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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08487/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 15 marzo 2021 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Treviso del 29 settembre 2020, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624- bis e 625 n. 7 cod. pen., perché ritenuti colpevoli di essersi impossessati a fini di profitto, in concorso tra loro, di una bicicletta da uomo, a seguito di introduzione in un'abitazione privata sottoposta a sequestro probatorio.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, eccependo due motivi di doglianza.

Con il primo hanno dedotto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al primo motivo di impugnazione eccepito in appello, riguardante la mancata riqualificazione del fatto in termini di delitto tentato.

Per la difesa, infatti, il reato non sarebbe addivenuto a consumazione, essendo stata costantemente monitorata l'attività dei prevenuti da una pattuglia dei Carabinieri intervenuta sui luoghi, così da impedire la piena acquisizione del possesso della bicicletta da parte loro.

La res furtiva, infatti, non sarebbe mai uscita dalla sfera del possesso e di sorveglianza del derubato, impedendo l'obiettiva disponibilità reale della cosa.

Con la seconda censura è stata lamentata contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al secondo motivo di impugnazione eccepito in appello, riguardante l'entità eccessivamente elevata del trattamento sanzionatorio applicato.

Pur riformata in me/ius, infatti, la pena base stabilita dalla Corte di appello sarebbe ben al di sopra dei limiti previsti dall'art. 624-bis, comma 3, cod. pen., non avendo valorizzato taluni aspetti di natura soggettiva ed oggettiva che avrebbero dovuto imporre l'applicazione di una più mite sanzione, proporzionata alla gravità del fatto ed al danno procurato.

Sarebbe stata necessaria, inoltre, l'adozione di una motivazione adeguata, non ravvisabile nel caso di specie, sulle ragioni dell'avvenuto discostamento dal minimo edittale.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il proposto ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. L'esame dell'impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte — alla stregua di quanto, peraltro, indicato negli stessi motivi di ricorso - altro non siano che la ripetizione delle medesime doglianze già dedotte nel giudizio di appello.

La giurisprudenza della Corte ha più volte chiarito, in proposito, che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01).

In altri termini, se il motivo di ricorso in sede di legittimità si limita a ripetere quanto già chiesto al giudice precedente, riproponendo le medesime doglianze, fallisce lo scopo stesso dell'impugnazione, in quanto non si pone in maniera critica rispetto alla decisione che ne forma oggetto - di fatto rendendola indifferente rispetto alla stessa richiesta - ma solo quella del grado precedente, così da giustificare la conseguente pronuncia di inammissibilità della censura.

3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come la doglianza eccepita con il primo motivo di ricorso necessariamente implichi una nuova valutazione del compendio probatorio, in questa sede preclusa, essendo ben noto il principio per cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965- 01).

I ricorrenti hanno, infatti, eccepito che la condotta loro concorsualmente imputabile non avrebbe mai travalicato i limiti del tentato furto, non essendo mai stata conclusa la fase dell'impossessamento della refurtiva, indispensabile per la consumazione del delitto, per esservi stato il costante controllo da parte delle forze dell'ordine, infine intervenute ad interromperne l'iter criminis con il loro arresto.

A fronte di tale lettura, dedotta dal compendio probatorio in atti, si pone la logica, congrua, e giuridicamente corretta ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale, che ha, del tutto adeguatamente, osservato che «dal verbale di arresto si evince che i due, dopo aver prelevato la bici, si sono allontanati a piedi [...] dirigendosi verso un camper/autocaravan ivi parcheggiato al cui interno occultavano la bici sottratta.

Tale condotta non consente di ritenere rimasta l'azione criminosa alla soglia del tentativo dal momento che vi è stato il pieno impossessamento del bene, nascosto all'interno di un caravan.

Il monitoraggio a distanza degli agenti, che hanno chiesto l'ausilio di una pattuglia, e il successivo rinvenimento del bene, consegnato spontaneamente, non consente di escludere l'avvenuta consumazione del reato».

Trattasi, invero, di motivazione del tutto logica e congrua, esente dai vizi eccepiti, così rendendo manifestamente infondata la doglianza dedotta da parte dei ricorrenti.

4. Del tutto privo di ogni fondamento è, poi, anche il secondo motivo, con cui i ricorrenti hanno lamentato vizio motivazionale in conseguenza dell'avvenuto discostannento dal minimo edittale nella determinazione della pena base del delitto contestato.

Oltre alle argomentazioni in precedenza espresse, infatti, il Collegio rileva l'assoluta erroneità dell'affermazione resa da parte dei ricorrenti, considerato che la Corte di appello ha, invece, previsto come pena base per il reato di cui all'art. 624-bis, comma 3, cod. pen. una sanzione perfettamente corrispondente al previsto minimo edittale, pari ad anni cinque di reclusione e ad euro 1.000,00 di multa.

5. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 1)6/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 marzo 2021 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Treviso del 29 settembre 2020, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624- bis e 625 n. 7 cod. pen., perché ritenuti colpevoli di essersi impossessati a fini di profitto, in concorso tra loro, di una bicicletta da uomo, a seguito di introduzione in un'abitazione privata sottoposta a sequestro probatorio. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, eccependo due motivi di doglianza. Con il primo hanno dedotto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al primo motivo di impugnazione eccepito in appello, riguardante la mancata riqualificazione del fatto in termini di delitto tentato. Per la difesa, infatti, il reato non sarebbe addivenuto a consumazione, essendo stata costantemente monitorata l'attività dei prevenuti da una pattuglia dei Carabinieri intervenuta sui luoghi, così da impedire la piena acquisizione del possesso della bicicletta da parte loro. La res furtiva, infatti, non sarebbe mai uscita dalla sfera del possesso e di sorveglianza del derubato, impedendo l'obiettiva disponibilità reale della cosa. Con la seconda censura è stata lamentata contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al secondo motivo di impugnazione eccepito in appello, riguardante l'entità eccessivamente elevata del trattamento sanzionatorio applicato. Pur riformata in me/ius, infatti, la pena base stabilita dalla Corte di appello sarebbe ben al di sopra dei limiti previsti dall'art. 624-bis, comma 3, cod. pen., non avendo valorizzato taluni aspetti di natura soggettiva ed oggettiva che avrebbero dovuto imporre l'applicazione di una più mite sanzione, proporzionata alla gravità del fatto ed al danno procurato. Sarebbe stata necessaria, inoltre, l'adozione di una motivazione adeguata, non ravvisabile nel caso di specie, sulle ragioni dell'avvenuto discostamento dal minimo edittale. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. L'esame dell'impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte — alla stregua di quanto, peraltro, indicato negli stessi motivi di ricorso - altro non siano che la ripetizione delle medesime doglianze già dedotte nel giudizio di appello. La giurisprudenza della Corte ha più volte chiarito, in proposito, che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). In altri termini, se il motivo di ricorso in sede di legittimità si limita a ripetere quanto già chiesto al giudice precedente, riproponendo le medesime doglianze, fallisce lo scopo stesso dell'impugnazione, in quanto non si pone in maniera critica rispetto alla decisione che ne forma oggetto - di fatto rendendola indifferente rispetto alla stessa richiesta - ma solo quella del grado precedente, così da giustificare la conseguente pronuncia di inammissibilità della censura. 3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come la doglianza eccepita con il primo motivo di ricorso necessariamente implichi una nuova valutazione del compendio probatorio, in questa sede preclusa, essendo ben noto il principio per cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965- 01). I ricorrenti hanno, infatti, eccepito che la condotta loro concorsualmente imputabile non avrebbe mai travalicato i limiti del tentato furto, non essendo mai stata conclusa la fase dell'impossessamento della refurtiva, indispensabile per la consumazione del delitto, per esservi stato il costante controllo da parte delle forze dell'ordine, infine intervenute ad interromperne l'iter criminis con il loro arresto. A fronte di tale lettura, dedotta dal compendio probatorio in atti, si pone la logica, congrua, e giuridicamente corretta ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale, che ha, del tutto adeguatamente, osservato che «dal verbale di arresto si evince che i due, dopo aver prelevato la bici, si sono allontanati a piedi [...] dirigendosi verso un camper/autocaravan ivi parcheggiato al cui interno occultavano la bici sottratta. Tale condotta non consente di ritenere rimasta l'azione criminosa alla soglia del tentativo dal momento che vi è stato il pieno impossessamento del bene, nascosto all'interno di un caravan. Il monitoraggio a distanza degli agenti, che hanno chiesto l'ausilio di una pattuglia, e il successivo rinvenimento del bene, consegnato spontaneamente, non consente di escludere l'avvenuta consumazione del reato». Trattasi, invero, di motivazione del tutto logica e congrua, esente dai vizi eccepiti, così rendendo manifestamente infondata la doglianza dedotta da parte dei ricorrenti. 4. Del tutto privo di ogni fondamento è, poi, anche il secondo motivo, con cui i ricorrenti hanno lamentato vizio motivazionale in conseguenza dell'avvenuto discostannento dal minimo edittale nella determinazione della pena base del delitto contestato. Oltre alle argomentazioni in precedenza espresse, infatti, il Collegio rileva l'assoluta erroneità dell'affermazione resa da parte dei ricorrenti, considerato che la Corte di appello ha, invece, previsto come pena base per il reato di cui all'art. 624-bis, comma 3, cod. pen. una sanzione perfettamente corrispondente al previsto minimo edittale, pari ad anni cinque di reclusione e ad euro 1.000,00 di multa. 5. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 1)6/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro
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