Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2024

Cassazione n. 06900/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.

R.G. 776-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza n. 447/2015 del [OSCURATO:PERSONA], depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/3/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (di seguito la Società) propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Pesaro aveva respinto l’appello della Società avverso la sentenza n. in accoglimento della domanda di ripetizione d’indebito, ex art.2033 cod. civ., proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la restituzione dell’IVA versata con la TIA, dal 2008 al 2012, alla Società, in qualità di gestore del servizio d’igiene ambientale del Comune di Pesaro; [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]

1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 22/2/2024, la Società ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

1.2. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio della contribuente; 1.3.la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115(cd. raddoppio del contributo unificato), trattandosi di misura riferibile ai soli casi in cui l'impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (cfr. Cass. n. 5593 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. n. 4831 del 23/2/2024) P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 776-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza n. 447/2015 del [OSCURATO:PERSONA], depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/3/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (di seguito la Società) propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Pesaro aveva respinto l’appello della Società avverso la sentenza n. in accoglimento della domanda di ripetizione d’indebito, ex art.2033 cod. civ., proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la restituzione dell’IVA versata con la TIA, dal 2008 al 2012, alla Società, in qualità di gestore del servizio d’igiene ambientale del Comune di Pesaro; [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 22/2/2024, la Società ha dichiarato di rinunciare al ricorso; 1.2. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio della contribuente; 1.3.la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115(cd. raddoppio del contributo unificato), trattandosi di misura riferibile ai soli casi in cui l'impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (cfr. Cass. n. 5593 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. n. 4831 del 23/2/2024) P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazion
Sentenza Cassazione n. 06900/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris