CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2023
Cassazione n. 51126/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 25427/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze di condanna per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e assenza di motivazione riguardo alla mancata declaratoria di prescrizione del reato - è infondato in quanto il reato non risulta prescritto prima della sentenza di appello, giacché la prescrizione è maturata il 4 marzo 2023 (decorsi sette anni e sei mesi dal commesso reato), quindi dopo la sentenza impugnata; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancanza di motivazione in merito all'elemento soggettivo e "motivazione frettolosa" in merito all'elemento oggettivo - e il quarto motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al vaglio delle risultanze processuali — sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli ciià dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato che il terzo e il quinto motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione - sono del tutto generici; Rilevato che il sesto motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta «mancata assunzione di prova decisiva, violazione di legge e eccesso di potere» — sviluppa argomentazioni prive di univocità critica, in quanto valorizza, senza ancorarlo ad alcuna censura specifica, il comportamento collaborativo del prevenuto; Rilevato che il settimo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto all'applicazione di una pena gravosa rispetto al fatto contestato e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche— è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 5). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,