CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34124/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 gennaio 1947 avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 26 ottobre 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Tratto a giudizio con le imputazioni di truffa ai danni dello stato e riciclaggio aggravato ex art 7 legge n. 203 del 1991 realizzati in concorso con Antonio, Domenico e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il secondo fatto, essendosi estinto per prescrizione il primo fatto. 2. Interposto appello, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], per quel che qui immediatamente interessa, ha confermato la condanna resa ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Proposto ricorso per Cassazione, questa Corte, con la sentenza descritta in epigrafe, ha rigettato l'impugnazione. 4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso straordinario l'imputato, tramite la difesa degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Scalise, muniti di procura speciale. Si evidenzia nel ricorso che il punto centrale del ritenuto giudizio attestante la responsabilità per il contestato riciclaggio aggravato era offerto dalla capacità del ricorrente e degli altri concorrenti di procedere all'aumento di capitale relativo alla società Coninvest, a vario titolo interessata dagli imputati, presupposto, secondo l'accusa, artatamente prospettato a [OSCURATO:PERSONA] spa, al fine di ottenere l'erogazione di un contributo a fondo perduto funzionale alla realizzazione del complesso alberghiero [OSCURATO:PERSONA] dei Principi (condotta oggetto della truffa dichiara prescritta); aumento di capitale in realtà, sempre secondo l'assunto accusatorio, eseguito avvalendosi di fondi costituenti profitto delle azioni criminali della cosca [OSCURATO:PERSONA], alla quale sarebbe stata anche data la gestione del complesso turistico così realizzato ( da qui il riscontrato riciclaggio aggravato). Rimarca la difesa che siffatto presupposto in fatto - la non disponibilità, in capo ai Condino, dei relativi fondi per procedere al detto aumento di capitale-, ad avviso della Corte del merito, avrebbe trovato decisiva conferma nelle risultanze della perizia disposta in appello, espressamente volta a verificare le capacità degli imputati rispetto al detto incombente. Ma tale giudizio, come puntualmente prospettato nel ricorso di legittimità che ha dato luogo alla sentenza ora gravata dal rimedio straordinario, sarebbe stato viziato da una travisata lettura del dato atteso che la relativa indagine tecnica, a differenza di quanto espressamente affermato dalla Corte di appello, non comprendeva l'arco temporale ivi indicato, destinato a coprire le capacità dei Condino sin dal 1986; si limitava, piuttosto, ad analizzare i dati acquisiti circoscrivendone il portato al periodo (1998/2003) valutato a ridosso dell'aumento di capitale in questione. E ciò al contrario di quanto emerso dalla indagine tecnica resa dal consulente di parte, la quale, invece, considerando diverse poste non computate dal perito, era pervenuta del tutto coerentemente alla conclusione della compatibilità tra la capacità dei Condino di procedere all'aumento del capitale della Coninvest, smentendo in radice l'assunto accusatorio. Da qui il duplice e decisivo errore di fatto che vizierebbe la decisione di legittimità, avendo la Corte non percepito il travisamento probatorio denunziato nel contestare la valutazione di merito resa dalla Corte del merito, cadendo nel medesimo vizio, quanto al portato effettivo della indagine tecnica d'ufficio vieppiù smentita dalle risultanze di quella di parte, parimenti pretermessa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché per un verso generico in relazione alla decisività dell'affermato errore percettivo; per altro verso, perchè estraneo ai presupposti fondanti il rimedio straordinario attivato. Da qui la definizione dello stesso con ordinanza, ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art 625 bis cod. proc.pen. 2. In linea con quanto rimarcato con l'odierna impugnazione, va confermato che, con il primo motivo del ricorso di legittimità proposto avverso la decisione della Corte di appello, si metteva in evidenza che la perizia, a differenza di quanto ritenuto espressamente nella sentenza (in quella occasione) gravata, copriva un arco temporale diverso e più ridotto rispetto a quello prospettato dalla difesa; per altro verso, che la Corte del merito, nel rintuzzare le critiche mosse avverso la sentenza di primo grado sul tema della potenzialità patrimoniale degli imputati (funzionale all'aumento di capitale supportato dalla condotta di riciclaggio contestata), diversamente ricostruita dalla difesa alla luce di una più ampio periodo di tempo rispetto a quello considerato dalle indagini a tal uopo svolte dalla Guardia di Finanza, aveva risposto evidenziando che la rilevanza decisoria di tale rilievo era stata smentita dalle risultanze peritali. 3. Ad avviso della difesa, la Corte di Cassazione, con la decisione ora gravata, avrebbe di fatto pretermesso lo scrutinio di tale rilievo (affrontato alla pagina 13, paragrafo 2.1. della motivazione): a differenza di quanto indicato, il motivo non si risolveva in una critica di merito alla valutazione probatoria legata alle risultanze della perizia; denunziava, piuttosto, l'incompletezza della relativa indagine, valorizzata dalla Corte del merito in modo contraddittorio (la perizia si limiterebbe al solo periodo compreso tra il 1998 e il 2003), dando corpo ad un travisamento probatorio nella sostanza non percepito, così da dare luogo all'errore di fatto legittimante il rimedio. 4. Anche a voler seguire pedissequamente questa traccia, resta da evidenziare che l'errore percettivo e non valutativo che legittima il ricorso straordinario deve essere comunque decisivo, funzionale a destrutturare il portato della decisione contestata. E nel caso occorreva dimostrare che gli anni assertivamente pretermessi dalla indagine del perito erano in grado di incidere, modificandolo, sul giudizio finale ottenuto all'esito della relativa valutazione tecnica, così da mettere in crisi la decisione di merito dando sostanza al denunziato errore nel quale sarebbe incorsa la Corte di legittimità nel percepire l'effettivo portato del motivo originariamente proposto.In parte qua, il ricorso mira a dare contenuti alla doglianza recuperando il portato offerto dalle emergenze della consulenza di parte acquista nel corso delle fasi di merito, altrettanto travisata, ad avviso della difesa, dalla Corte del merito. Me è su tale combinato intrecciarsi di momenti deduttivi che la prospettazione difensiva denunzia tutta la sua inadeguatezza. 5. Per un verso, il ricorso manca di precisare, con la dovuta puntualità, se e in che termini le diverse poste indicate nell'impugnazione (pag. 15, ultimo capoverso), valorizzate dalla consulenza di parte, si riferivano al periodo assertivamente non preso in considerazione dal perito prima e dalla Corte del merito poi. Il dato è assolutamente dirimente: è di tutta evidenza, infatti, che se tali voci avessero riguardato epoche successive, la censura spesa dall'originario ricorso di legittimità avrebbe finito per assumere i toni proprii della contestazione volta a contrastare la valutazione logica del portato probatorio inerente alla detta verifica tecnica, così da risultare affrontata e superata dalla Corte di legittimità, che ha dichiarato inammissibili le doglianze difensive proposte dal ricorso originario. Tanto farebbe venir meno in radice l'ipotesi dell'errore percettivo: corretta o meno la soluzione adottata, la stessa sottendeva uno scrutinio valutativo del vizio, precludendo l'ammissibilità del rimedio. Da qui la genericità della prospettazione su un versante decisivo e assorbente della stessa, destinato ad influire sullo stesso tenore del vizio addotto; genericità alla quale va altresì aggiunto l'ulteriore rilievo della incompletezza della censura, avendo la difesa omesso di procedere ad un esplicito e argomentato confronto con le risultanze peritali valorizate nel merito per meglio dettagliare i termini della rilevanza del dato pretermesso, di fatto rivendicata in modo apodittico. 6. Per altro verso, la difesa prospetta a sostegno dell'errore di fatto l'asserita pretermissione in sé della richiamata consulenza di parte: ma su tali temi (paragrafi 2.2 e 2.3. della motivazione), la Corte di legittimità si è puntualmente espressa, evidenziando che il convincimento maturato dal giudice del merito sul rilievo da dare alle risultanze della indagine tecnica di parte non poteva ritenersi censurabile a fronte della ritenuta esauriente valutazione di segno contrario resa dal giudice del merito. Ciò in particolar modo anche con riguardo alla voce, rivendicata, con specifico vigore, dall'originario ricorso e dall'odierna impugnazione alla stregua del dato offerto dalla consulenza di parte, inerente ai capitali sottratti al fisco allocati in conti cifrati svizzeri, scrutinata e ritenuta inammissibile alla luce della aspecificità sul punto delle censure spese in quella occasione dalla difesa. Considerazioni queste che spostano il rimedio azionato sul versante dell'errore valutativo piuttosto che su quello dell'errore percettivo, così da rendere il rimedio, all'evidenza, in ogni caso prospettato oltre i margini dei relativi presupposti legittimanti. 7.Alla inammissibilità seguono le pronunce di cui all'ad 616 cod. proc. pen. determinate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s