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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2025

Cassazione n. 16946/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE DI APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso trattato con la procedura "de plano" [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 20/9/2024, ha riformato la sentenza emessa il 04/10/2019 dal GIP Tribunale cittadino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 628, primo e terzo comma, n. 1 cod. pen., rideterminando la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato.

Avverso la sentenza della Corte ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'omessa valutazione, da parte della Corte territoriale, della "eventuale sussistenza di cause idonee a pervenire, anche d'ufficio, ad una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.", nonché la mancata riqualificazione del fatto riconoscendone la lieve entità dello stesso, in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 13/5/2024.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto la rinuncia ai motivi di ricorso avverso la determinazione, in primo grado, della pena che con il concordato in appello si viene a modificare, costituisce l'essenza stessa dell'accordo: invero, questa Corte (cfr. Sez. 5, n.29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01), con orientamento costante che il Collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.

In tema di concordato in appello, pertanto, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01).

E' appena il caso di rilevare, peraltro, che tra i motivi rinunciati dall'appellante rientra anche la possibilità di contestare la qualificazione giuridica del fatto come di lieve entità, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 13/05/2024, essendo intervenuto l'accordo tra le parti successivamente a tale pronuncia.

Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 30 gennaio 2025 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE DI APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso trattato con la procedura "de plano" [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 20/9/2024, ha riformato la sentenza emessa il 04/10/2019 dal GIP Tribunale cittadino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 628, primo e terzo comma, n. 1 cod. pen., rideterminando la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato. Avverso la sentenza della Corte ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'omessa valutazione, da parte della Corte territoriale, della "eventuale sussistenza di cause idonee a pervenire, anche d'ufficio, ad una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.", nonché la mancata riqualificazione del fatto riconoscendone la lieve entità dello stesso, in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 13/5/2024. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto la rinuncia ai motivi di ricorso avverso la determinazione, in primo grado, della pena che con il concordato in appello si viene a modificare, costituisce l'essenza stessa dell'accordo: invero, questa Corte (cfr. Sez. 5, n.29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01), con orientamento costante che il Collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. In tema di concordato in appello, pertanto, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). E' appena il caso di rilevare, peraltro, che tra i motivi rinunciati dall'appellante rientra anche la possibilità di contestare la qualificazione giuridica del fatto come di lieve entità, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 13/05/2024, essendo intervenuto l'accordo tra le parti successivamente a tale pronuncia. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 30 gennaio 2025 Il Consigliere este