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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 1 febbraio 2026

Cassazione n. 31016/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1/02/2026 della Corte d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigettoudito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sost. dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimentoRITENUTO IN FATTO1.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all’esito di rito abbreviato, consentenza in data 11 febbraio 2021, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile delreato di cui agli artt. 61, nn. 7 e 11, 624 e 625, comma primo, n. 2, secondaipotesi, cod. pen., commesso nel periodo compreso tra il 1/07/2013 e il30/01/2017, previa riqualificazione giuridica del fatto originariamente contestatoal capo a) ai sensi degli artt. 640, comma primo, n. 1, e 646 cod. pen.Sulla base degli atti d’indagine è stato accertato che l’imputata, impiegatapresso uno studio notarile, dopo avere fatto sottoscrivere al notaio [OSCURATO:PERSONA] ledistinte relative alle operazioni bancarie da effettuare sui conti correnti bancariintestati alle procedure esecutive, distinte predisposte in bianco e poiabusivamente compilate, si era impossessata della complessiva somma di euro473.154,11.

L’importo veniva sottratto mediante una pluralità di operazioni diprelievo dai conti correnti e successivamente trasferito, in parte, in favore dellastessa [OSCURATO:PERSONA], mediante emissione di assegni circolari a lei intestati, e, in parte,in favore di altri soggetti coimputati, attraverso bonifici bancari o ricariche sucarte Postepay intestate ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma di fatto gestiteda [OSCURATO:PERSONA].Le dichiarazioni rese dal notaio [OSCURATO:PERSONA] e dal personale in serviziopresso la filiale del Banco di Napoli ove la ricorrente operava, unitamente agliaccertamenti documentali eseguiti dalla polizia giudiziaria mediante l’analisi delladocumentazione bancaria, consentivano di ricostruire in modo dettagliato ilmeccanismo attraverso il quale l’imputata trasferiva parte delle sommedepositate sui conti correnti intestati alle procedure esecutive verso conticorrenti e strumenti di pagamento riconducibili ai predetti soggetti, nonché, intaluni casi, direttamente in proprio favore mediante emissione di assegnicircolari.

Ulteriori elementi di riscontro erano individuati nelle dichiarazioni autoed etero-accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA], la quale forniva unaricostruzione precisa e circostanziata dell’accordo intercorso con la [OSCURATO:PERSONA], enelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che confermava l’accredito, sui rapportibancari a lei intestati, di somme di provenienza ignota, fatte transitare con ilconsenso e la collaborazione della madre.La stessa [OSCURATO:PERSONA], del resto, aveva sostanzialmente ammesso diessere l’autrice delle operazioni di trasferimento delle somme, pur offrendo unaricostruzione alternativa ritenuta dal primo giudice priva di credibilità, punto sulquale non risultava proposta impugnazione, e comunque smentita dal complessodelle risultanze probatorie acquisite, siccome evidentemente finalizzata adQuanto alla qualificazione giuridica dei fatti, il giudice di primo grado haritenuto che la condotta accertata integrasse gli estremi del reato di furtoaggravato ai sensi degli artt. 624 e 625, comma primo, n. 2, seconda ipotesi,cod. pen., con il concorso delle circostanze aggravanti di cui all’art. 61, nn. 7 e11, cod. pen., e non già quelli delle diverse fattispecie di appropriazione indebitae truffa originariamente contestate.

A tale riguardo, ha richiamato il consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui risponde di furtoaggravato, e non di appropriazione indebita, il dipendente incaricato di effettuarepagamenti per conto del datore di lavoro che si impossessi di somme di denarosottraendole dal conto corrente aziendale, quando non disponga di un autonomopotere di fatto sulle somme, ma operi nell’ambito di facoltà vincolate alleistruzioni ricevute; in tal senso ha richiamato Sez.5, n.10758 del 21/12/2015,Rv. 266334-01, che aveva chiarito come la mera disponibilità tecnica deglistrumenti necessari per operare sui conti correnti non attribuisca all’agente unautonomo potere di disposizione sulle somme, le quali permangono nella pienadisponibilità del titolare del rapporto.

La medesima pronuncia è stata richiamataanche nella parte in cui aveva precisato che, ai fini della configurabilitàdell’appropriazione indebita, sia necessario che l’agente eserciti un autonomopotere di fatto sulla cosa, sottratto a qualsiasi possibilità di controllo da parte deltitolare o di altro soggetto legittimato.

Nel caso in esame, secondo il giudice diprimo grado, è pacifico che neppure il notaio delegato disponesse diun’autonoma signoria sui conti correnti intestati al Tribunale, potendo operaresoltanto nei limiti delle autorizzazioni impartite dall’autorità giudiziaria e nelrispetto delle prescrizioni normative.

A maggior ragione, tale potere non potevaspettare alla [OSCURATO:PERSONA], la quale non era titolare di alcun potere di firma sui conti epoteva operare esclusivamente in esecuzione delle istruzioni impartite dal datoredi lavoro.

La provvista depositata sui conti correnti intestati alle procedureesecutive era, dunque, sempre rimasta nella disponibilità delle proceduremedesime ed era divenuta oggetto di sottrazione da parte dell’imputata, laquale, pur non avendone in alcun momento acquisito il possesso autonomo,aveva approfittato della propria posizione e della possibilità di eseguire singoleoperazioni previamente autorizzate per sottrarre parte delle somme e trasferirlein favore proprio e di terzi.Il giudice ha, inoltre, ritenuto integrata la circostanza aggravante dell’usodel mezzo fraudolento, prevista dall’art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.,poiché l’imputata aveva utilizzato distinte di pagamento previamente sottoscrittedal notaio [OSCURATO:PERSONA] e successivamente abusivamente compilate, inducendol’istituto bancario a eseguire operazioni non autorizzate.

Anche tale valutazioneveniva fondata sulla giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il reato difurto aggravato dall’uso di mezzo fraudolento la condotta di chi si impossessi disomme di denaro avvalendosi di strumenti fraudolentemente ottenuti o utilizzati,così da determinare lo spossessamento della vittima contro la sua volontà.

Nelcaso specifico, l’ordine di pagamento apparentemente impartito alla bancamediante la presentazione delle distinte era stato dato in assenza di consensodel notaio [OSCURATO:PERSONA], la quale non aveva mai autorizzato le operazioni in questione enon era consapevole del contenuto delle distinte sottoscritte, spesso predispostein bianco e poi compilate dall’imputata.

Doveva quindi escludersi la sussistenzadi un consenso, anche soltanto viziato, ricorrendo invece una totale assenza divolontà dispositiva da parte del soggetto titolare del potere di disposizione.Parimenti, non poteva attribuirsi rilievo, ai fini della configurabilità di un attodispositivo, all’attività svolta dall’istituto di credito, atteso che il personalebancario agiva quale mero esecutore delle disposizioni formalmente impartite,senza esercitare alcun autonomo potere di disposizione sulle somme.Il primo giudice ha affrontato anche la questione, poi evocata dalla difesadell’imputata nel primo motivo di appello, relativa alla diversa qualificazionegiuridica dei fatti, osservando che essa non ha determinato alcuna violazione delprincipio di correlazione tra accusa e sentenza, trattandosi della diversaqualificazione giuridica dei medesimi fatti storici, consentita dall’art. 521, comma1, cod. proc. pen., senza modifica degli elementi essenziali della contestazione.In tal senso, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato che lariconduzione della condotta alla fattispecie di furto aggravato, in luogo di quellaoriginariamente contestata di appropriazione indebita, non integra mutamentodel fatto, ma legittimo esercizio del potere di qualificazione giuridica spettante algiudice, senza indebita regressione del procedimento e senza violazione deldiritto di difesa.2.

La Corte di appello di Napoli ha sostanzialmente confermato la sentenzadi primo grado, pur riformandola parzialmente per effetto dell’intervenutaprescrizione delle condotte commesse sino al 12/07/2013, con rideterminazionedella pena.Passando alla disamina delle questioni proposte con i motivi di gravame, ilgiudice di appello ha affrontato preliminarmente l’eccezione di violazione deidiritti di difesa derivante dalla mancata attivazione del contraddittorio tra leparti, all’esito della celebrazione del giudizio, sulla diversa qualificazione giuridicadesumibile dalla ricostruzione probatoria.2.1.

La Corte territoriale ha osservato che la violazione del principio dicorrelazione tra accusa e sentenza, secondo un’impostazione non formalistica ecoerente con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, sussiste soltantoquando si verifichi un concreto, e non meramente ipotetico, regresso dei dirittidifensivi, attraverso un mutamento della cornice accusatoria che comporti unanovazione effettiva dei termini dell’addebito, tale da rendere la difesa menomataproprio sui profili di novità scaturiti da quel mutamento, richiamando Sez.

ULucci (n. 31617 del 26/06/2015), mentre è da ritenere legittima se l’imputato siastato posto in condizione di conoscere per tempo la nuova «accusa in diritto» edi interloquire effettivamente su di essa, secondo l’art. 6, §§ 1 e 3, lett. a) e b),CEDU, come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (CorteEDU, 11 dicembre 2007, Drassich c.

Italia, ric. n. 25575/04) e dal successivoadeguamento della giurisprudenza di legittimità italiana.

Da qui l’obbligo, per igiudici nazionali che esercitino il potere di riqualificazione officiosa, di verificarein concreto che l’imputato abbia potuto esercitare effettivamente i propri dirittidifensivi, mediante adeguata informazione e possibilità di essere ascoltato sulladiversa qualificazione.La Corte di appello ha richiamato quindi il principio, ormai recepito dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui non sussiste violazione del diritto alcontraddittorio quando l’imputato abbia avuto modo di interloquire sulla nuovaqualificazione giuridica attraverso l’ordinario rimedio dell’impugnazione, non solodinanzi al giudice di secondo grado, ma anche dinanzi al giudice di legittimità,ritenendo ormai superato l’orientamento ermeneutico che aveva ritenutoconfigurabile una nullità in caso di riqualificazione dell’imputazione operata insentenza senza previo contraddittorio.Secondo la Corte territoriale, dal quadro delle decisioni di Strasburgo e dallagiurisprudenza di legittimità successiva alla sentenza sul noto “caso Drassich”deriva che il potere giudiziale di riqualificazione ex art. 521, comma 1, cod. proc.pen. è compatibile con l’art. 6 CEDU quando sia esercitato su un fatto storicoimmutato e senza pregiudizio effettivo del diritto di difesa; che, nei giudizi diprimo grado e di appello, la diversa qualificazione può essere adottatadirettamente in sentenza, purché l’imputato conservi la possibilità di contestarlanei successivi gradi e sia verificata in concreto l’effettività della difesa rispetto aiprofili nuovi; che la violazione del principio di correlazione e del diritto di difesadeve essere accertata in concreto, configurandosi solo quando il mutamentodella cornice normativa comporti un reale regresso delle garanzie difensive,impedendo all’imputato di rimodulare la propria strategia processuale rispetto aprofili del tutto nuovi.Tali principi sono stati ritenuti validi anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150, ove si consideri che la “riforma Cartabia” ha indotto laCorte di cassazione a rileggere la riqualificazione del fatto in chiave dicontraddittorio strutturale.

In alcuni snodi, in particolare davanti al G.u.p., laprevia interlocuzione è divenuta condizione di esistenza del potere diriqualificare; in altri ambiti, quali il giudizio dibattimentale e l’appello, restainvece ammessa la riqualificazione adottata direttamente in sentenza, purché siagarantita un’effettiva possibilità di difesa mediante impugnazione.La Corte ha aggiunto che parte della riflessione sistematica ha evidenziatocome la “riforma Cartabia” rafforzi l’idea di un contraddittorioprocedimentalizzato sulle modifiche dell’imputazione e, per riflesso, sulleriqualificazioni, ma confermi la distinzione, già tracciata dalla giurisprudenzaCEDU, tra riqualificazione a fatto immutato, normalmente compatibile con uncontraddittorio anche solo differito, e modifiche che integrano un veromutamento dell’accusa, per le quali occorre un pieno contraddittorio anticipato.Calando tali principi nel processo in esame, la Corte di appello ha rigettatol’eccezione difensiva, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto modo di confrontarsi conl’esercizio, da parte del giudice, del potere di attribuire al fatto storico immutatouna diversa veste giuridica, facendone oggetto di specifico motivo di appello esottoponendo la questione allo scrutinio del giudice del gravame.Quanto al merito della qualificazione giuridica, la Corte di appello harespinto le censure difensive dirette a sostenere la riconducibilità dei fattiall’appropriazione indebita, osservando che, nel caso di specie, non ricorressero ipresupposti del possesso o della disponibilità qualificata delle somme da partedell’imputata.

La Corte distrettuale ha esaminato il rapporto tra notaio delegato,somme della procedura esecutiva immobiliare e fattispecie astrattamenteconfigurabili, soffermandosi anche sulla distinzione tra peculato e appropriazioneindebita, e ha ribadito che, quando la condotta è posta in essere da un soggettoche, da un lato, non rivesta la qualifica soggettiva richiesta dall’art. 314 cod.pen. e, dall’altro, non abbia un precedente possesso o una disponibilitàqualificata del bene, il fatto debba essere sussunto nella fattispecie del furtoaggravato.La Corte territoriale ha confermato, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] nondisponesse di alcuna autonoma signoria sulle somme giacenti sui conti delleprocedure esecutive.

La disponibilità delle distinte e la possibilità materiale dipresentarle in banca non sono state considerate idonee a fondare un possessoqualificato delle somme, poiché l’imputata agiva nell’ambito di un rapportolavorativo e fiduciario, priva di potere formale di firma e legittimata, al più, acompiere singole operazioni nell’interesse del notaio e secondo le istruzioniricevute.2.2.

Quanto all’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.,la Corte di appello ha ritenuto pienamente configurabile l’uso del mezzofraudolento.

Secondo il giudice del gravame, la falsa prospettazione dellanecessità dell’operazione, alla cui gestione la [OSCURATO:PERSONA] appariva di fatto totalmentedelegata dal notaio [OSCURATO:PERSONA], e la sottoposizione o utilizzazione della distintabancaria avevano consentito all’imputata di ottenere l’esecuzione di disposizioninon autorizzate e di determinare, attraverso un’apparenza documentaleingannevole, lo spossessamento delle somme.

La Corte ha, quindi, confermato lavalutazione già espressa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che avevaravvisato l’aggravante nella compilazione, da parte dell’imputata, di distinte dipagamento firmate in bianco dal notaio persona offesa, richiamando lagiurisprudenza di legittimità in materia di furto realizzato mediante strumentifraudolenti.3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso censurando la sentenza, con il primomotivo, per inosservanza della legge penale e di altre norme giuridiche rilevantiai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamentando l’erroneainterpretazione e applicazione dell’art. 521 cod. proc. pen., in contrasto con l’art.117, comma primo, Cost., alla luce dell’art. 6 Direttiva 2012/13/UE comeinterpretato da Corte Giustizia 9/11/2023, causa C-175/22, B.K.

La difesasostiene che la riqualificazione giuridica in peius operata direttamente insentenza all’esito di un giudizio abbreviato non condizionato abbia determinatouna lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

Pur dando attodell’ampia ricostruzione giurisprudenziale svolta dalla Corte d’appello, ilricorrente evidenzia come la soluzione accolta dai giudici territoriali, secondo cuila lesione del contraddittorio sarebbe sanata dalla possibilità di contestare lanuova qualificazione mediante impugnazione, non sia conforme ai principieurounitari e convenzionali.

Richiama, in particolare, la pronuncia B.K. dellaCorte di giustizia, secondo cui ogni modifica della qualificazione giuridica deveessere comunicata all’imputato in tempo utile per consentirgli di difendersi primadella decisione.

Secondo la difesa, tale esigenza assume particolare rilievo nelgiudizio abbreviato c.d.

«secco», poiché la scelta del rito costituisce una precisaopzione processuale effettuata sulla base dell’imputazione formulata dal pubblicoministero.

Se la qualificazione come furto aggravato fosse stata prospettatatempestivamente, l’imputata avrebbe potuto compiere diverse scelte difensive,rinunciando al rito abbreviato e chiedendo la celebrazione del dibattimento conl’esame del notaio, degli operatori bancari e dei coimputati.

La difesa richiamainoltre la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 5788/2020 e la sentenza dellaTerza sezione n. 3951/2022, sostenendo che la riqualificazione «a sorpresa»all’esito di un giudizio abbreviato non condizionato violi gli artt. 111 Cost. e 6CEDU e che, pertanto, la sentenza impugnata debba essere annullata.3.1.

Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penalee il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto come furtoaggravato anziché come appropriazione indebita.

La difesa sostiene che la Corted’appello avrebbe affrontato la questione soffermandosi sul rapporto tra peculatoe appropriazione indebita, senza esaminare adeguatamente l’elemento decisivoche distingue il furto dall’appropriazione indebita, ossia il potere di disponibilitàesercitato dall’agente sul bene.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità, inparticolare Sez. 5, n. 33105/2020, la ricorrente evidenzia che l’appropriazioneindebita ricorre quando l’agente abbia un’autonoma disponibilità della cosa e neecceda i limiti di utilizzo, mentre il furto presuppone la mera detenzionemateriale nell’ambito di un rapporto rigidamente regolamentato.

Nel casoconcreto, secondo la difesa, l’imputata disponeva di un’autonoma e sostanzialesignoria sulle somme, resa possibile dalla totale fiducia riposta in lei dal notaioBuono, che le consegnava distinte di pagamento firmate in bianco e noneffettuava alcun controllo sulle operazioni eseguite.

Pertanto, il rapporto tral’imputata e il denaro non derivava tanto dal rapporto di lavoro, quanto dallaassoluta libertà operativa concessale dalla persona offesa.

Proprio tale situazioneavrebbe determinato una disponibilità qualificata delle somme, incompatibile conla configurazione del furto e pienamente riconducibile allo schemadell’appropriazione indebita di cui all’art. 646 cod. pen.

La motivazione dellaCorte d’appello viene quindi censurata come illogica e contraddittoria, poiché daun lato valorizza il dato fattuale del pieno possesso delle distinte firmate inbianco da parte dell’imputata e dall’altro esclude l’esistenza di una disponibilitàqualificata del bene.3.2.

Con il terzo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dellalegge penale, nonché vizio di motivazione, in relazione al riconoscimentodell’aggravante del mezzo fraudolento prevista dall’art. 625, comma primo, n. 2,cod. pen.

La difesa sostiene che né il Tribunale né la Corte d’appello avrebberoadeguatamente dimostrato la sussistenza di un effettivo mezzo fraudolento.

Inparticolare, osserva che la giurisprudenza richiamata dai giudici di meritoriguarda ipotesi nelle quali l’agente ottiene fraudolentemente il consenso dellavittima e si impossessa successivamente del bene contro la sua volontà.

Nel casodi specie, invece, l’imputata non avrebbe posto in essere alcun artificio o raggiroper ottenere il consenso del notaio, poiché disponeva già delle distinte firmate inbianco e operava nell’ambito di una prassi consolidata e tollerata sia dallapersona offesa sia dall’istituto bancario.

La vicenda sarebbe quindi riconducibilenon a una particolare abilità fraudolenta dell’agente, ma alla negligenza e allasuperficialità del notaio, che aveva sostanzialmente delegato all’imputata lagestione delle operazioni bancarie.

La difesa censura inoltre la motivazione dellaCorte d’appello nella parte in cui ha ravvisato l’aggravante nella «falsaprospettazione della necessità dell’operazione mediante la sottoposizione delladistinta», osservando che le distinte erano già firmate e che, pertanto, non vi eraalcuna necessità di ottenere una preventiva autorizzazione o di indurre in erroreil notaio.

Per tali ragioni, la difesa ritiene che la motivazione sul punto siaapparente, illogica e contraddittoria e che l’aggravante del mezzo fraudolentodebba essere esclusa.4.

All’odierna udienza, richiesta la trattazione orale, le parti hanno conclusocome indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto i tre motivi sonogenerici e meramente reiterativi di analoghe doglianze già esaminate, con ampiae legittima motivazione, dalla Corte di appello.2.

Il fatto è stato così ricostruito sulla base delle fonti di prova acquisite nelcorso delle indagini preliminari, degli accertamenti svolti dagli organi investigativie delle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti.In data 20 febbraio 2017 [OSCURATO:PERSONA] si presentava presso il ComandoProvinciale dei Carabinieri di Caserta per sporgere denuncia nei confronti diLettieri [OSCURATO:PERSONA].

La denunciante riferiva di esercitare la professione notarile e diessersi avvalsa, fino al 31 gennaio 2017, della collaborazione dell’imputata, laquale, in qualità di impiegata, la coadiuvava nello svolgimento delle attivitàprofessionali, comprese quelle relative ad alcune procedure esecutive delegatedal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] sioccupava della registrazione, trascrizione e iscrizione degli atti notarili, nonchédella gestione delle operazioni di versamento delle somme corrisposte dai clienti,distinguendosi, secondo quanto riferito dalla denunciante, per precisione,diligenza e affidabilità nell’espletamento delle mansioni a lei assegnate.Tra i compiti attribuiti all’imputata rientrava anche la gestione delleoperazioni bancarie da eseguire presso il Banco di Napoli, su indicazione dellanotaia, nell’ambito delle procedure esecutive pendenti presso il Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA].

Una volta approvato il progetto di distribuzione dellesomme, la [OSCURATO:PERSONA] predisponeva le distinte bancarie, che venivano poi sottopostealla firma del notaio delegato.

In ragione del consolidato rapporto fiduciarioinstauratosi tra le parti, il notaio [OSCURATO:PERSONA] era solita sottoscrivere le distintepredisposte dall’imputata, confidando nella correttezza delle operazioni e nellaloro conformità alle istruzioni impartite; analogamente, firmava i documentisul relativo contenuto.Nella settimana antecedente alla presentazione della denuncia, tuttavia, laBuono era venuta a conoscenza di gravi irregolarità nella gestione delle sommerelative alle procedure esecutive, apprendendo che l’imputata aveva distratto,nel corso degli anni, rilevanti importi in proprio favore o in favore di terzi.

Inparticolare, era accertato che il saldo di taluni conti correnti intestati a procedureesecutive risultava significativamente inferiore rispetto a quanto dovuto: in uncaso, il saldo era pari a euro 2.730,37 a fronte dell’importo atteso di euro49.671,00; in altro caso, era pari a euro 729,49 a fronte di una giacenza previstadi euro 15.750,00.Le successive verifiche eseguite presso gli istituti bancari avevano consentitodi accertare l’esistenza di numerose operazioni contabili connotate da evidentianomalie, consistenti, in particolare, in giroconti tra conti intestati a diverseprocedure esecutive, privi di qualsiasi giustificazione legittima, in prelievi incontanti non autorizzati, nell’emissione di assegni circolari all’ordine della stessaLettieri [OSCURATO:PERSONA] e in disposizioni di bonifico in favore di soggetti estranei alleprocedure e non autorizzate dall’autorità giudiziaria.

La documentazione relativaa tali operazioni risultava formalmente sottoscritta dal notaio [OSCURATO:PERSONA], la quale,però, si era limitata a firmare le distinte predisposte dall’imputata senzaverificarne il contenuto.

Le operazioni anomale risultavano iniziate già dall’anno2013 e, secondo quanto emerso dalle verifiche, erano state giustificatedall’imputata presso il personale bancario con la necessità di correggere presuntierrori materiali.Gli approfondimenti investigativi successivamente svolti dai Carabinieri delNucleo Investigativo avevano confermato che l’imputata, almeno nel periodocompreso tra il 2012 e il 2017, aveva effettuato ripetute operazioni bancarie suiconti correnti intestati alle procedure esecutive delegate dal Tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA], operazioni finalizzate all’appropriazione delle sommegiacenti su tali conti.

L’analisi della documentazione bancaria aveva consentito,in particolare, di accertare che la [OSCURATO:PERSONA], al fine di occultare gli ammanchiprogressivamente determinati, aveva posto in essere operazioni di giroconto tradiversi conti intestati a procedure esecutive, trasferendo somme da un contoall’altro per compensare solo apparentemente le uscite illecite e rendere menoevidente la sottrazione.

Le operazioni illecite venivano dettagliatamentericostruite dagli operanti secondo lo schema riportato nell’informativa conclusiva,poi trasfuso nei capi di imputazione.3.

Per comprendere il meccanismo che ha consentito la sottrazione dellesomme, è stato accertato che i professionisti delegati, ricevuto l’incarico relativoalla gestione di una procedura esecutiva, provvedevano all’apertura di conticorrenti intestati al Tribunale, sui quali il professionista delegato operava conpotere di firma.

Generalmente venivano aperti due conti distinti: un contoprezzo, destinato a ricevere la cauzione e il saldo versato dall’aggiudicatario, eun ulteriore conto destinato alle successive movimentazioni della procedura.Nonostante tali limitazioni, l’imputata risultava avere effettuato numerosi prelieviin contanti, giroconti e bonifici in favore di soggetti a lei legati da rapportipersonali, con i quali intratteneva rapporti di conoscenza di lunga data.

In alcunicasi, le somme sottratte erano utilizzate per effettuare ricariche su cartePostepay intestate ai predetti soggetti, anche presso uffici postali, tra cui quellodi [OSCURATO:PERSONA].Al fine di approfondire le modalità operative adottate, i Carabinieriescutevano il personale in servizio presso la filiale del Banco di Napoli di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA], sita in corso Garibaldi, accertando che, sebbeneformalmente le operazioni dovessero essere effettuate esclusivamente dalprofessionista delegato, in virtù di una prassi consolidata tra il notaio [OSCURATO:PERSONA] el’istituto bancario, esse venivano di fatto eseguite dalla [OSCURATO:PERSONA], previacomunicazione informale da parte del notaio.

Pur essendo priva di poteri formalidi disposizione sui conti, l’imputata operava in base a una prassi tollerata e,nonostante alcuni impiegati avessero rilevato anomalie rispetto alla proceduraordinaria, tali irregolarità non avevano determinato interventi di verifica, proprioin ragione del rapporto fiduciario esistente tra il notaio e l’istituto di credito.Le indagini avevano consentito, quindi, di accertare che l’imputata,sfruttando il rapporto fiduciario instaurato con il notaio [OSCURATO:PERSONA] e l’assenza dicontrolli effettivi, avesse di fatto gestito i conti delle procedure esecutive comese si trattasse di rapporti personali, traendo vantaggio anche dalla carentevigilanza del personale bancario.Ulteriori elementi emergevano dalle dichiarazioni rese dagli imputati nelcorso degli interrogatori svolti a conclusione delle indagini preliminari.

In data 28settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] ammetteva la propria responsabilità inrelazione ai fatti contestati, riferendo di conoscere la [OSCURATO:PERSONA] da oltre vent’anni edi avere ricevuto da quest’ultima aiuti economici.

La donna dichiarava che, apartire dal 2011, la [OSCURATO:PERSONA] le aveva chiesto di consentire l’accredito di sommesui conti correnti intestati alla figlia [OSCURATO:PERSONA] e al genero [OSCURATO:PERSONA];richiesta che ella aveva accettato anche in considerazione delle proprie difficoltàeconomiche e della possibilità di trarre un vantaggio da tale attività.

Le sommeaccreditate venivano poi prelevate e utilizzate per esigenze familiari.4.

In merito al primo motivo di ricorso si osserva quanto segue.Come correttamente indicato dai giudici di appello, questa Corte haricostruito il rapporto tra riqualificazione giuridica e diritto di difesa, distinguendotra riqualificazione del fatto-reato, che comporta un mutamento solo in diritto afatto immutato, e mutamento dell’addebito, che implica invece una novazioneanche fattuale incidente sugli elementi essenziali del reato (Sez. 4, n.18793 del28/03/2019, Macaluso, Rv. 275762 – 01); secondo tale decisione, quando il fattostorico rimane invariato, il giudice di primo grado o di appello può attribuirgli unadiversa qualificazione giuridica direttamente in sentenza, senza preventivainterlocuzione, purché la difesa disponga di rimedi impugnatori idonei acontestare la nuova qualificazione e non si verifichi un concreto regresso dellegaranzie difensive.A ciò si aggiunga che la disputa sulla natura appropriativa o furtiva dellacondotta posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] non è nuova e ha dato origine a numerosepronunce giurisprudenziali, cosicché anche sotto tale profilo l’imputata aveva laconcreta ed effettiva possibilità di desumere dal capo d’imputazione l’eventualitàdella diversa qualificazione del fatto; la qualificazione giuridica della condotta,contestata come reato di appropriazione indebita, nella diversa fattispecie delfurto non rappresenta, in altre parole, uno sviluppo inaspettato del processo,apparendo al contrario uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondouno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile.La giurisprudenza eurounitaria (Corte giustizia, 9/11/2023, B.K.), sulladomanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’art. 6, §§ 3e 4, della Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, nonché dell’art.47, secondo comma, della Carta di Nizza, ha affermato che «l’articolo 6,paragrafo 4, della Direttiva 2012/13 deve essere interpretato nel senso che ostaa una giurisprudenza nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nelmerito di un procedimento penale di adottare una qualificazione giuridica dei fatticontestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero senzainformare tempestivamente l’imputato della nuova qualificazione prospettata inun momento e in condizioni che gli consentano di predisporre efficacemente lapropria difesa e, pertanto, senza offrire a tale persona la possibilità di esercitare idiritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione a tale nuovaqualificazione.

In questo contesto, non assume alcuna rilevanza la circostanzache detta qualificazione non sia tale da comportare l’applicazione di una pena piùsevera rispetto al reato per il quale la persona era inizialmente perseguita».Occorre, quindi, verificare se con tale principio sia in contrastol’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità italiana a proposito deldiritto all’informazione dell’imputato nei procedimenti penali, laddove si èaffermato che non sussiste violazione del diritto al contraddittorio quando, afatto immutato, l’imputato abbia avuto modo di interloquire sulla nuovaqualificazione giuridica attraverso l’ordinario rimedio dell’impugnazione, non solodinanzi al giudice di secondo grado, ma anche dinanzi al giudice di legittimità(Sez. 3, n. 7068 del 11/02/2026, Luciani, Rv. 289386 – 01; Sez. 6, n. 11670 del14/02/2025, D., Rv. 287796 – 01; Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv.277948 – 01; Sez. 6, n. 10093 del 14/02/2012, Vinci, Rv. 251961 - 01; Sez. 2,n. 32840 del 9/05/2012, Damjanovic, Rv. 253267 - 01; Sez. 5, n. 7984 del24/09/2012, dep. 2013, Jovanovic, Rv. 254649 - 01; Sez. 3, n. 2341 del7/11/2012, dep. 2013, Manara, Rv. 254135 - 01; Sez. 2, n. 45795 del13/11/2012, Tirenna, Rv. 254357 – 01).Si è, in particolare, ritenuto che non violi il principio del contradditorio lariqualificazione operata dal giudice di merito senza preventiva interlocuzione conle parti, purché sia garantita all’imputato la possibilità di contestare la nuovaqualificazione mediante impugnazione, così che il contraddittorio sia comunqueassicurato in una fase successiva, ma ancora idonea a tutelare il diritto di difesa(Sez. 6, n. 3358 del 22/10/2025, dep. 2026, Ferraro, Rv. 289258 – 01; Sez. 1,n.25393 del 9/07/2025, non mass.; Sez. 5, n. 42635 del 10/09/2024, Clementi,Rv. 287235 - 01).Il principio affermato da Corte Giustizia 9/11/2023, BK, causa C-175/22, siinserisce nel sistema delle garanzie processuali delineato dalla Direttiva2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali e impone diinterpretare il diritto interno in modo da assicurare che l’imputato sia posto incondizione di conoscere, in tempo utile, non soltanto il fatto storico oggettodell’accusa, ma anche la sua qualificazione giuridica, ogniqualvolta talequalificazione sia destinata a incidere sull’effettivo esercizio dei diritti delladifesa.La Corte di giustizia ha chiarito che l’art. 6, § 4, della Direttiva 2012/13/UEosta a una giurisprudenza nazionale che consenta al giudice di merito di adottareuna qualificazione giuridica dei fatti diversa da quella originariamente formulatadal pubblico ministero, senza informare tempestivamente l’imputato, o il suodifensore, della nuova qualificazione prospettata e senza offrirgli la possibilità dipredisporre, in concreto e in modo effettivo, la propria difesa rispetto a talediversa configurazione dell’accusa.

La ragione della decisione non risiede nellamaggiore o minore gravità del trattamento sanzionatorio conseguente alla nuovaqualificazione, che la Corte dichiara espressamente irrilevante, ma nellanecessità che l’imputato possa partecipare utilmente alla discussione sullafondatezza dell’accusa, nel rispetto del contraddittorio e della parità delle armi.In questa prospettiva, il diritto all’informazione non può essere inteso comegaranzia meramente conoscitiva, ma assume una funzione strumentaleall’esercizio effettivo del diritto di difesa.

L’informazione sull’accusa, infatti, èutile solo se comunicata in un momento e in condizioni tali da consentireall’imputato di orientare le proprie scelte processuali, di articolare le propriededuzioni, di contestare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, ovenecessario, di sollecitare l’acquisizione degli elementi probatori indispensabili acontrastare la nuova prospettiva decisionale.Così declinato il diritto all’informazione, quell’orientamento dellagiurisprudenza interna secondo cui il diritto dell’imputato all’informazione neiprocedimenti penali può ritenersi salvaguardato quando l’ordinamento gliconsenta di proporre impugnazione non contrasta con il principio enunciato dallaCorte di giustizia, purché tale rimedio non si risolva in una garanzia soltantoformale e postuma, ma assicuri una possibilità effettiva di reazione difensiva.L’impugnazione, infatti, può costituire uno strumento idoneo a rimediare allamancata o incompleta informazione solo se, nel concreto assetto processuale,consenta all’imputato di far valere utilmente la lesione subita e di ottenere unadecisione che tenga conto delle difese che egli non aveva potuto articolare nellafase precedente del giudizio.

Diversamente, ove il rimedio impugnatorio nonpermetta alcuna effettiva integrazione del contraddittorio sulla nuova accusa osui nuovi presupposti della decisione, la garanzia eurounitaria sarebbe svuotatadel suo contenuto essenziale.Ne consegue che il parametro fissato dalla Corte di giustizia impone unalettura sostanziale, e non puramente nominalistica, del diritto all’informazione.Non è sufficiente che l’imputato possa, dopo la decisione, dolersi della violazionemediante un atto di impugnazione; occorre che egli abbia la concreta possibilitàdi (ri)modulare la propria strategia difensiva in relazione alla diversa prospettivaaccusatoria o decisoria.

La possibilità di impugnare è dunque rilevante solo nellamisura in cui l’impugnazione sia in grado di assicurare un effettivo recupero dellefacoltà difensive compromesse, secondo il canone, costantemente valorizzatodalla giurisprudenza eurounitaria, dell’esercizio concreto ed effettivo dei dirittidella difesa (si confronti, sul punto, l’ordinanza Sez. 6, n.27371 del 8/07/2026,Pompili, di rinvio pregiudiziale alla CGUE con il seguente quesito: «se l'articolo 6,paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, nonchél'articolo 48, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unioneeuropea, devono essere interpretati nel senso che ostino all'applicazione di unadisciplina normativa nazionale che consente al giudice penale che si pronuncianel merito di dare al fatto contestato una qualificazione giuridica diversa daquella enunciata nell'imputazione, senza darne all'imputato preventivainformazione in tempo utile per predisporre in concreto un'efficace difesa, anchequalora tale diversa qualificazione fosse prevedibile per l'imputato, cosi daprecludergli, in particolare, l'accesso a un rito alternativo, divenuto possibilesoltanto in conseguenza della nuova qualificazione del fatto, ma che non può piùessere chiesto dall'imputato, perché il relativo termine di decadenza, in quellafase del processo, è già decorso»).Il criterio ermeneutico dell’effettività della difesa si atteggia in modopeculiare nel giudizio abbreviato e, specificamente, nel giudizio abbreviatod’appello.

Qualora l’imputato abbia già optato per il rito abbreviato, con laconseguente prospettiva del trattamento sanzionatorio ridotto, il recupero dellefacoltà difensive compromesse si manifesta, in particolare ma non solo,nell’esigenza di sollecitare l’acquisizione degli elementi probatori indispensabili acontrastare la nuova prospettiva decisionale.

Con riguardo a tale rito, l’art. 441,comma 5, cod. proc. pen. stabilisce che, quando il giudice ritiene di non poterdecidere allo stato degli atti, assume, anche d’ufficio, gli elementi necessari aifini della decisione.

La norma, dunque, pur collocandosi all’interno di un ritocaratterizzato dalla decisione allo stato degli atti e dalla rinuncia tendenziale alpieno dispiegamento dell’istruttoria dibattimentale, non configura il materialeprobatorio come un dato rigidamente chiuso e indisponibile, ma riconosce algiudice un potere di integrazione probatoria funzionale alla necessità delladecisione.Proprio la formulazione dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. consente diaffermare che il rito abbreviato non è incompatibile, in radice, con l’assunzione dinuovi elementi di prova.

La norma, anzi, prevede espressamente che, quando ilgiudice ritenga insufficiente il compendio disponibile, debbano essere acquisiti glielementi necessari alla decisione.

Il riferimento all’assunzione anche d’ufficiodeve, qui, essere letto come attribuzione al giudice di un potere doveroso,quando la decisione non possa essere resa allo stato degli atti.Ne deriva che, alla luce della normativa eurounitaria, la facoltà delle parti disollecitare l’integrazione probatoria non può essere degradata, in ogni caso, amera istanza priva di rilievo garantistico, soprattutto quando essa sia funzionaleall’esercizio del diritto di difesa rispetto a una prospettiva decisoria nonprevedibile o comunque non previamente conosciuta.In tale quadro deve essere riletto il principio affermato da giurisprudenzamaggioritaria di legittimità secondo cui, nel giudizio abbreviato d’appello, le partisarebbero titolari soltanto di una mera facoltà di sollecitazione del potere diintegrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti dell’assolutanecessità ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., non potendosiriconoscere alle parti, in sede di appello, un diritto alla raccolta della prova intermini diversi e più ampi rispetto a quelli propri del giudizio di primo grado(Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585-01; Sez. 6, n.51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 – 01; Sez. 1, n. 12928 del07/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318 – 02, in cui si è, però, specificato che «inpresenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, lavalutazione giudiziale del parametro della assoluta necessità deve tener conto ditale "novità" del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivoampliamento delle capacità cognitive nella chiave "prospettica" sopra indicata»).Tale principio conserva la sua validità nella parte in cui esclude che il giudizioabbreviato d’appello possa trasformarsi in una sede di indiscriminata riaperturadell’istruzione probatoria; esso, tuttavia, deve essere meglio precisato alla lucedella Direttiva 2012/13/UE e della citata giurisprudenza della Corte di giustizia.Tale precisazione si impone perché il diritto all’informazione sull’accusa,come interpretato dalla Corte di giustizia, non si esaurisce nella conoscenzaformale della contestazione, ma comprende la possibilità di esercitare tutte lefacoltà difensive rese necessarie dalla nuova prospettiva accusatoria o decisoria.Se la modifica della qualificazione giuridica, o comunque la diversa impostazionedella decisione, incide in modo sostanziale sulla posizione dell’imputato,quest’ultimo deve essere posto in condizione non soltanto di interloquireoralmente o per iscritto, ma anche di chiedere l’acquisizione degli elementiprobatori necessari a confutare la nuova qualificazione o i suoi presupposti.

Incaso contrario, il contraddittorio sulla nuova accusa resterebbe meramenteapparente, perché l’imputato sarebbe chiamato a difendersi da una nuovaprospettiva accusatoria senza poter utilizzare gli strumenti probatoriindispensabili a rendere effettiva e non meramente virtuale tale difesa.La conseguenza non è il riconoscimento di un diritto illimitato alla prova nelgiudizio abbreviato d’appello, incompatibile con la struttura del rito, mal’affermazione di un obbligo stringente per il giudice di valutare il requisito dellanecessità della prova sollecitata dalla difesa, quando essa costituisca il mezzoindispensabile per assicurare l’effettività del diritto di difesa in relazione a unanuova qualificazione giuridica, a una diversa prospettazione degli elementicostitutivi del reato o a un profilo decisorio che l’imputato non abbia avuto lapossibilità di contrastare in tempo utile.

In tali casi, la richiesta della parte nonpuò essere trattata come una mera sollecitazione rimessa alla discrezionalitàinsindacabile del giudice, ma deve essere valutata come esercizio di unaposizione difensiva protetta, il cui rigetto richiede una motivazione specifica,sindacabile in sede di legittimità, sulla non necessità dell’integrazione probatoriaai fini della decisione e sulla persistente effettività del contraddittorio.

Il principionon è nuovo (Sez. 1, n.17607 del 31/03/2016, Palombo, RV. 266623 – 01), madeve essere riformulato nei seguenti termini:«Nel giudizio di appello avverso la sentenza resa all'esito di rito abbreviato èammessa la rinnovazione istruttoria solo nel caso in cui il giudice ritengal'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmenteidonea a incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti;tuttavia, in caso di diversa qualificazione del fatto nella sentenza di primo grado,senza previa sollecitazione delle parti al contraddittorio, tale giudizio dinecessarietà deve tener conto, ove lo stesso sia stato attivato dalle istanzeistruttorie delle parti, anche dell’obbligo di assicurare il diritto di difesa inrelazione alla diversa qualificazione del fatto ».Questa lettura è coerente con l’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., perchéla norma già prevede l’assunzione degli elementi necessari quando il giudice nonpossa decidere allo stato degli atti.

La prospettiva eurounitaria incide, piuttosto,sul significato della necessità: essa non deve essere valutata soltanto dal puntodi vista dell’organo giudicante, come esigenza interna di completezza cognitiva,ma anche dal punto di vista dell’imputato, come esigenza di concreta difesarispetto all’accusa, alla sua nuova qualificazione giuridica e agli elementi sui qualila decisione è destinata a fondarsi.

La necessità probatoria, pertanto, ricorre nonsolo quando il giudice ritenga, in senso oggettivo, incompleto il quadro degli atti,ma anche quando l’acquisizione richiesta dalla parte sia indispensabile perrendere effettivo il contraddittorio sulla nuova qualificazione giuridica del fatto.Il principio sopra espresso salvaguarda, da un lato, l’interpretazione secondola quale, nel giudizio abbreviato d’appello, le parti non sono titolari di ungenerale e incondizionato diritto alla rinnovazione dell’istruzione, ma valorizza,dall’altro, la prospettiva secondo la quale alla parte, ove sia intervenuta lariqualificazione giuridica del fatto contestato, a seguito della quale debbaintendersi modificato il quadro di riferimento in base al quale la stessa avevaorganizzato, in particolare il relazione alla scelta del rito ed alla modulazione ditale scelta, le proprie strategie difensive, deve essere consentito di accedereall’assunzione degli elementi probatori necessari per vedere garantito l’esercizioconcreto ed effettivo dei diritti della difesa, ai sensi dell’art. 6, § 3 e 4, dellaDirettiva 2012/13/UE, come interpretato dalla Corte di giustizia.

Il potereofficioso del giudice, previsto dall’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. erichiamato, in appello, attraverso il paradigma dell’art. 603, comma 3, cod. proc.pen., non esclude dunque la necessità della rinnovazione istruttoria, tutte levolte in cui la prova richiesta sia funzionale non tanto a una genericarivalutazione del merito, ma quanto alla piena esplicazione del diritto di difesarispetto a una diversa configurazione dell’accusa.Ne deriva che la giurisprudenza interna, nella parte in cui ritiene sufficientela possibilità di proporre impugnazione perché sia garantito il diritto dell’imputatoall’informazione, può essere considerata conforme al principio eurounitario solose interpretata nel senso che l’impugnazione deve offrire un rimedio effettivo enon meramente formale.

Per cui, quando la piena difesa dell’imputato richieda lapossibilità di introdurre o sollecitare nuovi elementi probatori, il sistema devericonoscere alle parti la possibilità concreta di accedere alla raccolta della provanecessaria, nei limiti propri del rito abbreviato e secondo il criterio sopraesposto.In questa chiave, l’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. diviene la normainterna attraverso la quale dare attuazione al parametro eurounitario: quando ladecisione non possa essere resa allo stato degli atti senza pregiudicarel’effettività del contraddittorio difensivo, il giudice deve assumere gli elementinecessari e la parte deve poter sindacare, non soltanto sollecitare, l’omessaacquisizione della prova indispensabile.Poste tali premesse in linea di principio, occorre però considerare che, nelcaso concreto, sebbene la ricorrente abbia dedotto nel ricorso quali istanzeistruttorie avrebbe potuto articolare ove previamente informata dellariqualificazione operata dal giudice di primo grado, analogo argomento non erastato sottoposto al giudice di appello.Dalla prospettazione sviluppata con l'atto di appello emerge, infatti, che ladifesa si era limitata, in quella sede, a censurare in astratto la mancatapreventiva interlocuzione sulla diversa qualificazione giuridica del fatto,sostenendo che il giudice avrebbe dovuto prospettare alle parti la possibilericonduzione della condotta nell'alveo di una diversa fattispecie incriminatrice econsentire lo svolgimento del contraddittorio sul punto, senza tuttavia formularealcuna richiesta istruttoria, né sottoporre al giudice dell’impugnazione istanzedifensive ulteriori sollecitate dalla mancata informazione circa la riqualificazione.E, considerato che ciò che rileva è la concreta possibilità di interloquire sulladiversa qualificazione e di approntare le conseguenti iniziative difensive, nel casodi specie tale possibilità non risulta essere stata in alcun modo preclusa.

Ladifesa, infatti, investita della questione con la sentenza di primo grado, ha potutodevolvere integralmente il tema al giudice di appello, sviluppando le proprieargomentazioni sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, ma non haprospettato la necessità di attività istruttorie ulteriori rese necessarie dalla nuovaqualificazione.

Né sono state formulate richieste di rinnovazione istruttoria oaltre istanze processuali funzionali a dimostrare che la qualificazione del fattocome furto, anziché come appropriazione indebita, imponesse l'acquisizione diulteriori elementi probatori o l'esercizio di specifiche facoltà difensive.

In assenzadell'allegazione di un concreto vulnus difensivo e di specifiche attività processualiche sarebbero state conculcate dalla mancata preventiva contestazione delladiversa qualificazione, la doglianza si risolve nella mera denuncia di unaviolazione formale del contraddittorio, non sufficiente, alla luce dei principielaborati dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale, a determinare l'invaliditàdella decisione.Il motivo prospetta, in altre parole, per la prima volta in questa fase digiudizio quelle istanze istruttorie che avrebbe dovuto sollecitare ma che non hasottoposto al giudice di appello.Ed è bene anche ribadire che nella pronuncia della Corte europea si affermaespressamente che è irrilevante la circostanza che la nuova qualificazionecomporti o meno l'applicazione di una pena più severa, sicché non assume alcunautonomo rilievo la dedotta riqualificazione in peius, che rappresenta in sostanzal’unico vulnus valorizzato dalla difesa.5.

Con riguardo alla qualificazione giuridica della condotta ascritta allaLettieri, le conformi sentenze di merito si pongono in linea con i principi elaboratidalla giurisprudenza di legittimità in tema di distinzione tra furto eappropriazione indebita.

Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte,quando l’agente abbia la mera detenzione della cosa senza disporre di unautonomo potere di disposizione sul bene, la condotta integra il delitto di furto enon quello di appropriazione indebita.

Tale principio è stato affermato, tra l’altro,con riferimento al funzionario di banca che operi oltre i limiti della delega sudenaro depositato in conto corrente (Sez. 2, n. 2098 del 03/11/2022, dep. 2023,Maniscalco, Rv. 283897-01), al dipendente di una società di trasporti che siimpossessi del carburante eccedente quello necessario per il viaggio (Sez. 5, n.37419 del 21/06/2021, Manoliu, Rv. 281873-01), alla dipendente incaricata deipagamenti aziendali che sottragga somme dal conto corrente della società (Sez.4, n. 8128 del 31/01/2019, Canzian, Rv. 275215-01) e ai precedenti proprietaridi un immobile venduto all’asta che, nel periodo di permanenza autorizzatanell’immobile, si impossessino di beni facenti parte dello stesso (Sez. 4, n. 54014del 25/10/2018, Veccari, Rv. 274749-01).La distinzione tra le due fattispecie ruota, dunque, attorno alla natura delrapporto che l’agente intrattiene con il bene oggetto della condotta.

Presuppostodell’appropriazione indebita è una situazione di possesso originariamentelegittima, derivante da un titolo che attribuisca la disponibilità del bene senzatrasferirne la proprietà.

Nella prospettiva penalistica, tuttavia, il concetto dipossesso assume una portata più ampia rispetto a quella civilistica,comprendendo qualsiasi situazione nella quale il soggetto eserciti sulla cosa unpotere autonomo di disposizione al di fuori della diretta vigilanza del proprietario.In tal senso, questa Corte ha chiarito che il possesso rilevante ai fini dell’art. 646cod. pen. consiste in qualsiasi potere di fatto sulla cosa accompagnato da unaconcreta facoltà di disporne autonomamente (Sez. 2, n. 34851 del 11/06/2008,Vergori, non mass. sul punto).Ne consegue che l’elemento decisivo per la qualificazione giuridica del fattoè rappresentato dall’esistenza o meno di un potere di autonoma disponibilità sulbene.

Ove tale potere sussista, l’utilizzazione del bene in contrasto con i limitiimposti dal titolo giustificativo integra il delitto di appropriazione indebita; ove,invece, l’agente disponga soltanto di una disponibilità materiale della cosa,sottoposta all’altrui controllo, ricorre il delitto di furto.Tale criterio ha trovato ampia applicazione nei casi concernenti l’indebitaacquisizione di somme depositate presso istituti bancari.

In particolare, si èprecisato che nella nozione penalistica di possesso possono rientrare anchetalune forme di detenzione, purché esercitate nomine proprio e non nominealieno (Sez. 2, n. 4853 del 20/12/1993, dep. 1994, Balzaretti, Rv. 197781 - 01).Sulla base di tale principio è stato escluso che il dipendente bancario che abbia ladisponibilità materiale dei titoli dei clienti per il solo compimento di specificheoperazioni possa considerarsi possessore degli stessi.[OSCURATO:PERSONA] stesso solco interpretativo si colloca l’affermazione secondo cui ilcassiere di banca non dispone autonomamente delle somme depositate sui conticorrenti, limitandosi ad eseguire le istruzioni impartite dal correntista, il qualeconserva costantemente il controllo del rapporto.

Ne consegue che il dipendenteche si impossessi delle somme depositate mediante operazioni effettuaterisponde di appropriazione indebita qualora si appropri di somme consegnateglidirettamente dal cliente prima dell’accredito sul conto, trattandosi in tal caso didenaro sul quale esercita una disponibilità autonoma (Sez. 4, n. 1798 del02/04/1996, Iegiani, Rv. 206302-01).Dall’elaborazione giurisprudenziale emerge, dunque, che il discrimine vaindividuato nella verifica se il soggetto disponga del denaro nomine proprioovvero nomine alieno.

L’appropriazione indebita presuppone che l’agente siappropri del denaro affidatogli per una determinata destinazione, violando ilvincolo impresso dal proprietario al momento della consegna; non è invecesufficiente il mero inadempimento dell’obbligo restitutorio (Sez. 2, n. 24857 del09/05/2017, Forte, Rv. 270092 - 01).Lo stesso criterio è stato applicato con riferimento alle cassette di sicurezza.È stato infatti affermato che integra il delitto di appropriazione indebita, e nonquello di furto, la condotta del dipendente bancario che si impossessi dei benicustoditi nella cassetta di sicurezza quando il cliente gli abbia consegnato lachiave, poiché tale consegna gli attribuisce un potere di disposizione sulcontenuto della cassetta esercitato nell’interesse del titolare (Sez. 5, n. 44942del 28/09/2011, Lazzaro, Rv. 251450 - 01).La Corte di legittimità ha ulteriormente ribadito tali principi qualificandocome furto aggravato la condotta della dipendente che, avvalendosi dell’accessoal sistema informatico aziendale, aveva disposto a proprio favore plurimitrasferimenti di denaro dal conto della società.

In quell’occasione è statorichiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui il possesso penalisticoconsiste in una relazione autonoma con la cosa che consente di utilizzarla,gestirla e disporne indipendentemente dall’altrui volontà; solo la presenza di taleautonomia consente di configurare l’appropriazione indebita, mentre la suaassenza conduce alla qualificazione della condotta in termini di furto (Sez.

U, n.40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01).Analoga impostazione è stata recentemente seguita anche in materia ditrasporto di merci.

È stato infatti ritenuto configurabile il delitto di appropriazioneindebita nella condotta del vettore che si appropri del biodiesel trasportatomediante lo svuotamento dell’autocisterna prima dell’ingresso nella raffineria,valorizzandosi il fatto che il vettore esercita, durante l’esecuzione del trasporto,un possesso autonomo della merce, sottratta alla vigilanza immediatadell’affidante (Sez. 5, n. 13309 del 4/03/2025, Rv. 287961 - 03).

La decisionerichiama il risalente principio secondo cui il vettore che dispongaautonomamente della cosa affidatagli è possessore agli effetti della legge penalee risponde di appropriazione indebita qualora se ne appropri (Sez. 2, n. 181 del8/02/1965, Rv. 099522 - 01).Diversa è, invece, la posizione del dipendente di una società di trasportiincaricato delle sole operazioni materiali di trasporto, deposito, custodia econsegna, rispetto al quale la giurisprudenza esclude la sussistenza di uneffettivo potere di autonoma disponibilità sulla merce e ravvisa, pertanto, ildelitto di furto in caso di sottrazione.L’elaborazione giurisprudenziale richiamata conduce, dunque, a individuarequale criterio discretivo fondamentale tra furto e appropriazione indebital’esistenza di un’autonoma signoria sul bene.

Soltanto quando l’agente esercitiun potere di fatto autonomo e indipendente dal controllo altrui l’utilizzazione delbene in violazione dei limiti derivanti dal titolo integra l’appropriazione indebita;qualora, invece, egli disponga soltanto della materiale disponibilità della cosanell’interesse del titolare e sotto il suo controllo, la condotta integra il delitto difurto.Alla luce di tali principi, il secondo motivo di ricorso difetta di specificità nellaparte in cui sostiene che l’imputata disponesse di un’autonoma e sostanzialesignoria sulle somme, derivante dalla totale fiducia riposta in lei dal notaioBuono, il quale le consegnava distinte di pagamento firmate in bianco e nonesercitava alcun controllo sulle operazioni eseguite.

La censura trascura infatti diconfrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulrapporto tra il notaio delegato, le somme appartenenti alle procedure esecutiveimmobiliari e i limiti normativi che governano tale gestione.La Corte territoriale ha, infatti, evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva dialcuna autonoma signoria sulle somme giacenti sui conti delle procedureesecutive.

La disponibilità delle distinte e la possibilità materiale di presentarlealla banca non erano idonee a fondare un possesso penalisticamente rilevante,poiché l’imputata operava nell’ambito di un rapporto di lavoro e fiduciario, erapriva di potere di firma e poteva compiere esclusivamente singole operazioninell’interesse del notaio e secondo le istruzioni ricevute.

La sentenza impugnataaveva pertanto già fornito una risposta puntuale alla medesima censura oggiriproposta, con argomentazioni che il ricorso non confuta specificamente.Inoltre, già il giudice di primo grado aveva chiarito che la mera disponibilitàtecnica degli strumenti necessari per operare sui conti correnti non attribuisceall’agente un autonomo potere di disposizione sulle somme, le quali rimangononella disponibilità del titolare del rapporto.

Era stato altresì evidenziato come, aifini della configurabilità dell’appropriazione indebita, sia necessario che l’agenteeserciti un autonomo potere di fatto sulla cosa, sottratto a ogni possibilità dicontrollo da parte del titolare o di altro soggetto legittimato.

Nel caso in esame,peraltro, neppure il notaio delegato disponeva di una piena e autonoma signoriasui conti intestati alle procedure esecutive, potendo operare soltanto nei limitidelle autorizzazioni dell’autorità giudiziaria e delle prescrizioni normative.

Afortiori, un analogo potere non poteva essere riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA], che nonera titolare di alcun potere di firma e poteva intervenire sui conti esclusivamentein esecuzione delle istruzioni impartite dal datore di lavoro.

La provvistadepositata sui conti intestati alle procedure esecutive è pertanto rimasta, in ognimomento, nella disponibilità delle procedure medesime, con conseguentecorrettezza della qualificazione della condotta in termini di furto e non diappropriazione indebita.Con tali puntuali argomentazioni il motivo di ricorso non si confronta,difettando per tale ragione di specificità.6.

In merito all’aggravante del mezzo fraudolento, la sentenza impugnatanon incorre nei vizi lamentati.In particolare, i giudici di merito hanno incentrato il discorso sul fatto chel’ordine di pagamento apparentemente impartito alla banca mediante lapresentazione delle distinte fosse stato dato in assenza di consenso della notaiaBuono, la quale non aveva mai autorizzato le operazioni in questione e non eraconsapevole del contenuto delle distinte sottoscritte, spesso predisposte inbianco e poi compilate dall’imputata.La difesa sostiene, invece, che la sottoscrizione in bianco delle distinte nonrendesse necessario alcun mezzo fraudolento, dimenticando che non sarebbestato sufficiente presentare all’istituto bancario le distinte firmate in bianco e,dunque, tralasciando di considerare che, per porre in essere l’azione furtiva, èstata necessaria l’ulteriore attività, fraudolenta, posta in essere dalla Lettierimediante il riempimento delle distinte al fine di sviare la destinazione dellesomme di denaro delle procedure esecutive verso prelievi in contanti, giroconti ebonifici in favore di soggetti a lei legati da rapporti personali.La decisione impugnata risulta, dunque, legittima in quanto conforme alprincipio per cui «in tema di reati contro il patrimonio, la differenza tra il delittodi furto aggravato dal mezzo fraudolento e quello di truffa si individua nella faserisolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell'offesa, cosicchéintegra l'ipotesi di furto, e non di truffa, la realizzazione da parte dell'autore diricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l'attodispositivo di questa e il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione delpredetto con carattere di usurpazione unilaterale (Sez. 5, n. 36864 del23/10/2020, Fuzio, Rv. 280323 – 01; Sez. 2, n. 29567 del 27/03/2019,Bevilacqua, Rv. 276113 – 02).Anche tale censura risulta, pertanto, inammissibile.7.

Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali; e inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, nonsussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», laricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equodeterminare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, in Roma 06/08/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/02/2026 della Corte d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigettoudito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sost. dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimentoRITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all’esito di rito abbreviato, consentenza in data 11 febbraio 2021, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile delreato di cui agli artt. 61, nn. 7 e 11, 624 e 625, comma primo, n. 2, secondaipotesi, cod. pen., commesso nel periodo compreso tra il 1/07/2013 e il30/01/2017, previa riqualificazione giuridica del fatto originariamente contestatoal capo a) ai sensi degli artt. 640, comma primo, n. 1, e 646 cod. pen.Sulla base degli atti d’indagine è stato accertato che l’imputata, impiegatapresso uno studio notarile, dopo avere fatto sottoscrivere al notaio [OSCURATO:PERSONA] ledistinte relative alle operazioni bancarie da effettuare sui conti correnti bancariintestati alle procedure esecutive, distinte predisposte in bianco e poiabusivamente compilate, si era impossessata della complessiva somma di euro473.154,11. L’importo veniva sottratto mediante una pluralità di operazioni diprelievo dai conti correnti e successivamente trasferito, in parte, in favore dellastessa [OSCURATO:PERSONA], mediante emissione di assegni circolari a lei intestati, e, in parte,in favore di altri soggetti coimputati, attraverso bonifici bancari o ricariche sucarte Postepay intestate ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma di fatto gestiteda [OSCURATO:PERSONA].Le dichiarazioni rese dal notaio [OSCURATO:PERSONA] e dal personale in serviziopresso la filiale del Banco di Napoli ove la ricorrente operava, unitamente agliaccertamenti documentali eseguiti dalla polizia giudiziaria mediante l’analisi delladocumentazione bancaria, consentivano di ricostruire in modo dettagliato ilmeccanismo attraverso il quale l’imputata trasferiva parte delle sommedepositate sui conti correnti intestati alle procedure esecutive verso conticorrenti e strumenti di pagamento riconducibili ai predetti soggetti, nonché, intaluni casi, direttamente in proprio favore mediante emissione di assegnicircolari. Ulteriori elementi di riscontro erano individuati nelle dichiarazioni autoed etero-accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA], la quale forniva unaricostruzione precisa e circostanziata dell’accordo intercorso con la [OSCURATO:PERSONA], enelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che confermava l’accredito, sui rapportibancari a lei intestati, di somme di provenienza ignota, fatte transitare con ilconsenso e la collaborazione della madre.La stessa [OSCURATO:PERSONA], del resto, aveva sostanzialmente ammesso diessere l’autrice delle operazioni di trasferimento delle somme, pur offrendo unaricostruzione alternativa ritenuta dal primo giudice priva di credibilità, punto sulquale non risultava proposta impugnazione, e comunque smentita dal complessodelle risultanze probatorie acquisite, siccome evidentemente finalizzata adQuanto alla qualificazione giuridica dei fatti, il giudice di primo grado haritenuto che la condotta accertata integrasse gli estremi del reato di furtoaggravato ai sensi degli artt. 624 e 625, comma primo, n. 2, seconda ipotesi,cod. pen., con il concorso delle circostanze aggravanti di cui all’art. 61, nn. 7 e11, cod. pen., e non già quelli delle diverse fattispecie di appropriazione indebitae truffa originariamente contestate. A tale riguardo, ha richiamato il consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui risponde di furtoaggravato, e non di appropriazione indebita, il dipendente incaricato di effettuarepagamenti per conto del datore di lavoro che si impossessi di somme di denarosottraendole dal conto corrente aziendale, quando non disponga di un autonomopotere di fatto sulle somme, ma operi nell’ambito di facoltà vincolate alleistruzioni ricevute; in tal senso ha richiamato Sez.5, n.10758 del 21/12/2015,Rv. 266334-01, che aveva chiarito come la mera disponibilità tecnica deglistrumenti necessari per operare sui conti correnti non attribuisca all’agente unautonomo potere di disposizione sulle somme, le quali permangono nella pienadisponibilità del titolare del rapporto. La medesima pronuncia è stata richiamataanche nella parte in cui aveva precisato che, ai fini della configurabilitàdell’appropriazione indebita, sia necessario che l’agente eserciti un autonomopotere di fatto sulla cosa, sottratto a qualsiasi possibilità di controllo da parte deltitolare o di altro soggetto legittimato. Nel caso in esame, secondo il giudice diprimo grado, è pacifico che neppure il notaio delegato disponesse diun’autonoma signoria sui conti correnti intestati al Tribunale, potendo operaresoltanto nei limiti delle autorizzazioni impartite dall’autorità giudiziaria e nelrispetto delle prescrizioni normative. A maggior ragione, tale potere non potevaspettare alla [OSCURATO:PERSONA], la quale non era titolare di alcun potere di firma sui conti epoteva operare esclusivamente in esecuzione delle istruzioni impartite dal datoredi lavoro. La provvista depositata sui conti correnti intestati alle procedureesecutive era, dunque, sempre rimasta nella disponibilità delle proceduremedesime ed era divenuta oggetto di sottrazione da parte dell’imputata, laquale, pur non avendone in alcun momento acquisito il possesso autonomo,aveva approfittato della propria posizione e della possibilità di eseguire singoleoperazioni previamente autorizzate per sottrarre parte delle somme e trasferirlein favore proprio e di terzi.Il giudice ha, inoltre, ritenuto integrata la circostanza aggravante dell’usodel mezzo fraudolento, prevista dall’art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.,poiché l’imputata aveva utilizzato distinte di pagamento previamente sottoscrittedal notaio [OSCURATO:PERSONA] e successivamente abusivamente compilate, inducendol’istituto bancario a eseguire operazioni non autorizzate. Anche tale valutazioneveniva fondata sulla giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il reato difurto aggravato dall’uso di mezzo fraudolento la condotta di chi si impossessi disomme di denaro avvalendosi di strumenti fraudolentemente ottenuti o utilizzati,così da determinare lo spossessamento della vittima contro la sua volontà. Nelcaso specifico, l’ordine di pagamento apparentemente impartito alla bancamediante la presentazione delle distinte era stato dato in assenza di consensodel notaio [OSCURATO:PERSONA], la quale non aveva mai autorizzato le operazioni in questione enon era consapevole del contenuto delle distinte sottoscritte, spesso predispostein bianco e poi compilate dall’imputata. Doveva quindi escludersi la sussistenzadi un consenso, anche soltanto viziato, ricorrendo invece una totale assenza divolontà dispositiva da parte del soggetto titolare del potere di disposizione.Parimenti, non poteva attribuirsi rilievo, ai fini della configurabilità di un attodispositivo, all’attività svolta dall’istituto di credito, atteso che il personalebancario agiva quale mero esecutore delle disposizioni formalmente impartite,senza esercitare alcun autonomo potere di disposizione sulle somme.Il primo giudice ha affrontato anche la questione, poi evocata dalla difesadell’imputata nel primo motivo di appello, relativa alla diversa qualificazionegiuridica dei fatti, osservando che essa non ha determinato alcuna violazione delprincipio di correlazione tra accusa e sentenza, trattandosi della diversaqualificazione giuridica dei medesimi fatti storici, consentita dall’art. 521, comma1, cod. proc. pen., senza modifica degli elementi essenziali della contestazione.In tal senso, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato che lariconduzione della condotta alla fattispecie di furto aggravato, in luogo di quellaoriginariamente contestata di appropriazione indebita, non integra mutamentodel fatto, ma legittimo esercizio del potere di qualificazione giuridica spettante algiudice, senza indebita regressione del procedimento e senza violazione deldiritto di difesa.2. La Corte di appello di Napoli ha sostanzialmente confermato la sentenzadi primo grado, pur riformandola parzialmente per effetto dell’intervenutaprescrizione delle condotte commesse sino al 12/07/2013, con rideterminazionedella pena.Passando alla disamina delle questioni proposte con i motivi di gravame, ilgiudice di appello ha affrontato preliminarmente l’eccezione di violazione deidiritti di difesa derivante dalla mancata attivazione del contraddittorio tra leparti, all’esito della celebrazione del giudizio, sulla diversa qualificazione giuridicadesumibile dalla ricostruzione probatoria.2.1. La Corte territoriale ha osservato che la violazione del principio dicorrelazione tra accusa e sentenza, secondo un’impostazione non formalistica ecoerente con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, sussiste soltantoquando si verifichi un concreto, e non meramente ipotetico, regresso dei dirittidifensivi, attraverso un mutamento della cornice accusatoria che comporti unanovazione effettiva dei termini dell’addebito, tale da rendere la difesa menomataproprio sui profili di novità scaturiti da quel mutamento, richiamando Sez. ULucci (n. 31617 del 26/06/2015), mentre è da ritenere legittima se l’imputato siastato posto in condizione di conoscere per tempo la nuova «accusa in diritto» edi interloquire effettivamente su di essa, secondo l’art. 6, §§ 1 e 3, lett. a) e b),CEDU, come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (CorteEDU, 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, ric. n. 25575/04) e dal successivoadeguamento della giurisprudenza di legittimità italiana. Da qui l’obbligo, per igiudici nazionali che esercitino il potere di riqualificazione officiosa, di verificarein concreto che l’imputato abbia potuto esercitare effettivamente i propri dirittidifensivi, mediante adeguata informazione e possibilità di essere ascoltato sulladiversa qualificazione.La Corte di appello ha richiamato quindi il principio, ormai recepito dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui non sussiste violazione del diritto alcontraddittorio quando l’imputato abbia avuto modo di interloquire sulla nuovaqualificazione giuridica attraverso l’ordinario rimedio dell’impugnazione, non solodinanzi al giudice di secondo grado, ma anche dinanzi al giudice di legittimità,ritenendo ormai superato l’orientamento ermeneutico che aveva ritenutoconfigurabile una nullità in caso di riqualificazione dell’imputazione operata insentenza senza previo contraddittorio.Secondo la Corte territoriale, dal quadro delle decisioni di Strasburgo e dallagiurisprudenza di legittimità successiva alla sentenza sul noto “caso Drassich”deriva che il potere giudiziale di riqualificazione ex art. 521, comma 1, cod. proc.pen. è compatibile con l’art. 6 CEDU quando sia esercitato su un fatto storicoimmutato e senza pregiudizio effettivo del diritto di difesa; che, nei giudizi diprimo grado e di appello, la diversa qualificazione può essere adottatadirettamente in sentenza, purché l’imputato conservi la possibilità di contestarlanei successivi gradi e sia verificata in concreto l’effettività della difesa rispetto aiprofili nuovi; che la violazione del principio di correlazione e del diritto di difesadeve essere accertata in concreto, configurandosi solo quando il mutamentodella cornice normativa comporti un reale regresso delle garanzie difensive,impedendo all’imputato di rimodulare la propria strategia processuale rispetto aprofili del tutto nuovi.Tali principi sono stati ritenuti validi anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150, ove si consideri che la “riforma Cartabia” ha indotto laCorte di cassazione a rileggere la riqualificazione del fatto in chiave dicontraddittorio strutturale. In alcuni snodi, in particolare davanti al G.u.p., laprevia interlocuzione è divenuta condizione di esistenza del potere diriqualificare; in altri ambiti, quali il giudizio dibattimentale e l’appello, restainvece ammessa la riqualificazione adottata direttamente in sentenza, purché siagarantita un’effettiva possibilità di difesa mediante impugnazione.La Corte ha aggiunto che parte della riflessione sistematica ha evidenziatocome la “riforma Cartabia” rafforzi l’idea di un contraddittorioprocedimentalizzato sulle modifiche dell’imputazione e, per riflesso, sulleriqualificazioni, ma confermi la distinzione, già tracciata dalla giurisprudenzaCEDU, tra riqualificazione a fatto immutato, normalmente compatibile con uncontraddittorio anche solo differito, e modifiche che integrano un veromutamento dell’accusa, per le quali occorre un pieno contraddittorio anticipato.Calando tali principi nel processo in esame, la Corte di appello ha rigettatol’eccezione difensiva, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto modo di confrontarsi conl’esercizio, da parte del giudice, del potere di attribuire al fatto storico immutatouna diversa veste giuridica, facendone oggetto di specifico motivo di appello esottoponendo la questione allo scrutinio del giudice del gravame.Quanto al merito della qualificazione giuridica, la Corte di appello harespinto le censure difensive dirette a sostenere la riconducibilità dei fattiall’appropriazione indebita, osservando che, nel caso di specie, non ricorressero ipresupposti del possesso o della disponibilità qualificata delle somme da partedell’imputata. La Corte distrettuale ha esaminato il rapporto tra notaio delegato,somme della procedura esecutiva immobiliare e fattispecie astrattamenteconfigurabili, soffermandosi anche sulla distinzione tra peculato e appropriazioneindebita, e ha ribadito che, quando la condotta è posta in essere da un soggettoche, da un lato, non rivesta la qualifica soggettiva richiesta dall’art. 314 cod.pen. e, dall’altro, non abbia un precedente possesso o una disponibilitàqualificata del bene, il fatto debba essere sussunto nella fattispecie del furtoaggravato.La Corte territoriale ha confermato, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] nondisponesse di alcuna autonoma signoria sulle somme giacenti sui conti delleprocedure esecutive. La disponibilità delle distinte e la possibilità materiale dipresentarle in banca non sono state considerate idonee a fondare un possessoqualificato delle somme, poiché l’imputata agiva nell’ambito di un rapportolavorativo e fiduciario, priva di potere formale di firma e legittimata, al più, acompiere singole operazioni nell’interesse del notaio e secondo le istruzioniricevute.2.2. Quanto all’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.,la Corte di appello ha ritenuto pienamente configurabile l’uso del mezzofraudolento. Secondo il giudice del gravame, la falsa prospettazione dellanecessità dell’operazione, alla cui gestione la [OSCURATO:PERSONA] appariva di fatto totalmentedelegata dal notaio [OSCURATO:PERSONA], e la sottoposizione o utilizzazione della distintabancaria avevano consentito all’imputata di ottenere l’esecuzione di disposizioninon autorizzate e di determinare, attraverso un’apparenza documentaleingannevole, lo spossessamento delle somme. La Corte ha, quindi, confermato lavalutazione già espressa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che avevaravvisato l’aggravante nella compilazione, da parte dell’imputata, di distinte dipagamento firmate in bianco dal notaio persona offesa, richiamando lagiurisprudenza di legittimità in materia di furto realizzato mediante strumentifraudolenti.3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso censurando la sentenza, con il primomotivo, per inosservanza della legge penale e di altre norme giuridiche rilevantiai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamentando l’erroneainterpretazione e applicazione dell’art. 521 cod. proc. pen., in contrasto con l’art.117, comma primo, Cost., alla luce dell’art. 6 Direttiva 2012/13/UE comeinterpretato da Corte Giustizia 9/11/2023, causa C-175/22, B.K. La difesasostiene che la riqualificazione giuridica in peius operata direttamente insentenza all’esito di un giudizio abbreviato non condizionato abbia determinatouna lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Pur dando attodell’ampia ricostruzione giurisprudenziale svolta dalla Corte d’appello, ilricorrente evidenzia come la soluzione accolta dai giudici territoriali, secondo cuila lesione del contraddittorio sarebbe sanata dalla possibilità di contestare lanuova qualificazione mediante impugnazione, non sia conforme ai principieurounitari e convenzionali. Richiama, in particolare, la pronuncia B.K. dellaCorte di giustizia, secondo cui ogni modifica della qualificazione giuridica deveessere comunicata all’imputato in tempo utile per consentirgli di difendersi primadella decisione. Secondo la difesa, tale esigenza assume particolare rilievo nelgiudizio abbreviato c.d. «secco», poiché la scelta del rito costituisce una precisaopzione processuale effettuata sulla base dell’imputazione formulata dal pubblicoministero. Se la qualificazione come furto aggravato fosse stata prospettatatempestivamente, l’imputata avrebbe potuto compiere diverse scelte difensive,rinunciando al rito abbreviato e chiedendo la celebrazione del dibattimento conl’esame del notaio, degli operatori bancari e dei coimputati. La difesa richiamainoltre la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 5788/2020 e la sentenza dellaTerza sezione n. 3951/2022, sostenendo che la riqualificazione «a sorpresa»all’esito di un giudizio abbreviato non condizionato violi gli artt. 111 Cost. e 6CEDU e che, pertanto, la sentenza impugnata debba essere annullata.3.1. Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penalee il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto come furtoaggravato anziché come appropriazione indebita. La difesa sostiene che la Corted’appello avrebbe affrontato la questione soffermandosi sul rapporto tra peculatoe appropriazione indebita, senza esaminare adeguatamente l’elemento decisivoche distingue il furto dall’appropriazione indebita, ossia il potere di disponibilitàesercitato dall’agente sul bene. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, inparticolare Sez. 5, n. 33105/2020, la ricorrente evidenzia che l’appropriazioneindebita ricorre quando l’agente abbia un’autonoma disponibilità della cosa e neecceda i limiti di utilizzo, mentre il furto presuppone la mera detenzionemateriale nell’ambito di un rapporto rigidamente regolamentato. Nel casoconcreto, secondo la difesa, l’imputata disponeva di un’autonoma e sostanzialesignoria sulle somme, resa possibile dalla totale fiducia riposta in lei dal notaioBuono, che le consegnava distinte di pagamento firmate in bianco e noneffettuava alcun controllo sulle operazioni eseguite. Pertanto, il rapporto tral’imputata e il denaro non derivava tanto dal rapporto di lavoro, quanto dallaassoluta libertà operativa concessale dalla persona offesa. Proprio tale situazioneavrebbe determinato una disponibilità qualificata delle somme, incompatibile conla configurazione del furto e pienamente riconducibile allo schemadell’appropriazione indebita di cui all’art. 646 cod. pen. La motivazione dellaCorte d’appello viene quindi censurata come illogica e contraddittoria, poiché daun lato valorizza il dato fattuale del pieno possesso delle distinte firmate inbianco da parte dell’imputata e dall’altro esclude l’esistenza di una disponibilitàqualificata del bene.3.2. Con il terzo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dellalegge penale, nonché vizio di motivazione, in relazione al riconoscimentodell’aggravante del mezzo fraudolento prevista dall’art. 625, comma primo, n. 2,cod. pen. La difesa sostiene che né il Tribunale né la Corte d’appello avrebberoadeguatamente dimostrato la sussistenza di un effettivo mezzo fraudolento. Inparticolare, osserva che la giurisprudenza richiamata dai giudici di meritoriguarda ipotesi nelle quali l’agente ottiene fraudolentemente il consenso dellavittima e si impossessa successivamente del bene contro la sua volontà. Nel casodi specie, invece, l’imputata non avrebbe posto in essere alcun artificio o raggiroper ottenere il consenso del notaio, poiché disponeva già delle distinte firmate inbianco e operava nell’ambito di una prassi consolidata e tollerata sia dallapersona offesa sia dall’istituto bancario. La vicenda sarebbe quindi riconducibilenon a una particolare abilità fraudolenta dell’agente, ma alla negligenza e allasuperficialità del notaio, che aveva sostanzialmente delegato all’imputata lagestione delle operazioni bancarie. La difesa censura inoltre la motivazione dellaCorte d’appello nella parte in cui ha ravvisato l’aggravante nella «falsaprospettazione della necessità dell’operazione mediante la sottoposizione delladistinta», osservando che le distinte erano già firmate e che, pertanto, non vi eraalcuna necessità di ottenere una preventiva autorizzazione o di indurre in erroreil notaio. Per tali ragioni, la difesa ritiene che la motivazione sul punto siaapparente, illogica e contraddittoria e che l’aggravante del mezzo fraudolentodebba essere esclusa.4. All’odierna udienza, richiesta la trattazione orale, le parti hanno conclusocome indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto i tre motivi sonogenerici e meramente reiterativi di analoghe doglianze già esaminate, con ampiae legittima motivazione, dalla Corte di appello.2. Il fatto è stato così ricostruito sulla base delle fonti di prova acquisite nelcorso delle indagini preliminari, degli accertamenti svolti dagli organi investigativie delle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti.In data 20 febbraio 2017 [OSCURATO:PERSONA] si presentava presso il ComandoProvinciale dei Carabinieri di Caserta per sporgere denuncia nei confronti diLettieri [OSCURATO:PERSONA]. La denunciante riferiva di esercitare la professione notarile e diessersi avvalsa, fino al 31 gennaio 2017, della collaborazione dell’imputata, laquale, in qualità di impiegata, la coadiuvava nello svolgimento delle attivitàprofessionali, comprese quelle relative ad alcune procedure esecutive delegatedal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] sioccupava della registrazione, trascrizione e iscrizione degli atti notarili, nonchédella gestione delle operazioni di versamento delle somme corrisposte dai clienti,distinguendosi, secondo quanto riferito dalla denunciante, per precisione,diligenza e affidabilità nell’espletamento delle mansioni a lei assegnate.Tra i compiti attribuiti all’imputata rientrava anche la gestione delleoperazioni bancarie da eseguire presso il Banco di Napoli, su indicazione dellanotaia, nell’ambito delle procedure esecutive pendenti presso il Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA]. Una volta approvato il progetto di distribuzione dellesomme, la [OSCURATO:PERSONA] predisponeva le distinte bancarie, che venivano poi sottopostealla firma del notaio delegato. In ragione del consolidato rapporto fiduciarioinstauratosi tra le parti, il notaio [OSCURATO:PERSONA] era solita sottoscrivere le distintepredisposte dall’imputata, confidando nella correttezza delle operazioni e nellaloro conformità alle istruzioni impartite; analogamente, firmava i documentisul relativo contenuto.Nella settimana antecedente alla presentazione della denuncia, tuttavia, laBuono era venuta a conoscenza di gravi irregolarità nella gestione delle sommerelative alle procedure esecutive, apprendendo che l’imputata aveva distratto,nel corso degli anni, rilevanti importi in proprio favore o in favore di terzi. Inparticolare, era accertato che il saldo di taluni conti correnti intestati a procedureesecutive risultava significativamente inferiore rispetto a quanto dovuto: in uncaso, il saldo era pari a euro 2.730,37 a fronte dell’importo atteso di euro49.671,00; in altro caso, era pari a euro 729,49 a fronte di una giacenza previstadi euro 15.750,00.Le successive verifiche eseguite presso gli istituti bancari avevano consentitodi accertare l’esistenza di numerose operazioni contabili connotate da evidentianomalie, consistenti, in particolare, in giroconti tra conti intestati a diverseprocedure esecutive, privi di qualsiasi giustificazione legittima, in prelievi incontanti non autorizzati, nell’emissione di assegni circolari all’ordine della stessaLettieri [OSCURATO:PERSONA] e in disposizioni di bonifico in favore di soggetti estranei alleprocedure e non autorizzate dall’autorità giudiziaria. La documentazione relativaa tali operazioni risultava formalmente sottoscritta dal notaio [OSCURATO:PERSONA], la quale,però, si era limitata a firmare le distinte predisposte dall’imputata senzaverificarne il contenuto. Le operazioni anomale risultavano iniziate già dall’anno2013 e, secondo quanto emerso dalle verifiche, erano state giustificatedall’imputata presso il personale bancario con la necessità di correggere presuntierrori materiali.Gli approfondimenti investigativi successivamente svolti dai Carabinieri delNucleo Investigativo avevano confermato che l’imputata, almeno nel periodocompreso tra il 2012 e il 2017, aveva effettuato ripetute operazioni bancarie suiconti correnti intestati alle procedure esecutive delegate dal Tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA], operazioni finalizzate all’appropriazione delle sommegiacenti su tali conti. L’analisi della documentazione bancaria aveva consentito,in particolare, di accertare che la [OSCURATO:PERSONA], al fine di occultare gli ammanchiprogressivamente determinati, aveva posto in essere operazioni di giroconto tradiversi conti intestati a procedure esecutive, trasferendo somme da un contoall’altro per compensare solo apparentemente le uscite illecite e rendere menoevidente la sottrazione. Le operazioni illecite venivano dettagliatamentericostruite dagli operanti secondo lo schema riportato nell’informativa conclusiva,poi trasfuso nei capi di imputazione.3. Per comprendere il meccanismo che ha consentito la sottrazione dellesomme, è stato accertato che i professionisti delegati, ricevuto l’incarico relativoalla gestione di una procedura esecutiva, provvedevano all’apertura di conticorrenti intestati al Tribunale, sui quali il professionista delegato operava conpotere di firma. Generalmente venivano aperti due conti distinti: un contoprezzo, destinato a ricevere la cauzione e il saldo versato dall’aggiudicatario, eun ulteriore conto destinato alle successive movimentazioni della procedura.Nonostante tali limitazioni, l’imputata risultava avere effettuato numerosi prelieviin contanti, giroconti e bonifici in favore di soggetti a lei legati da rapportipersonali, con i quali intratteneva rapporti di conoscenza di lunga data. In alcunicasi, le somme sottratte erano utilizzate per effettuare ricariche su cartePostepay intestate ai predetti soggetti, anche presso uffici postali, tra cui quellodi [OSCURATO:PERSONA].Al fine di approfondire le modalità operative adottate, i Carabinieriescutevano il personale in servizio presso la filiale del Banco di Napoli di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA], sita in corso Garibaldi, accertando che, sebbeneformalmente le operazioni dovessero essere effettuate esclusivamente dalprofessionista delegato, in virtù di una prassi consolidata tra il notaio [OSCURATO:PERSONA] el’istituto bancario, esse venivano di fatto eseguite dalla [OSCURATO:PERSONA], previacomunicazione informale da parte del notaio. Pur essendo priva di poteri formalidi disposizione sui conti, l’imputata operava in base a una prassi tollerata e,nonostante alcuni impiegati avessero rilevato anomalie rispetto alla proceduraordinaria, tali irregolarità non avevano determinato interventi di verifica, proprioin ragione del rapporto fiduciario esistente tra il notaio e l’istituto di credito.Le indagini avevano consentito, quindi, di accertare che l’imputata,sfruttando il rapporto fiduciario instaurato con il notaio [OSCURATO:PERSONA] e l’assenza dicontrolli effettivi, avesse di fatto gestito i conti delle procedure esecutive comese si trattasse di rapporti personali, traendo vantaggio anche dalla carentevigilanza del personale bancario.Ulteriori elementi emergevano dalle dichiarazioni rese dagli imputati nelcorso degli interrogatori svolti a conclusione delle indagini preliminari. In data 28settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] ammetteva la propria responsabilità inrelazione ai fatti contestati, riferendo di conoscere la [OSCURATO:PERSONA] da oltre vent’anni edi avere ricevuto da quest’ultima aiuti economici. La donna dichiarava che, apartire dal 2011, la [OSCURATO:PERSONA] le aveva chiesto di consentire l’accredito di sommesui conti correnti intestati alla figlia [OSCURATO:PERSONA] e al genero [OSCURATO:PERSONA];richiesta che ella aveva accettato anche in considerazione delle proprie difficoltàeconomiche e della possibilità di trarre un vantaggio da tale attività. Le sommeaccreditate venivano poi prelevate e utilizzate per esigenze familiari.4. In merito al primo motivo di ricorso si osserva quanto segue.Come correttamente indicato dai giudici di appello, questa Corte haricostruito il rapporto tra riqualificazione giuridica e diritto di difesa, distinguendotra riqualificazione del fatto-reato, che comporta un mutamento solo in diritto afatto immutato, e mutamento dell’addebito, che implica invece una novazioneanche fattuale incidente sugli elementi essenziali del reato (Sez. 4, n.18793 del28/03/2019, Macaluso, Rv. 275762 – 01); secondo tale decisione, quando il fattostorico rimane invariato, il giudice di primo grado o di appello può attribuirgli unadiversa qualificazione giuridica direttamente in sentenza, senza preventivainterlocuzione, purché la difesa disponga di rimedi impugnatori idonei acontestare la nuova qualificazione e non si verifichi un concreto regresso dellegaranzie difensive.A ciò si aggiunga che la disputa sulla natura appropriativa o furtiva dellacondotta posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] non è nuova e ha dato origine a numerosepronunce giurisprudenziali, cosicché anche sotto tale profilo l’imputata aveva laconcreta ed effettiva possibilità di desumere dal capo d’imputazione l’eventualitàdella diversa qualificazione del fatto; la qualificazione giuridica della condotta,contestata come reato di appropriazione indebita, nella diversa fattispecie delfurto non rappresenta, in altre parole, uno sviluppo inaspettato del processo,apparendo al contrario uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondouno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile.La giurisprudenza eurounitaria (Corte giustizia, 9/11/2023, B.K.), sulladomanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’art. 6, §§ 3e 4, della Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, nonché dell’art.47, secondo comma, della Carta di Nizza, ha affermato che «l’articolo 6,paragrafo 4, della Direttiva 2012/13 deve essere interpretato nel senso che ostaa una giurisprudenza nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nelmerito di un procedimento penale di adottare una qualificazione giuridica dei fatticontestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero senzainformare tempestivamente l’imputato della nuova qualificazione prospettata inun momento e in condizioni che gli consentano di predisporre efficacemente lapropria difesa e, pertanto, senza offrire a tale persona la possibilità di esercitare idiritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione a tale nuovaqualificazione. In questo contesto, non assume alcuna rilevanza la circostanzache detta qualificazione non sia tale da comportare l’applicazione di una pena piùsevera rispetto al reato per il quale la persona era inizialmente perseguita».Occorre, quindi, verificare se con tale principio sia in contrastol’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità italiana a proposito deldiritto all’informazione dell’imputato nei procedimenti penali, laddove si èaffermato che non sussiste violazione del diritto al contraddittorio quando, afatto immutato, l’imputato abbia avuto modo di interloquire sulla nuovaqualificazione giuridica attraverso l’ordinario rimedio dell’impugnazione, non solodinanzi al giudice di secondo grado, ma anche dinanzi al giudice di legittimità(Sez. 3, n. 7068 del 11/02/2026, Luciani, Rv. 289386 – 01; Sez. 6, n. 11670 del14/02/2025, D., Rv. 287796 – 01; Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv.277948 – 01; Sez. 6, n. 10093 del 14/02/2012, Vinci, Rv. 251961 - 01; Sez. 2,n. 32840 del 9/05/2012, Damjanovic, Rv. 253267 - 01; Sez. 5, n. 7984 del24/09/2012, dep. 2013, Jovanovic, Rv. 254649 - 01; Sez. 3, n. 2341 del7/11/2012, dep. 2013, Manara, Rv. 254135 - 01; Sez. 2, n. 45795 del13/11/2012, Tirenna, Rv. 254357 – 01).Si è, in particolare, ritenuto che non violi il principio del contradditorio lariqualificazione operata dal giudice di merito senza preventiva interlocuzione conle parti, purché sia garantita all’imputato la possibilità di contestare la nuovaqualificazione mediante impugnazione, così che il contraddittorio sia comunqueassicurato in una fase successiva, ma ancora idonea a tutelare il diritto di difesa(Sez. 6, n. 3358 del 22/10/2025, dep. 2026, Ferraro, Rv. 289258 – 01; Sez. 1,n.25393 del 9/07/2025, non mass.; Sez. 5, n. 42635 del 10/09/2024, Clementi,Rv. 287235 - 01).Il principio affermato da Corte Giustizia 9/11/2023, BK, causa C-175/22, siinserisce nel sistema delle garanzie processuali delineato dalla Direttiva2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali e impone diinterpretare il diritto interno in modo da assicurare che l’imputato sia posto incondizione di conoscere, in tempo utile, non soltanto il fatto storico oggettodell’accusa, ma anche la sua qualificazione giuridica, ogniqualvolta talequalificazione sia destinata a incidere sull’effettivo esercizio dei diritti delladifesa.La Corte di giustizia ha chiarito che l’art. 6, § 4, della Direttiva 2012/13/UEosta a una giurisprudenza nazionale che consenta al giudice di merito di adottareuna qualificazione giuridica dei fatti diversa da quella originariamente formulatadal pubblico ministero, senza informare tempestivamente l’imputato, o il suodifensore, della nuova qualificazione prospettata e senza offrirgli la possibilità dipredisporre, in concreto e in modo effettivo, la propria difesa rispetto a talediversa configurazione dell’accusa. La ragione della decisione non risiede nellamaggiore o minore gravità del trattamento sanzionatorio conseguente alla nuovaqualificazione, che la Corte dichiara espressamente irrilevante, ma nellanecessità che l’imputato possa partecipare utilmente alla discussione sullafondatezza dell’accusa, nel rispetto del contraddittorio e della parità delle armi.In questa prospettiva, il diritto all’informazione non può essere inteso comegaranzia meramente conoscitiva, ma assume una funzione strumentaleall’esercizio effettivo del diritto di difesa. L’informazione sull’accusa, infatti, èutile solo se comunicata in un momento e in condizioni tali da consentireall’imputato di orientare le proprie scelte processuali, di articolare le propriededuzioni, di contestare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, ovenecessario, di sollecitare l’acquisizione degli elementi probatori indispensabili acontrastare la nuova prospettiva decisionale.Così declinato il diritto all’informazione, quell’orientamento dellagiurisprudenza interna secondo cui il diritto dell’imputato all’informazione neiprocedimenti penali può ritenersi salvaguardato quando l’ordinamento gliconsenta di proporre impugnazione non contrasta con il principio enunciato dallaCorte di giustizia, purché tale rimedio non si risolva in una garanzia soltantoformale e postuma, ma assicuri una possibilità effettiva di reazione difensiva.L’impugnazione, infatti, può costituire uno strumento idoneo a rimediare allamancata o incompleta informazione solo se, nel concreto assetto processuale,consenta all’imputato di far valere utilmente la lesione subita e di ottenere unadecisione che tenga conto delle difese che egli non aveva potuto articolare nellafase precedente del giudizio. Diversamente, ove il rimedio impugnatorio nonpermetta alcuna effettiva integrazione del contraddittorio sulla nuova accusa osui nuovi presupposti della decisione, la garanzia eurounitaria sarebbe svuotatadel suo contenuto essenziale.Ne consegue che il parametro fissato dalla Corte di giustizia impone unalettura sostanziale, e non puramente nominalistica, del diritto all’informazione.Non è sufficiente che l’imputato possa, dopo la decisione, dolersi della violazionemediante un atto di impugnazione; occorre che egli abbia la concreta possibilitàdi (ri)modulare la propria strategia difensiva in relazione alla diversa prospettivaaccusatoria o decisoria. La possibilità di impugnare è dunque rilevante solo nellamisura in cui l’impugnazione sia in grado di assicurare un effettivo recupero dellefacoltà difensive compromesse, secondo il canone, costantemente valorizzatodalla giurisprudenza eurounitaria, dell’esercizio concreto ed effettivo dei dirittidella difesa (si confronti, sul punto, l’ordinanza Sez. 6, n.27371 del 8/07/2026,Pompili, di rinvio pregiudiziale alla CGUE con il seguente quesito: «se l'articolo 6,paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, nonchél'articolo 48, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unioneeuropea, devono essere interpretati nel senso che ostino all'applicazione di unadisciplina normativa nazionale che consente al giudice penale che si pronuncianel merito di dare al fatto contestato una qualificazione giuridica diversa daquella enunciata nell'imputazione, senza darne all'imputato preventivainformazione in tempo utile per predisporre in concreto un'efficace difesa, anchequalora tale diversa qualificazione fosse prevedibile per l'imputato, cosi daprecludergli, in particolare, l'accesso a un rito alternativo, divenuto possibilesoltanto in conseguenza della nuova qualificazione del fatto, ma che non può piùessere chiesto dall'imputato, perché il relativo termine di decadenza, in quellafase del processo, è già decorso»).Il criterio ermeneutico dell’effettività della difesa si atteggia in modopeculiare nel giudizio abbreviato e, specificamente, nel giudizio abbreviatod’appello. Qualora l’imputato abbia già optato per il rito abbreviato, con laconseguente prospettiva del trattamento sanzionatorio ridotto, il recupero dellefacoltà difensive compromesse si manifesta, in particolare ma non solo,nell’esigenza di sollecitare l’acquisizione degli elementi probatori indispensabili acontrastare la nuova prospettiva decisionale. Con riguardo a tale rito, l’art. 441,comma 5, cod. proc. pen. stabilisce che, quando il giudice ritiene di non poterdecidere allo stato degli atti, assume, anche d’ufficio, gli elementi necessari aifini della decisione. La norma, dunque, pur collocandosi all’interno di un ritocaratterizzato dalla decisione allo stato degli atti e dalla rinuncia tendenziale alpieno dispiegamento dell’istruttoria dibattimentale, non configura il materialeprobatorio come un dato rigidamente chiuso e indisponibile, ma riconosce algiudice un potere di integrazione probatoria funzionale alla necessità delladecisione.Proprio la formulazione dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. consente diaffermare che il rito abbreviato non è incompatibile, in radice, con l’assunzione dinuovi elementi di prova. La norma, anzi, prevede espressamente che, quando ilgiudice ritenga insufficiente il compendio disponibile, debbano essere acquisiti glielementi necessari alla decisione. Il riferimento all’assunzione anche d’ufficiodeve, qui, essere letto come attribuzione al giudice di un potere doveroso,quando la decisione non possa essere resa allo stato degli atti.Ne deriva che, alla luce della normativa eurounitaria, la facoltà delle parti disollecitare l’integrazione probatoria non può essere degradata, in ogni caso, amera istanza priva di rilievo garantistico, soprattutto quando essa sia funzionaleall’esercizio del diritto di difesa rispetto a una prospettiva decisoria nonprevedibile o comunque non previamente conosciuta.In tale quadro deve essere riletto il principio affermato da giurisprudenzamaggioritaria di legittimità secondo cui, nel giudizio abbreviato d’appello, le partisarebbero titolari soltanto di una mera facoltà di sollecitazione del potere diintegrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti dell’assolutanecessità ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., non potendosiriconoscere alle parti, in sede di appello, un diritto alla raccolta della prova intermini diversi e più ampi rispetto a quelli propri del giudizio di primo grado(Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585-01; Sez. 6, n.51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 – 01; Sez. 1, n. 12928 del07/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318 – 02, in cui si è, però, specificato che «inpresenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, lavalutazione giudiziale del parametro della assoluta necessità deve tener conto ditale "novità" del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivoampliamento delle capacità cognitive nella chiave "prospettica" sopra indicata»).Tale principio conserva la sua validità nella parte in cui esclude che il giudizioabbreviato d’appello possa trasformarsi in una sede di indiscriminata riaperturadell’istruzione probatoria; esso, tuttavia, deve essere meglio precisato alla lucedella Direttiva 2012/13/UE e della citata giurisprudenza della Corte di giustizia.Tale precisazione si impone perché il diritto all’informazione sull’accusa,come interpretato dalla Corte di giustizia, non si esaurisce nella conoscenzaformale della contestazione, ma comprende la possibilità di esercitare tutte lefacoltà difensive rese necessarie dalla nuova prospettiva accusatoria o decisoria.Se la modifica della qualificazione giuridica, o comunque la diversa impostazionedella decisione, incide in modo sostanziale sulla posizione dell’imputato,quest’ultimo deve essere posto in condizione non soltanto di interloquireoralmente o per iscritto, ma anche di chiedere l’acquisizione degli elementiprobatori necessari a confutare la nuova qualificazione o i suoi presupposti. Incaso contrario, il contraddittorio sulla nuova accusa resterebbe meramenteapparente, perché l’imputato sarebbe chiamato a difendersi da una nuovaprospettiva accusatoria senza poter utilizzare gli strumenti probatoriindispensabili a rendere effettiva e non meramente virtuale tale difesa.La conseguenza non è il riconoscimento di un diritto illimitato alla prova nelgiudizio abbreviato d’appello, incompatibile con la struttura del rito, mal’affermazione di un obbligo stringente per il giudice di valutare il requisito dellanecessità della prova sollecitata dalla difesa, quando essa costituisca il mezzoindispensabile per assicurare l’effettività del diritto di difesa in relazione a unanuova qualificazione giuridica, a una diversa prospettazione degli elementicostitutivi del reato o a un profilo decisorio che l’imputato non abbia avuto lapossibilità di contrastare in tempo utile. In tali casi, la richiesta della parte nonpuò essere trattata come una mera sollecitazione rimessa alla discrezionalitàinsindacabile del giudice, ma deve essere valutata come esercizio di unaposizione difensiva protetta, il cui rigetto richiede una motivazione specifica,sindacabile in sede di legittimità, sulla non necessità dell’integrazione probatoriaai fini della decisione e sulla persistente effettività del contraddittorio. Il principionon è nuovo (Sez. 1, n.17607 del 31/03/2016, Palombo, RV. 266623 – 01), madeve essere riformulato nei seguenti termini:«Nel giudizio di appello avverso la sentenza resa all'esito di rito abbreviato èammessa la rinnovazione istruttoria solo nel caso in cui il giudice ritengal'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmenteidonea a incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti;tuttavia, in caso di diversa qualificazione del fatto nella sentenza di primo grado,senza previa sollecitazione delle parti al contraddittorio, tale giudizio dinecessarietà deve tener conto, ove lo stesso sia stato attivato dalle istanzeistruttorie delle parti, anche dell’obbligo di assicurare il diritto di difesa inrelazione alla diversa qualificazione del fatto ».Questa lettura è coerente con l’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., perchéla norma già prevede l’assunzione degli elementi necessari quando il giudice nonpossa decidere allo stato degli atti. La prospettiva eurounitaria incide, piuttosto,sul significato della necessità: essa non deve essere valutata soltanto dal puntodi vista dell’organo giudicante, come esigenza interna di completezza cognitiva,ma anche dal punto di vista dell’imputato, come esigenza di concreta difesarispetto all’accusa, alla sua nuova qualificazione giuridica e agli elementi sui qualila decisione è destinata a fondarsi. La necessità probatoria, pertanto, ricorre nonsolo quando il giudice ritenga, in senso oggettivo, incompleto il quadro degli atti,ma anche quando l’acquisizione richiesta dalla parte sia indispensabile perrendere effettivo il contraddittorio sulla nuova qualificazione giuridica del fatto.Il principio sopra espresso salvaguarda, da un lato, l’interpretazione secondola quale, nel giudizio abbreviato d’appello, le parti non sono titolari di ungenerale e incondizionato diritto alla rinnovazione dell’istruzione, ma valorizza,dall’altro, la prospettiva secondo la quale alla parte, ove sia intervenuta lariqualificazione giuridica del fatto contestato, a seguito della quale debbaintendersi modificato il quadro di riferimento in base al quale la stessa avevaorganizzato, in particolare il relazione alla scelta del rito ed alla modulazione ditale scelta, le proprie strategie difensive, deve essere consentito di accedereall’assunzione degli elementi probatori necessari per vedere garantito l’esercizioconcreto ed effettivo dei diritti della difesa, ai sensi dell’art. 6, § 3 e 4, dellaDirettiva 2012/13/UE, come interpretato dalla Corte di giustizia. Il potereofficioso del giudice, previsto dall’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. erichiamato, in appello, attraverso il paradigma dell’art. 603, comma 3, cod. proc.pen., non esclude dunque la necessità della rinnovazione istruttoria, tutte levolte in cui la prova richiesta sia funzionale non tanto a una genericarivalutazione del merito, ma quanto alla piena esplicazione del diritto di difesarispetto a una diversa configurazione dell’accusa.Ne deriva che la giurisprudenza interna, nella parte in cui ritiene sufficientela possibilità di proporre impugnazione perché sia garantito il diritto dell’imputatoall’informazione, può essere considerata conforme al principio eurounitario solose interpretata nel senso che l’impugnazione deve offrire un rimedio effettivo enon meramente formale. Per cui, quando la piena difesa dell’imputato richieda lapossibilità di introdurre o sollecitare nuovi elementi probatori, il sistema devericonoscere alle parti la possibilità concreta di accedere alla raccolta della provanecessaria, nei limiti propri del rito abbreviato e secondo il criterio sopraesposto.In questa chiave, l’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. diviene la normainterna attraverso la quale dare attuazione al parametro eurounitario: quando ladecisione non possa essere resa allo stato degli atti senza pregiudicarel’effettività del contraddittorio difensivo, il giudice deve assumere gli elementinecessari e la parte deve poter sindacare, non soltanto sollecitare, l’omessaacquisizione della prova indispensabile.Poste tali premesse in linea di principio, occorre però considerare che, nelcaso concreto, sebbene la ricorrente abbia dedotto nel ricorso quali istanzeistruttorie avrebbe potuto articolare ove previamente informata dellariqualificazione operata dal giudice di primo grado, analogo argomento non erastato sottoposto al giudice di appello.Dalla prospettazione sviluppata con l'atto di appello emerge, infatti, che ladifesa si era limitata, in quella sede, a censurare in astratto la mancatapreventiva interlocuzione sulla diversa qualificazione giuridica del fatto,sostenendo che il giudice avrebbe dovuto prospettare alle parti la possibilericonduzione della condotta nell'alveo di una diversa fattispecie incriminatrice econsentire lo svolgimento del contraddittorio sul punto, senza tuttavia formularealcuna richiesta istruttoria, né sottoporre al giudice dell’impugnazione istanzedifensive ulteriori sollecitate dalla mancata informazione circa la riqualificazione.E, considerato che ciò che rileva è la concreta possibilità di interloquire sulladiversa qualificazione e di approntare le conseguenti iniziative difensive, nel casodi specie tale possibilità non risulta essere stata in alcun modo preclusa. Ladifesa, infatti, investita della questione con la sentenza di primo grado, ha potutodevolvere integralmente il tema al giudice di appello, sviluppando le proprieargomentazioni sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, ma non haprospettato la necessità di attività istruttorie ulteriori rese necessarie dalla nuovaqualificazione. Né sono state formulate richieste di rinnovazione istruttoria oaltre istanze processuali funzionali a dimostrare che la qualificazione del fattocome furto, anziché come appropriazione indebita, imponesse l'acquisizione diulteriori elementi probatori o l'esercizio di specifiche facoltà difensive. In assenzadell'allegazione di un concreto vulnus difensivo e di specifiche attività processualiche sarebbero state conculcate dalla mancata preventiva contestazione delladiversa qualificazione, la doglianza si risolve nella mera denuncia di unaviolazione formale del contraddittorio, non sufficiente, alla luce dei principielaborati dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale, a determinare l'invaliditàdella decisione.Il motivo prospetta, in altre parole, per la prima volta in questa fase digiudizio quelle istanze istruttorie che avrebbe dovuto sollecitare ma che non hasottoposto al giudice di appello.Ed è bene anche ribadire che nella pronuncia della Corte europea si affermaespressamente che è irrilevante la circostanza che la nuova qualificazionecomporti o meno l'applicazione di una pena più severa, sicché non assume alcunautonomo rilievo la dedotta riqualificazione in peius, che rappresenta in sostanzal’unico vulnus valorizzato dalla difesa.5. Con riguardo alla qualificazione giuridica della condotta ascritta allaLettieri, le conformi sentenze di merito si pongono in linea con i principi elaboratidalla giurisprudenza di legittimità in tema di distinzione tra furto eappropriazione indebita. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte,quando l’agente abbia la mera detenzione della cosa senza disporre di unautonomo potere di disposizione sul bene, la condotta integra il delitto di furto enon quello di appropriazione indebita. Tale principio è stato affermato, tra l’altro,con riferimento al funzionario di banca che operi oltre i limiti della delega sudenaro depositato in conto corrente (Sez. 2, n. 2098 del 03/11/2022, dep. 2023,Maniscalco, Rv. 283897-01), al dipendente di una società di trasporti che siimpossessi del carburante eccedente quello necessario per il viaggio (Sez. 5, n.37419 del 21/06/2021, Manoliu, Rv. 281873-01), alla dipendente incaricata deipagamenti aziendali che sottragga somme dal conto corrente della società (Sez.4, n. 8128 del 31/01/2019, Canzian, Rv. 275215-01) e ai precedenti proprietaridi un immobile venduto all’asta che, nel periodo di permanenza autorizzatanell’immobile, si impossessino di beni facenti parte dello stesso (Sez. 4, n. 54014del 25/10/2018, Veccari, Rv. 274749-01).La distinzione tra le due fattispecie ruota, dunque, attorno alla natura delrapporto che l’agente intrattiene con il bene oggetto della condotta. Presuppostodell’appropriazione indebita è una situazione di possesso originariamentelegittima, derivante da un titolo che attribuisca la disponibilità del bene senzatrasferirne la proprietà. Nella prospettiva penalistica, tuttavia, il concetto dipossesso assume una portata più ampia rispetto a quella civilistica,comprendendo qualsiasi situazione nella quale il soggetto eserciti sulla cosa unpotere autonomo di disposizione al di fuori della diretta vigilanza del proprietario.In tal senso, questa Corte ha chiarito che il possesso rilevante ai fini dell’art. 646cod. pen. consiste in qualsiasi potere di fatto sulla cosa accompagnato da unaconcreta facoltà di disporne autonomamente (Sez. 2, n. 34851 del 11/06/2008,Vergori, non mass. sul punto).Ne consegue che l’elemento decisivo per la qualificazione giuridica del fattoè rappresentato dall’esistenza o meno di un potere di autonoma disponibilità sulbene. Ove tale potere sussista, l’utilizzazione del bene in contrasto con i limitiimposti dal titolo giustificativo integra il delitto di appropriazione indebita; ove,invece, l’agente disponga soltanto di una disponibilità materiale della cosa,sottoposta all’altrui controllo, ricorre il delitto di furto.Tale criterio ha trovato ampia applicazione nei casi concernenti l’indebitaacquisizione di somme depositate presso istituti bancari. In particolare, si èprecisato che nella nozione penalistica di possesso possono rientrare anchetalune forme di detenzione, purché esercitate nomine proprio e non nominealieno (Sez. 2, n. 4853 del 20/12/1993, dep. 1994, Balzaretti, Rv. 197781 - 01).Sulla base di tale principio è stato escluso che il dipendente bancario che abbia ladisponibilità materiale dei titoli dei clienti per il solo compimento di specificheoperazioni possa considerarsi possessore degli stessi.[OSCURATO:PERSONA] stesso solco interpretativo si colloca l’affermazione secondo cui ilcassiere di banca non dispone autonomamente delle somme depositate sui conticorrenti, limitandosi ad eseguire le istruzioni impartite dal correntista, il qualeconserva costantemente il controllo del rapporto. Ne consegue che il dipendenteche si impossessi delle somme depositate mediante operazioni effettuaterisponde di appropriazione indebita qualora si appropri di somme consegnateglidirettamente dal cliente prima dell’accredito sul conto, trattandosi in tal caso didenaro sul quale esercita una disponibilità autonoma (Sez. 4, n. 1798 del02/04/1996, Iegiani, Rv. 206302-01).Dall’elaborazione giurisprudenziale emerge, dunque, che il discrimine vaindividuato nella verifica se il soggetto disponga del denaro nomine proprioovvero nomine alieno. L’appropriazione indebita presuppone che l’agente siappropri del denaro affidatogli per una determinata destinazione, violando ilvincolo impresso dal proprietario al momento della consegna; non è invecesufficiente il mero inadempimento dell’obbligo restitutorio (Sez. 2, n. 24857 del09/05/2017, Forte, Rv. 270092 - 01).Lo stesso criterio è stato applicato con riferimento alle cassette di sicurezza.È stato infatti affermato che integra il delitto di appropriazione indebita, e nonquello di furto, la condotta del dipendente bancario che si impossessi dei benicustoditi nella cassetta di sicurezza quando il cliente gli abbia consegnato lachiave, poiché tale consegna gli attribuisce un potere di disposizione sulcontenuto della cassetta esercitato nell’interesse del titolare (Sez. 5, n. 44942del 28/09/2011, Lazzaro, Rv. 251450 - 01).La Corte di legittimità ha ulteriormente ribadito tali principi qualificandocome furto aggravato la condotta della dipendente che, avvalendosi dell’accessoal sistema informatico aziendale, aveva disposto a proprio favore plurimitrasferimenti di denaro dal conto della società. In quell’occasione è statorichiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui il possesso penalisticoconsiste in una relazione autonoma con la cosa che consente di utilizzarla,gestirla e disporne indipendentemente dall’altrui volontà; solo la presenza di taleautonomia consente di configurare l’appropriazione indebita, mentre la suaassenza conduce alla qualificazione della condotta in termini di furto (Sez. U, n.40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01).Analoga impostazione è stata recentemente seguita anche in materia ditrasporto di merci. È stato infatti ritenuto configurabile il delitto di appropriazioneindebita nella condotta del vettore che si appropri del biodiesel trasportatomediante lo svuotamento dell’autocisterna prima dell’ingresso nella raffineria,valorizzandosi il fatto che il vettore esercita, durante l’esecuzione del trasporto,un possesso autonomo della merce, sottratta alla vigilanza immediatadell’affidante (Sez. 5, n. 13309 del 4/03/2025, Rv. 287961 - 03). La decisionerichiama il risalente principio secondo cui il vettore che dispongaautonomamente della cosa affidatagli è possessore agli effetti della legge penalee risponde di appropriazione indebita qualora se ne appropri (Sez. 2, n. 181 del8/02/1965, Rv. 099522 - 01).Diversa è, invece, la posizione del dipendente di una società di trasportiincaricato delle sole operazioni materiali di trasporto, deposito, custodia econsegna, rispetto al quale la giurisprudenza esclude la sussistenza di uneffettivo potere di autonoma disponibilità sulla merce e ravvisa, pertanto, ildelitto di furto in caso di sottrazione.L’elaborazione giurisprudenziale richiamata conduce, dunque, a individuarequale criterio discretivo fondamentale tra furto e appropriazione indebital’esistenza di un’autonoma signoria sul bene. Soltanto quando l’agente esercitiun potere di fatto autonomo e indipendente dal controllo altrui l’utilizzazione delbene in violazione dei limiti derivanti dal titolo integra l’appropriazione indebita;qualora, invece, egli disponga soltanto della materiale disponibilità della cosanell’interesse del titolare e sotto il suo controllo, la condotta integra il delitto difurto.Alla luce di tali principi, il secondo motivo di ricorso difetta di specificità nellaparte in cui sostiene che l’imputata disponesse di un’autonoma e sostanzialesignoria sulle somme, derivante dalla totale fiducia riposta in lei dal notaioBuono, il quale le consegnava distinte di pagamento firmate in bianco e nonesercitava alcun controllo sulle operazioni eseguite. La censura trascura infatti diconfrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulrapporto tra il notaio delegato, le somme appartenenti alle procedure esecutiveimmobiliari e i limiti normativi che governano tale gestione.La Corte territoriale ha, infatti, evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva dialcuna autonoma signoria sulle somme giacenti sui conti delle procedureesecutive. La disponibilità delle distinte e la possibilità materiale di presentarlealla banca non erano idonee a fondare un possesso penalisticamente rilevante,poiché l’imputata operava nell’ambito di un rapporto di lavoro e fiduciario, erapriva di potere di firma e poteva compiere esclusivamente singole operazioninell’interesse del notaio e secondo le istruzioni ricevute. La sentenza impugnataaveva pertanto già fornito una risposta puntuale alla medesima censura oggiriproposta, con argomentazioni che il ricorso non confuta specificamente.Inoltre, già il giudice di primo grado aveva chiarito che la mera disponibilitàtecnica degli strumenti necessari per operare sui conti correnti non attribuisceall’agente un autonomo potere di disposizione sulle somme, le quali rimangononella disponibilità del titolare del rapporto. Era stato altresì evidenziato come, aifini della configurabilità dell’appropriazione indebita, sia necessario che l’agenteeserciti un autonomo potere di fatto sulla cosa, sottratto a ogni possibilità dicontrollo da parte del titolare o di altro soggetto legittimato. Nel caso in esame,peraltro, neppure il notaio delegato disponeva di una piena e autonoma signoriasui conti intestati alle procedure esecutive, potendo operare soltanto nei limitidelle autorizzazioni dell’autorità giudiziaria e delle prescrizioni normative. Afortiori, un analogo potere non poteva essere riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA], che nonera titolare di alcun potere di firma e poteva intervenire sui conti esclusivamentein esecuzione delle istruzioni impartite dal datore di lavoro. La provvistadepositata sui conti intestati alle procedure esecutive è pertanto rimasta, in ognimomento, nella disponibilità delle procedure medesime, con conseguentecorrettezza della qualificazione della condotta in termini di furto e non diappropriazione indebita.Con tali puntuali argomentazioni il motivo di ricorso non si confronta,difettando per tale ragione di specificità.6. In merito all’aggravante del mezzo fraudolento, la sentenza impugnatanon incorre nei vizi lamentati.In particolare, i giudici di merito hanno incentrato il discorso sul fatto chel’ordine di pagamento apparentemente impartito alla banca mediante lapresentazione delle distinte fosse stato dato in assenza di consenso della notaiaBuono, la quale non aveva mai autorizzato le operazioni in questione e non eraconsapevole del contenuto delle distinte sottoscritte, spesso predisposte inbianco e poi compilate dall’imputata.La difesa sostiene, invece, che la sottoscrizione in bianco delle distinte nonrendesse necessario alcun mezzo fraudolento, dimenticando che non sarebbestato sufficiente presentare all’istituto bancario le distinte firmate in bianco e,dunque, tralasciando di considerare che, per porre in essere l’azione furtiva, èstata necessaria l’ulteriore attività, fraudolenta, posta in essere dalla Lettierimediante il riempimento delle distinte al fine di sviare la destinazione dellesomme di denaro delle procedure esecutive verso prelievi in contanti, giroconti ebonifici in favore di soggetti a lei legati da rapporti personali.La decisione impugnata risulta, dunque, legittima in quanto conforme alprincipio per cui «in tema di reati contro il patrimonio, la differenza tra il delittodi furto aggravato dal mezzo fraudolento e quello di truffa si individua nella faserisolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell'offesa, cosicchéintegra l'ipotesi di furto, e non di truffa, la realizzazione da parte dell'autore diricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l'attodispositivo di questa e il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione delpredetto con carattere di usurpazione unilaterale (Sez. 5, n. 36864 del23/10/2020, Fuzio, Rv. 280323 – 01; Sez. 2, n. 29567 del 27/03/2019,Bevilacqua, Rv. 276113 – 02).Anche tale censura risulta, pertanto, inammissibile.7. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali; e inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, nonsussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», laricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equodeterminare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, in Roma 06/08/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31016/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris