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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24342/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 30164/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dall’amministratore di sostegno [OSCURATO:PERSONA] la quale agisce anche in proprio entrambi rappresentati e difesi giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) presso il quale in Roma, viale delle Milizie n.1 sono elettivamente domiciliati; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Oggetto: annullamento parziale cartella in autotutela Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 856/05/20 depositata in data 17/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - i contribuenti ricorrevano avverso le cartelle di pagamento notificate loro quali coobbligati ai fini del pagamento dell’imposta di registro e accessori conseguenti, lamentando l’estraneità alla pretesa e la mancata notifica dell’avviso di liquidazione presupposto, oltre all’intervenuta prescrizione della pretesa dell’Ufficio; - la CTP rigettava il ricorso; tal pronuncia era gravata di appello; - con la se ntenza impugnata la CTR rigettava il gravame; - ricorrono a questa Corte i contribuenti con atto affidato a tre motivi di impugnazione; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e fa lsa applicazione dell’art. 54 u.c. del d.P.R. n. 131 del 1986 (anche c.d.

TUR) e dell’art. 19 c. 3 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR mancato di osservare e motivare in ordine al difetto di notifica dell’avviso di liquidazione; -il motivo è inammissibile; - infatti, la CTR ha accertato in fatto, con valutazione non più contestabile in questa sede di Legittimità, la regolarità sia dell’avviso di accertamento sia delle cartelle di pagamento; la stessa ha anche Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] illustrato, in particolare, come la notifica dell’avviso de quo sia stata effettuata “nei confronti del dante causa dei ricorrenti…. mediante consegna a mani del destinatario” (pag. 3 terzultima riga della sentenza impugnata); - il secondo motivo censura la pronuncia di appello per assenza, apparenza o manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione in ordine all’applicazione dell’art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la CTR da un lato assunto la notifica delle cartelle in capo ai contribuenti, e dall’altro ritenuto legittima la notifica – non operata ai sensi dell’art. 65 appena citato – in quanto l’iscrizione a ruolo è avvenuta in data successiva al decesso del dante causa di costoro; -il motivo è inammissibile; - esso invero solleva un coacervo di censure senz a il rispetto del canone della specificità il che determina, nella parte argomentativa dello stesso,la difficoltà di scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio e, dunque, di effettuare puntualmente l’operazione di interpretazione e di sussunzione delle censure(al riguardo, tra le molte, Cass. nn. 21239/2015, 7394/2010, 20355/2008, 9470/2008); al riguardo, va sottolineato che le Sezioni Unite di questa Corte,dinanzi ad un motivo di ricorso che conteneva censure astrattamente riconducibili ad una pluralità di vizi tra quelli indicati nell’art. 360 c.p.c., hanno ribadito la stigmatizzazione di tale tecnica di redazione del ricorso per cassazione, evidenziando “la impossibilità di convivenza in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irrimediabile eterogeneità”(Cass., SS.UU., nn. 17931/2013, 26242/2014); - non solo: il motivo è comunque inammissibile anche in quanto costituisce, nel suo concreto articolarsi, censura motivazionale non Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] ammessa in presenza di sentenza la cui motivazione è rispettosa del c.d.

“minimo costituzionale” (Cass.

SS.

UU.

N. 8053/2014); - il terzo motivo si duole ex art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5 dell’assenza , apparenza o manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione in ordine alla erroneità e indeterminatezza delle somme intimate con le cartelle per avere la CTR erroneamente da un lato ritenuta fondata la censura, ma nel concreto rigettato l’appello, apparentemente sulla base della cessazione della materia del contendere mentre alla luce dell’intervenuto sgravio avrebbe dovuto ritenere integralmente viziate le cartelle impugnate, pronunciandone l’annullamento per l’intero; -il motivo è fondato; - effettivamente la CTR, a fronte dell’ interesse dei contribuenti ad una pronuncia chericonosca che l’oggetto dello sgravio parziale non è limitato alle sole sanzioni in quanto intrasmissibili agli eredi, ma anche a parte della sorte capitale di cui all’originario avviso di liquidazione notificato a suo tempo al de cuius, non ha minimamente preso in esame né motivato in ordine al contenuto dello sgravio, senza quindi chiarire in alcun modo se lo stesso abbia avuto per oggetto le sole sanzioni o se abbia e in che misura disposto anche la rinuncia alla pretesa per tributi da parte dell’Amministrazione; - in tali termini deve quindi rimettersi la causa nuovamente alla CTR perché compia l’ulteriore accertamento di fatto in ordine ai termini della parziale cessazione della materia del contendere; -in forza di tali considerazioni, il terzo motivo va accolto; -i restanti motivi sono rigettati; p.q.m. accoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio in diversa composizione Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 30164/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dall’amministratore di sostegno [OSCURATO:PERSONA] la quale agisce anche in proprio entrambi rappresentati e difesi giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) presso il quale in Roma, viale delle Milizie n.1 sono elettivamente domiciliati; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Oggetto: annullamento parziale cartella in autotutela Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 856/05/20 depositata in data 17/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - i contribuenti ricorrevano avverso le cartelle di pagamento notificate loro quali coobbligati ai fini del pagamento dell’imposta di registro e accessori conseguenti, lamentando l’estraneità alla pretesa e la mancata notifica dell’avviso di liquidazione presupposto, oltre all’intervenuta prescrizione della pretesa dell’Ufficio; - la CTP rigettava il ricorso; tal pronuncia era gravata di appello; - con la se ntenza impugnata la CTR rigettava il gravame; - ricorrono a questa Corte i contribuenti con atto affidato a tre motivi di impugnazione; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e fa lsa applicazione dell’art. 54 u.c. del d.P.R. n. 131 del 1986 (anche c.d. TUR) e dell’art. 19 c. 3 del d. Lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR mancato di osservare e motivare in ordine al difetto di notifica dell’avviso di liquidazione; -il motivo è inammissibile; - infatti, la CTR ha accertato in fatto, con valutazione non più contestabile in questa sede di Legittimità, la regolarità sia dell’avviso di accertamento sia delle cartelle di pagamento; la stessa ha anche Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] illustrato, in particolare, come la notifica dell’avviso de quo sia stata effettuata “nei confronti del dante causa dei ricorrenti…. mediante consegna a mani del destinatario” (pag. 3 terzultima riga della sentenza impugnata); - il secondo motivo censura la pronuncia di appello per assenza, apparenza o manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione in ordine all’applicazione dell’art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la CTR da un lato assunto la notifica delle cartelle in capo ai contribuenti, e dall’altro ritenuto legittima la notifica – non operata ai sensi dell’art. 65 appena citato – in quanto l’iscrizione a ruolo è avvenuta in data successiva al decesso del dante causa di costoro; -il motivo è inammissibile; - esso invero solleva un coacervo di censure senz a il rispetto del canone della specificità il che determina, nella parte argomentativa dello stesso,la difficoltà di scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio e, dunque, di effettuare puntualmente l’operazione di interpretazione e di sussunzione delle censure(al riguardo, tra le molte, Cass. nn. 21239/2015, 7394/2010, 20355/2008, 9470/2008); al riguardo, va sottolineato che le Sezioni Unite di questa Corte,dinanzi ad un motivo di ricorso che conteneva censure astrattamente riconducibili ad una pluralità di vizi tra quelli indicati nell’art. 360 c.p.c., hanno ribadito la stigmatizzazione di tale tecnica di redazione del ricorso per cassazione, evidenziando “la impossibilità di convivenza in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irrimediabile eterogeneità”(Cass., SS.UU., nn. 17931/2013, 26242/2014); - non solo: il motivo è comunque inammissibile anche in quanto costituisce, nel suo concreto articolarsi, censura motivazionale non Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] ammessa in presenza di sentenza la cui motivazione è rispettosa del c.d. “minimo costituzionale” (Cass. SS. UU. N. 8053/2014); - il terzo motivo si duole ex art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5 dell’assenza , apparenza o manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione in ordine alla erroneità e indeterminatezza delle somme intimate con le cartelle per avere la CTR erroneamente da un lato ritenuta fondata la censura, ma nel concreto rigettato l’appello, apparentemente sulla base della cessazione della materia del contendere mentre alla luce dell’intervenuto sgravio avrebbe dovuto ritenere integralmente viziate le cartelle impugnate, pronunciandone l’annullamento per l’intero; -il motivo è fondato; - effettivamente la CTR, a fronte dell’ interesse dei contribuenti ad una pronuncia chericonosca che l’oggetto dello sgravio parziale non è limitato alle sole sanzioni in quanto intrasmissibili agli eredi, ma anche a parte della sorte capitale di cui all’originario avviso di liquidazione notificato a suo tempo al de cuius, non ha minimamente preso in esame né motivato in ordine al contenuto dello sgravio, senza quindi chiarire in alcun modo se lo stesso abbia avuto per oggetto le sole sanzioni o se abbia e in che misura disposto anche la rinuncia alla pretesa per tributi da parte dell’Amministrazione; - in tali termini deve quindi rimettersi la causa nuovamente alla CTR perché compia l’ulteriore accertamento di fatto in ordine ai termini della parziale cessazione della materia del contendere; -in forza di tali considerazioni, il terzo motivo va accolto; -i restanti motivi sono rigettati; p.q.m. accoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio in diversa composizione Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]
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