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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 22147/2023

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Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10612/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in calce al ricorso per cassazione. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di secondo grado di Trento, n. 87/01/15 , depositata il 2 2 ottobre 2015 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 giugno2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato in data 21 dicembre 2010, aveva impugnato la cartella esattoriale n. 1222100039160963, relativa a sanzioni pecuniarie irrogate nei suoi confronti, per l'anno 2001, dall’Agenzia delle Entrate, sostenendo che l'atto prodromico alla cartella, e cioè l'avviso di irrogazione, era stato notificato il 10 giugno 2009, erroneamente, al suo vecchio indirizzo di via [OSCURATO:PERSONA], n. 10 di Viareggio, anziché al nuovo indirizzo di via Fontanon, n.5/1 in Bardolino.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Trento, c on sentenza depositata il 18 febbraio 2014, aveva respinto il ricorso, rilevando che «il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di risiedere a Viareggio e successivamente non aveva fatto pervenire, né all’Ente impositore, né all’Agenzia delle Entrate comunicazioni di variazione di indirizzo»; e pertanto, ravvisava « la fondatezza delle argomentazioni particolarmente prudenti dell’Ufficio circa la regolarità della notifica effettuata entro i 30 giorni successivi alla dichiarazione di residenza/domicilio fiscale del ricorrente all'indirizzo di Viareggio,resa all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Trento dal medesimo ricorrente sig. [OSCURATO:PERSONA] su ricorso datato, sottoscritto e depositato il 14.05.2009….».

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale , adita dal contribuente, ha rigettato l'appello, in quanto l'avviso di irrogazione delle sanzioniera stato regolarmente notificato all'ultimo domicilio noto ; non era contestato che il [OSCURATO:PERSONA] avesse già ricevuto, pochi giorni prima, il precedente atto di contestazionedelle sanzioni presso la sua residenza di Viareggio presentando subito dopo delle memorie difensive e che pochi giorni prima avesse ancora confermato la sua residenza in via [OSCURATO:PERSONA] di Viareggio in altri ricorsi presentati avverso alcuni avvisi di accertamento, sicché d oveva riconoscersi che l' U fficio non aveva alcuna ragione di sospettare il cambio di residenza a cui si riferisce l'appellante; la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fondava sul criterio del domicilio fiscale e su l l 'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazionie il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere legittimava l ’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600.

4. I giudici di secondo grado, infine, alla luce della ritenuta regolarità della notifica dell'atto impugnato, ritenevano assorbito il motivo d'appello relativo alla presunta avvenuta decadenza del diritto alla riscossione e davano atto che, nelle more, era intervenuto un provvedimento di autotutela depositato dall’Agenzia delle Entrate con il quale erano state rideterminate le sanzioni in considerazione delle ragioni esposte dall'appellante e che sul punto p oteva dichiararsi estinta la materia del contendere.

5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a cinque motivi. 6.L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 7.Con ordinanza interlocutoria n. 5565 del 22 febbraio 2023, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per l'acquisizione, dalle parti, di informazioni sul compiuto perfezionamento della definizione agevolata presentata ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016.8.

Entrambe le parti hanno chiesto l’est inzione del giudizio per cessazione della materia del contendere [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo deduc e la vio lazione e falsa applicazione degli articoli 58 e 60 del d.P.R. 600/1973, nonché degli articoli 137 e ss. cod. proc. civ. e dell'art. 9 della legge n. 892/1982 ( rectius: 890/1982), error in iudicando, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ..

I giudici di secondo grado avevano errato nel ritenere valida la notifica dell'avviso di irrogazione di sanzioni di cui in oggetto perchè non avevano tenuto in considerazione il certificato di residenza rilasciato dal Comune di Bardolino (presente in atti), comprovante in maniera incontrovertibile il cambio di residenza del contribuente avvenuto a far data dal 9 aprile 2009 (cfr. certificato di residenza prodotto sia in primo che in secondo grado); la notifica dell'avviso di irrogazione delle sanzioni in questione avrebbe dovuto essere operata all'effettivo, nonché pubblico domicilio (fiscale), ossia nella via Fontanon, n. 5/1 di Bardolino e non al precedente indirizzo di residenza di viaMonte Altissimo 10 in Viareggio; il Collegio aveva errato nel non avere applicato l'art. 60 del d.

P.R. 600/ 19 73 , in base al significato fatto proprio delle parole (ex art. 12 delle Preleggi al Codice Civile), il cui terzo comma testualmente recita: «le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo (...) hanno effetto ai fini delle notificazioni dal trentesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica»; i giudici dell'Appello avrebbero dovuto correttamente fare decorrere i trenta giorni dalla data del 9 aprile 2009), stante la regolare ed efficace variazione di domicilio effettuata e stante la prova fornita dal contribuente nei giudizi di merito, non sussistendo alcun obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate di variazione del proprio domicilio fiscale; era priva di pregio giuridico l'argomentazione dell'Ufficio, fatta propria dalle [OSCURATO:PERSONA], di secondo e primo grado, di Trento, per cui la residenza indicata in un atto giudiziario (peraltro, in altro processo con diversi petitume causa petendi) assumeva rilievo ai fini di una notifica di un atto amministrativo/tributario allorquando, invece, veniva normativamente regolata la procedura di notificazione che, primariamente, poneva in rilievo il concetto giuridico di domicilio fiscale; nel caso in esame, trovava applicazione l'art. 140 cod. proc. civ., la cui norma era tassativamente prevista, ai fini fiscali, anche dall'art. 60, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973; ciò senza considerare che, in quanto procedimento amministrativo tributario, la notifica dell'avviso di irrogazione delle sanzioni era necessaria ed imprescindibile. 2.Il secondo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 20 del decreto legislativo n. 472/1997, error in iudicando , in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 , cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva errato nel ritenere assorbito il motivo d'appello relativo alla presunta avvenuta decadenza del diritto alla riscossione, in quanto stante la giuridica inesistenza (o nullità/illegittimità) della notifica dell'avviso di irrogazione prodromico (nonché degli atti ad esso conseguenti), trovava applicazione l'art. 20 del decreto legislativo n. 472/1997, il cui precetto individua va il termine essenziale, entro cui doveva essere notificato l'avviso di irrogazione a pena di decadenza, ossia entro il quinto anno successivo a quello in cui eraavvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.L'ufficio, inoltre, non aveva mai notificato un atto idoneo alla liquidazione e all'esazione delle stesse, con la conseguenza che avendo il [OSCURATO:PERSONA] presentato deduzioni difensive, l'atto di contestazione non si è mai «trasformato»in avviso di liquidazione. 3.Il terzo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., error in iudicando, in relazione all'art. 360, primo comma, nn.3 e 5 , cod. proc. civ..

I giudici di secondo grado non avevano tenuto in considerazione il certificato di residenza rilasciato dal Comune di Bardolino , mai contestato dall'Agenzia delle Entrate, attestante il nuovo domicilio fiscale del contribuente, così contravvenendo del tuttoal principio dispositivo cui era informato anche il processo tributario che, come era noto rinvia alla normativa del processo ordinario civile. 4.Il quarto mezzo deduce la violazione art. 5 del decreto legislativo n. 472/1997, error in iudicando,in relazione all'art. 360, primo comma, nn.3 e 5, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva errato nel non avere dichiarato l'erroneità ed l' illegittimità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 5 del decreto legislativo n. 472/1997 ed, in particolare, nell'avere basato la propria decisione sul «provvedimento di autotutela depositato dall'Agenzia delle Entrate, con il quale sono state rideterminate le sanzioni in considerazione delle ragioni esposte dall'appellante» e, conseguentemente, nell'avere reputato che sul punto poteva dichiararsi estinta la materia del contendere; nel caso in esame, le sanzioni non dovevano essere applicate, atteso che l'art. 5 del decreto legislativo n. 472/1997 recitava che «ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa»; nessuna verifica era stata svolt a circa la effettiva sussistenza di un'azione od omissione posta in essere con colpa o dolo da parte delcontribuente e che già altra sentenza della Commissione tributaria regionale di Trento, divenuta definitiva, avevacristallizzato la buona fede del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. sentenza n. 56/02/2013 agli atti del fascicolo di secondo grado), dichiarando che «ai fini della determinazione della base imponibile, vanno dedotti — oltre ai costi già riconosciuti in sede di avviso di accertamento — solo: a) I costi relativi al personale ...; b) I contributi INPS ...; c) la perdita di esercizio relativa all'anno 2000».5.Il quinto mezzo deduce la violazione dell'art. 92 cod. proc. civ., error in iudicando, in relazione all'art. 360, primo comma,n. 3 , cod. proc. civ.., essendo evidente, in virtù di quanto esposto , che l'Agenzia andava condannata al pagamento delle spese del giudizio, tenuto anche conto che, solo dopo la presentazione del ricorso, ha provveduto, in autotutela a ridurre e rideterminare le sanzioni irrogate. 6.Preliminarmente va rilevato che, in esito all'ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 5565 del 22 febbraio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che [OSCURATO:PERSONA] aveva definito in via agevolata la controversia mediante il versamento di quanto dovuto in cinque rate.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 6.1Come da orientamento di questa Corte, che qui si condivide e si fa proprio, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla leggen. 225 del 2016, cui abbia fatto seguito la comunicazione, ai sensi del comma 3 di tale norma,sull’avvenuto pagamento integrale del debito rateizzato, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex lege (Cass., 26 maggio 2022, n. 17054; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24083). 6.2Le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992(Cass., 31 marzo 2023, n. 9088). 6.3 L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10612/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in calce al ricorso per cassazione. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di secondo grado di Trento, n. 87/01/15 , depositata il 2 2 ottobre 2015 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 giugno2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato in data 21 dicembre 2010, aveva impugnato la cartella esattoriale n. 1222100039160963, relativa a sanzioni pecuniarie irrogate nei suoi confronti, per l'anno 2001, dall’Agenzia delle Entrate, sostenendo che l'atto prodromico alla cartella, e cioè l'avviso di irrogazione, era stato notificato il 10 giugno 2009, erroneamente, al suo vecchio indirizzo di via [OSCURATO:PERSONA], n. 10 di Viareggio, anziché al nuovo indirizzo di via Fontanon, n.5/1 in Bardolino. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Trento, c on sentenza depositata il 18 febbraio 2014, aveva respinto il ricorso, rilevando che «il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di risiedere a Viareggio e successivamente non aveva fatto pervenire, né all’Ente impositore, né all’Agenzia delle Entrate comunicazioni di variazione di indirizzo»; e pertanto, ravvisava « la fondatezza delle argomentazioni particolarmente prudenti dell’Ufficio circa la regolarità della notifica effettuata entro i 30 giorni successivi alla dichiarazione di residenza/domicilio fiscale del ricorrente all'indirizzo di Viareggio,resa all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Trento dal medesimo ricorrente sig. [OSCURATO:PERSONA] su ricorso datato, sottoscritto e depositato il 14.05.2009….». 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale , adita dal contribuente, ha rigettato l'appello, in quanto l'avviso di irrogazione delle sanzioniera stato regolarmente notificato all'ultimo domicilio noto ; non era contestato che il [OSCURATO:PERSONA] avesse già ricevuto, pochi giorni prima, il precedente atto di contestazionedelle sanzioni presso la sua residenza di Viareggio presentando subito dopo delle memorie difensive e che pochi giorni prima avesse ancora confermato la sua residenza in via [OSCURATO:PERSONA] di Viareggio in altri ricorsi presentati avverso alcuni avvisi di accertamento, sicché d oveva riconoscersi che l' U fficio non aveva alcuna ragione di sospettare il cambio di residenza a cui si riferisce l'appellante; la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fondava sul criterio del domicilio fiscale e su l l 'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazionie il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere legittimava l ’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600. 4. I giudici di secondo grado, infine, alla luce della ritenuta regolarità della notifica dell'atto impugnato, ritenevano assorbito il motivo d'appello relativo alla presunta avvenuta decadenza del diritto alla riscossione e davano atto che, nelle more, era intervenuto un provvedimento di autotutela depositato dall’Agenzia delle Entrate con il quale erano state rideterminate le sanzioni in considerazione delle ragioni esposte dall'appellante e che sul punto p oteva dichiararsi estinta la materia del contendere. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a cinque motivi. 6.L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 7.Con ordinanza interlocutoria n. 5565 del 22 febbraio 2023, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per l'acquisizione, dalle parti, di informazioni sul compiuto perfezionamento della definizione agevolata presentata ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016.8. Entrambe le parti hanno chiesto l’est inzione del giudizio per cessazione della materia del contendere [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo deduc e la vio lazione e falsa applicazione degli articoli 58 e 60 del d.P.R. 600/1973, nonché degli articoli 137 e ss. cod. proc. civ. e dell'art. 9 della legge n. 892/1982 ( rectius: 890/1982), error in iudicando, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.. I giudici di secondo grado avevano errato nel ritenere valida la notifica dell'avviso di irrogazione di sanzioni di cui in oggetto perchè non avevano tenuto in considerazione il certificato di residenza rilasciato dal Comune di Bardolino (presente in atti), comprovante in maniera incontrovertibile il cambio di residenza del contribuente avvenuto a far data dal 9 aprile 2009 (cfr. certificato di residenza prodotto sia in primo che in secondo grado); la notifica dell'avviso di irrogazione delle sanzioni in questione avrebbe dovuto essere operata all'effettivo, nonché pubblico domicilio (fiscale), ossia nella via Fontanon, n. 5/1 di Bardolino e non al precedente indirizzo di residenza di viaMonte Altissimo 10 in Viareggio; il Collegio aveva errato nel non avere applicato l'art. 60 del d. P.R. 600/ 19 73 , in base al significato fatto proprio delle parole (ex art. 12 delle Preleggi al Codice Civile), il cui terzo comma testualmente recita: «le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo (...) hanno effetto ai fini delle notificazioni dal trentesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica»; i giudici dell'Appello avrebbero dovuto correttamente fare decorrere i trenta giorni dalla data del 9 aprile 2009), stante la regolare ed efficace variazione di domicilio effettuata e stante la prova fornita dal contribuente nei giudizi di merito, non sussistendo alcun obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate di variazione del proprio domicilio fiscale; era priva di pregio giuridico l'argomentazione dell'Ufficio, fatta propria dalle [OSCURATO:PERSONA], di secondo e primo grado, di Trento, per cui la residenza indicata in un atto giudiziario (peraltro, in altro processo con diversi petitume causa petendi) assumeva rilievo ai fini di una notifica di un atto amministrativo/tributario allorquando, invece, veniva normativamente regolata la procedura di notificazione che, primariamente, poneva in rilievo il concetto giuridico di domicilio fiscale; nel caso in esame, trovava applicazione l'art. 140 cod. proc. civ., la cui norma era tassativamente prevista, ai fini fiscali, anche dall'art. 60, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973; ciò senza considerare che, in quanto procedimento amministrativo tributario, la notifica dell'avviso di irrogazione delle sanzioni era necessaria ed imprescindibile. 2.Il secondo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 20 del decreto legislativo n. 472/1997, error in iudicando , in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 , cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva errato nel ritenere assorbito il motivo d'appello relativo alla presunta avvenuta decadenza del diritto alla riscossione, in quanto stante la giuridica inesistenza (o nullità/illegittimità) della notifica dell'avviso di irrogazione prodromico (nonché degli atti ad esso conseguenti), trovava applicazione l'art. 20 del decreto legislativo n. 472/1997, il cui precetto individua va il termine essenziale, entro cui doveva essere notificato l'avviso di irrogazione a pena di decadenza, ossia entro il quinto anno successivo a quello in cui eraavvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.L'ufficio, inoltre, non aveva mai notificato un atto idoneo alla liquidazione e all'esazione delle stesse, con la conseguenza che avendo il [OSCURATO:PERSONA] presentato deduzioni difensive, l'atto di contestazione non si è mai «trasformato»in avviso di liquidazione. 3.Il terzo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., error in iudicando, in relazione all'art. 360, primo comma, nn.3 e 5 , cod. proc. civ.. I giudici di secondo grado non avevano tenuto in considerazione il certificato di residenza rilasciato dal Comune di Bardolino , mai contestato dall'Agenzia delle Entrate, attestante il nuovo domicilio fiscale del contribuente, così contravvenendo del tuttoal principio dispositivo cui era informato anche il processo tributario che, come era noto rinvia alla normativa del processo ordinario civile. 4.Il quarto mezzo deduce la violazione art. 5 del decreto legislativo n. 472/1997, error in iudicando,in relazione all'art. 360, primo comma, nn.3 e 5, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva errato nel non avere dichiarato l'erroneità ed l' illegittimità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 5 del decreto legislativo n. 472/1997 ed, in particolare, nell'avere basato la propria decisione sul «provvedimento di autotutela depositato dall'Agenzia delle Entrate, con il quale sono state rideterminate le sanzioni in considerazione delle ragioni esposte dall'appellante» e, conseguentemente, nell'avere reputato che sul punto poteva dichiararsi estinta la materia del contendere; nel caso in esame, le sanzioni non dovevano essere applicate, atteso che l'art. 5 del decreto legislativo n. 472/1997 recitava che «ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa»; nessuna verifica era stata svolt a circa la effettiva sussistenza di un'azione od omissione posta in essere con colpa o dolo da parte delcontribuente e che già altra sentenza della Commissione tributaria regionale di Trento, divenuta definitiva, avevacristallizzato la buona fede del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. sentenza n. 56/02/2013 agli atti del fascicolo di secondo grado), dichiarando che «ai fini della determinazione della base imponibile, vanno dedotti — oltre ai costi già riconosciuti in sede di avviso di accertamento — solo: a) I costi relativi al personale ...; b) I contributi INPS ...; c) la perdita di esercizio relativa all'anno 2000».5.Il quinto mezzo deduce la violazione dell'art. 92 cod. proc. civ., error in iudicando, in relazione all'art. 360, primo comma,n. 3 , cod. proc. civ.., essendo evidente, in virtù di quanto esposto , che l'Agenzia andava condannata al pagamento delle spese del giudizio, tenuto anche conto che, solo dopo la presentazione del ricorso, ha provveduto, in autotutela a ridurre e rideterminare le sanzioni irrogate. 6.Preliminarmente va rilevato che, in esito all'ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 5565 del 22 febbraio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che [OSCURATO:PERSONA] aveva definito in via agevolata la controversia mediante il versamento di quanto dovuto in cinque rate.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 6.1Come da orientamento di questa Corte, che qui si condivide e si fa proprio, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla leggen. 225 del 2016, cui abbia fatto seguito la comunicazione, ai sensi del comma 3 di tale norma,sull’avvenuto pagamento integrale del debito rateizzato, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex lege (Cass., 26 maggio 2022, n. 17054; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24083). 6.2Le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992(Cass., 31 marzo 2023, n. 9088). 6.3 L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
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