CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 14216/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]04LDSPZ nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 3.3.2021 il Tribunale di Padova aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di tentata rapina impropria di cui al capo A) e di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo B) e, ritenute in suo favore le circostanze attenuanti generiche oltre che la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la aveva condannata alla pena, così ridotta per la scelta del rito, di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.800 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Venezia ha preso atto della rinuncia dell'imputata ad ogni motivo di appello diverso da quello relativo alla pena di cui, con l'accordo del PG, ha richiesto la rideterminazione in anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.000 di multa; ha dunque riformato la sentenza di primo grado nel senso suindicato; 3. ricorre per cassazione il difensore della Zheleva lamentando: 3.1 vizio di motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen.; 3.2 eccessività della pena irrogata e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione sul punto; 3.3 erronea qualificazione giuridica del fatto. 4. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha ormai più volte ribadito che il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli). E' anche inammissibile il ricorso che sia volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (cfr., Cass. Pen., 6, 4.7.2019 n. 41.254, Leone in cui la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo; cfr., in precedenza, infatti, Cass. Pen., 5, 15.10.2009 n. 3.391, Camassa e, ancora, Cass. Pen., 1, 24.5.1995 n.. 8058, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, secondo cui nel giudizio di appello, quando le parti rinunciano ad ogni altro motivo, ad eccezione di quelli relativi alla pena, che indicano concordemente al giudice, se questi consente alla richiesta, è sufficiente che nella motivazione della sentenza faccia comprendere di avere valutato la congruità della pena concordata, senza obbligo di specifica motivazione in ordine alla quantificazione della stessa, in quanto, necessariamente, seppure implicitamente, ritenuta adeguata alla entità del fatto e alla personalità del reato, in conformità ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere' estensore [OSCURATO:PERSONA] Mantovano