Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2025:268
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 10 aprile 2025 (
1
)
Causa C
‑
343/23 P
Jean-[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo per l’azione esterna (SEAE)
« Impugnazione – Funzione pubblica – [OSCURATO:PERSONA] europeo per l’azione esterna (SEAE) – Funzionari – Articolo 24 dello Statuto dei funzionari – Domanda di assistenza – Articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari – Molestie psicologiche – Rigetto della domanda di assistenza – Nozione di molestie – Molestie passive – Molestie collettive – Mancato intervento diretto a prevenire le molestie – Inazione colposa – Complicità »
Introduzione
1.
Con la sua impugnazione, il signor Jean-[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «ricorrente») chiede alla Corte,
inter alia
, di annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 22 marzo 2023, nella causa [OSCURATO:PERSONA]/SEAE (
2
). In tale sentenza, il Tribunale ha respinto il ricorso del ricorrente fondato sull’articolo 270 TFUE e diretto all’annullamento della decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo per l’azione esterna (SEAE) del 15 giugno 2021 recante il rigetto parziale della sua domanda di assistenza del 18 febbraio 2021 (in prosieguo: la «decisione impugnata») fondata sull’articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella versione applicabile alla presente controversia (in prosieguo: lo «Statuto»).
2.
Nelle presenti conclusioni e conformemente alla richiesta della Corte, analizzerò se la nozione di molestia definita all’articolo 12
bis
, paragrafo 3, dello Statuto comprenda non solo un comportamento attivo e individuale, bensì anche un comportamento passivo e collettivo e, in particolare, l’
interazione tra tali due nozioni
nell’ambito del presente procedimento. Anziché esaminare se azioni od omissioni specifiche possano costituire molestie, le presenti conclusioni si concentrano principalmente (
3
) sulla questione se il mancato intervento volto a prevenire le molestie da parte di altri possa costituire
esso stesso
molestia (
4
).
3.
La presente causa solleva questioni importanti sul punto se i funzionari o membri del personale le cui azioni e omissioni individuali non costituiscono di per sé molestie possano, astenendosi dall’intervenire o dall’opporsi a un siffatto comportamento altrui, essere complici di tale comportamento e quindi rendersi essi stessi colpevoli di molestie. In che misura i funzionari o membri del personale sono soggetti ad un obbligo positivo di opporsi alle molestie di un collega da parte di un altro? In mancanza di intervento, un funzionario o membro del personale può essere «cooptato» nelle molestie e, in caso affermativo, in quali circostanze?
Contesto normativo
4.
L’articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), sancisce che «[o]gni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose».
5.
L’articolo 12
bis
dello Statuto enuncia quanto segue:
«1. Il funzionario deve astenersi da ogni forma di molestia psicologica o sessuale.
2. Il funzionario vittima di molestie psicologiche o sessuali non può essere penalizzato dall’istituzione. Il funzionario che ha fornito prove di molestie psicologiche o sessuali non può essere penalizzato dall’istituzione, nella misura in cui abbia agito onestamente.
3. Per “molestia psicologica” si intende ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, scritti, gesti e atti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona.
(...)».
6.
L’articolo 24 dello Statuto prevede che «[l]’Unione [europea] assiste il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni». Tale articolo stabilisce che l’Unione europea «risarcisce solidalmente il funzionario dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenerne il risarcimento dal responsabile».
Fatti
7.
I fatti all’origine della presente controversia sono esposti ai punti da 2 a 20 della sentenza impugnata. Ai fini delle presenti conclusioni, ritengo che siano rilevanti i seguenti elementi.
8.
Il ricorrente è un funzionario del SEAE. Il 18 febbraio 2021 egli ha presentato una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto (in prosieguo: la «domanda di assistenza»). Tra l’altro, sosteneva di essere stato vittima di molestie psicologiche da parte di C, D, E e F in qualità di superiori gerarchici successivi. C è l’ex segretario generale esecutivo del SEAE, D è uno degli ex segretari generali aggiunti del SEAE, E è uno degli attuali segretari generali aggiunti del SEAE e F è l’attuale direttore generale del bilancio e dell’amministrazione (
5
)
9.
Il 28 aprile 2021, il direttore delle risorse umane del SEAE ha inviato al ricorrente un’analisi preliminare della sua domanda di assistenza. Il ricorrente ha trasmesso le sue osservazioni su tale analisi preliminare al direttore delle risorse umane del SEAE il 7 maggio 2021. Il 15 giugno 2021 l’autorità che ha il potere di nomina ha adottato la decisione controversa e ha respinto la domanda di assistenza del ricorrente nei confronti di D e F. A tale riguardo, detta autorità ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito un principio di prova del fatto che egli era stato vittima di molestie psicologiche da parte di D e F.
10.
L’autorità suddetta ha avviato un’indagine amministrativa nei confronti di C ed E a seguito della domanda di assistenza del ricorrente (
6
).
Ricorso dinanzi al Tribunale, sentenza impugnata e impugnazione
11.
Il 3 marzo 2022 il ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 270 TFUE, in particolare contro la decisione impugnata, e per il risarcimento del danno subito a causa del comportamento del SEAE. Il ricorrente ha dedotto sette motivi, i primi cinque dei quali erano diretti all’annullamento della decisione impugnata. Con il suo secondo motivo, il ricorrente faceva valere, in sostanza, che il SEAE aveva commesso un errore manifesto concludendo, nella decisione impugnata, che egli non aveva fornito un principio di prova dell’esistenza di molestie da parte di D e F.
12.
Nella sentenza impugnata il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di cui è stato investito. Il 31 maggio 2023 il ricorrente ha impugnato tale sentenza invocando diversi motivi. Riassumerò, tuttavia, brevemente le osservazioni del ricorrente sulle molestie passive e collettive (
7
).
13.
Con il suo primo motivo d’impugnazione, il ricorrente contesta, in sostanza, al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nella valutazione della sua domanda di assistenza conformemente all’articolo 24 dello Statuto circoscrivendo la nozione di molestie a un «comportamento individuale autonomo e attivo» ed escludendo da tale nozione le molestie passive e collettive.
14.
Il ricorrente sottolinea il fatto che la sua domanda di assistenza riguardava altresì il comportamento passivo di F, direttore generale del bilancio e dell’amministrazione, il quale, pur occupando una posizione di autorità, ha sostanzialmente tollerato la «volontà» discriminatoria illegittima di C, ex segretario generale esecutivo del SEAE. Il comportamento passivo di F ha di fatto perpetuato e aggravato le molestie nei confronti del ricorrente da parte di C. Dato il numero di persone coinvolte e i loro legami gerarchici (
8
) con C, le molestie istigate da quest’ultimo «sono diventate ascrivibili all’amministrazione».
15.
D era altresì a conoscenza dell’esistenza di pratiche discriminatorie sistematiche nei confronti del ricorrente. Nonostante la posizione eminente di D in qualità di segretario generale aggiunto del SEAE, egli non è intervenuto, insieme a F, per porre fine alla discriminazione in questione. Anche il superiore gerarchico del ricorrente, D, avrebbe contribuito alla sua emarginazione non affidandogli compiti ed escludendolo dalle riunioni e dal flusso di informazioni. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il rigetto della censura del ricorrente contro F e D fosse legittimo senza indagare sul loro superiore gerarchico, nonché sul principale autore e istigatore delle molestie, C. A tale riguardo, la constatazione secondo cui le molestie non potevano essere imputate individualmente a F e a D era insufficiente. Il ricorrente sostiene che dalla sentenza
KF/BEI
(
9
) emerge chiaramente che le molestie possono anche essere di natura collettiva e possono essere commesse da diverse persone che agiscono in modo coordinato o, quantomeno, con le medesime modalità. Alla luce di tale sentenza, al fine di accertare l’esistenza di molestie avrebbe dovuto essere effettuata una valutazione del comportamento complessivo delle quattro persone in questione.
16.
Il fatto che un comportamento sia adottato da una persona non significa che esso possa non essere imputabile a un’altra, in particolare quando il comportamento coinvolge coautori (
10
). Il Tribunale ha effettuato un’analisi individuale delle asserite molestie. Esso ha omesso di analizzare il contesto generale e collettivo entro il quale si sono svolte le azioni di F e D, al fine di stabilire se questi, in quanto superiori gerarchici del ricorrente, abbiano agito in modo adeguato e non abusivo (
11
).
17.
Con il suo secondo motivo d’impugnazione, il ricorrente sostiene,
inter alia
, che il Tribunale abbia commesso un errore nel non considerare che la nozione di «coautore/partecipazione» non richiede un comportamento attivo. L’esclusione o l’emarginazione e quindi le molestie possono risultare da un’inattività o passività. Il ricorrente ritiene che D e F siano stati complici del comportamento di C a causa della loro colposa passività.
18.
Secondo il SEAE, l’impugnazione è manifestamente irricevibile e infondata.
Valutazione
19.
Nel caso di specie, nella sua domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto (
12
), il ricorrente ha affermato di aver subito molestie psicologiche da parte di quattro persone. Pertanto era tenuto a fornire un principio di prova di tali molestie alla luce della definizione di queste ultime di cui all’articolo 12
bis
, paragrafo 3, dello Statuto. Siffatta prova rappresenta una condizione necessaria per l’avvio di un’indagine amministrativa ai sensi dell’articolo 24 del medesimo (
13
).
20.
La definizione di molestia psicologica di cui all’articolo 12
bis
, paragrafo 3, dello Statuto è estremamente ampia e generica (
14
). Essa non riguarda una particolare forma di comportamento o di atto, ma si riferisce piuttosto (
15
), in particolare, a «ogni condotta inopportuna» che abbia per effetto di ledere «la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona» (
16
). La circostanza che un funzionario abbia rapporti difficili, o addirittura conflittuali, con i propri colleghi o superiori non costituisce, di per sé, una prova di molestie psicologiche. Inoltre, commenti negativi rivolti a un funzionario o a un membro del personale non necessariamente ne ledono la personalità, la dignità o l’integrità, ove siano formulati in termini misurati e non si basino su accuse ingiuste e prive di qualsiasi collegamento con fatti oggettivi (
17
).
21.
Occorre sottolineare la gravità delle molestie psicologiche e delle relative allegazioni, sia dal punto di vista della presunta vittima, sia dal punto di vista del suo autore (
18
). Per quanto riguarda il presunto autore, la constatazione di molestie psicologiche può sfociare in un procedimento disciplinare e nell’imposizione di una sanzione (
19
). Il procedimento diretto a determinare l’esistenza di molestie deve quindi rispettare i diritti della difesa del presunto autore. La persona contro la quale sono state rivolte le accuse di molestie psicologiche (
20
) deve ricevere, prima dell’adozione della decisione che le arrechi pregiudizio, tutti i documenti del fascicolo, sia a carico sia a discarico, relativi a tali molestie ed essere in grado di dichiarare il proprio punto di vista sugli stessi (
21
). L’erronea classificazione del comportamento quale molestia psicologica (
22
) può violare, almeno per analogia, il principio
nulla poena sine lege
(
23
).
22.
Le molestie psicologiche hanno un elemento (
24
) oggettivo, in quanto la condotta deve essere tale che un osservatore imparziale e ragionevole, dotato di normale sensibilità e posto nelle stesse condizioni, considererebbe il comportamento o l’atto controverso eccessivo e censurabile. Esso può, per definizione, risultare da un insieme di comportamenti diversi che, presi isolatamente, non configurerebbero necessariamente molestia psicologica di per sé ma che, valutati globalmente e in maniera contestuale, anche in ragione del loro cumularsi nel tempo, potrebbero essere considerati tali (
25
). Pertanto, il carattere ripetitivo di condotte inopportune è rilevante (
26
).
23.
Non è necessario dimostrare che i comportamenti, le parole, gli scritti, i gesti o gli altri atti di cui trattasi siano stati attuati con l’intenzione di ledere la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona. Possono esservi molestie psicologiche senza che sia dimostrato che il molestatore abbia voluto, con il proprio comportamento, screditare la vittima o deteriorarne intenzionalmente le condizioni di lavoro. È sufficiente che tali comportamenti, ove volontari, abbiano comportato obiettivamente conseguenze del genere (
27
).
24.
L’ampia portata della definizione di cui all’articolo 12
bis
, paragrafo 3, dello Statuto è inoltre evidente dagli esempi di tali comportamenti riportati al punto 2.1 dell’allegato alla decisione della Commissione, del 26 aprile 2006, relativa alla politica sulla protezione della dignità della persona e sulla lotta contro le molestie psicologiche e sessuali (
28
).
25.
Esaminerò in prosieguo le nozioni di molestia collettiva, di molestia passiva e di interazione tra di esse, sia in astratto, sia nell’ambito della presente impugnazione.
Sulle molestie psicologiche collettive
26.
Le molestie psicologiche possono essere, per loro natura, collettive e non solo individuali (
29
). Di conseguenza, le molestie possono essere commesse da diverse persone, appartenenti alla medesima istituzione, le quali agiscono in maniera coordinata o, quantomeno, nello stesso modo. Nella sentenza
KF/BEI
, il Tribunale ha esaminato non solo la condotta individuale dei presunti molestatori – A e B – ma ha inoltre ritenuto rilevante una valutazione complessiva dei vari atti di A e B (
30
). Nella sentenza
XH/Commissione
(
31
), il Tribunale ha esaminato, nell’ambito di un’accusa di molestie collettive, se vi fossero «legami» tra i presunti molestatori. A tal riguardo, il Tribunale ha ritenuto non provato che i presunti molestatori abbiano agito nell’ambito della stessa molestia collettiva (
32
)
27.
Ne consegue, a mio avviso, che sussistono molestie collettive quando le persone di cui trattasi agiscono in modo concertato o coordinato o quando, da un punto di vista oggettivo, agiscono all’unisono, contemporaneamente, in modo intermittente o successivo, conformemente a un quadro comune – sebbene non dichiarato o tacito. Nell’ambito di una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto relativa alle asserite molestie collettive, l’autorità che ha il potere di nomina è tenuta a verificare se esista un principio di prova di un siffatto quadro comune e, in caso affermativo, esaminare globalmente tutti gli atti o le condotte rientranti in tale quadro al fine di verificare se essi costituiscano (in sostanza) molestie. In mancanza di un siffatto quadro comune, gli atti o le condotte individuali dei membri del personale non possono essere considerati nel loro insieme.
28.
Benché gli atti o le omissioni di un funzionario o di un membro del personale possano non essere sufficienti a integrare molestie, tale condotta, unitamente agli atti o alle omissioni di un altro o più funzionari o membri del personale che agiscano all’interno di un quadro comune, può integrare molestie da parte di tutti tali funzionari o membri del personale comportando la loro responsabilità individuale. Il fatto che le persone in questione si trovino in un rapporto gerarchico non giustifica la loro condotta inopportuna o impedisce la constatazione della sussistenza di molestie collettive.
29.
Sebbene le molestie possano essere collettive, la responsabilità di tali comportamenti riveste carattere individuale o personale e grava sui singoli funzionari o membri del personale in forza dell’artico 12
bis
, paragrafo 1, dello Statuto. In tali ipotesi, la responsabilità individuale dipende, in linea di principio, dal fatto che un funzionario o un membro del personale apporti un contributo rilevante o non trascurabile alle molestie collettive.
Sulle molestie psicologiche «passive»
30.
Il concetto di «ogni condotta inopportuna» di cui all’articolo 12
bis
, paragrafo 3, dello Statuto è sufficientemente ampio da includere comportamenti di natura sottile che assumono la forma, ad esempio, di comportamenti passivo-aggressivi (
33
), «
gaslighting
(
34
)», ostilità velata e «
ghosting
», emarginazione o esclusione (
35
) di un funzionario o di un membro del personale dalle informazioni, dal flusso di lavoro, dalle interazioni sociali sul posto di lavoro e dal lavoro stesso. Tali forme di molestia psicologica «passiva», che si caratterizzano al contempo per azioni ed omissioni, non sono meno dannose o insidiose a causa del loro carattere «più silenzioso». Infatti, il carattere velato o occulto di tali comportamenti può lasciare la vittima priva di prove evidenti o concrete e quindi di un corrispondente mezzo di ricorso, portando così a un ulteriore isolamento e disagio sul posto di lavoro (
36
).
31.
Per contro, le molestie psicologiche «passive» devono integrare una «condotta inopportuna» e, a tale titolo, comportare una componente attiva o quasi attiva, che richiede l’intervento «positivo» dell’autore. Ritengo, ad esempio, che il rifiuto di comunicare con qualcuno o di ignorarlo o di isolarlo, sebbene di natura passiva, contenga una componente «attiva» o «quasi attiva».
32.
Il ricorrente sostiene, ad esempio, che D ha contribuito alla sua emarginazione professionale non affidandogli compiti e escludendolo dalle riunioni e dal flusso di informazioni (
37
). Ritengo che l’emarginazione professionale di un funzionario o di un membro del personale possa costituire, ove provata, e qualora sia sufficientemente seria e prolungata, molestia psicologica ai sensi dell’articolo 12
bis
, paragrafo 3, dello Statuto. Il Tribunale ha tuttavia esaminato in dettaglio – ai punti da 46 a 53 della sentenza impugnata – se il ricorrente avesse fornito un principio di prova di tale comportamento e ha dichiarato che l’autorità che ha il potere di nomina aveva correttamente ritenuto che tale prova non fosse stata fornita. Ritengo pertanto che il ricorrente cerchi di ottenere una nuova valutazione dei fatti da parte della Corte, senza tuttavia dimostrare l’esistenza di uno snaturamento dei fatti da parte del Tribunale. Tale domanda esula dalla competenza della Corte di giustizia nell’ambito di un’impugnazione ed è manifestamente irricevibile (
38
).
33.
Passo ora alla questione di diritto sollevata dal ricorrente, che costituisce l’oggetto principale delle presenti conclusioni.
Interazione tra molestie passive e molestie collettive
34.
Le allegazioni del ricorrente si basano sulla premessa secondo cui D e F erano a conoscenza di una condotta inopportuna costitutiva di molestie da parte di C ed E e si sono astenuti dall’intervenire (
39
). A mio parere, in mancanza di un comportamento coordinato tra i presunti molestatori (
40
), la mera conoscenza e l’astensione dall’intervenire al fine di evitare la condotta inopportuna di altri non costituisce, in linea di principio, molestia psicologica.
35.
Esistono molteplici (e legittime) potenziali ragioni per le quali i funzionari e i membri del personale possono astenersi dall’opporsi ad atti od omissioni altrui. Essi possono non intervenire a causa del timore di non avere piena conoscenza o informazione al riguardo, o possono temere di aver male interpretato la situazione e quindi di non agire in modo del tutto imparziale. Inoltre, possono evitare di intervenire per timore di esacerbare la questione o richiamare sulla stessa un’ingiustificata attenzione. Sebbene la mancanza di intervento da parte di funzionari o membri del personale che assistono alle molestie possa essere in certi casi moralmente o addirittura legalmente (
41
) riprovevole, tale «passività» non può, in linea di principio, trasformarsi in ciò che non è, ossia in molestia psicologica.
36.
Pertanto, il mancato intervento diretto a prevenire le molestie non può, in linea di massima, essere confuso con una siffatta condotta inopportuna, in quanto tale carenza è priva della componente «attiva» o «quasi attiva» necessaria. Il mancato intervento è, in linea di principio, intrinsecamente distinto dalla molestia psicologica e deve essere preso in considerazione e valutato di conseguenza.
37.
Orbene, la presente causa non riguarda semplici persone presenti o testimoni di molestie, bensì persone che occupano una posizione gerarchica superiore alla presunta vittima di molestie o una posizione di una certa importanza gerarchica all’interno della struttura del SEAE. Resta quindi da stabilire se la conoscenza da parte del superiore gerarchico di una presunta vittima (nella fattispecie, D) o di una persona con responsabilità di direzione di funzionari o di membri del personale (nella fattispecie, F) di molestie da parte di terzi, unitamente al mancato intervento volto a prevenire un siffatto comportamento, equivalga a molestie.
38.
Non ravviso validi motivi per cui modificare la mia precedente valutazione e per cui, in particolare, il mancato intervento da parte del superiore gerarchico di una persona (
42
), in circostanze del genere, debba costituire molestie mentre quello di funzionari o membri del personale non lo sarebbe (
43
). Tutti i funzionari e i membri del personale, a prescindere dal loro grado e posizione, sono tenuti all’osservanza dell’articolo 12
bis
, paragrafo 3, dello Statuto. La definizione di molestia psicologica e il relativo divieto si applicano anche a questi ultimi (
44
).
39.
Ciò premesso, ritengo che occorra aggiungere una precisazione a tale valutazione.
40.
Non è possibile escludere che, in circostanze molto particolari, le quali non sono state finora affrontate all’interno della giurisprudenza delle Corti europee, un mancato intervento, in particolare da parte del superiore gerarchico di una persona, possa costituire di per sé una molestia psicologica qualora sia sorretto da un intento doloso allo scopo di ledere la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona (
45
). Inoltre, il mancato intervento deve favorire o incoraggiare le molestie, ad esempio facendo percepire al molestatore «attivo» un senso di impunità o di «libertà», in quanto la sua condotta non viene «censurata» dalla persona in questione. A tal riguardo, il grado o la posizione del molestatore «passivo» nell’ambito della funzione pubblica dell’Unione europea può essere rilevante al fine di valutare la realtà e la misura in cui il fatto di non opporsi alle molestie vi abbia contribuito o le abbia incoraggiate.
41.
Benché il ricorrente sostenga che D e F abbiano accettato e perseguito la politica adottata da C diretta a denigrarlo, ritengo, alla luce della valutazione delle accuse nei confronti di D e F (
46
) da parte del Tribunale, che non si possa riscontrare una siffatta condotta o un intento doloso da parte loro (
47
).
42.
Occorre sottolineare che il mancato intervento al fine di prevenire le molestie psicologiche, in particolare da parte di persone che occupano posti dirigenziali, può nondimeno essere colpevole e violare altri principi o disposizioni dello Statuto.
43.
Un organo come il SEAE ha un dovere di sollecitudine nei confronti dei funzionari quali il ricorrente. Ciò riflette l’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci che lo Statuto ha creato nei rapporti tra l’autorità pubblica e i suoi dipendenti. Analogamente al diritto ad una buona amministrazione, tale equilibrio implica in particolare che l’amministrazione competente, quando decide a proposito della situazione di un membro del personale, è tenuta a prendere in considerazione il complesso degli elementi atti a determinare la propria decisione e, in tale contesto, deve tener conto non solo dell’interesse del servizio, ma anche di quello del dipendente di cui trattasi (
48
). Il mancato rispetto di tale dovere può comportare, in determinate circostanze, la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea (
49
). Pertanto, un ambiente di lavoro ostile o sfavorevole, che non integra di per sé una molestia, ma che si traduce in una malattia professionale, può condurre alla responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea.
44.
Le molestie psicologiche, in taluni casi, possono «costituire una grave mancanza agli obblighi dei funzionari dell’Unione» ai sensi dell’articolo 22
bis
, paragrafo 1, dello Statuto (
50
). Ne consegue che i funzionari e i membri del personale, in particolare coloro i quali occupano posizioni di responsabilità, sono tenuti a segnalare le molestie psicologiche gravi, qualora siano «lesive degli interessi dell’Unione», in particolare ai propri superiori gerarchici o all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (
51
). La mancata denuncia di gravi molestie da parte di un’altra persona può quindi costituire una violazione dell’articolo 22
bis
, paragrafo 1, dello Statuto (
52
).
45.
In aggiunta, l’articolo 7, paragrafo 1, dello Statuto prevede che l’autorità che ha il potere di nomina assegna ciascun funzionario «ad un impiego corrispondente al suo grado, nel suo gruppo di funzioni». Qualora l’amministrazione sia informata, anche mediante una domanda classificata dall’interessato quale «domanda di assistenza», ai fini dell’articolo 24 dello Statuto, che un funzionario o un altro membro del personale è privato delle responsabilità corrispondenti al suo grado e al suo impiego e si trova senza alcuna mansione da svolgere, l’amministrazione è tenuta a intervenire e a prendere le misure necessarie e appropriate per porre rimedio a tale situazione contraria alle prescrizioni dello Statuto. È irrilevante, al riguardo, che una situazione del genere sia o meno il risultato di molestie psicologiche. Il mancato intervento può costituire un illecito amministrativo (
53
).
Applicazione dell’interazione tra le nozioni di molestia passiva e collettiva nell’ambito del presente ricorso
46.
In nessun punto della sentenza impugnata il Tribunale ha escluso le nozioni di molestia passiva e collettiva dalla definizione di molestia psicologica fornita all’articolo 12
bis
, paragrafo 3, dello Statuto. Alla luce della mia valutazione delle nozioni di molestia passiva e collettiva e dell’interazione tra queste ultime, esaminerò i punti 47, 53, 59 e 60 della sentenza impugnata, che sono stati specificamente evidenziati dal ricorrente nell’ambito di tali molestie.
47.
Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il Tribunale non è incorso in errore al punto 47 della sentenza impugnata esigendo la partecipazione attiva di D all’asserita emarginazione professionale del ricorrente al fine di dedurne molestie da parte sua. In particolare, il Tribunale ha correttamente ritenuto che la (mera) conoscenza da parte di D delle asserite molestie al ricorrente da parte di C ed E non costituisse una molestia (
54
). Il Tribunale non è incorso in errore al punto 53 della sentenza impugnata nel ritenere che le asserite molestie psicologiche commesse da C ed E non potessero essere imputate a D a causa del suo mancato intervento, nonostante egli fosse a conoscenza di tale presunta condotta. Inoltre, il Tribunale non è incorso in errore nel considerare, ai punti 59 e 60 della sentenza impugnata, che la passività di F, sebbene egli fosse a conoscenza degli illeciti contestati a C ed E, non costituiva una molestia, dal momento che F non aveva effettivamente preso parte a tale condotta. I riferimenti fatti dal Tribunale, ai punti 53 e 60 della sentenza impugnata, a una condotta individuale e personale non dovrebbero essere collocati fuori contesto. Il Tribunale non ha escluso la possibilità di molestie psicologiche passive e/o collettive di per sé in tali punti, ma ha piuttosto negato l’esistenza di siffatte molestie in assenza di qualsiasi coinvolgimento individuale e personale di D e F all’interno di tale condotta.
Conclusione
48.
Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco che la Corte di giustizia voglia:
– respingere il primo motivo d’impugnazione, i capi primo e settimo della prima parte del secondo motivo d’impugnazione, nonché il secondo capo della seconda parte del secondo motivo d’impugnazione in quanto infondati.
1
Lingua originale: l’inglese.
2
T‑113/22, EU:T:2023:154 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
3
V., tuttavia, paragrafo 32 delle presenti conclusioni, nel quale prendo in esame la presunta partecipazione attiva alle molestie.
4
Tali questioni sono state sollevate, in particolare, nel primo motivo d’impugnazione, nei capi primo e settimo della prima parte del secondo motivo d’impugnazione e nel secondo capo della seconda parte del secondo motivo d’impugnazione. V. punti da 20 a 29, da 33 a 40, 51 e 52 dell’impugnazione. Essendovi una notevole sovrapposizione tra gli argomenti sollevati in tali parti dell’impugnazione, ritengo necessario esaminarli congiuntamente. A tal riguardo, i punti 47, 53, 59 e 60 della sentenza impugnata sono particolarmente rilevanti ai fini delle presenti conclusioni.
5
Dal fascicolo in esame dinanzi al Tribunale risulta che E e F potrebbero attualmente ricoprire altri incarichi.
6
Il Tribunale non era a conoscenza dell’esito di tale indagine al momento della presentazione del ricorso dinanzi ad esso. In particolare, il Tribunale non sapeva se l’indagine amministrativa avesse concluso che C ed E fossero incorsi in una violazione dell’articolo 12
bis
, paragrafo 3, dello Statuto. V. sentenza impugnata, punto 53. Al punto 11 della sua impugnazione, il ricorrente ha indicato che E e C sono stati informati il 25 ottobre 2022 e il 17 novembre 2022, rispettivamente, del fatto che l’indagine amministrativa che li riguardava era stata chiusa senza seguito. V., altresì, punti 16 e 28 dell’allegato A5 dell’impugnazione. Ciò non è contestato da parte del SEAE nella presente impugnazione.
7
Il ricorrente contesta, segnatamente, l’utilizzo dei termini «ha partecipato attivamente», «la condotta individuale e personale del presunto molestatore», e «condotta attiva» di cui ai punti 47, 53, 59 e 60 della sentenza impugnata.
8
Le persone in questione erano in posizione subordinata rispetto a C.
9
Sentenza del 30 marzo 2022 (T‑299/20, in prosieguo: «la sentenza
KF/BEI
», EU:T:2022:171, punti 126 e 127).
10
Sentenza del 6 aprile 2022,
KU/SEAE
(T‑425/20, EU:T:2022:224, punto 74).
11
V. punto 28 dell’impugnazione.
12
Il dovere di assistenza previsto dall’articolo 24 dello Statuto mira a garantire la difesa dei fnzionari, da parte delle istituzioni, contro il fatto di terzi. Sentenza del 25 marzo 1982,
Munk/Commissione
(98/81, EU:C:1982:111, punto 21). Benché il primo paragrafo dell’articolo 24 sia soprattutto diretto a proteggere i funzionari da attacchi e maltrattamenti provenienti da terzi, esso impone altresì un dovere di assistenza all’amministrazione nel caso in cui l’autore dei fatti previsti dalla disposizione stessa sia un altro funzionario. Sentenza del 14 giugno 1979,
V./Commissione
(18/78, EU:C:1979:154, punto 15). V. anche sentenza del Tribunale del 12 luglio 2011, Commissione/Q (T‑80/09 P, EU:T:2011:347, punto 66 e giurisprudenza ivi citata).
13
Sentenza del 7 dicembre 2023,
HV e HW/ECDC
(C‑615/22 P, EU:C:2023:961, punto 46 e giurisprudenza citata). Tuttavia, circostanze eccezionali possono obbligare l’amministrazione interessata a procedere, senza previa domanda dell’interessato, ma di propria iniziativa, a una determinata prestazione di assistenza. Sentenza del 12 giugno 1986,
Sommerlatte/Commissione
(229/84, EU:C:1986:241, punto 20). V. altresì sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022,
AI e a./ ECDC
(T‑864/19, EU:T:2022:452, punto 147).
14
Le molestie psicologiche, in quanto pregiudicano la salute e la dignità della persona che ne è vittima, costituiscono una violazione dei diritti del lavoratore ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. V., a tal proposito, sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018,
SQ/BEI
(T‑377/17, EU:T:2018:478, punto 158). V. altresì, a tal riguardo, sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’11 luglio 2013, Tzirani/Commissione
(F‑46/11, EU:F:2013:115, punto 142).
15
L’articolo 12
bis
, paragrafo 1, dello Statuto conferma tale interpretazione, in quanto i funzionari devono astenersi da ogni forma di molestia psicologica.
16
A mio avviso, le molestie possono estendersi a più di una persona. A tal proposito, v. sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’11 luglio 2013,
Tzirani/Commissione
(F‑46/11, EU:F:2013:115, punto 89).
17
Tale questione è stata correttamente sottolineata dal Tribunale nella sua sentenza del 6 aprile 2022,
KU/SEAE
(T‑425/20, EU:T:2022:224, punto 122 e giurisprudenza citata).
18
V., per analogia, sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018,
SQ/BEI
(T‑377/17, EU:T:2018:478, punto 156).
19
V. allegato IX dello Statuto. Come dichiarato dal Tribunale, qualora l’autorità che ha il potere di nomina ritenga, in risposta ad una domanda di assistenza per asseriti fatti configuranti molestie psicologiche, di disporre di elementi sufficienti per giustificare l’avvio di un’indagine amministrativa, tale indagine deve essere autorizzata a seguire il suo corso affinché l’amministrazione, informata delle conclusioni della relazione d’indagine, possa prendere una posizione definitiva al riguardo, al fine di decidere di archiviare la domanda di assistenza o, qualora i fatti asseriti siano accertati e rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 12
bis
dello Statuto di avviare, tra l’altro, un procedimento disciplinare affinché, se del caso, il presunto molestatore sia sanzionato. V. sentenza
KF/BEI
, punto 40 e giurisprudenza ivi citata. Dato che l’indagine può dar luogo a un procedimento disciplinare, la persona accusata di molestie ha diritti procedurali più ampi rispetto all’autore della denuncia. V., in proposito, sentenza del Tribunale del 23 settembre 2015,
Cerafogli/ECB
(T‑114/13 P, EU:T:2015:678, punto 40).
20
L’obbligo di fornire un principio di prova implica che un’istituzione non può essere obbligata a svolgere un’indagine amministrativa sulla base di mere allegazioni prive di prove. In sede di valutazione della realtà dei fatti asseriti nonché della loro portata, l’istituzione deve altresì provvedere a tutelare i diritti delle persone coinvolte nell’ambito di una domanda di assistenza e che possono essere oggetto di un’indagine. V., a tal proposito, sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019,
ZQ/Commissione
(T‑647/18, EU:T:2019:884, punto 58).
21
V. articolo 41, paragrafo 2, della Carta. V., altresì, sentenza del 25 giugno 2020,
HF/Parlamento
(C‑570/18 P, EU:C:2020:490, punti da 57 a 69), e sentenze del Tribunale del 12 marzo 2025,
Semedo/Parlamento
(T‑349/23, EU:T:2025:252, punto 30), e del 3 febbraio 2021,
Moi/Parlamento
(T‑17/19, EU:T:2021:51, punti da 99 a 103 e giurisprudenza ivi citata). Tali sentenze applicano i principi enunciati in tale disposizione della Carta nel contesto specifico delle accuse di molestie.
22
Che può sfociare in procedimenti disciplinari e nell’imposizione di misure di carattere disciplinare ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato IX dello Statuto.
23
V. altresì, per analogia, articolo 49, paragrafo 1, della Carta.
24
La giurisprudenza del Tribunale sottolinea in particolare il carattere oggettivo e «sufficiente» della condotta. V., a tal proposito, sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022,
TL/Commissione
(T‑677/21, EU:T:2022:456, punto 57).
25
Ciò deriva dall’ampia definizione di molestia psicologica di cui all’articolo 12
bis
dello Statuto. V., altresì, sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018,
Curto/Parlamento
(T‑275/17, EU:T:2018:479, punto 78 e giurisprudenza ivi citata).
26
V. la formulazione stessa dell’articolo 12
bis
, paragrafo 3, dello Statuto. V. inoltre, a tal proposito, sentenza del Tribunale del 23 marzo 2022,
NV/eu-LISA
(T‑661/20, EU:T:2022:154, punto 113). Pertanto, quando viene esaminata la questione se gli atti fatti valere costituiscano molestie psicologiche, occorre esaminare tali fatti sia isolatamente, sia congiuntamente come elementi di un ambiente di lavoro complessivo creato dai comportamenti di un membro del personale nei confronti di un altro membro di detto personale. V., a tal proposito, sentenza del Tribunale del 6 aprile 2022,
KU/SEAE
(T‑425/20, EU:T:2022:224, punto 64). A mio avviso, il carattere ripetitivo di un comportamento abusivo è rilevante anche nell’ambito delle molestie collettive.
27
V., al riguardo, sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022,
TL/Commissione
(T‑677/21, EU:T:2022:456, punto 56 e giurisprudenza ivi citata). La Corte ha dichiarato che la nozione di «molestia psicologica» deve essere intesa, in particolare, come un processo che si svolge necessariamente nel tempo e presuppone l’esistenza di azioni ripetute o continue e «intenzionali», in opposizione ad «accidentali». V., in tal senso, sentenze del 12 novembre 2020,
Pethke/EUIPO
(C‑382/19, EU:C:2020:917, punto 96) e del 2 giugno 2022,
EM/Parlamento
(C‑299/21 P, EU:C:2022:429, punto 102). Anche se tale definizione esclude i comportamenti accidentali, il Tribunale della funzione pubblica non ritiene che l’intento doloso del presunto molestatore sia necessario al fine di dimostrare l’esistenza di molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12
bis
, paragrafo 3, dello Statuto. Sentenze del 9 dicembre 2008,
Q/Commissione
(F‑52/05, EU:F:2008:161, punti da 133 a 139) e dell’11 luglio 2013,
Tzirani/Commissione
(F‑46/11, EU:F:2013:115, punto 52).
28
Decisione C(2006) 1624/3 (in prosieguo: la «decisione della Commissione del 2006»). Tale decisione è stata abrogata dalla decisione C(2023) 8630 final della Commissione, del 12 dicembre 2023, relativa alla prevenzione e alla lotta contro le molestie psicologiche e sessuali (in prosieguo: la «decisione della Commissione del 2023»). Il punto 2.1 dell’allegato della decisione della Commissione del 2006 stabilisce che «le molestie psicologiche possono manifestarsi in diverse forse, in particolare attraverso: commenti offensivi o degradanti, in particolare in pubblico, bullismo, antagonismo, pressioni, comportamenti offensivi, persino il rifiuto di comunicare; insulti relativi alla competenza personale o professionale di una persona; commenti offensivi o minacciosi, sia verbali che scritti; sminuire i contributi e i risultati di una persona; venire isolati, messi da parte, esclusi, respinti, ignorati, denigrati o umiliati dai propri colleghi; essere ostacolati nelle proprie relazioni sociali; fissare obiettivi di lavoro irrealistici; contrariamente alla descrizione delle mansioni, non assegnare a una persona alcun lavoro o assegnarle sistematicamente un lavoro che non corrisponde al suo profilo. (...)». V. altresì, per analogia, l’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16), la quale sancisce che «[l]e molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all’articolo 1 avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. In questo contesto, il concetto di molestia può essere definito conformemente alle leggi e prassi nazionali degli Stati membri». A pag. 3 di un documento pubblicato il 24 luglio 2020, intitolato «Luoghi di lavoro più sicuri e liberi da violenza e molestie. Una breve analisi», l’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha indicato che «[l]a violenza e le molestie sul lavoro possono essere (...) psicologiche (quali, ad esempio, abusi verbali, mobbing, bullismo e cyber bullismo); le molestie psicologiche possono manifestarsi, in particolare, in un atteggiamento di discredito e nell’isolamento della vittima, nell’esclusione dalle informazioni, attraverso la calunnia e l’irrisione, senza rispettare i diritti della vittima e sminuendone le opinioni, fissando obiettivi irraggiungibili e scadenze impossibili, sottoutilizzando il talento, ecc.) (...)»
https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40europe/%40ro-geneva/%40ilo-rome/documents/publication/wcms_760777.pdf
29
V. sentenza
KF/BEI
, punti 126 e 127, e giurisprudenza ivi citata. Le molestie collettive sono talvolta, ma non esclusivamente, denominate «mobbing». V. Leymann, H., «Mobbing and psychological terror at workplaces»,
Violence and Victims
, Vol. 5, n. 2, [OSCURATO:PERSONA], 1990, pag 120.
30
V., altresì, sentenza del 13 luglio 2022,
TL/Commissione
(T‑677/21, EU:T:2022:456, punto 51), nella quale il Tribunale ha valutato il comportamento dei superiori gerarchici del ricorrente.
31
Sentenza del 22 novembre 2023 (T‑613/21, ECLI:EU:T:2023:739, punti 126 e 127). Tale causa è attualmente oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia. V. GU C C/2024/3148 del 21 maggio 2024.
32
V., per analogia, l’articolo 7, lettera b) e il considerando 24 della direttiva (UE) 2024/1385, del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (GU L 2024/1385), relativamente, in particolare, alla natura collettiva delle molestie online.
33
I quali non sono direttamente conflittuali.
34
Comportamento manipolativo che compromette l’autostima e la fiducia nelle proprie osservazioni.
35
In circostanze estreme, l’esclusione costituisce ostracismo.
36
L’accertamento dei fatti da parte dell’istituzione al termine dell’indagine è essenziale per la persona che si ritenga vittima di molestie. Una situazione di molestie, ove accertata, lede la personalità, la dignità e l’integrità fisica o psichica della vittima e il riconoscimento, a seguito dell’indagine amministrativa, dell’esistenza di molestie psicologiche è di per sé tale da produrre effetti benefici sul processo terapeutico di recupero della vittima. V. sentenza del 4 giugno 2020,
SEAE/[OSCURATO:PERSONA]
(C‑187/19 P, EU:C:2020:444, punto 74).
37
V. paragrafo 15 delle presenti conclusioni.
38
Ordinanza del 20 maggio 2022,
[OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(C‑233/21 P, EU:C:2022:409, punto 16).
39
Occorre sottolineare, tuttavia, che in taluni casi, a meno che un individuo intenda ottenere una riparazione informale o presenti una domanda di assistenza, i suoi colleghi e/o i superiori gerarchici potrebbero non essere a conoscenza o tutt’al più avere solo una conoscenza indiretta delle circostanze rilevanti, basata su «indiscrezioni». Siffatte informazioni possono nondimeno essere frammentate o incomplete e inattendibili.
40
V. paragrafo 27 delle presenti conclusioni.
41
V. paragrafi da 42 a 45 delle presenti conclusioni.
42
Ciò vale soprattutto in casi come il presente procedimento in quanto non è chiaro in che misura D e F avrebbero potuto opporsi al presunto comportamento di C, loro superiore gerarchico.
43
Sono pertanto d’accordo con quanto sostenuto dal SEAE al punto 65 del suo controricorso, ossia che «il fatto che un funzionario affermi, in termini generici, di essere vittima di molestie non rende il suo superiore gerarchico l’autore di tali molestie».
44
Nella sentenza del 19 giugno 2024,
TO/AUEA
(T‑831/22, EU:T:2024:404, punti 142 e 143), il Tribunale ha ritenuto che l’incapacità del superiore gerarchico della ricorrente di risolvere un conflitto tra quest’ultima e un collega dimostrasse al più una «gestione maldestra», ma non un comportamento scorretto da parte del superiore gerarchico. Ciò nonostante il fatto che talune osservazioni rivolte alla ricorrente, dalla sua collega o dal suo superiore gerarchico, potessero essere percepite come inadeguate o minacciose. Il Tribunale ha tuttavia ritenuto che esse non fossero sufficienti a creare un clima di molestie psicologiche. Dal punto 134 di tale sentenza risulta che il superiore gerarchico della ricorrente è intervenuto almeno in una certa misura (sebbene in modo inefficace) per risolvere il conflitto.
45
Ciò deroga alla regola generale secondo la quale tale intenzionalità non è richiesta ai fini della constatazione di molestie psicologiche. V. paragrafo 23 delle presenti conclusioni.
46
V. punti da 46 a 54 e da 57 a 65 della sentenza impugnata.
47
V., a titolo esemplificativo, il punto 51 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha affermato che in una relazione di valutazione del 2018 D aveva evidenziato la necessità di offrire al ricorrente una prospettiva di sviluppo professionale. V., altresì, punto 59 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha indicato che la conversazione di F con un altro collega sulla mancanza di prospettive di nomina del ricorrente in una posizione di responsabilità rivelava solo una valutazione soggettiva della situazione professionale del ricorrente. A mio avviso, tali constatazioni di fatto del Tribunale non dimostrano un intento doloso da parte di D e F.
48
V., in tal senso, sentenza del 29 giugno 1994,
Klinke/Corte di giustizia
(C‑298/93 P, EU:C:1994:273, punto 38). V. altresì, sentenza del Tribunale del 4 luglio 2024,
EUIPO/KD
(C‑5/23 P, EU:T:2024:575, punto 66). I requisiti del dovere di sollecitudine non possono tuttavia impedire all’autorità che ha il potere di nomina di adottare i provvedimenti che essa ritiene necessari nell’interesse del servizio. A tal proposito, v. sentenza del Tribunale di primo grado del 12 marzo 2008,
Giannini/Commissione
(T‑100/04, EU:F:2008:68, punto 105).
49
Sentenza del Tribunale di primo grado del 3 marzo 2004,
Vainker/Parlamento
(T‑48/01, EU:T:2004:61, punto 125). Sebbene il Tribunale di primo grado abbia considerato che il «comportamento del giureconsulto del Parlamento europeo nei confronti del signor Vainker non può essere considerato configurante molestie e intimidazioni» e abbia dichiarato che il signor Vainker non aveva dimostrato che tale istituzione avesse commesso un illecito connesso al manifestarsi della sua malattia professionale, tale giudice ha tuttavia concesso al signor Vainker un’indennità a titolo di risarcimento del danno che egli aveva subito a causa delle irregolarità imputabili al Parlamento nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’origine professionale della sua malattia. V., altresì, sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 18 novembre 2014,
McCoy/Comitato delle Regioni
(F‑156/12, EU:F:2014:247, punti da 108 a 117 e da 126 a 129).
50
V. sentenze dell’8 ottobre 2014,
[OSCURATO:PERSONA]/CESE
(T‑530/12 P, EU:T:2014:860, punto 106), e del 3 ottobre 2019, DQ e a./ Parlamento (T‑730/18, EU:T:2019:725, punto 62). Al punto 124 della prima sentenza, il Tribunale ha sottolineato che i fatti e il comportamento di cui trattasi devono essere «gravi». V., altresì, punto 13 della decisione della Commissione del 2023, il quale prevede che «[i] membri del personale che hanno assistito direttamente a un comportamento qualificabile come molestie psicologiche dovrebbero agire conformemente all’articolo 22
bis
dello Statuto».
51
La vittima di molestie ha il diritto, non l’obbligo, di denunciare tale comportamento ai sensi dell’articolo 22
bis
dello Statuto. V., a tal proposito, sentenza del Tribunale dell’8 ottobre 2014,
[OSCURATO:PERSONA]/CESE
(T‑530/12 P, EU:T:2014:860, punto 106).
52
È inoltre evidente che un funzionario può rifiutarsi, in forza dell’articolo 21
bis
dello Statuto, di prendere parte alle molestie psicologiche.
53
V. sentenza del 2 giugno 2022,
EM/Parlamento
(C‑299/21 P, EU:C:2022:429, punti da 128 a 132).
54
Occorre sottolineare che il Tribunale ha innanzitutto preso in esame in maniera dettagliata al punto 46 della sentenza impugnata l’asserita emarginazione professionale del ricorrente da parte di D.