Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 2204/2004
ECLI:EU:C:2004:815
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Conclusions
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 16 dicembre 2004
(1)
[OSCURATO:PERSONA]110/03
[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Ricorso di annullamento – Regolamento (CE) n. 2204/2002 – Aiuti statali all'occupazione – Violazione del regolamento (CE) n. 994/98 – Principio di certezza del diritto – Principio di sussidiarietà – Principi di proporzionalità e di coerenza – Principio di non discriminazione – Fondamento normativo»
1.
[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] si rivolge alla Corte di giustizia affinché annulli il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 12 dicembre
2002, n. 2204, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione
(2)
, in considerazione del fatto che non solo viola il regolamento (CE) del Consiglio 7 maggio 1998, n. 994
(3)
, ma anche i principi generali del diritto comunitario di certezza del diritto, di sussidiarietà, di proporzionalità, di coerenza
e di non discriminazione, oltre ad essere stato adottato in base ad un erroneo fondamento normativo.
I –
Ambito normativo
2.
Prima di esaminare i motivi di impugnazione addotti nel ricorso, è essenziale descrivere il contesto normativo, il quale presenta
tre piani successivi: il [OSCURATO:PERSONA] CE, il regolamento n. 994/98 e il regolamento n. 2204/2002.
A –
[OSCURATO:PERSONA] CE
3.
In una Comunità che persegue uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche, una crescita sostenibile e non
inflazionistica, così come un alto grado di convergenza e di coesione economica (art. 2 CE), la concorrenza riveste un’importanza
capitale per raggiungere tali obiettivi. Essa condiziona da un lato l’azione comunitaria, che implica un regime inteso a garantire
che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno [art. 3 CE, n. 1, lett. g)] e dall’altro la politica economica della
Comunità e degli Stati membri, che deve essere condotta rispettando il principio di libera concorrenza (art. 4 CE, n. 1).
4.
Il capo 1 del titolo [OSCURATO:PERSONA] enuncia una serie di norme al riguardo, distinguendo quelle applicabili alle imprese (sezione prima)
e quelle relative agli aiuti concessi dagli Stati (sezione seconda). Queste ultime sono tre:
1)
L’art. 87 CE:
–
Il n. 1 dichiara l’incompatibilità degli aiuti che, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri, falsino
o minaccino di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni.
Questa regola generale presenta due eccezioni, contemplate nei paragrafi seguenti.
–
Il n. 2 riconosce la compatibilità in ogni caso − «sono» –, di certi aiuti a carattere sociale, derivanti da eventi eccezionali
o diretti a favorire determinate regioni della Repubblica federale di Germania.
–
Il n. 3 ammette che siano considerati compatibili –«possono»– altri aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle
regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, o negli altri casi
espressamente previsti.
2)
L’art. 88 CE:
–
Il n. 1 obbliga la [OSCURATO:PERSONA] ad esaminare i regimi di aiuti esistenti negli Stati membri.
–
Ai sensi del n. 2, qualora la detta Istituzione comunitaria constati che un aiuto concesso da uno Stato non è compatibile
con il mercato comune, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo –potendo adire direttamente la Corte
di giustizia–; in circostanze eccezionali, il Consiglio può decidere diversamente.
–
Il n. 3 impone agli Stati di informare la [OSCURATO:PERSONA] dei progetti diretti a istituire o modificare aiuti, affinché essa,
se ritiene che non siano compatibili con il mercato comune, dia inizio alla procedura prevista dal paragrafo precedente.
3)
L’art. 89 CE:
–
Permette al Consiglio di adottare tutti i regolamenti utili ai fini dell’applicazione degli artt. 87 e 88 e di fissare in
particolare le condizioni per l’applicazione dell’art. 88, n. 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale
procedura.
B –
Il regolamento n. 994/98
5.
Facendo uso della facoltà concessagli dall’art. 89 CE, il Consiglio ha approvato il regolamento n. 994/98, il cui art. 1 autorizza
la [OSCURATO:PERSONA] a dichiarare, nei settori in cui dispone di esperienza sufficiente a definire criteri generali di compatibilità,
che determinate categorie di aiuti di Stato sono compatibili con il mercato comune, dispensandole dall’obbligo di notifica
di cui all’art. 88 CE, n. 3.
(4)
6.
Questa autorizzazione si giustifica considerando che la valutazione della compatibilità con il mercato comune spetta essenzialmente
alla [OSCURATO:PERSONA] (secondo ‘considerando’), organo con una considerevole esperienza al riguardo (quarto ‘considerando’), e
alla luce del fatto che «i regolamenti di esenzione per categoria accrescono la trasparenza e la certezza del diritto», di
modo che possono essere direttamente applicati dai giudici nazionali (quinto ‘considerando’).
7.
La delega non è peraltro assoluta, bensì sottoposta a determinate condizioni:
1) L’ambito di applicazione comprende esclusivamente le seguenti categorie (art. 1, n. 1):
a)
gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese, della ricerca e dello sviluppo, della tutela dell’ambiente, dell’occupazione
e della formazione;
b)
gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla [OSCURATO:PERSONA] per ciascuno Stato membro per l’erogazione degli aiuti a finalità
regionale.
2) Gli aiuti hanno un contenuto obbligatorio e uno facoltativo, in quanto
a)
devono specificare la finalità, i beneficiari, i massimali di intensità dell’aiuto, le condizioni relative al cumulo degli
aiuti e le condizioni di controllo (art. 1, n. 2);
b)
inoltre, possono in particolare fissare massimali o altre condizioni proprie dei singoli casi, escludere certi settori e subordinare
ad ulteriori condizioni la compatibilità dell’aiuto esentato (art. 1, n. 3).
3) Per approvare gli aiuti è necessario osservare alcune regole di procedura specifiche, come l’audizione delle parti interessate
(art. 6) e la consultazione del comitato creato ad hoc (artt. 7 e 8).
4) Essi hanno un’applicazione limitata, benché prorogabile (art. 4, nn. 1 e 3).
5) Possono essere modificati o abrogati se cambiano le circostanze relative ad uno qualsiasi dei fatti importanti che hanno
determinato la loro adozione o qualora lo esiga il progressivo sviluppo o funzionamento del mercato comune, benché, in questo
caso, il nuovo regolamento debba stabilire un periodo di adeguamento di sei mesi per l’aggiustamento degli aiuti rientranti
nel regolamento precedente.
8.
Avvalendosi dell’autorizzazione concessale dal regolamento n. 994/98, la [OSCURATO:PERSONA] ha approvato i regolamenti (CE) n. 68/2001
e n. 70/2001, entrambi del 12 gennaio 2001, relativi all’applicazione degli articoli 87 e 88 CE rispettivamente agli aiuti
destinati alla formazione e a quelli concessi a favore delle piccole e medie imprese.
(5)
Ha altresì promulgato il regolamento n. 2204/2002, ora impugnato.
C –
Il regolamento n. 2204/2002
9.
Fatte salve le motivazioni e le spiegazioni esposte nei ‘considerando’, il regolamento n. 2204/2002 può sintetizzarsi nella
seguente forma:
1. Campo di applicazione
10.
Da una parte si applica, a norma dell’art. 1, a tre regimi, che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87 CE, n. 1,
in ogni caso in cui, qualunque sia il loro settore, favoriscano:
a)
la creazione di posti di lavoro,
b)
l’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili,
c)
la copertura dei costi supplementari legati all’assunzione di lavoratori disabili.
11.
Dall’altra, sono esclusi:
–
gli aiuti a favore di attività connesse all’esportazione [art. 1, n. 3, lett. a)],
–
gli aiuti condizionati all’impiego di prodotti interni [art. 1, n. 3, lett. b)], e
–
le ipotesi enunciate all’art. 9 (ad esempio: aiuti riguardanti settori particolari –n. 1–, concessione, ad una singola impresa
o ad un singolo stabilimento, di aiuti che superino un importo lordo di 15 milioni di euro su un periodo di tre anni –n. 2–,
aiuti al mantenimento dell’occupazione –n. 5– o per la conversione di contratti temporanei in contratti a tempo indeterminato–n. 6–).
2. Definizioni
12.
Come accade in numerose norme comunitarie, vengono precisati i concetti utilizzati: «aiuto»; «piccola o media impresa»; intensità
«lorda» e «netta» dell’aiuto; «numero di dipendenti»; lavoratore «svantaggiato» e «disabile»; «lavoro protetto»; «costi salariali»;
connessione alla realizzazione di un progetto di investimento; investimento in immobilizzazioni «materiali» o «immateriali».
3. Requisiti
a) Generali
13.
Per esentare un regime di aiuto dall’obbligo di notifica imposto dal [OSCURATO:PERSONA] è necessario, ai sensi dell’art. 3:
–
che rispetti le condizioni del regolamento, e
–
che contenga un riferimento esplicito al regolamento.
14.
Va osservato che, fatte salve le indicazioni specifiche sul cumulo, i massimali di aiuto si applicano indipendentemente dal
fatto che l’aiuto sia finanziato interamente con fondi statali o sia cofinanziato dalla Comunità (art. 8).
b) Specifici
15.
Si fissano avendo riguardo a ciascuno degli scopi perseguiti:
–
creazione di posti di lavoro, agli artt. 4 e 7,
–
assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili, all’art. 5, e
–
costi aggiuntivi legati all’occupazione di lavoratori disabili, all’art. 6.
4. Periodo di validità
16.
Conformemente all’art. 11, il regolamento resta in vigore fino al 31 dicembre 2006, sebbene vi siano tre regole transitorie:
–
Le notificazioni non ancora esaminate alla data di entrata in vigore del regolamento vengono valutate in base alle nuove disposizioni.
–
Sono esentati, qualora soddisfino le condizioni previste dalla norma comunitaria, gli aiuti cui sia stata data attuazione
prima dell’entrata in vigore del regolamento e quelli concessi nell’ambito di tali regimi in violazione dell’obbligo di cui
all’art. 88, n. 3, in assenza di un’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA].
–
Alla scadenza del periodo di validità, i regimi esentati continuano a beneficiare dell’esenzione per un periodo di sei mesi.
II –
Il procedimento davanti alla Corte di giustizia
17.
[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso alla cancelleria della Corte il 10 marzo 2003, chiedendo di annullare il regolamento
2204/2002 e di disapplicare il regolamento 994/98.
18.
Nel suo controricorso la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di respingere il ricorso e di condannare il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
19.
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, sebbene avesse chiesto di intervenire nel procedimento, e la sua istanza
fosse stata ammessa dalla Corte, ha rinunciato a farlo.
20.
Con il deposito della replica e della controreplica si è conclusa, senza ulteriori fasi, la fase scritta del procedimento.
21.
Il 29 settembre 2004, su istanza della parte ricorrente, si è tenuta l’udienza, alla quale ha partecipato anche la convenuta.
III –
Analisi dei motivi di ricorso
22.
Non essendo sorta alcuna controversia riguardo alla ricevibilità del ricorso,
(6)
è necessario esaminare i motivi dedotti, seguendo l’ordine in cui sono enunciati nel ricorso: a) violazione del regolamento
n. 994/98, b) violazione dei principi generali del diritto, e c) violazione del [OSCURATO:PERSONA] per aver adottato un erroneo fondamento
normativo.
23.
Preliminarmente, dal momento che lo Stato ricorrente chiede di dichiarare la nullità di tutto il regolamento 2204/2002 – non
di alcune delle sue norme –, esponendo in diverse occasioni gli ipotetici risultati della sua futura applicazione pratica,
va ricordata la natura del ricorso di annullamento.
24.
Secondo la giurisprudenza, il [OSCURATO:PERSONA] ha instaurato un sistema di mezzi di ricorso e di procedimenti volto ad affidare alla
Corte di giustizia il controllo della legalità degli atti comunitari.
(7)
Questa funzione comprende, in primo luogo, la verifica della legalità in senso stretto, che permette di confrontare la conformità
degli atti delle Istituzioni con le norme su cui si basano. Ma anche, in secondo luogo, l’esame della costituzionalità, al
fine di controllare se le norme di carattere generale si adeguino ai Trattati, i quali, malgrado la loro natura giuridico-formale
di strumenti internazionali, sono stati interpretati e applicati come un’autentica Costituzione comunitaria.
(8)
25.
La verifica si effettua, principalmente, per mezzo di tre rimedi processuali: il ricorso di annullamento, il ricorso per carenza
e l’eccezione di illegalità. La questione pregiudiziale di validità coadiuva e completa il sistema, mentre le azioni per risarcimento
permettono un controllo indiretto
(9)
.
26.
Il ricorso di annullamento è stato creato con una doppia finalità: vigilare sul rispetto del diritto comunitario da parte
delle istituzioni e difendere i diritti dei ricorrenti (persone fisiche e giuridiche, Stati membri e istituzioni) nei confronti
delle istituzioni
(10)
.
27.
Il suo oggetto è circoscritto agli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, a quelli del Consiglio,
a quelli della [OSCURATO:PERSONA] e a quelli della [OSCURATO:PERSONA] europea che non siano raccomandazioni o pareri, così come a quelli
del Parlamento europeo «destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi».
(11)
Inoltre l’art. 237 CE, b) e c), prevede la possibilità di proporre ricorsi di annullamento avverso le deliberazioni del consiglio
dei governatori e del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti
(12)
.
28.
La restrizione della legittimazione a proporre il ricorso è una delle sue principali caratteristiche. A differenza dei ricorrenti
privilegiati − gli Stati membri, il Parlamento europeo, la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio −, alla Corte dei conti e alla [OSCURATO:PERSONA]
centrale europea è consentito ricorrere a questo mezzo unicamente in difesa delle loro prerogative,
(13)
e alle persone fisiche o giuridiche è permesso mettere in discussione solamente le decisioni delle quali sono destinatarie
o quelle che, pur rivestendo la forma di un regolamento o di una decisione diretta ad altre persone, le riguardano direttamente
e individualmente.
(14)
29.
I motivi di ricorso sono anch’essi circoscritti all’incompetenza, alla violazione delle forme sostanziali, alla violazione
del [OSCURATO:PERSONA] o di qualunque regola di diritto relativa alla sua applicazione e allo sviamento di potere. I primi due si riferiscono
alla legalità esterna e possono essere sollevati d’ufficio
(15)
, gli ultimi due riguardano la legalità interna e devono essere fatti valere dal ricorrente. L’enunciazione ha carattere esaustivo
− sebbene la violazione del [OSCURATO:PERSONA] costituisca una causa generale che include le altre −, per cui qualsiasi altro motivo
rimane escluso dal ricorso, salvo che sia riconducibile a qualcuno di quelli elencati, poiché per l’esame della causa non
si esige una qualificazione rigorosa, ma è sufficiente che la violazione si deduca dalla domanda.
(16)
Ciononostante, nell’ambito di tale esame si deve tener presente il potere discrezionale di cui godono le istituzioni nello
svolgimento delle proprie attività.
(17)
30.
Se il ricorso è fondato, la Corte dichiara nullo e non avvenuto l’atto impugnato (art. 231 CE), sebbene la pronuncia possa
riguardare solo alcune delle sue disposizioni, ove siano suscettibili di essere separate dall’insieme. In ogni caso, la sentenza,
al contrario di quella del ricorso per inadempimento, che ha natura dichiarativa, gode di un’autorità assoluta, producendo
gli effetti di cosa giudicata sostanziale e formale, e persegue quindi il ristabilimento dell’ordine giuridico alterato dall’illegalità
della disposizione comunitaria.
A –
Violazione del regolamento n. 994/98
31.
Il governo belga raggruppa sotto questo punto due tipi di allegazioni, nelle quali rimprovera al regolamento n. 2204/2002
di: 1) non garantire la trasparenza e la certezza del diritto richieste, in materia di aiuti all’occupazione, dalla norma
di autorizzazione, e 2) rendere più restrittivo il regime applicabile, travalicando i limiti dell’autorizzazione concessa.
1. La trasparenza e la certezza del diritto
a) Sulla proclamazione di tali principi nel regolamento n. 994/98
32.
A parere del [OSCURATO:PERSONA], il quinto ‘considerando’ del regolamento n. 994/98 richiede che il regolamento di esenzione favorisca
«una maggiore trasparenza e certezza del diritto»; ciononostante, la norma impugnata presenta una totale mancanza di chiarezza,
tanto del suo contesto, quanto delle sue norme; inoltre non soddisfa le esigenze del secondo dei principi menzionati, che
riveste grande importanza nell’ambito degli aiuti di Stato all’occupazione.
33.
[OSCURATO:PERSONA], dopo aver affermato che si denuncia la violazione di un ‘considerando’ senza identificare un concreto elemento
normativo, sostiene che il regolamento contestato produce un effetto positivo, poiché rende compatibili determinati aiuti
con il mercato comune, e nessun effetto negativo, restando salva facoltà degli Stati membri di eseguire la previa notifica.
Esclude infine che vi sia mancanza di chiarezza o violazione della certezza del diritto.
34.
Una norma descrive fatti, situazioni o circostanze, attribuendo loro determinate conseguenze. La fattispecie ed il risultato
giuridico costituiscono pertanto i due elementi strutturali di una norma.
(18)
Di questi elementi sono privi però l’esposizione dei motivi, i preamboli o i ‘considerando’ introduttivi, i quali hanno il
solo scopo di illustrare, fondare o motivare e quindi, sebbene accompagnino, e solitamente precedano, gli articoli, inserendosi
materialmente nella norma, non hanno forza vincolante, nonostante la loro utilità come criteri di interpretazione.
35.
L’argomento dello Stato ricorrente si incentra sulla trasgressione di due principi proclamati espressamente nel quinto ‘considerando’
del regolamento di autorizzazione, vale a dire in una parte che non ha carattere obbligatorio, motivo per cui la sua ipotetica
violazione non può portare alla sanzione di nullità. Tale menzione serve a spiegare la volontà che ha guidato il Consiglio
a concedere l’autorizzazione.
36.
Ora, tanto il principio di trasparenza che quello di certezza del diritto devono essere rispettati dal legislatore in quanto
fonti del diritto comunitario,
(19)
la cui inosservanza costituisce una violazione ai sensi dell’art. 230 CE,
(20)
indipendentemente dal fatto che essi vengano, ad abundantiam, riconosciuti in un ‘considerando’ del regolamento n. 994/98.
37.
Occorre quindi ricondurre le allegazioni del governo belga sulla trasparenza e la certezza del diritto sul piano della violazione
dei principi giuridici della Comunità, nonostante non siano state formalmente presentate in questi termini.
38.
Così le ha intese anche la [OSCURATO:PERSONA], la quale ha formulato i propri argomenti a partire da questo punto di vista.
b) Sulla trasparenza
39.
La parte ricorrente denuncia la mancanza di chiarezza sotto due aspetti: i) nel contesto normativo, e ii) nelle disposizioni
del regolamento.
i) Mancanza di chiarezza del contesto normativo
40.
A suo parere, l’ambito di applicazione della normativa contestata conciderebbe parzialmente con quello degli orientamenti
in materia di aiuti di Stato a finalità regionale,
(21)
con quello della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento
(22)
e con quello del regolamento n. 70/2001.
(23)
Tale coincidenza potrebbe dare origine a diversi conflitti, il che dimostrerebbe che si tratta di un testo confuso e incoerente.
41.
Va puntualizzato che un tale conflitto potrebbe sorgere a ragione solo per quanto riguarda norme dello stesso rango, dal momento
che il principio di gerarchia risolverebbe i conflitti che sorgessero in relazione a norme di rango inferiore o superiore.
Di conseguenza non va ammesso il richiamo alle linee guida menzionate, sebbene la Corte abbia loro riconosciuto un effetto
vincolante nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]
(24)
.
42.
Quanto al regolamento n. 70/2001, non si può escludere un conflitto, dal momento che non si tratta di compartimenti stagni.
Ma questa situazione va affrontata seguendo le regole comuni, nel senso che, qualora le norme dell’uno o dell’altro regolamento
fossero chiamate a regolare un caso concreto, allora si farà ricorso ai principi generali di temporalità, specialità e agli
altri previsti allo scopo.
43.
Infine, il fatto che gli articoli di un regolamento contraddicano il contenuto di un altro non permette di qualificare il
primo come oscuro o sconnesso; meno ancora nella sua totalità.
ii) Mancanza di chiarezza delle disposizioni del regolamento
44.
Con trasparenza si allude a ciò che appare chiaro, evidente, a ciò che si comprende senza dubbi né ambiguità. La trasposizione
di questo principio nella scienza giuridica non cessa di essere un
desideratum
, dal momento che l’applicazione del diritto nella vita sociale non è facile e non sempre offre risposte univoche.
45.
Sebbene già nella sua formulazione si intuisca la precisione di una norma, è nell’applicarla che si scopre la sua maggiore
o minore complessità. Vi sono molti fattori che influiscono al riguardo, mettendo in evidenza il grado di discrezionalità
concesso al legislatore.
46.
Un esame degli argomenti del ricorrente circa la mancanza di chiarezza del regolamento impugnato suscita due riflessioni.
In primo luogo, che la discrepanza nell’enunciazione delle disposizioni comunitarie deriva dalle ipotetiche conseguenze provocate
dalla loro applicazione; in secondo luogo, che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] sembra invitare la Corte a pronunciare una sentenza interpretativa
al fine di chiarire i dubbi che detta parte ravvisa sul piano teorico.
(25)
47.
Nel ricorso si chiede l’annullamento di un intero regolamento. Ma, secondo quanto indicato prima, questo strumento processuale
è concepito come avente un ambito circoscritto, molto preciso, che verrebbe travalicato nel caso in cui si volessero analizzare
una per una tutte le incongruenze e le ambiguità denunciate dal ricorrente.
48.
Non è stata prodotta alcuna prova della confusione denunciata.
(26)
Solo se si potesse facilmente constatare che la norma, nel suo insieme, manca di chiarezza, si rivela gravemente oscura,
è priva di significato o si dimostra inconciliabile con altre disposizioni, sarebbe necessario dichiararne la nullità. Così
non avviene qualora, come in questo caso, tale qualificazione si basi su una congettura, indipendentemente da quanto accade
con gli atti di applicazione, anch’essi sottoposti al controllo giurisdizionale.
49.
La censura vertente sulla mancanza di trasparenza va pertanto respinta.
c) Sulla certezza del diritto
50.
Uno dei principali motivi per cui si domanda l’annullamento è basato sulla violazione del principio della certezza del diritto.
Esso è spesso collegato ad altri principi generali del diritto e, considerando il fatto che, come ho esposto, non impedirebbe
l’autorizzazione, la sua analisi verrà effettuata più avanti, nella parte riguardante la violazione di tali principi.
2. Applicazione di un regime più restrittivo agli aiuti
51.
Per il governo ricorrente, l’approvazione di una regolamentazione più severa degli aiuti all’occupazione eccede il limite
dell’autorizzazione data dal Consiglio, circoscritta ad una semplice codificazione delle pratiche esistenti. A sostegno di
tale argomento, espone le differenze esistenti tra il vecchio ed il nuovo regime.
52.
La convenuta allega che l’autorizzazione è stata concessa, più che per codificare gli usi esistenti, per mantenere la facoltà
di stabilire requisiti più rigorosi. Essa sottolinea inoltre che non si denuncia la violazione di alcuna norma oltre a quella
del quarto ‘considerando’ del regolamento n. 994/98.
53.
Il contesto giuridico nel quale si colloca il regolamento controverso serve a spiegare il rigetto di questo motivo di ricorso.
54.
[OSCURATO:PERSONA] attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] il compito di verificare che gli aiuti siano compatibili con il mercato comune, motivo
per cui obbliga gli Stati a comunicarli in anticipo, permettendo al Consiglio di adottare norme per l’applicazione del sistema
previsto, come accade quando autorizza la [OSCURATO:PERSONA] ad approvare disposizioni generali che esonerano dalla previa notifica
i regimi di aiuti che rispettano i criteri di compatibilità.
55.
L’autorizzazione si giustifica con «l’importante esperienza acquisita», ma non si può affermare che il Consiglio abbia solamente
delegato la codificazione del regime esistente, escludendo una regolamentazione che, se del caso, risulti più severa. Non
si vogliono raccogliere le prassi esistenti in alcuni testi normativi, è sufficiente che se ne tenga conto. Si osservi che
il settimo ‘considerando’ del regolamento di delega espone che «è opportuno autorizzare la [OSCURATO:PERSONA], in sede di adozione
dei regolamenti di esenzione per determinate categorie di aiuti dall’obbligo di notificazione […] ad aggiungere altre condizioni
dettagliate al fine di garantire la compatibilità». D’altro canto, per valutare tale compatibilità è necessario applicare
alla fattispecie criteri generali, tenendo conto delle circostanze contingenti, motivo per cui nulla impedisce che si cambi
una consuetudine se vi sono dei validi motivi.
56.
Nessuna delle norme contenute nel regolamento n. 994/98 proibisce alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare regole differenti da quelle
finora applicate, né la obbliga ad effettuare una semplice riedizione. Tale istituzione ha il compito di esaminare la compatibilità
e, così come può approvare linee direttive in un determinato momento, le può successivamente modificare o disapplicare, rispettando
i limiti derivanti dal diritto comunitario.
(27)
57.
Nemmeno la lamentata mancanza di un periodo transitorio di adattamento risulta fondata, dato che l’art. 11 del regolamento
n. 2204/2002 contiene disposizioni al riguardo, che si possono non condividere ma non certo ignorare.
(28)
58.
Altra questione – che non è stata sollevata in questo ricorso – è quella se il regolamento approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] basandosi
sul regolamento di autorizzazione rispetti i requisiti generali e particolari da quest’ultimo enunciati
(29)
.
B –
Violazione dei principi generali del diritto
1. Il principio della certezza del diritto
59.
Sono costanti nel ricorso i riferimenti al principio della certezza del diritto, sebbene formalmente la sua violazione si
ricolleghi a quella di un ‘considerando’ del regolamento n. 994/98. Ho già trattato questo aspetto, giustificando la necessità
di un esame individuale di questo motivo di ricorso tra quelli riconducibili ai principi generali del diritto comunitario.
60.
Va innanzitutto anticipato che, come rileva anche la [OSCURATO:PERSONA], il regolamento n. 2204/2002 non viola la certezza del diritto
(30)
, poiché questo principio, di ampia portata generale, in quanto ne comprende altri, presuppone un’aspettativa ragionevolmente
fondata nei confronti del comportamento delle istituzioni comunitarie allorché applicano il diritto. Così va intesa la menzione
della disposizione di autorizzazione, nel quinto ‘considerando’, secondo la quale «i regolamenti di esenzione accrescono la
trasparenza e la certezza del diritto», il che significa che, attraverso la normativa approvata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio
dell’autorizzazione conferitale, gli Stati membri conoscono i requisiti per essere esonerati dall’obbligo di comunicare preventivamente
i progetti di aiuto.
61.
Il regolamento impugnato rispetta la certezza del diritto, mettendo in evidenza le condizioni di compatibilità richieste da
parte di chi in virtù del [OSCURATO:PERSONA] ha il compito della vigilanza. Ma il risultato più o meno positivo si può apprezzare solamente
in una prospettiva generale e teorica, quando da una visione d’insieme degli articoli risulti chiaramente l’incertezza.
62.
Non si ottiene quest’impressione dopo aver esaminato attentamente il contenuto della norma controversa, la quale precisa il
suo ambito di applicazione tanto in senso positivo che negativo, definisce i concetti che utilizza, fissa i requisiti per
l’esenzione, così come i particolari di ogni regime di aiuti, e contiene regole sul cumulo, la trasparenza, il controllo e
l’efficacia temporale.
(31)
63.
La denunciata mancanza di certezza si affievolisce ulteriormente, se si considera che, nel sistema previsto dal [OSCURATO:PERSONA],
l’obbligo di comunicazione è la regola generale, mentre l’esenzione riveste un carattere più limitato, rimanendo conseguentemente
soggetta ad un’interpretazione restrittiva, di modo che, se sorgono dubbi sulla sua portata, va osservata la regola generale.
In ogni modo, si tratta di un regolamento destinato non ad esaurire la materia, bensì a regolare i singoli casi.
2. Il principio di sussidiarietà
64.
Sebbene formalmente lo Stato ricorrente deduca la violazione del principio di sussidiarietà, nella trattazione di questo motivo
menziona quelli di certezza del diritto e di proporzionalità. Questi ultimi vanno analizzati separatamente, motivo per cui
in questa parte viene trattato il primo, che attiene alla struttura costituzionale degli Stati membri nei quali, come accade
per il [OSCURATO:PERSONA], le competenze in materia di occupazione spettano esclusivamente alle regioni. Si rimprovera il fatto che, trascurando
queste circostanze, si privi di effetto l’esenzione dall’obbligo di previa notifica.
65.
Per la [OSCURATO:PERSONA], il principio di sussidiarietà è, per quanto concerne questo tema, privo di ogni significato.
66.
L’art. 5 CE, secondo comma, ha codificato nel diritto scritto il principio di sussidiarietà, circoscrivendolo ai settori non
attribuiti alla competenza esclusiva della Comunità.
(32)
67.
Il contesto giuridico del regolamento n. 2204/2002 conferma che si tratta di una materia la cui regolamentazione è stata affidata
unicamente alla Comunità, a causa della natura propria del controllo degli aiuti statali, che ha il fine di verificare la
loro compatibilità con il mercato comune
(33)
.
68.
Pertanto il principio di sussidiarietà, mancando di pertinenza, risulta inapplicable, per cui non viene in considerazione
una sua violazione.
3. I principi di proporzionalità e di coerenza
a) Il principio di proporzionalità
69.
Il regolamento la cui nullità si vuol far valere genera, secondo la parte ricorrente, uno stato di incertezza. Inoltre, enunciando
esaustivamente, all’ art. 2, lettera f), le categorie di lavoratori svantaggiati, si impedisce di tener conto delle particolarità
regionali e della politica sociale degli Stati membri, il che, unito alla possibilità di notificare previamente alla [OSCURATO:PERSONA]
le misure a favore di altre categorie diverse da quelle previste in tale norma, sarebbe sproporzionato rispetto all’obiettivo
di diminuire la disoccupazione.
70.
[OSCURATO:PERSONA], insistendo sul contesto nel quale il regolamento si colloca, avverte che l’obbligo di previa notifica degli
aiuti non compresi nell’ambito del regolamento deriva dal [OSCURATO:PERSONA].
71.
Secondo la giurisprudenza, il principio di proporzionalità esige che gli strumenti predisposti da una norma comunitaria siano
idonei a realizzare lo scopo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerlo
(34)
. La proporzionalità sottintende quindi coerenza e armonia tra lo scopo perseguito e gli strumenti predisposti per realizzarlo.
72.
Occorre però analizzare questa corrispondenza, avendo riguardo al vero proposito della regolamentazione, posto che diversamente
la correlazione perderebbe validità. Il governo belga non ha seguito questo criterio nel motivare la nullità, poiché, nonostante
il promuovere l’occupazione rivesta un’importanza fondamentale nella politica economica e sociale tanto della Comunità, quanto
degli Stati che la compongono – obiettivo peraltro citato nel sesto ‘considerando’ del regolamento n. 2204/2002 –, non ha
la stessa importanza nell’ambito del regolamento impugnato, sebbene vi rivesta un ruolo. Il regolamento è stato adottato in
forza dell’autorizzazione concessa dal Consiglio alla [OSCURATO:PERSONA] al fine – va sottolineato – di facilitare l’applicazione
degli artt. 87 e 88 CE.
73.
Inoltre, in un settore in cui, come si è descritto, la competenza spetta esclusivamente alla Comunità, va riconosciuto al
legislatore comunitario un ampio potere discrezionale, di modo che solo il carattere manifestamente inadeguato delle misure
adottate, in relazione alla finalità prevista, può comprometterne la legalità.
(35)
Cosa che non accade in questa circostanza, senza che le eventuali carenze ravvisate nell’applicazione delle regole incidano
sulla loro proporzionalità.
(36)
74.
Deve pertanto respingersi la denunciata violazione del principio di proporzionalità nei termini sollevati dallo Stato ricorrente.
b) Il principio di coerenza
75.
Per la parte ricorrente, è stato violato il principio di coerenza delle azioni comunitarie, dal momento che si limitano le
possibilità degli Stati membri di dar vita ad una vera e propria politica dell’occupazione.
76.
La convenuta, dopo aver ricordato il senso del regolamento controverso, sostiene invece che, nell’esercizio dell’ampio potere
discrezionale di cui godono le istituzioni dell’Unione per sviluppare le politiche comuni, una giurisprudenza costante riconosce
loro quello di conciliare i diversi obiettivi comunitari.
77.
Per affrontare questo motivo di ricorso, occorre insistere sul contesto del regolamento controverso: per regola generale,
gli aiuti concessi dagli Stati membri che falsino o minaccino di falsare la concorrenza sono dichiarati incompatibili con
il mercato comune, sebbene in determinate circostanze possano essere ritenuti compatibili; in ogni caso, si deve informare
la [OSCURATO:PERSONA] dei progetti diretti a concederli o modificarli affinché essa si pronunci sulla loro adeguatezza. Al fine di
facilitarle questo compito, il Consiglio ha abilitato la [OSCURATO:PERSONA] a fissare, rispettando determinate condizioni, i requisiti
in presenza dei quali gli Stati membri vengono esentati dalla previa notifica determinati aiuti, tra i quali figurano quelli
a favore «dell’occupazione e della formazione» (art. 1, n. 1, del regolamento 994/98).
78.
L’obbligo di previa comunicazione non deriva pertanto dalla normativa impugnata, bensì, come ben sottolinea la [OSCURATO:PERSONA],
dal [OSCURATO:PERSONA] stesso. Il regolamento impugnato codifica, coerentemente con il mandato ricevuto, i requisiti necessari per dispensare
da tale obbligo determinati regimi di aiuti.
79.
La politica dell’occupazione degli Stati membri non risulta direttamente interessata dalla norma comunitaria in questione,
che si colloca in un ambito diverso.
4. Il principio di non discriminazione
80.
Il governo belga ritiene che, mantenendo i regimi di aiuti previamente autorizzati, ma introducendone uno più restrittivo
per quelli nuovi, venga violato il principio di non discriminazione tra le imprese beneficiarie di aiuti concessi prima dell’entrata
in vigore del regolamento e quelle che li richiedono successivamente.
81.
L’istituzione convenuta sottolinea a questo riguardo che il regolamento mira solo, conformemente al suo fondamento normativo,
ad eliminare l’obbligo di previa notifica per gli aiuti che rispettino le condizioni previste. Non fa nulla di più, poiché
se avesse eliminato gli aiuti autorizzati anteriormente o li avesse sottoposti al regime ora instaurato, avrebbe violato il
regolamento n. 994/98 ed anche il [OSCURATO:PERSONA] stesso.
82.
La giurisprudenza ha stabilito già da tempo che il legislatore comunitario viola la regola della non discriminazione quando
disciplina in modo diverso situazioni uguali
(37)
o in modo uguale situazioni diverse,
(38)
a meno che tale differenza sia obiettivamente giustificata.
(39)
83.
Nella fattispecie, a parere dello Stato ricorrente, il cambiamento normativo genererebbe la disuguaglianza. Questa circostanza
costituisce però una ragione obiettiva per spiegare i differenti effetti provocati. Seguendo l’argomentazione del [OSCURATO:PERSONA] del
[OSCURATO:PERSONA], si arriverebbe alla pietrificazione e all’obsolescenza dell’ordinamento giuridico, dal momento che non si potrebbe
approvare alcuna nuova regolamentazione diversa dalla precedente. Altra questione è quella dell’incidenza che hanno sul regolamento
altri principi generali del diritto, come quello di irretroattività, quello del rispetto dei diritti acquisiti, quello del
legittimo affidamento o alcuni di quelli già menzionati, in particolare quello della certezza del diritto.
84.
Non si può ritenere pertanto che la disparità di trattamento denunciata manchi di giustificazione.
C –
Errore nella scelta del fondamento normativo
85.
L’ultimo motivo di ricorso formulato dal [OSCURATO:PERSONA] si fonda sull’art. 241 CE. Il ricorrente allega che il trattato di Amsterdam
ha aggiunto all’art. 137 CE il n. 3 per affidare al Consiglio l’adozione, all’unanimità, di misure nell’ambito dei «contributi
finanziari volti alla promozione dell’occupazione e alla creazione di posti di lavoro», il che significa escludere qualsivoglia
competenza della [OSCURATO:PERSONA] al riguardo. Tale modifica comporterebbe che il regolamento n. 994/98 cessi di costituire il
fondamento normativo del regolamento n. 2204/2002, poiché l’autorizzazione che conferisce viola la norma citata, nella sua
nuova versione.
86.
[OSCURATO:PERSONA] ribatte che il citato art. 137 CE, n. 3, è stato promulgato dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 994/98,
e ad esso non è stata riconosciuta alcuna retroattività. Inoltre, a suo parere, questa norma del [OSCURATO:PERSONA] non risulterebbe
applicable al caso di specie.
87.
Non rimane che condividere pienamente quest’ultima affermazione.
88.
La Corte ha ritenuto che la scelta del fondamento normativo di un atto debba basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di
sindacato giurisdizionale, come lo scopo e il contenuto dell’atto.
(40)
Se ha diverse finalità, si deve tener conto di quella principale.
(41)
89.
Conseguire un alto livello di occupazione è un’aspirazione fondamentale della Comunità (art. 2 CE), che deve favorire il coordinamento
delle politiche degli Stati membri in questa materia [art. 3, n. 1, lett. i)], i quali mostrano parimenti una grande preoccupazione
al riguardo, decretando misure economiche per raggiungerlo.
90.
La concessione di questi aiuti incide sul funzionamento del mercato comune e falsa la concorrenza
(42)
. Al riguardo vengono previste determinate misure di controllo che indubbiamente si ripercuotono sull’occupazione, tra le
quali va collocato il regolamento n. 994/98, dal quale trae origine il regolamento controverso. Esso non si basa sull’art. 137
CE né su un altro articolo del titolo [OSCURATO:PERSONA] – politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù – o del titolo
VIII – occupazione –, bensì sull’art. 89 CE, contenuto nel titolo VI –concorrenza, fiscalità e ravvicinamento delle legislazioni
–. Scelta appropriata, dal momento che il suo scopo principale si riferisce all’applicazione degli artt. 87 e 88 CE, sebbene,
ribadisco, incida sull’occupazione.
91.
Si noti peraltro che il regolamento di autorizzazione comprende anche altre categorie di aiuti, come quelli concessi a favore
delle piccole e medie imprese, della ricerca e dello sviluppo o della tutela dell’ambiente (art. 1, n. 1), motivo per cui,
se si accogliesse l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], il regolamento avrebbe dovuto fondarsi giuridicamente anche su ciascuna
delle norme del [OSCURATO:PERSONA] che attribuiscono alla Comunità la facoltà di agire in questi settori.
92.
L’art. 137 CE non risulta pertanto utile in questo caso. Non vi è violazione del diritto comunitario poiché il regolamento
n. 2204/2002 trova copertura giuridica nelle norme sulla concorrenza contenute nel [OSCURATO:PERSONA], e poiché la sua finalità essenziale
consiste, mediante l’autorizzazione concessa dal Consiglio alla [OSCURATO:PERSONA], nel semplificare il procedimento previsto all’art. 88 CE,
n. 3.
IV –
Spese
93.
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, lo Stato ricorrente , rimasto soccombente, dev’essere condannato
alle spese.
V –
Conclusione
94.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:
1)
respingere il ricorso di annullamento proposto dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] contro il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 12 dicembre
2003, n. 2204, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione;
e
2)
condannare lo Stato ricorrente alle spese.
1
–
Lingua originale: lo spagnolo.
2
–
GU L 337, pag. 3. Rettifica in GU L 349, pag. 126.
3
–
Sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea (rispettivamente divenuto, in seguito
a modifica, art. 87 CE e divenuto art. 88 CE) a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 142, pag. 1).
4
–
L’art. 2 abilita la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare regolamenti, decidendo «che, visto lo sviluppo e il funzionamento del mercato
comune, alcuni aiuti non soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 87, paragrafo 1 del trattato e sono pertanto dispensati
dalla procedura di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3 del trattato, a condizione che gli aiuti concessi ad una stessa
impresa in un determinato arco di tempo non superino un importo prestabilito». Su questa base giuridica si è approvato il
regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] del 12 gennaio 2001, n. 69, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
CE agli aiuti d’importanza minore (‘de minimis’) (GU L 10, pag. 30).
5
–
GU L 10, pag. 20 e 33, rispettivamente.
6
–
Sebbene tanto il governo belga che la [OSCURATO:PERSONA] abbiano dedicato diverse parti dei loro scritti processuali a polemizzare
su un’ipotetica irricevibilità, che non è stata formalmente dedotta né risulta dagli atti, posto che la circostanza – discussa
- che non si sia criticato il regolamento n. 2204/2002 non impedisce la sua posteriore impugnazione, sempre che venga attuata
nei modi e nei tempi previsti. In questo senso, si può citare la sentenza 12 luglio 1979, causa 166/78, Italia/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. 2575), citata nella replica, secondo cui «l’art. 173, primo comma, del trattato, [divenuto, in seguito a modifica,
art. 230 CE] attribuisce a qualsiasi Stato membro il diritto di contestare, mediante ricorso per annullamento, la legittimità
di qualsiasi regolamento del Consiglio, senza che l’esercizio di tale diritto sia condizionato dall’atteggiamento assunto
dai rappresentanti degli Stati in seno al Consiglio, in occasione dell’adozione del regolamento considerato».
7
–
Sentenza 23 aprile 1986, causa 294/83, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento (Racc. pag. 1339), in senso analogo la sentenza 25 luglio 2002,
causa C‑50/00, Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. I-6677).
8
–
[OSCURATO:PERSONA], G. C., «[OSCURATO:PERSONA] de Justicia de las [OSCURATO:PERSONA]», in El derecho comunitario europeo y su aplicación
judicial, editore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1993, pag. 384.
9
–
[OSCURATO:PERSONA], D., e [OSCURATO:PERSONA], A., Instituciones y [OSCURATO:PERSONA] de la Unión Europea, editore Tecnos, 4ª edizione, [OSCURATO:PERSONA]
2004, pag. 459.
10
–
Così mi sono espresso nelle conclusioni presentate nella causa definita con sentenza 10 luglio 2001, causa C‑315/99 P, [OSCURATO:PERSONA]/Corte dei conti (Racc. pag. I-5281). V. altresì [OSCURATO:PERSONA], M., e [OSCURATO:PERSONA], D., «Article 173», in J.-V. Louis, G.
Vandersanden, D. [OSCURATO:PERSONA], e M. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Le droit de la CEE, vol. 10 ([OSCURATO:PERSONA] de Justice. Les actes
des institutions), Éditions de l´Université de Bruxelles, Bruxelles 1993, p. 98; e Vandersanden-Barav, Contentieux communautaire,
Ed. Bruylant, Bruxelles 1977, pag. 127.
11
–
[OSCURATO:PERSONA], D., e [OSCURATO:PERSONA], A., op. cit., pag. 460.
12
–
[OSCURATO:PERSONA], R., «El recurso de anulación», nell’opera collettiva [OSCURATO:PERSONA] procesal comunitario, diretta da Mariño,
F., [OSCURATO:PERSONA], V. e Moreiro, C., Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2001, pag. 151.
13
–
Restringere la legittimazione avendo di mira lo scopo perseguito con il ricorso non risulta estraneo al mondo giuridico. Un
esempio si trova nella Carta europea dell’autonomia locale del 1985, che impone che gli enti locali godano di un meccanismo
per la difesa specifica di tale autonomia nell’ambito della distribuzione territoriale dei poteri dello Stato; nel caso della
Spagna, ha stabilito che le province e i comuni sono legittimati a ricorrere al [OSCURATO:PERSONA] avverso norme con
rango di legge dello Stato o degli enti autonomi, qualora ritengano che con tali disposizioni si rechi danno all’autonomia
locale (art. 75 bis, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA] 2/1979, del 3 ottobre, del [OSCURATO:PERSONA]), potendo utilizzare detto
meccanismo processuale solo ed esclusivamente per proteggere la caratteristica menzionata.
14
–
Questo tipo di legittimazione attiva dei singoli al ricorso di annullamento ha dato luogo ad una giurisprudenza restrittiva
della Corte di giustizia, fortemente contestata dalla dottrina –fra gli altri, D. Sarmiento, «La sentencia UPA (C‑50/2000),
los particulares y el activismo inactivo del [OSCURATO:PERSONA] de Justicia», in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], n. 3,
luglio-settembre 2002, pagg. 531-577; così anche M. Ortega, El acceso de los particulares a la justicia comunitaria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1999, specialmente il capitolo 6 «Verso un miglioramento del sistema di difesa giurisdizionale dei singoli»−.
L’avvocato generale Jacobs, nelle conclusioni presentate nella causa definita con la sentenza 25 luglio 2002, Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit., ha proposto un’interpretazione ampia, intendendo che «un ricorrente è individualmente riguardato
da un atto comunitario nel caso in cui tale atto pregiudichi, o possa pregiudicare, in modo sostanziale, i suoi interessi»
(paragrafo 102, n. 4). In questa linea estensiva si colloca il [OSCURATO:PERSONA] che adotta una Costituzione per l’[OSCURATO:PERSONA], il cui art. III-365,
n. 4, distingue due possibilità, permettendo che una persona física o giuridica impugni «gli atti adottati nei suoi confronti
o che la riguardano direttamente e individualmente» e, inoltre, «gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che
non comportano alcuna misura d’esecuzione».
15
–
Ad esempio, la sentenza 10 maggio 1960, causa 19/58, Repubblica federale di Germania/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 471), stabiliva,
riguardo al vizio di incompetenza, che, benché tale mezzo non fosse stato formalmente proposto né nel ricorso introduttivo,
né nella replica, appariva tuttavia opportuno prenderlo in esame.
16
–
Sentenza 14 maggio 1974, causa 4/73, Nold (Racc. pag. 491).
17
–
Sentenze 14 marzo 1973, causa 57/72, Westzucker (Racc. pag. 321) e 22 gennaio 1976, causa 55/75, Balkan-Import-Export (Racc. pag. 19).
V. altresì M. Bernad, S. Salinas e C. Tirado, Instituciones y [OSCURATO:PERSONA] de la Unión Europea, Ed. Realizaciones, Informes e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 2003, pag. 402.
18
–
J. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], senza editore, [OSCURATO:PERSONA] 1971, pagg. 7 e ss., definisce il diritto come «l’insieme di relazioni tra le persone
che una società stabilisce come necessarie», distinguendo i due fattori che l’essenza di questo concetto racchiude: quello
materiale, rappresentato dalle relazioni tra gli esseri umani, e quello formale, rappresentato dalla necessità di tali relazioni.
19
–
Si deduce, a contrario, dalla sentenza 19 novembre 1998, causa C-150/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-7235), punto 37,
che il rispetto dei principi generali è richiesto quantunque essi non vengano menzionati nei ‘considerando’.
20
–
Sentenza 3 maggio 1978, causa 122/77, Töpfer/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1019), punto 19.
21
–
GU C 74, pag. 9.
22
–
GU C 70, 19 marzo 2002 –e non 2000, come erroneamente si fa constatare nella nota 24 del ricorso –, pag. 8.
23
–
Citato al paragrafo 8 delle presenti conclusioni.
24
–
Sentenze 24 marzo 1993, causa C‑313/90, CIRFS e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1125), punto 35; e 15 ottobre 1996, causa C‑311/94,
IJssel-Vliet (Racc. pag. I‑5023), punto 42.
25
–
Ci si vuole fasciare la testa prima di rompersela, dimenticando che, solo una volta accaduti i danni, andrà fatto ricorso
a vari rimedi – disapplicazione materiale, impugnazione degli atti di applicazione, modifica del regolamento, interpretazione
pregiudiziale …–.
26
–
Alla stessa convinzione è arrivato il Parlamento europeo nella risoluzione sul progetto di regolamento della [OSCURATO:PERSONA] (GU C 272,
del 13 novembre 2003, pag. E/405), ritenendo «che il testo presentato migliori notevolmente la trasparenza amministrativa,
facilitando altresì il rispetto dei criteri stabiliti […]» (n. 2).
27
–
A titolo illustrativo, la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa agli orientamenti in materia di aiuti di Stato all’occupazione
(2000/C‑371/05, GU C 371, del 23 dicembre 2000, pag. 12), afferma che la valutazione di tali regimi si continuerà a realizzare
«in base ai criteri definiti dagli orientamenti attualmente in vigore, che resteranno quindi applicabili fino all’entrata
in vigore dei nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato all’occupazione o di un regolamento di esenzione degli aiuti stessi».
28
–
V. paragrafo 16 delle presenti conclusioni.
29
–
V. paragrafo 7 delle presenti conclusioni.
30
–
Anche il Parlamento europeo è di questo avviso, poiché, nella risoluzione sul progetto di regolamento citata nella nota 26,
ha ritenuto che si creasse «un sistema coerente per la concessione di aiuti, […] favorendo il principio della certezza del
diritto» (paragrafo 3).
31
–
V. paragrafi 9-16 delle presenti conclusioni.
32
–
Questa idea ritorna al punto 3 del Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, allegato
al [OSCURATO:PERSONA] che istituisce della Comunità europea.
33
–
Fatta salva la facoltà che l’art. 88 CE, n. 2, terzo comma, concede agli Stati membri di rivolgersi al Consiglio affinché
un aiuto sia considerato compatibile con il mercato comune, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione.
34
–
Sentenze 20 febbraio 1979, causa 122/78, Buitoni, (Racc. pag. 677), punto 16; 18 novembre 1987, causa 137/85, Maizena (Racc. pag. 4587),
punto 15; 10 dicembre 2002, causa C‑491/01, [OSCURATO:PERSONA] (Investments) e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-11453),
punto 122; e 10 luglio 2003, causa C‑15/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti (Racc. pag. I‑7281), punto 161.
35
–
In questo senso, v. le citate sentenze [OSCURATO:PERSONA] (Investments) e [OSCURATO:PERSONA], punto 123, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
europea per gli investimenti, punto 162.
36
–
Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti, cit., punto 165.
37
–
Tra le prime, sentenza 27 ottobre 1971, causa 6/71, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 823).
38
–
Sentenza 16 ottobre 1980, causa 147/79, Hochstrass/Corte di giustizia (Racc. pag. 3005), e le seguenti.
39
–
Sentenza 15 luglio 1982, causa 245/81, Edeka (Racc. pag. 2745), tra le altre.
40
–
Sentenza 11 giugno 1991, causa C‑300/89, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. I‑2867), punto 10.
41
–
Sentenza 9 ottobre 2001, causa C-377/98, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento e Consiglio (Racc. pag. I 7079), punto 27.
42
–
V. i paragrafii 3 e 4 delle presenti conclusioni.