CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01730/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28883-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Appennini n. 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3196/23/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 13/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso contro un avviso di accertamento relativo alla TARI per l'anno 2014 con il quale il comune di Napoli negava il beneficio della riduzione della TARI per lo smaltimento dei rifiuti speciali attraverso ditte convenzionate; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Ufficio affermando che la parte contribuente ha allegato il modello Mud riguardante l'anno 2013 con l'indicazione della natura e tipologia dei rifiuti prodotti e conferiti a terzi e del vettore utilizzato. Il comune di Napoli proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo perché il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamentava la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14 della legge n. 14 Ric. 2021 n. 28883 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- del 2011, comma 10, e art. 9, commi 1 e 5 del Regolamento TARES del comune di Napoli del 2013 in quanto la pronuncia si fonda sulla circostanza che la società ha depositato in giudizio la documentazione che comprova lo smaltimento, a mezzo di ditte private, dei rifiuti speciali ma la parte contribuente non ha osservato gli oneri prescritti dalla normativa e in particolare non ha depositato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello rispetto al quale si chiede il beneficio, e con cadenza annuale, apposita istanza con allegata tutta la documentazione tecnica a supporto. Va preliminarmente disattesa l'eccezione, avanzata nel controricorso, secondo cui la notifica del ricorso per Cassazione sarebbe tardiva. Infatti la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] impugnata è stata depositata in data 13 aprile 2021 mentre il ricorso è stato notificato telematicamente ed è presente la ricevuta di consegna in data 12 novembre 2021, che dimostra la tempestività del ricorso (dato che ai sei mesi di termine per proporre il ricorso vanno aggiunti i 31 giorni del periodo feriale), anche se non quella di accettazione. Tuttavia secondo, Cass. n. 20214 del 2021, nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9 della I. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo e nella specie lo scopo della notifica è stato raggiunto perchè la parte contribuente si è costituita e ha depositato memoria; nè nel controricorso ha evidenziato dei pregiudizi subiti al diritto di difesa. Deve infatti rilevarsi che, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela Ric. 2021 n. 28883 sez. MT - ud. 22-11-2022 -3- l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla mancata esibizione in originale dei documenti contestati (Cass. n. 29879 del 2021). Va pure preliminarmente disattesa l'eccezione, avanzata nel controricorso, secondo cui le ragioni addotte a sostegno del ricorso sono attinenti al merito della vicenda e non si attagliano ad una delle ipotesi elencate nella casistica sottesa all'art. 360 cod. proc. civ. Infatti, la parte ricorrente ha correttamente e precisamente indicato le norme asseritamente violate, esaminandone il contenuto precettivo e raffrontandolo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, espressamente richiamate, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, conformemente all'insegnamento di Cass., S.U., n. 23745 del 2020. Ancora, va altresì preliminarmente disattesa l'eccezione, avanzata nel controricorso, secondo cui il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per mutare l'orientamento della stessa. Infatti il controricorrente non ha indicato quali sarebbero i principi giurisprudenziali consolidati affermati dalla sentenza; al Ric. 2021 n. 28883 sez. MT - ud. 22-11-2022 -4- contrario deve evidenziarsi che la sentenza impugnata ha affermato il principio di diritto secondo cui spetta alla parte contribuente l'onere della prova concernente la sussistenza dei requisiti per godere di un determinato beneficio e che tale dimostrazione non deve assumere rivestire particolari formalità, principio che invece non trova sicuro riscontro nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Nel merito, il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: in materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale: Cass. n. 21355 del 2022); in materia di TARI, le riduzioni tariffarie cd. tecniche previste dall'art. 1, commi 656 e 657, I. n. 147 del 2013, essendo chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio e, quindi, dei costi per il suo espletamento per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta di utenti, spettano "ope legis", a prescindere dalla loro previsione nel regolamento comunale e senza la necessità di una specifica e preventiva domanda, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi; diversamente, le riduzioni o esenzioni di natura agevolativa di cui ai successivi commi 659 e 660, essendo meramente 12ic. 2021 n. 28883 sez. MT - ud. 22-11-2022 -5- eventuali, sono subordinate ad un'esplicita previsione del regolamento comunale che ne condiziona l'"an" e il "quantum" - elementi non predeterminati dalla legge - con la conseguenza che, in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti per poterne fruire, esse devono essere oggetto di specifica e preventiva domanda da parte del contribuente, corredata della documentazione necessaria per giustificarne l'attribuzione (Cass. n. 17334 del 2020); in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), grava sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dall'art. 62, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, per quelle aree detenute, od occupate, che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti o producono rifiuti speciali (smaltiti dallo stesso produttore a proprie spese), in quanto il principio secondo cui spetta all'Amministrazione provare la fonte dell'obbligazione tributaria non si estende alla dimostrazione della spettanza o meno delle esenzioni, le quali costituiscono eccezioni alla regola generale della debenza del tributo da parte di tutti coloro che occupano, o detengono, immobili nel territorio comunale (nel dare applicazione al principio, la Cassazione ha escluso che la semplice comunicazione al Comune dell'avvio dell'attività di autorimessa costituisse prova in grado di dimostrare l'improduttività di rifiuti da parte dell'immobile: Cass. n. 10634 del 2019); in materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte Ric. 2021 n. 28883 sez. MT - ud. 22-11-2022 -6- dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 12979 del 2019). La sentenza impugnata non si è adeguata ai suddetti principi laddove non ha gravato il contribuente dell'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione dell'imposta e non ha subordinato la suddetta riduzione - in presenza di un'esplicita previsione del regolamento comunale di Napoli che ne condiziona l'"an" e il "quantum" all'assolvimento di alcuni oneri - alla presentazione, nei tempi previsti dalla specifica normativa di una apposita domanda da parte del contribuente, corredata della documentazione necessaria per giustificarne l'attribuzione. In effetti, la [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta a tali principi laddove, pur esponendo analiticamente i motivi in ragione dei quali il tributo fosse dovuto in maniera ridotta in ragione della produzione di rifiuti speciali autonomamente smaltiti per mezzo di ditte convenzionate, ha erroneamente ritenuto che non fosse necessario rispettare le formalità previste dal Regolamento in materia del comune di Napoli e che quindi non fosse onere del contribuente ripetere ogni anno e entro i't-rmini previsti la richiesta di riduzione. E' infatti onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale. Tale onere non può non consistere, nel rigoroso rispetto delle previsioni di Ric. 2021 n. 28883 sez. MT - ud. 22-11-2022 -7- legge necessarie per ottenere questa esenzione, e l'art. 1, comma 649, della legge n. 147 del 2013 rinvia, in materia di esenzioni dal pagamento della TARI, ai regolamenti comunali: nella specie l'art. 7, comma 5, lett. b) del regolamento comunale di Napoli in materia di TARI approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 30 marzo 2017 e riprodotto, nella parte di interesse, all'interno del ricorso, dal ricorrente comune di Napoli nel rispetto del principio di autosufficienza esige, per godere dell'esenzione dalla suddetta imposta in ragione dell'autonomo smaltimento dei rifiuti speciali, che il contribuente debba ripetere la richiesta di esenzione - corredata da una serie di documenti analiticamente indicati - ogni anno, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato l'attività di smaltimento dei rifiuti. Deve altresì evidenziarsi che la sentenza impugnata non si è attenuta alla suddetta disciplina di legge quand'anche non interpretata alla lettera ma mediante una lettura conforme a Costituzione, perché la disciplina in questione, lungi dal costituire un inutile e sterile onere burocratico, comportando un rigido controllo non solo dei presupposti per ottenere l'esenzione dalla TARI ma anche della loro permanenza nel tempo, e riferendosi ad una attività che determina la formazione di rifiuti speciali, ne scoraggia evidentemente la produzione, contemperando così il valore della libertà di iniziativa economica di cui al comma 1 dell'art. 41 Cost. con il successivo limite dell'ambiente e dell'utilità sociale di cui al successivo comma 2; a tal proposito non può non considerarsi che la modifica costituzionale avvenuta con legge costituzionale n. 1 del 2022 ha attribuito nuovo vigore proprio al diritto fondamentale all'ambiente, peraltro già ampiamente Ric. 2021 n. 28883 sez. MT - ud. 22-11-2022 -8- preso in considerazione dalla Consulta già prima di detta legge costituzionale: in particolare, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., spetta in via esclusiva allo Stato il compito di dettare una disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, considerato come «entità organica e connesso a un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto» (Corte cost. n. 24 del 2022; Cass. n. 30225 del 2022). Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accogl