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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03460/2025

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bunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 9 settembre 2024, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari aveva rigettato l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere.

All'indagato è contestato il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen per avere fatto parte dell'associazione di stampo mafioso denominata clan Parisi-Palermiti. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto partecipe del clan perché intestatario fittizio della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in realtà appartenente a [OSCURATO:PERSONA], valorizzando i suoi perduranti rapporti con il predetto e la circostanza che l'indagato era stato condannato in primo grado per il reato di favoreggiamento, commesso nell'anno 2018 mettendo a disposizione la propria abitazione come base logistica del commando autore dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata e denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sul punto della ritenuta concretezza e attualità del pericolo di reiterazione.

Osserva che il Pubblico Ministero ha disposto il dissequestro della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avendo il ricorrente liquidato le quote dello Sciancalepore.

Richiama le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Mastrorilli e Maselli dalle quali emerge la insussistenza dell'affiliazione del ricorrente o, perlomeno, la sua non attualità.

Mastrorilli aveva, infatti, riferito che lo Sciancalepore, padrino del ricorrente, non era più attivo - sia pure in maniera non dichiarata - e si trovava fuori dal contesto criminale del clan, tanto da subire estorsioni da altri esponenti e non partecipare più a summit mafiosi mentre il Maselli, di più recente affiliazione, neppure era a conoscenza dell'affiliazione del Froio.

Evidenzia, infine, che il ricorrente aveva più volte denunciato reati di cui era stato vittima, comportamento incompatibile con la solidarietà omertosa che connota i reati associativi di stampo mafioso.

3. In vista della trattazione dell'odierna udienza il difensore ha depositato motivi nuovi ai quali è allegato il dispositivo della sentenza della Corte di appello di Bari del 30 ottobre 2024 che ha assolto [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 384 cod. pen. dal reato di favoreggiamento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio.

Va ricordato che l'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari che può essere vinta dalla rescissione del legame associativo.

Si è affermato, con principio condiviso dal Collegio, che, in relazione a tale presunzione, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202).

Il Tribunale del riesame ha ritenuto che gli elementi dedotti dall'indagato ai fini della revoca della misura per insussistenza delle esigenze cautelari non fossero sintomatici della rescissione del vincolo associativo e, in particolare, ha ritenuto irrilevante che il collaboratore Mastrorilli si riferisse all'affiliazione dell'indagato parlandone al passato e che descrivesse [OSCURATO:PERSONA] - individuato nell'ordinanza impositiva come il "padrino" di riferimento del Froio - come un vecchio associato non più direttamente attivo trattandosi, comunque, di persona di rispetto.

Né era rilevante che il Maselli, anch'egli collaboratore di giustizia e di più recente affiliazione al clan, neppure fosse a conoscenza dell'affiliazione del Froio.

Ha ritenuto, altresì, irrilevante il dissequestro della società [OSCURATO:SOCIETA]. - di cui il ricorrente era ritenuto intestatario fittizio, al posto dello Sciancalepore - perché disposto a seguito del rinnovo della compagine societaria dal momento che il Froio aveva rilevato le quote dello Sciancalepore.

A confutazione della distanza dell'indagato dal clan ha, infine, evidenziato come alle denunce di questi faccia da contraltare la circostanza che "dopo la stesa" subita dal Froio, che ne aveva indicato il mandante in [OSCURATO:PERSONA], anche nei pressi dell'abitazione di questi erano stati rinvenuti bossoli il che consentiva di ritenere che la parte avversa, facente capo al Froio, avesse posto in essere una reazione violenta con i consueti metodi mafiosi.

Ha, infine, valorizzato la condanna del Froio per reato di favoreggiamento collegato a reato di stampo mafioso.

La motivazione dell'ordinanza impugnata non ha fatto coerente applicazione della regula iuris innanzi richiamata e in presenza di specifici elementi allegati dalla difesa a comprova della risalenza nel tempo della condotta di partecipazione, inverata attraverso il rapporto del ricorrente con lo Sciancalepore, ha trascurato dati di rilievo ai fini della verifica della sussistenza dell'attualità della pericolosità dal momento che la condotta partecipativa del ricorrente era stata attualizzata proprio attraverso il perdurante rapporto con lo Sciancalepore, per effetto della intestazione all'indagato della società [OSCURATO:SOCIETA]. (che si occupava della gestione di un garage), ritenuta fittizia, fittizietà, viceversa, esclusa a seguito della modifica della compagine societaria che aveva determinato il Pubblico Ministero a revocare il sequestro della società stessa.

Rispetto alla condotta di favoreggiamento, anch'essa risalente al 2018 e genericamente descritta nel provvedimento genetico richiamato dall'ordinanza impugnata, è poi intervenuta sentenza di assoluzione come si evince dal dispositivo prodotto, non essendo stata ancora depositata la motivazione.

Infine, appare frutto di una mera congettura la conclusione che sia riconducibile "alla parte cui fa capo il Froio", il rinvenimento di bossoli esplosi nei pressi dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], indicato e denunciato dal Froio come una persona con la quale aveva avuto problemi a causa di litigi sentimentali tra la figlia e il [OSCURATO:PERSONA].

La risalente affiliazione del ricorrente attraverso una persona indicata dal collaboratore come ormai estranea all'ambiente criminale, anche se ritenuta di rispetto; il disposto dissequestro della società che si occupa della gestione del garage, a seguito dell'acquisto delle quote sociali da parte del ricorrente; l'intervenuta assoluzione del ricorrente dal reato di favoreggiamento costituiscono elementi idonei ad incidere sulla ritenuta sussistenza della perdurante attualità dei rapporti del Froio con il contesto mafioso.

Ne consegue che, alla stregua del principio innanzi illustrato e facendo applicazione dei poteri discrezionali in materia, il Tribunale dovrà verificare il giudizio di pericolosità del Froio individuando specifici elementi indicativi dell'attualità della pericolosità sociale.

L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, competente ai sensi dell'art. 310, comma 2, cod. proc. pen.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 9 settembre 2024, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari aveva rigettato l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere. All'indagato è contestato il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen per avere fatto parte dell'associazione di stampo mafioso denominata clan Parisi-Palermiti. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto partecipe del clan perché intestatario fittizio della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in realtà appartenente a [OSCURATO:PERSONA], valorizzando i suoi perduranti rapporti con il predetto e la circostanza che l'indagato era stato condannato in primo grado per il reato di favoreggiamento, commesso nell'anno 2018 mettendo a disposizione la propria abitazione come base logistica del commando autore dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata e denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sul punto della ritenuta concretezza e attualità del pericolo di reiterazione. Osserva che il Pubblico Ministero ha disposto il dissequestro della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avendo il ricorrente liquidato le quote dello Sciancalepore. Richiama le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Mastrorilli e Maselli dalle quali emerge la insussistenza dell'affiliazione del ricorrente o, perlomeno, la sua non attualità. Mastrorilli aveva, infatti, riferito che lo Sciancalepore, padrino del ricorrente, non era più attivo - sia pure in maniera non dichiarata - e si trovava fuori dal contesto criminale del clan, tanto da subire estorsioni da altri esponenti e non partecipare più a summit mafiosi mentre il Maselli, di più recente affiliazione, neppure era a conoscenza dell'affiliazione del Froio. Evidenzia, infine, che il ricorrente aveva più volte denunciato reati di cui era stato vittima, comportamento incompatibile con la solidarietà omertosa che connota i reati associativi di stampo mafioso. 3. In vista della trattazione dell'odierna udienza il difensore ha depositato motivi nuovi ai quali è allegato il dispositivo della sentenza della Corte di appello di Bari del 30 ottobre 2024 che ha assolto [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 384 cod. pen. dal reato di favoreggiamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio. Va ricordato che l'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari che può essere vinta dalla rescissione del legame associativo. Si è affermato, con principio condiviso dal Collegio, che, in relazione a tale presunzione, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202). Il Tribunale del riesame ha ritenuto che gli elementi dedotti dall'indagato ai fini della revoca della misura per insussistenza delle esigenze cautelari non fossero sintomatici della rescissione del vincolo associativo e, in particolare, ha ritenuto irrilevante che il collaboratore Mastrorilli si riferisse all'affiliazione dell'indagato parlandone al passato e che descrivesse [OSCURATO:PERSONA] - individuato nell'ordinanza impositiva come il "padrino" di riferimento del Froio - come un vecchio associato non più direttamente attivo trattandosi, comunque, di persona di rispetto. Né era rilevante che il Maselli, anch'egli collaboratore di giustizia e di più recente affiliazione al clan, neppure fosse a conoscenza dell'affiliazione del Froio. Ha ritenuto, altresì, irrilevante il dissequestro della società [OSCURATO:SOCIETA]. - di cui il ricorrente era ritenuto intestatario fittizio, al posto dello Sciancalepore - perché disposto a seguito del rinnovo della compagine societaria dal momento che il Froio aveva rilevato le quote dello Sciancalepore. A confutazione della distanza dell'indagato dal clan ha, infine, evidenziato come alle denunce di questi faccia da contraltare la circostanza che "dopo la stesa" subita dal Froio, che ne aveva indicato il mandante in [OSCURATO:PERSONA], anche nei pressi dell'abitazione di questi erano stati rinvenuti bossoli il che consentiva di ritenere che la parte avversa, facente capo al Froio, avesse posto in essere una reazione violenta con i consueti metodi mafiosi. Ha, infine, valorizzato la condanna del Froio per reato di favoreggiamento collegato a reato di stampo mafioso. La motivazione dell'ordinanza impugnata non ha fatto coerente applicazione della regula iuris innanzi richiamata e in presenza di specifici elementi allegati dalla difesa a comprova della risalenza nel tempo della condotta di partecipazione, inverata attraverso il rapporto del ricorrente con lo Sciancalepore, ha trascurato dati di rilievo ai fini della verifica della sussistenza dell'attualità della pericolosità dal momento che la condotta partecipativa del ricorrente era stata attualizzata proprio attraverso il perdurante rapporto con lo Sciancalepore, per effetto della intestazione all'indagato della società [OSCURATO:SOCIETA]. (che si occupava della gestione di un garage), ritenuta fittizia, fittizietà, viceversa, esclusa a seguito della modifica della compagine societaria che aveva determinato il Pubblico Ministero a revocare il sequestro della società stessa. Rispetto alla condotta di favoreggiamento, anch'essa risalente al 2018 e genericamente descritta nel provvedimento genetico richiamato dall'ordinanza impugnata, è poi intervenuta sentenza di assoluzione come si evince dal dispositivo prodotto, non essendo stata ancora depositata la motivazione. Infine, appare frutto di una mera congettura la conclusione che sia riconducibile "alla parte cui fa capo il Froio", il rinvenimento di bossoli esplosi nei pressi dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], indicato e denunciato dal Froio come una persona con la quale aveva avuto problemi a causa di litigi sentimentali tra la figlia e il [OSCURATO:PERSONA]. La risalente affiliazione del ricorrente attraverso una persona indicata dal collaboratore come ormai estranea all'ambiente criminale, anche se ritenuta di rispetto; il disposto dissequestro della società che si occupa della gestione del garage, a seguito dell'acquisto delle quote sociali da parte del ricorrente; l'intervenuta assoluzione del ricorrente dal reato di favoreggiamento costituiscono elementi idonei ad incidere sulla ritenuta sussistenza della perdurante attualità dei rapporti del Froio con il contesto mafioso. Ne consegue che, alla stregua del principio innanzi illustrato e facendo applicazione dei poteri discrezionali in materia, il Tribunale dovrà verificare il giudizio di pericolosità del Froio individuando specifici elementi indicativi dell'attualità della pericolosità sociale. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, competente ai sensi dell'art. 310, comma 2, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod
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