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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02229/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; che invero la Corte ha motivato adeguatamente circa la provenienza furtiva dell'auto a pagina 3 della sentenza impugnata; Ritenuto pertanto che l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen. con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA].

Franc sco Florit (, 1,/ I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; che invero la Corte ha motivato adeguatamente circa la provenienza furtiva dell'auto a pagina 3 della sentenza impugnata; Ritenuto pertanto che l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen. con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]. Franc sco Florit (, 1,/ I