presunzioni in caso di azioneproposta da una parte del negozio simulato.In conclusione, la Corte d’appello di Roma, in riforma dellasentenza impugnata, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Martello, disponendo, in considerazione dei rapporti familiari tra leparti e della condotta processuale degli appellati, la irripetibilitàdelle spese di lite.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avversola suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e haproposto ricorso incidentale con alcuni motivi autonomi e altricondizionati.Entrambe le parti con memoria depositata in prossimitàdell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione degli artt. 1415 c.c., comma 2 e art. 1417 c.c. nellaparte in cui la Corte Territoriale accogliendo il secondo motivo diappello ha affermato che il Martello era da considerarsi partedell’accordo e che in mancanza di una dichiarazione scritta ladomanda doveva essere rigettata.Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenutoche il ricorrente dovesse qualificarsi quale parte dell’accordosimulatorio, e non come terzo, con conseguente applicazione delregime probatorio ordinario e necessità della prova scritta dellasimulazione.Numero registro generale 19322/2023Numero sezionale 1740/2026Numero di raccolta generale 23455/2026Data pubblicazione 17/07/2026Il ricorrente deduce che tale qualificazione sarebbe erronea,sul rilievo che egli non ha partecipato al contratto dicompravendita, non rivestendo né la qualità di alienante né quelladi acquirente, e che non risulta provata la sua partecipazioneall’accordo simulatorio, neppure in forma occulta. Egli assume,pertanto, che avrebbe dovuto essere considerato terzo rispetto alnegozio, con conseguente applicabilità del regime probatorio piùfavorevole, che consente la dimostrazione della simulazione anchemediante presunzioni e prova testimoniale.La Corte territoriale, ferma la distinzione in tema di prova dellasimulazione tra parti e terzi, avrebbe erroneamente applicato ilregime probatorio proprio delle parti, senza che vi fossero elementiidonei a dimostrare la sua partecipazione all’accordo simulatorio,limitandosi ad affermazioni apodittiche circa il suo ruolonell’operazione negoziale.Deduce, altresì, la sussistenza di un interesse qualificatoall’azione, quale terzo pregiudicato, sicché una volta riconosciuta lasua qualità di terzo, la simulazione avrebbe potuto essere provatamediante presunzioni, valorizzando gli elementi indiziari giàevidenziati in primo grado (incongruità del prezzo, mancatopagamento a uno dei venditori, rapporti familiari tra le parti,mancata prova dell’effettività del corrispettivo), che il Tribunaleaveva ritenuto gravi, precisi e concordanti.2 Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità dellasentenza in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., per violazionedegli artt. 132, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111,primo comma, Cost. in quanto affetta da error in procedendo, peressere la motivazione meramente apparente e/o inesistente.Numero registro generale 19322/2023Numero sezionale 1740/2026Numero di raccolta generale 23455/2026Data pubblicazione 17/07/2026La Corte d’appello avrebbe reso una motivazione soloformalmente esistente, ma priva di effettivo contenutoargomentativo, non idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione.In particolare, il giudice di secondo grado si sarebbe limitatoad affermare che l’operazione negoziale fosse finalizzata a renderel’immobile in comproprietà tra il ricorrente e la coniuge e che ilmedesimo dovesse ritenersi parte dell’accordo simulatorio, senzaindicare gli elementi di fatto da cui tale conclusione sarebbe statatratta, né illustrare il ragionamento seguito.La motivazione non conterrebbe alcuna analisi delle risultanzeistruttorie, né un effettivo collegamento tra i fatti accertati e leconclusioni raggiunte, risultando, pertanto, inidonea a consentire ilcontrollo sulla correttezza e logicità della decisione.Rileverebbe, inoltre, che neppure il rinvio all’ordinanzaistruttoria di primo grado sarebbe idoneo a integrare lamotivazione, difettando un’autonoma valutazione critica dei motividi appello e delle questioni devolute.Pertanto, la sentenza impugnata sarebbe affetta da error inprocedendo, in quanto la motivazione, benché graficamenteesistente, si risolverebbe in affermazioni generiche e apodittiche,tali da non consentire la ricostruzione dell’iter decisionale seguitodal giudice.Il secondo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimentodetermina l’assorbimento del primo.La Corte d’Appello di Roma ha qualificato il ricorrente comeparte dell’accordo simulatorio senza in alcun modo spiegare leragioni di una tale decisione. La motivazione della Corte d'AppelloNumero registro generale 19322/2023Numero sezionale 1740/2026Numero di raccolta generale 23455/2026Data pubblicazione 17/07/2026è, dunque, apparente per impossibilità di ricavare la logicità delragionamento inferenziale del giudice.La motivazione della sentenza, infatti, è limitata alla seguenteconsiderazione: l'accordo negoziale mirava a far diventarel'immobile in comproprietà tra il ricorrente (già comproprietario di1/6) e la moglie (cui erano state trasferite le altre quote dei parentidi lui). [OSCURATO:PERSONA], quindi, era parte di tale accordo, come del restoaveva osservato il giudice istruttore in primo grado che avevarigettato le prova per testi proposta dal Martello proprio sullaconsiderazione che il Martello fosse parte dell'accordo, se nonl'ideatore.Con tale affermazione la Corte d'Appello attribuisce la qualitàdi parte del contratto al ricorrente senza in alcun modo chiarire leragioni di tale affermazione salvo presumere una suapartecipazione all’accordo simulatorio essendo comproprietario diun sesto del bene oggetto della domanda di simulazione assoluta.La Corte d’Appello, non si confronta in alcun modo con lasentenza di primo grado che aveva invece attribuito la qualità diterzo al Martello e con la giurisprudenza di legittimità sulla nozionedi terzo ex art. 1415 c.c. rispetto a colui che non è parte delcontratto e che agisce per accertare la simulazione assoluta di uncontratto del quale non è una parte formale.Nella simulazione assoluta, infatti, non rileva l’ "accordo delterzo contraente" (come nel caso della simulazione relativasoggettiva), o interposizione fittizia di persona, in quanto nel primocaso i soggetti coinvolti nel contratto fittizio sono gli unici chedevono esprimere la volontà simulatoria mentre nel secondo ènecessaria la partecipazione del terzo all'accordo simulatorio.Numero registro generale 19322/2023Numero sezionale 1740/2026Numero di raccolta generale 23455/2026Data pubblicazione 17/07/2026Pertanto, non risultano percepibili quali siano le ragioni delladecisione, in quanto le argomentazioni offerte sono obiettivamenteinidonee a far comprendere l'iter logico seguito per la formazionedel convincimento e, pertanto, non consentono alcun controllosull'esattezza, logicità e congruenza del ragionamento inferenzialedel giudice (in tal senso tra molte: Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112del 2009; n. 4488 del 2014; sezioni unite n. 8053 e n. 19881 del2014).In conclusione, deve affermarsi che la sentenza impugnata ènulla per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in quantodalla motivazione, apparente, non è possibile comprendere ilpercorso logico giuridico compiuto dalla Corte d’Appello, inparticolare nella parte in cui afferma la natura di parte e non diterzo del Martello rispetto al contratto intercorso tra sua moglie inregime di separazione dei beni all’epoca della stipula, acquirentedelle quote di 5/6 dell’appartamento in oggetto vendute dallasorella e dalla madre solo in base alla circostanza che il Martelloera titolare della restante quota di 1/6 ed aveva stretti legamifamiliari con le parti del contratto.Un tale motivazione è obiettivamente affetta da quei gravi viziche sono rimasti i soli di cui ci si possa dolere in Cassazione dopola riforma del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., secondo i principidettati da Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014, ravvisandosi inessa una «motivazione apparente».L’accoglimento del secondo motivo del ricorso principaleassorbe anche tutti i motivi proposti dalla ricorrente incidentale,che attengono in particolare all’omessa pronuncia sulla mancanzadi interesse a proporre la domanda di simulazione assoluta in capoNumero registro generale 19322/2023Numero sezionale 1740/2026Numero di raccolta generale 23455/2026Data pubblicazione 17/07/2026al ricorrente principale Martello e alla mancanza di provadell’accordo simulatorio oltre che alla omessa liquidazione dellespese dichiarate irripetibili.In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso,assorbiti il primo e tutti i motivi del ricorso incidentale, la sentenzaimpugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello diRoma in diversa composizione che provvederà anche allaliquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale,dichiara assorbiti il primo e tutti i motivi del ricorso incidentale,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Romain diversa composizione anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 8 luglio 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Grasso