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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 13707/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15913/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempor ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]'UNITA', 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Contratti a termine – Abusiva reiterazione – Risarcimento danni – Caratteri –Prova R.G.N. 15913/2019 Ud. 17/04/2024CC Sez.

S4/L- R.G. 15913/2019 – CC 17/04/2024 - Pagina nr. 2 di 11 –intimati – avverso la sentenza di Corte d'appello Lecce n. 91/2019 depositata il 20/03/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 91/2019, pubblicata in data 20 marzo 2019, la Corte d’appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio ex art. 384 c.p.c., a seguito della sentenza di questa Corte n. 14101/2016, ha, nella contumacia dell’altra appellata REGIONE PUGLIA, accolto solo parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 5959/2012, depositata in data 21 settembre 2012, accertando l’illegittimità dei termini apposti sui contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra la stessa [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e condannando quest’ultima al pagamento dell’indennità ex art. 32, comma 5, Legge n. 183/2010, nella misura di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

2. [OSCURATO:PERSONA] - dirigente medico dipendente dell'[OSCURATO:PERSONA] già assunto con vari contratti a termine di durata eccedente 36 mesi e successivamente assunto a tempo indeterminato a seguito di procedura selettiva indetta con L.R.

Puglia n. 40/2007 –aveva infatti adito il Tribunale di Taranto, chiedendo, in via gradata: − accertarsi l'illegittimità del recesso intimato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], con reintegra nel posto di lavoro e risarcimento dei danni; − dichiararsi la conversione del rapporto da tempo determinato ad indeterminato ex art. 5, D. Lgs. n. 368/2001 con condanna Sez.

S4/L- R.G. 15913/2019 – CC 17/04/2024 - Pagina nr. 3 di 11 della stessa [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione delle retribuzioni e dell'indennità ex art. 32, comma 5, Legge n. 183/2010; − condannarsi [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, D. Lgs n. 165/2001 oltre al danno precontrattuale ex art. 1337 c.c.

Il giudizio si era poi sviluppato: − nella sentenza del Tribunale di Taranto n. 5959/2012, la quale aveva integralmente disatteso le domande, rilevando che l’assunzione a tempo indeterminato era avvenuta a seguito di selezione interna disposta ai sensi dell’art. 3, comma 40, L.R.

Puglia n. 40/2007, norma dichiarata illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 42/2011, e che pertanto da detta declaratoria di incostituzionalità era derivata la nullità diretta e immediata ex art. 1418 c.c. del contratto di lavoro stipulato in violazione della norma imperativa dell'art. 35, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001, risultando altresì precluse sia la conversione dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato sia il risarcimento del danno; − nella sentenza della Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto n. 296/2013, la quale aveva invece accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] dichiarando illegittima la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato e condannando [OSCURATO:PERSONA] alla reintegra nel posto ed al risarcimento del danno; − nella sentenza di questa Corte n. 14101/2016, la quale aveva cassato con rinvio la precedente decisione, evidenziando in particolare che la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 3, comma 40, L.R.

Puglia n. 40/2007 aveva spiegato riflessi Sez.

S4/L- R.G. 15913/2019 – CC 17/04/2024 - Pagina nr. 4 di 11 anche sul singolo rapporto di lavoro, non potendosi ravvisare una situazione giuridica irrevocabile a fronte di un rapporto sorto per effetto di una norma dichiarata incostituzionale.

3. Riassunto il giudizio innanzi alla Corte d’appello di Lecce, quest’ultima ha: − escluso, alla luce dei principi dettati dalla sentenza di questa Corte, la possibilità di dichiarare illegittimo l’atto con il quale [OSCURATO:PERSONA], a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 3, comma 40, L.R.

Puglia n. 40/2007 aveva comunicato il recesso dal rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA]; − parimenti disatteso la domanda di quest’ultima volta a conseguire la conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, richiamando al riguardo il disposto di cui all’art. 36, D. Lgs. n. 165/2001; − riconosciuto invece alla lavoratrice il risarcimento derivante dalla reiterazione dei contratti a termine per un periodo superiore a 36 mesi, quantificando detto danno nella misura di sei mensilità dell’ultima retribuzione di fatto, non ravvisando ulteriore danno conseguente alla perdita di chanceslavorative, non allegate; − escluso una responsabilità precontrattuale della [OSCURATO:PERSONA], non essendo ravvisabili profili di responsabilità di quest’ultima nella nullità del contratto di lavoro, essendo peraltro espressamente prevista nel regolamento contrattuale la condizione risolutiva costituita dalla eventuale illegittimità della procedura di assunzione; − disatteso la domanda, formulata da [OSCURATO:PERSONA] in sede di riassunzione, con la quale aveva chiesto la “riduzione in Sez.

S4/L- R.G. 15913/2019 – CC 17/04/2024 - Pagina nr. 5 di 11 pristino dello stato giuridico amministrativo della originaria ricorrente”, rilevando che, da un lato, il rigetto della domanda di accertamento della illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato comportava conseguenze giuridiche non necessitanti di interventi esterni alla stessa [OSCURATO:PERSONA], e, dall’altro lato, che la domanda risultava superata dall’assetto che le parti avevano dato ai propri rapporti nel corso del giudizio.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce ricorre [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e REGIONE PUGLIA sono rimaste intimate.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, 36, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001; 1, punto 1, D. Lgs. n. 368/2001; 5, comma 4-bis, D. Lgs 368/2001 come introdotto dall'art. 1, comma 40 della L. n. 247/2007 “in combinato disposto con l'art. 1, c. 43, L.n. 247/2007”.

Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte avrebbe erroneamente riconosciuto il risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine, in quanto, da un lato, non vi era prova di un’abusiva reiterazione di contratti, non risultando in particolare la prova che i vari rapporti avessero ad oggetto le medesime mansioni e, dall’altro lato, non poteva ritenersi superato il termine Sez.

S4/L- R.G. 15913/2019 – CC 17/04/2024 - Pagina nr. 6 di 11 massimo di 36 mesi, alla luce della previsione di cui all’art. 1, comma 43, L. 247/2007.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 4, D. Lgs. n. 368/2001, in quanto la Corte territoriale, nel considerare abusiva la reiterazione dei contratti a termine avrebbe omesso di considerare che l’odierna intimata sarebbe stat a inquadrat a nella Dirigenza medica, con conseguente legittima applicabilità nei suoi confronti della deroga, rispetto al termine di 36 mesi di durata complessiva degli eventuali contratti a termine, stabilita dall’art. 10, comma 4, D. Lgs. 368 /2001.

1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1223, 1224, 1225, 1226; 2043 segg. c.c.; 32, comma 5, Legge n. 183/2010, in quanto la Corte territoriale avrebbe “ritenuto aprioristicamente sussistente un danno risarcibile”, procedendo alla sua quantificazione “in misura apodittica e indimostrata”.

1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte d’appello disposto l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.

Argomenta, in particolare, il ricorso che questa Corte, nel cassare la precedente decisione dell’appello, aveva rimesso al Giudice di rinvio “la decisione in ordine alla quantificazione delle spese legali del grado di legittimità, con ciò escludendo esplicitamente che si potesse pervenire ad una decisione di totale compensazione: è ovvio, infatti, che se la Suprema Corte si fosse orientata in tal ultimo senso, avrebbe conformemente deciso con la stessa sua sentenza, senza bisogno di rimettere al Giudice dimerito la quantificazione della relativa pretesa”.

Sez.

S4/L- R.G. 15913/2019 – CC 17/04/2024 - Pagina nr. 7 di 11 Aggiunge che la Corte distrettuale avrebbe dovuto tener conto della condotta processuale della Picciarelli durante tutto l’arco del giudizio ed in particolare del rifiuto della conciliazione che era stata offerta dalla ASL e della quale la stessa Corte di Cassazione aveva dato atto in altre pronunce.

Occorreva, inoltre, considerare che la domanda originaria era stata accolta in minima parte, sicché la Corte d’appello avrebbe dovuto porre a carico della Picciarelli le spese del giudizio di legittimità nonché di quello di rinvio.

2. Il primo motivo è inammissibile.

In primo luogo, infatti, il motivo viene a sindacare in modo inammissibile la valutazione delle prove operata dal giudice di merito ed a quest’ultimo riservata (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004), traducendosi il motivo nella sollecitazione a questa Cortedi procedere ad una revisione della ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata nonché ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11176 del 08/05/2017; Cass., Sez. 3, n. 3267 del 12/02/2008).

In secondo luogo, il motivo appare introdurre profili di fatto che non emergono dalla decisione impugnata, dovendo conseguentemente, trovare applicazione il principio, reiteratamente enunciato da questa Corte, per cui qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro Sez.

S4/L- R.G. 15913/2019 – CC 17/04/2024 - Pagina nr. 8 di 11 deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendumdel giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; ed anche Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 2193 del 30/01/2020; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 14477 del 06/06/2018; Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013).

3. Il secondo motivo è inammissibile.

Anche in questo caso, infatti, il motivo viene a sollevare nuovi profili di fatto, risultando, pertanto, inevitabile, sempre in ossequio al principio appena richiamato, dichiarare la censurainammissibile.

4. Il terzo motivo deve invece essere dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1), c.p.c.

La decisione impugnata, infatti, si è pienamente conformata all’orientamento di questa Corte imperniato sulla decisione Cass. Sez.

U, Sentenza n. 5072 del 15/03/2016, la quale ha chiarito che, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della Legge n. 183/2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato Sez.

S4/L- R.G. 15913/2019 – CC 17/04/2024 - Pagina nr. 9 di 11 tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 5072 del 15/03/2016 e le successive - tra le altre - Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16095 del 02/08/2016; Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 8927 del 06/04/201 7; Cass. Sez.

L -Ordinanza n. 992 del 16/01/2019; Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 2175 del 01/02/2021; Cass. Sez.

L -Sentenza n. 446 del 13/01/2021; Cass. Sez.

U -Sentenza n. 5542 del 22/02/2023).

Opera, quindi, nell’ordinamento italiano una misura preventiva e sanzionatoria, costituita dal riconoscimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine, al quale, peraltro, questa Corte ha riconosciuto la caratura di “danno comunitario” a carattere latamente sanzionatorio ed oggetto di meccanismo presuntivo, da ciò derivando l’esonero del lavoratore dall’onere di provare il danno medesimo, salvo, invece, l’onere di dare prova del maggior danno richiesto.

Il motivo di ricorso non offre alcun elemento per procedere alla revisione di tale consolidato orientamento, da ciò derivando la sua inammissibilità.

5. Il quarto motivo è, invece, infondato.

Fermo il principio consolidato per cui la facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019; Cass. Sez.

U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005), si deve rilevare che la sentenza di questa Corte n. 14031/2016, ben lungi dal rimettere al giudice di rinvio la sola quantificazione delle spese del giudizio di legittimità - come invece dedotto dalla ricorrente - aveva rimesso al giudice di rinvio di “provvedere”su tali spese, senza in alcun modo statuire in ordine alla regolamentazione delle medesime.

Sez.

S4/L- R.G. 15913/2019 – CC 17/04/2024 - Pagina nr. 10 di 11 Correttamente, quindi, il giudice del rinvio non si è discostato dal principio per cui in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché, pur dovendo procedere alla liquidazione delle spese per i singoli gradi, non deve invece regolare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. Sez.

U -Ordinanza n. 32906 del 08/11/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 9448 del 06/04/2023; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 28698 del 07/11/2019; Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 15506 del 13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015).

6. Il ricorso deve quindi essere respinto.

Non vi è luogo a statuire sulle spese essendo rimasti intimati i soggetti evocati.

7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P. Q. M. Sez.

S4/L- R.G. 15913/2019 – CC 17/04/2024 - Pagina nr. 11 di 11 La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussisten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15913/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempor ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]'UNITA', 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Contratti a termine – Abusiva reiterazione – Risarcimento danni – Caratteri –Prova R.G.N. 15913/2019 Ud. 17/04/2024CC Sez. S4/L- R.G. 15913/2019 – CC 17/04/2024 - Pagina nr. 2 di 11 –intimati – avverso la sentenza di Corte d'appello Lecce n. 91/2019 depositata il 20/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 91/2019, pubblicata in data 20 marzo 2019, la Corte d’appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio ex art. 384 c.p.c., a seguito della sentenza di questa Corte n. 14101/2016, ha, nella contumacia dell’altra appellata REGIONE PUGLIA, accolto solo parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 5959/2012, depositata in data 21 settembre 2012, accertando l’illegittimità dei termini apposti sui contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra la stessa [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e condannando quest’ultima al pagamento dell’indennità ex art. 32, comma 5, Legge n. 183/2010, nella misura di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. 2. [OSCURATO:PERSONA] - dirigente medico dipendente dell'[OSCURATO:PERSONA] già assunto con vari contratti a termine di durata eccedente 36 mesi e successivamente assunto a tempo indeterminato a seguito di procedura selettiva indetta con L.R. Puglia n. 40/2007 –aveva infatti adito il Tribunale di Taranto, chiedendo, in via gradata: − accertarsi l'illegittimità del recesso intimato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], con reintegra nel posto di lavoro e risarcimento dei danni; − dichiararsi la conversione del rapporto da tempo determinato ad indeterminato ex art. 5, D. Lgs. n. 368/2001 con condanna Sez. S4/L- R.G. 15913/2019 – CC 17/04/2024 - Pagina nr. 3 di 11 della stessa [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione delle retribuzioni e dell'indennità ex art. 32, comma 5, Legge n. 183/2010; − condannarsi [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, D. Lgs n. 165/2001 oltre al danno precontrattuale ex art. 1337 c.c. Il giudizio si era poi sviluppato: − nella sentenza del Tribunale di Taranto n. 5959/2012, la quale aveva integralmente disatteso le domande, rilevando che l’assunzione a tempo indeterminato era avvenuta a seguito di selezione interna disposta ai sensi dell’art. 3, comma 40, L.R. Puglia n. 40/2007, norma dichiarata illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 42/2011, e che pertanto da detta declaratoria di incostituzionalità era derivata la nullità diretta e immediata ex art. 1418 c.c. del contratto di lavoro stipulato in violazione della norma imperativa dell'art. 35, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001, risultando altresì precluse sia la conversione dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato sia il risarcimento del danno; − nella sentenza della Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto n. 296/2013, la quale aveva invece accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] dichiarando illegittima la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato e condannando [OSCURATO:PERSONA] alla reintegra nel posto ed al risarcimento del danno; − nella sentenza di questa Corte n. 14101/2016, la quale aveva cassato con rinvio la precedente decisione, evidenziando in particolare che la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 3, comma 40, L.R. Puglia n. 40/2007 aveva spiegato riflessi Sez. S4/L- R.G. 15913/2019 – CC 17/04/2024 - Pagina nr. 4 di 11 anche sul singolo rapporto di lavoro, non potendosi ravvisare una situazione giuridica irrevocabile a fronte di un rapporto sorto per effetto di una norma dichiarata incostituzionale. 3. Riassunto il giudizio innanzi alla Corte d’appello di Lecce, quest’ultima ha: − escluso, alla luce dei principi dettati dalla sentenza di questa Corte, la possibilità di dichiarare illegittimo l’atto con il quale [OSCURATO:PERSONA], a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 3, comma 40, L.R. Puglia n. 40/2007 aveva comunicato il recesso dal rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA]; − parimenti disatteso la domanda di quest’ultima volta a conseguire la conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, richiamando al riguardo il disposto di cui all’art. 36, D. Lgs. n. 165/2001; − riconosciuto invece alla lavoratrice il risarcimento derivante dalla reiterazione dei contratti a termine per un periodo superiore a 36 mesi, quantificando detto danno nella misura di sei mensilità dell’ultima retribuzione di fatto, non ravvisando ulteriore danno conseguente alla perdita di chanceslavorative, non allegate; − escluso una responsabilità precontrattuale della [OSCURATO:PERSONA], non essendo ravvisabili profili di responsabilità di quest’ultima nella nullità del contratto di lavoro, essendo peraltro espressamente prevista nel regolamento contrattuale la condizione risolutiva costituita dalla eventuale illegittimità della procedura di assunzione; − disatteso la domanda, formulata da [OSCURATO:PERSONA] in sede di riassunzione, con la quale aveva chiesto la “riduzione in Sez. S4/L- R.G. 15913/2019 – CC 17/04/2024 - Pagina nr. 5 di 11 pristino dello stato giuridico amministrativo della originaria ricorrente”, rilevando che, da un lato, il rigetto della domanda di accertamento della illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato comportava conseguenze giuridiche non necessitanti di interventi esterni alla stessa [OSCURATO:PERSONA], e, dall’altro lato, che la domanda risultava superata dall’assetto che le parti avevano dato ai propri rapporti nel corso del giudizio. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce ricorre [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e REGIONE PUGLIA sono rimaste intimate. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, 36, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001; 1, punto 1, D. Lgs. n. 368/2001; 5, comma 4-bis, D. Lgs 368/2001 come introdotto dall'art. 1, comma 40 della L. n. 247/2007 “in combinato disposto con l'art. 1, c. 43, L.n. 247/2007”. Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte avrebbe erroneamente riconosciuto il risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine, in quanto, da un lato, non vi era prova di un’abusiva reiterazione di contratti, non risultando in particolare la prova che i vari rapporti avessero ad oggetto le medesime mansioni e, dall’altro lato, non poteva ritenersi superato il termine Sez. S4/L- R.G. 15913/2019 – CC 17/04/2024 - Pagina nr. 6 di 11 massimo di 36 mesi, alla luce della previsione di cui all’art. 1, comma 43, L. 247/2007. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 4, D. Lgs. n. 368/2001, in quanto la Corte territoriale, nel considerare abusiva la reiterazione dei contratti a termine avrebbe omesso di considerare che l’odierna intimata sarebbe stat a inquadrat a nella Dirigenza medica, con conseguente legittima applicabilità nei suoi confronti della deroga, rispetto al termine di 36 mesi di durata complessiva degli eventuali contratti a termine, stabilita dall’art. 10, comma 4, D. Lgs. 368 /2001. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1223, 1224, 1225, 1226; 2043 segg. c.c.; 32, comma 5, Legge n. 183/2010, in quanto la Corte territoriale avrebbe “ritenuto aprioristicamente sussistente un danno risarcibile”, procedendo alla sua quantificazione “in misura apodittica e indimostrata”. 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte d’appello disposto l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio. Argomenta, in particolare, il ricorso che questa Corte, nel cassare la precedente decisione dell’appello, aveva rimesso al Giudice di rinvio “la decisione in ordine alla quantificazione delle spese legali del grado di legittimità, con ciò escludendo esplicitamente che si potesse pervenire ad una decisione di totale compensazione: è ovvio, infatti, che se la Suprema Corte si fosse orientata in tal ultimo senso, avrebbe conformemente deciso con la stessa sua sentenza, senza bisogno di rimettere al Giudice dimerito la quantificazione della relativa pretesa”. Sez. S4/L- R.G. 15913/2019 – CC 17/04/2024 - Pagina nr. 7 di 11 Aggiunge che la Corte distrettuale avrebbe dovuto tener conto della condotta processuale della Picciarelli durante tutto l’arco del giudizio ed in particolare del rifiuto della conciliazione che era stata offerta dalla ASL e della quale la stessa Corte di Cassazione aveva dato atto in altre pronunce. Occorreva, inoltre, considerare che la domanda originaria era stata accolta in minima parte, sicché la Corte d’appello avrebbe dovuto porre a carico della Picciarelli le spese del giudizio di legittimità nonché di quello di rinvio. 2. Il primo motivo è inammissibile. In primo luogo, infatti, il motivo viene a sindacare in modo inammissibile la valutazione delle prove operata dal giudice di merito ed a quest’ultimo riservata (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004), traducendosi il motivo nella sollecitazione a questa Cortedi procedere ad una revisione della ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata nonché ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11176 del 08/05/2017; Cass., Sez. 3, n. 3267 del 12/02/2008). In secondo luogo, il motivo appare introdurre profili di fatto che non emergono dalla decisione impugnata, dovendo conseguentemente, trovare applicazione il principio, reiteratamente enunciato da questa Corte, per cui qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro Sez. S4/L- R.G. 15913/2019 – CC 17/04/2024 - Pagina nr. 8 di 11 deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendumdel giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; ed anche Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 2193 del 30/01/2020; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 14477 del 06/06/2018; Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013). 3. Il secondo motivo è inammissibile. Anche in questo caso, infatti, il motivo viene a sollevare nuovi profili di fatto, risultando, pertanto, inevitabile, sempre in ossequio al principio appena richiamato, dichiarare la censurainammissibile. 4. Il terzo motivo deve invece essere dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1), c.p.c. La decisione impugnata, infatti, si è pienamente conformata all’orientamento di questa Corte imperniato sulla decisione Cass. Sez. U, Sentenza n. 5072 del 15/03/2016, la quale ha chiarito che, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della Legge n. 183/2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato Sez. S4/L- R.G. 15913/2019 – CC 17/04/2024 - Pagina nr. 9 di 11 tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5072 del 15/03/2016 e le successive - tra le altre - Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16095 del 02/08/2016; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 8927 del 06/04/201 7; Cass. Sez. L -Ordinanza n. 992 del 16/01/2019; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 2175 del 01/02/2021; Cass. Sez. L -Sentenza n. 446 del 13/01/2021; Cass. Sez. U -Sentenza n. 5542 del 22/02/2023). Opera, quindi, nell’ordinamento italiano una misura preventiva e sanzionatoria, costituita dal riconoscimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine, al quale, peraltro, questa Corte ha riconosciuto la caratura di “danno comunitario” a carattere latamente sanzionatorio ed oggetto di meccanismo presuntivo, da ciò derivando l’esonero del lavoratore dall’onere di provare il danno medesimo, salvo, invece, l’onere di dare prova del maggior danno richiesto. Il motivo di ricorso non offre alcun elemento per procedere alla revisione di tale consolidato orientamento, da ciò derivando la sua inammissibilità. 5. Il quarto motivo è, invece, infondato. Fermo il principio consolidato per cui la facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019; Cass. Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005), si deve rilevare che la sentenza di questa Corte n. 14031/2016, ben lungi dal rimettere al giudice di rinvio la sola quantificazione delle spese del giudizio di legittimità - come invece dedotto dalla ricorrente - aveva rimesso al giudice di rinvio di “provvedere”su tali spese, senza in alcun modo statuire in ordine alla regolamentazione delle medesime. Sez. S4/L- R.G. 15913/2019 – CC 17/04/2024 - Pagina nr. 10 di 11 Correttamente, quindi, il giudice del rinvio non si è discostato dal principio per cui in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché, pur dovendo procedere alla liquidazione delle spese per i singoli gradi, non deve invece regolare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. Sez. U -Ordinanza n. 32906 del 08/11/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 9448 del 06/04/2023; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 28698 del 07/11/2019; Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 15506 del 13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015). 6. Il ricorso deve quindi essere respinto. Non vi è luogo a statuire sulle spese essendo rimasti intimati i soggetti evocati. 7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. Sez. S4/L- R.G. 15913/2019 – CC 17/04/2024 - Pagina nr. 11 di 11 La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussisten