CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 48532/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 5.2.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] D'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte appello di Torino ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza con cui, in data 10.4.2019, il Tribunale del capoluogo piemontese l'aveva riconosciuta responsabile (in concorso con [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti invece la Corte territoriale ha riformato la decisione di primo grado assolvendo l'imputato per non aver commesso il fatto) del delitto di usura di cui al capo 1) della rubrica (limitatamente alla condotta tenuta nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA]) e di estorsione aggravata di cui al capo 2) della rubrica e, ritenuti il vincolo della continuazione e le attenuanti generiche stimate prevalenti sulle contestate aggravanti, l'aveva condannata alla pena di anni 4 ed Euro 900 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; il primo giudice aveva disposto la confisca di Euro 200 a carico della Chirosca che aveva invece assolto, per non aver commesso il fatto, dall'altra ipotesi di usura contestata al capo 1) della rubrica; aveva infine applicato la pena accessoria conseguente alla entità di quella principale; 2. ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla attendibilità della persona offesa, con conseguente erronea applicazione della legge penale e processuale relativamente agli artt. 546, comma 1, lett. e) e 192 cod. proc. pen., nonché 644 e 629 cod. pen., e manifesta illogicità della motivazione: rileva come l'onere di motivare sul profilo della attendibilità della persona offesa si impone soprattutto nel caso in cui lo stesso Pubblico Ministero aveva sollecitato la assoluzione dell'imputata ed in presenza di specifiche doglianze che non consentivano alla Corte di appello di ripercorrere pedissequamente la sentenza di primo grado attraverso espressioni stereotipate ed il richiamo dei noti principi giurisprudenziali in punto di idoneità delle dichiarazioni della persona offesa a sostenere la decisione di condanna; segnala come, invece, avrebbe dovuto essere considerato anche l'oggetto su cui la persona offesa ha avuto difficoltà a ricostruire i fatti verificando se si tratti di circostanze di contorno o, invece, di passaggi fondamentali concernenti elementi strutturali delle fattispecie criminose ipotizzate; aggiunge che deve ritenersi illogico l'argomento secondo cui la genuinità del racconto sarebbe dimostrata proprio dalle imprecisioni del teste che, peraltro, avevano riguardato circostanze centrali e non certo di dettaglio; sottolinea che la sentenza impugnata ha operato una parcellizzazione dei dati probatori valutati in compartimenti stagni con riguardo alla scadenza della cambiale, al mancato ritrovamento della scrittura di cui al capo 2) e delle ulteriori cambiali, alla circostanza per cui la Chirosca si stesse rivolgendo ad un legale per azionare i titoli, al fatto che la persona offesa si fosse spontaneamente recata a casa del Valle il giorno 18.12.2012, al ritardo nella proposizione della denuncia, ai contatti telefonici successivi alla denuncia ed al contenuto delle telefonate richiamate nell'atto di appello; contraddittorietà della motivazione: rileva come la Corte di Appello abbia fatto ricorso alla massima di esperienza legata alla distanza temporale dai fatti ed alla complessità delle vicenda non riferibile tuttavia al caso di specie che riguarda una vicenda non particolarmente articolata e che, per altro verso, si è sviluppata in un arco di tempo ristretto; aggiunge che non riposa su alcuna massima di esperienza l'affermazione della Corte secondo cui l'imminente scadenza di una cambiale non è sufficiente a motivare una iniziativa calunniosa, ben potendosi argomentare il contrario e non avendo la Corte considerato che le cambiali erano non già una ma cinque; segnala come anche sul tema dei riscontri la Corte sia pervenuta a conclusioni contrastanti con la loro effettiva portata probatoria; a partire, secondo la difesa, dal richiamo alla conversazione del 26.1.2013 il cui contenuto nulla dice in ordine al numero di cambiali pacificamente in possesso della Chirosca in quanto da costei spontaneamente consegnate agli operanti in occasione della perquisizione eseguita nei confronti del Valle tenendo, peraltro, una condotta stridente con la ipotesi accusatoria; la conversazione del 29.1.2013, intercorrente, peraltro, tra il Valle e la Parsifal, in cui non si parlava di cambiali ma di assegni, sarebbe stata incomprensibilmente valorizzata a carico della Chirosca; sottolinea, ancora, come la Corte abbia trascurato le due telefonate, invece richiamate nell'atto di appello, in cui la Chirosca si sfogava con due amici lamentandosi della mancata restituzione del prestito; sottolinea la contraddittorietà delle argomentazioni utilizzate dalla Corte con il pure richiamato rimprovero del Valle, nella conversazione del 24.11.2012, a non parlare al telefono di tali vicende; aggiunge che soltanto il 24.1.2013, con il sequestro, la Chirosca ebbe contezza di essere indagata; evidenzia la laconicità della risposta della Corte al rilievo circa la sproporzione tra il prestito originario e la richiesta finale tenuto conto del breve arco temporale in cui la vicenda si sarebbe sviluppata; carenza motivazionale: segnala che con l'atto di appello e, poi, con i motivi nuovi, la difesa aveva evidenziato una serie di divergenze tra la ricostruzione operata in dibattimento e la versione dei fatti propinata dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari segnalando la carenza motivazionale sul punto; analoga doglianza solleva quanto alle considerazioni della difesa circa la tempistica della denuncia intervenuta a distanza del presunto episodio estorsivo ed il giorno prima della scadenza della prima cambiale; segnala che la Corte avrebbe dovuto spiegare anche i contatti intercorsi tra la persona offesa e la Chirosca in data successiva alla stessa denuncia; 3. il Procuratore Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: segnala, infatti, che tutti i motivi articolati sotto il profilo del vizio della motivazione sono volti, di fatto, a sollecitare la Corte a rivalutare il materiale probatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato in censure manifestamente infondate ovvero comunque non consentite in questa sede. 1. [OSCURATO:PERSONA] era stata chiamata a rispondere (in concorso con tale [OSCURATO:PERSONA] separatamente giudicato), ed è stata riconosciuta responsabile, nei due gradi di merito ed all'esito di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, dei fatti di usura di cui al capo 1) (limitatamente a quelli in danno della Pectu); in particolare, nel novembre del 2011 l'imputata avrebbe consegnato 800 Euro a [OSCURATO:PERSONA] che costei avrebbe interamente restituito entro il marzo del 2012; successivamente, a partire dall'aprile 2012 e sino al luglio del 2012, avrebbe ricevuto la somma di Euro 2.950 a titolo di interessi sulla somma predetta; quanto al delitto di estorsione, la ricorrente avrebbe costretto [OSCURATO:PERSONA] ad acquistare 20 cambiali e tre marche da bollo da 24 Euro ciascuna, a compilarle ed a sottoscriverle per Euro 2.000 ciascuna ed a sottoscrivere una falsa dichiarazione sulla ricezione di 40.000 Euro avvenuta in Romania e consegnatale da parte della Chirosca; avrebbe inoltre tenuto la condotta minatoria legata all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Il Tribunale aveva fondato la affermazione di responsabilità dell'imputata sulle dichiarazioni della persona offesa a suo avviso riscontrate dall'esito della attività di captazione, dal sequestro eseguito presso la abitazione del Valle (con la consegna, da parte dell'imputata, di cinque cambiali sottoscritte dalla persona offesa per Euro 2.000 ciascuna) e, infine, dal racconto del marito della stessa Pectu. Era stato invece giudicata non attendibile la alternativa versione dei fatti fornita dall'imputata che aveva sostenuto che il prestito, che si era risolta a concedere per spirito di amicizia, ammontava alla somma di Euro 15.000 di cui la Pectu aveva restituito soltanto Euro 1.200 essendosi offerta di sottoscrivere 7 cambiali dell'importo di Euro 2.000 ciascuna nessuna delle quali tuttavia era stata onorata. 2. Con l'atto di appello la difesa aveva in particolare insistito sulla complessiva inattendibilità della persona offesa e, per contro, sulla verosimiglianza della ricostruzione offerta dall'imputata, a partire dal prestito di 15.000 Euro frutto di risparmi accumulati nel corso degli anni di lavoro in Italia e corroborata sia dal mancato rinvenimento della presunta ricognizione di debito sia, anche, dalla linearità della condotta tenuta dalla ricorrente in occasione del sequestro delle cinque cambiali da lei consegnate agli investigatori; con i motivi nuovi, quindi, la difesa aveva dedotto la evidente sproporzione tra il prestito che sarebbe stato inizialmente erogato e l'importo preteso in restituzione.3. Ritiene il collegio che la Corte di appello abbia affrontato le questioni sollevate dalla difesa con l'atto di gravame in termini esaustivi in fatto e corretti in diritto e sorretto la propria decisione con motivazione immune da vizi logici e giuridici. Per altro verso, va rilevato che la ricorrente, pur deducendo vizi di motivazione e violazione di legge, contesta in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dell'imputata, finendo per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione, non corroborata dalle acquisite risultanze probatorie; si tratta, in definitiva, di censure inammissibili in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti posti a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputata. Ed in effetti, dopo aver valutato i profili di attendibilità intrinseca della persona offesa, la Corte ha preso in esame i riscontri esterni alla versione della Pectu a partire dalle dichiarazioni del Licatese su cui, invero, il ricorso è del tutto silente; per altro verso, ha insistito sulla inattendibilità della versione propinata dalla Chirosca incentrata su un prestito di 15.000 Euro (corrispondente, secondo la stessa versione dell'imputata, a tutti i suoi risparmi, ed originariamente destinati ad essere versati come anticipo per l'acquisto di una casa) erogato senza nemmeno il rilascio di una ricevuta ad una persona che, come la Pectu, non aveva nemmeno un posto per dormire e, perciò, con prospettive di restituzione assolutamente inconsistenti; ha inoltre sottolineato che se da un lato erano state rilasciate delle cambiali, è pur vero che ciò avvenne soltanto a distanza di tempo dalla presunta consegna del denaro che era avvenuta senza essere accompagnata da alcuna forma di garanzia. La Corte territoriale non ha mancato di esaminare le circostanze segnalate dalla difesa a sostegno della linearità della versione dell'imputata ritenendo, ad esempio, non significativo e non in contrasto con la ricostruzione dell'accusa, il fatto che la Chirosca avesse incaricato un legale per azionare le cambiali ovvero il suo accorrere a casa del Valle; ha esaminato la conversazione intercettata da cui emergeva la consapevolezza dell'imputata circa la esistenza di una attività di indagine in corso. Quanto alla segnalata "sproporzione" tra il prestito iniziale e la pretesa restitutoria, è sufficiente inoltre richiamare l'attenzione sul capo di imputazione nel quale la ipotesi di reato è fondata sul prestito iniziale di 800 Euro e sulla restituzione, in più tranches, di Euro 2.950. In definitiva, i giudici di merito hanno operato una valutazione complessiva degli elementi acquisiti e, con motivazione che non presenta profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, hanno optato per quella proposta dalla pubblica accusa giudicando per contro non percorribile quella invece propinata dalla odierna ricorrente. Si tratta, in sostanza, di una opzione valutativa e decisoria propria del giudice di merito congruamente motivata e, per questa ragione, non sindacabile in questa sede. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condann