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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03519/2023

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 del Corte di appello di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza pronunciata in data 16/12/2019 dal Tribunale della stessa città con la quale il Grassi è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 648 cod. pen.).

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante e illogica; la Corte di appello di Campobasso, nonostante le specifiche censure introdotte con l'atto di appello, si è limitata a confermare apoditticamente la sentenza del primo giudice; le testimonianza di Sulmona e Campopiano non sono sufficienti a far ritenere integrata la responsabilità del ricorrente; anche la scelta del trattamento sanzionatorio non è congrua, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente l'affermazione secondo la quale il valore di un telefono cellulare non è mai modestissimo; il valore era di soli cento euro e l'utenza era risultata abbinata al numero del Campopiano; anche l'eventuale uso del cellulare da parte del ricorrente poteva essere riferito ad un periodo di molto successivo rispetto alla sua sottrazione, manca qualsiasi indagine in ordine all'elemento psicologico del reato contestato ed al massimo avrebbe potuto essere imputata al ricorrente la fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen.; in tal caso si sarebbe potuto applicare l'art. 131-bis cod. pen.; anche la pena irrogata doveva essere ritenuta eccessiva e poteva essere applicata l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. e comunque avrebbero potuto essere riconosciute le attenuanti generiche.

2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio della motivazione per travisamento delle prove; risulta omessa la considerazione delle circostanze evidenziate nel primo motivo, il vizio risulta dagli atti, avendo il giudice fondato il proprio convincimento su un risultato di prova meramente formale ed avulso dallo svolgimento dei fatti, la motivazione è dunque illogica.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta la mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; la Corte di appello nulla ha disposto in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riferimento alla acquisizione della sentenza del Tribunale di Campobasso del 10/1/2020.

Il difensore ha poi presentato ulteriori conclusioni in data 15/11/2022, con le quali ha richiamato le proprie argomentazioni in ricorso.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso è*Kir-i-fondato perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

In via preliminare occorre considerare come la responsabilità del ricorrente sia stata ritenuta dalla Corte di appello in senso del tutto conforme al giudice di primo grado.

4.1. Il primo motivo di ricorso già nella sua formulazione si appalesa inammissibile quanto alla dedotta illogicità e non "manifesta illogicità" della motivazione.

Del tutto generico deve poi essere ritenuto quanto all'asserita mancanza della motivazione.

La motivazione della Corte di appello è certamente presente, logica e persuasivamente articolata quanto alla responsabilità del ricorrente per la ricettazione del telefono cellulare oggetto di precedente illegittima sottrazione.

La disponibilità del telefono in questione in capo al Grassi è stata difatti ricostruita in modo chiaro e in assenza di aporie dalla Corte di appello, anche in considerazione delle prove testimoniali assunte e degli accertamenti tecnici espletati, in assenza di qualsiasi valida giustificazione da parte del ricorrente sul punto.

La Corte di appello ha risposto ad ogni deduzione del ricorrente anche quanto al valore del bene e al trattamento sanzionatorio nelle sue diverse componenti.

Le argomentazioni difensive si caratterizzano, dunque, come una mera proposta di rilettura nel merito non consentita in questa sede (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01).

4.2. Del tutto generico, anche nella sua formulazione, si presenta il secondo motivo di ricorso, che pur evocando un travisamento delle prove, tuttavia omette di indicare compiutamente gli elementi dai quali sarebbe possibile desumere tale travisamento, tra l'altro dedotto per la prima volta in questa sede.

Ai fini della configurabilità del vizio del travisamento della prova, è difatti necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto chiaro e definito, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto; va escluso, pertanto, che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez.

U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264481-01, in motivazione; Sez.

I, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478-01; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406- 01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087-01).

Detto vizio, inoltre, può avere rilievo solo quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457- 01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774-01).

In caso di "doppia conforme" poi, il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo quando il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritannente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado ovvero qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01; Sez. 2, n. 7896 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837-01).

4.3. Del tutto generico ed aspecifico per allegazione ed articolazione anche il terzo motivo di ricorso, che non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, limitandosi a proporre in relazione all'ampia motivazione una propria lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede anche tenuto conto del fatto che le dichiarazioni rese dal teste non sono mai state smentite e sono state compiutamente valutate con motivazione con la quale il ricorrente non si confronta, con conseguente evidente irrilevanza quanto al compendio probatorio acquisito della rinnovazione istruttoria richiesta, mediante acquisizione di documentazione all'evidenza ritenuta non conducente con l'accertamento in esame.

5. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 del Corte di appello di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza pronunciata in data 16/12/2019 dal Tribunale della stessa città con la quale il Grassi è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 648 cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante e illogica; la Corte di appello di Campobasso, nonostante le specifiche censure introdotte con l'atto di appello, si è limitata a confermare apoditticamente la sentenza del primo giudice; le testimonianza di Sulmona e Campopiano non sono sufficienti a far ritenere integrata la responsabilità del ricorrente; anche la scelta del trattamento sanzionatorio non è congrua, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente l'affermazione secondo la quale il valore di un telefono cellulare non è mai modestissimo; il valore era di soli cento euro e l'utenza era risultata abbinata al numero del Campopiano; anche l'eventuale uso del cellulare da parte del ricorrente poteva essere riferito ad un periodo di molto successivo rispetto alla sua sottrazione, manca qualsiasi indagine in ordine all'elemento psicologico del reato contestato ed al massimo avrebbe potuto essere imputata al ricorrente la fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen.; in tal caso si sarebbe potuto applicare l'art. 131-bis cod. pen.; anche la pena irrogata doveva essere ritenuta eccessiva e poteva essere applicata l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. e comunque avrebbero potuto essere riconosciute le attenuanti generiche. 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio della motivazione per travisamento delle prove; risulta omessa la considerazione delle circostanze evidenziate nel primo motivo, il vizio risulta dagli atti, avendo il giudice fondato il proprio convincimento su un risultato di prova meramente formale ed avulso dallo svolgimento dei fatti, la motivazione è dunque illogica. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta la mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; la Corte di appello nulla ha disposto in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riferimento alla acquisizione della sentenza del Tribunale di Campobasso del 10/1/2020. Il difensore ha poi presentato ulteriori conclusioni in data 15/11/2022, con le quali ha richiamato le proprie argomentazioni in ricorso. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è*Kir-i-fondato perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. In via preliminare occorre considerare come la responsabilità del ricorrente sia stata ritenuta dalla Corte di appello in senso del tutto conforme al giudice di primo grado. 4.1. Il primo motivo di ricorso già nella sua formulazione si appalesa inammissibile quanto alla dedotta illogicità e non "manifesta illogicità" della motivazione. Del tutto generico deve poi essere ritenuto quanto all'asserita mancanza della motivazione. La motivazione della Corte di appello è certamente presente, logica e persuasivamente articolata quanto alla responsabilità del ricorrente per la ricettazione del telefono cellulare oggetto di precedente illegittima sottrazione. La disponibilità del telefono in questione in capo al Grassi è stata difatti ricostruita in modo chiaro e in assenza di aporie dalla Corte di appello, anche in considerazione delle prove testimoniali assunte e degli accertamenti tecnici espletati, in assenza di qualsiasi valida giustificazione da parte del ricorrente sul punto. La Corte di appello ha risposto ad ogni deduzione del ricorrente anche quanto al valore del bene e al trattamento sanzionatorio nelle sue diverse componenti. Le argomentazioni difensive si caratterizzano, dunque, come una mera proposta di rilettura nel merito non consentita in questa sede (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01). 4.2. Del tutto generico, anche nella sua formulazione, si presenta il secondo motivo di ricorso, che pur evocando un travisamento delle prove, tuttavia omette di indicare compiutamente gli elementi dai quali sarebbe possibile desumere tale travisamento, tra l'altro dedotto per la prima volta in questa sede. Ai fini della configurabilità del vizio del travisamento della prova, è difatti necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto chiaro e definito, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto; va escluso, pertanto, che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264481-01, in motivazione; Sez. I, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478-01; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406- 01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087-01). Detto vizio, inoltre, può avere rilievo solo quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457- 01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774-01). In caso di "doppia conforme" poi, il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo quando il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritannente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado ovvero qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01; Sez. 2, n. 7896 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837-01). 4.3. Del tutto generico ed aspecifico per allegazione ed articolazione anche il terzo motivo di ricorso, che non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, limitandosi a proporre in relazione all'ampia motivazione una propria lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede anche tenuto conto del fatto che le dichiarazioni rese dal teste non sono mai state smentite e sono state compiutamente valutate con motivazione con la quale il ricorrente non si confronta, con conseguente evidente irrilevanza quanto al compendio probatorio acquisito della rinnovazione istruttoria richiesta, mediante acquisizione di documentazione all'evidenza ritenuta non conducente con l'accertamento in esame. 5. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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